Con sentenza n. 1327 del 2 maggio 2024, il TAR della Lombardia ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso con cui era stato chiesto l’annullamento degli atti attraverso i quali l’Università degli Studi di Milano aveva disposto l’applicazione della sanzione ex art. 10 D.Lgs. 68/2012 – irrogabile a tutti coloro che presentano dichiarazioni non veritiere sulla situazione reddituale familiare al fine di fruire delle borse di studio – intimandone il pagamento e prevedendo, altresì, che la mancata corresponsione anche di un solo rateo avrebbe comportato il blocco dell’emissione dei certificati di laurea.
Il Collegio milanese ha stabilito che la cognizione delle domande rivolte a censurare l’esercizio della potestà sanzionatoria disciplinata dall’art. 10 D.Lgs. 68/2012 spetta al giudice ordinario, anziché a quello amministrativo, atteso che, nella fattispecie concreta, l’Università non effettua scelte, espressione di discrezionalità amministrativa, ma prende semplicemente atto dell’accertamento di presupposti di fatto tutti immancabilmente contenuti nella norma.