Abilitazione scientifica nazionale e soccorso istruttorio

15 Maggio 2022

Con sentenza del 13 maggio 2022, n. 5947, il TAR Lazio, Roma, Sez. IV, ha annullato il giudizio di abilitazione scientifica nazionale-  adottato dalla Commissione in riferimento a una candidata, poi ricorrente in primo grado, che presentava 10 pubblicazioni ai sensi dell’art. 7 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120, ma ne caricava soltanto una a causa di un inconveniente tecnico – adottato senza fare applicazione, erroneamente, dell’istituto del ”soccorso istruttorio” e,  più in generale, dei principi sul procedimento amministrativo.

Per il Giudice amministrativo, infatti, ”qualora l’Amministrazione nutra delle perplessità con riferimento alla documentazione allegata dal candidato […] e qualora tali dubbi risultino essere dirimenti ai fini della decisione da adottare, la Commissione è tenuta ad utilizzare l’istituto del soccorso istruttorio” (cfr. ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. III, 27 ottobre 2021, n. 11020). In particolare, come chiarisce il Giudice, ”tale strumento procedimentale, annoverabile a guisa di regola generale a fronte della disposizione di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/90, incontra un limite esterno al suo funzionamento nel principio antagonista della par condicio che, tuttavia, ha ragion d’essere solo nelle procedure selettive di natura pubblicistica (appalti, pubblici concorsi), nelle quali coesistono interessi pretensivi riferibili a molteplici candidati, intenti a competere nell’ambito di una procedura di tipo comparativo per ottenere un bene della vita limitatamente disponibile. Fuori da tali casi, ossia ogni qualvolta a venire in rilievo siano dei procedimenti amministrativi in cui la valutazione della p.a. incida direttamente sulla sola sfera giuridica del privato istante, non essendo la sua posizione sottoposta ad un giudizio comparativo con altri soggetti, l’istituto del soccorso istruttorio deve riacquisire la sua portata generale, dovendosi ritenere che, come nel caso di specie, prima di esprimere la sua valutazione l’Amministrazione debba sempre avvalersi di detto strumento, consentendo al privato di integrare la domanda o la documentazione ad essa allegata”.

Leggi la sentenza: TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 13 maggio 2022, n. 5947.