TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 13 maggio 2022, n. 5947

Abilitazione scientifica nazionale - soccorso istruttorio

Data Documento: 2022-05-15
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

É illegittimo il provvedimento di diniego adottato in sede di abilitazione scientifica nazionale, laddove la Commissione non abbia – in applicazione dell’istituto del “soccorso istruttorio” e più in generale dei principi sul procedimento amministrativo – consentito alla ricorrente di sanare l’irregolarità, una volta riscontrato che nel sistema era presente solo una delle dieci pubblicazioni dalla medesima indicate ai sensi dell’art. 7 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120.

La doglianza è fondata alla luce del consolidato orientamento maturato dalla giurisprudenza amministrativa in materia abilitazione alle funzioni di professore universitario (ex multis, T.A.R. Roma, Lazio, sez. III, 27 ottobre 2021, n. 11020), secondo cui, qualora l’Amministrazione nutra delle perplessità con riferimento alla documentazione allegata dal candidato – come nel caso in esame, in cui la Commissione ha rilevato che “la candidata presenta 10 pubblicazioni ai sensi dell’art. 7 DM 120/2016 .. ma, evidentemente per un inconveniente di carattere tecnico che non sta alla Commissione poter valutare – ha caricato solamente una pubblicazione scientifica” – e qualora tali dubbi risultino essere dirimenti ai fini della decisione da adottare, la Commissione è tenuta ad utilizzare l’istituto del soccorso istruttorio.

Tale strumento procedimentale, annoverabile a guisa di regola generale a fronte della disposizione di cui all’art. 6, co. 1, lett. b) della legge n. 241/90, incontra un limite esterno al suo funzionamento nel principio antagonista della par condicio che, tuttavia, ha ragion d’essere solo nelle procedure selettive di natura pubblicistica (appalti, pubblici concorsi), nelle quali coesistono interessi pretensivi riferibili a molteplici candidati, intenti a competere nell’ambito di una procedura di tipo comparativo per ottenere un bene della vita limitatamente disponibile. Fuori da tali casi, ossia ogni qualvolta a venire in rilievo siano dei procedimenti amministrativi in cui la valutazione della p.a. incida direttamente sulla sola sfera giuridica del privato istante, non essendo la sua posizione sottoposta ad un giudizio comparativo con altri soggetti, l’istituto del soccorso istruttorio deve riacquisire la sua portata generale, dovendosi ritenere che, come nel caso di specie, prima di esprimere la sua valutazione l’Amministrazione debba sempre avvalersi di detto strumento, consentendo al privato di integrare la domanda o la documentazione ad essa allegata. Nella fattispecie oggetto dell’odierno giudizio non pare revocabile in dubbio che la Commissione abbia percepito una carenza nella documentazione presentata dalla parte ricorrente – come emerge chiaramente dal tenore dei giudizi individuali, nei quali si dà atto che “la candidata presenta 10 pubblicazioni ai sensi dell’art. 7 DM 120/2016 … ma, evidentemente per un inconveniente di carattere tecnico che non sta alla Commissione poter valutare – ha caricato solamente una pubblicazione scientifica” – e che essa abbia avuto rilievo decisivo ai fini della valutazione negativa ricevuta. Sussistevano, dunque, nella fattispecie tutti i presupposti affinché l’Amministrazione osservasse il dovere di soccorso istruttorio al fine di acquisire la documentazione completa relativa a quanto indicato nella domanda di partecipazione, al fine di rendere un giudizio esaustivo sui fatti oggetto di valutazione e contemperando così, nel miglior modo possibile, gli interessi pubblici e privati in gioco.

Contenuto sentenza

N. 05947/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08100/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8100 del 2021, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, [#OMISSIS#] San [#OMISSIS#] 101;

contro

– Ministero dell’Università e della Ricerca;
– Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– Cineca, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia – settore concorsuale 10/B1-Storia dell’arte, con riguardo alla domanda presentata, per la seconda fascia di docenza, dalla prof.ssa [#OMISSIS#] nell’ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale (VI quadrimestre di valutazione) indetta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.D. del 09 agosto 2018, n. 2175 e, quindi, del provvedimento finale di non abilitazione;

– del verbale n. 1, relativo alla seduta del 26 novembre 2018, nell’ambito della quale la Commissione ha approvato i criteri e parametri valutativi;

– del verbale n. 4, inerente la seduta della Commissione del 24 [#OMISSIS#] 2021, nell’ambito della quale è stata valutata la domanda della ricorrente;

– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 [#OMISSIS#] 2022 il dott. [#OMISSIS#] Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l’odierno ricorso la ricorrente ha impugnato il giudizio negativo conseguito ai fini del conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale quale professore di seconda fascia nel settore concorsuale 10/B1-storia dell’arte, nell’ambito della procedura indetta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.D. 9 agosto 2018, n. 2175.

Il giudizio in contestazione è stato rassegnato dalla Commissione sulla base della seguente motivazione: “la candidata ha presentato una sola pubblicazione, evidentemente non sufficiente per la commissione per esprimere un giudizio. La commissione, all’unanimità, ritiene pertanto che la candidata non sia valutabile positivamente a fini dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia”.

L’Amministrazione resistente si è formalmente costituita in giudizio.

All’udienza del 4 [#OMISSIS#] 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La censura della ricorrente è tesa a sostenere l’illegittimità dell’operato della Commissione, la quale avrebbe dovuto – in applicazione dell’istituto del “soccorso istruttorio” e più in generale dei principi sul procedimento amministrativo – consentire alla ricorrente di sanare l’irregolarità, una volta riscontrato che nel sistema era presente solo una delle dieci pubblicazioni dalla medesima indicate ai sensi dell’art. 7 DM 120/2016.

La doglianza è fondata alla luce del consolidato orientamento maturato dalla giurisprudenza amministrativa in materia abilitazione alle funzioni di professore universitario (ex multis, T.A.R. Roma, Lazio, sez. III, 27 ottobre 2021, n. 11020), secondo cui, qualora l’Amministrazione nutra delle perplessità con riferimento alla documentazione allegata dal candidato – come nel caso in esame, in cui la Commissione ha rilevato che “la candidata presenta 10 pubblicazioni ai sensi dell’art. 7 DM 120/2016 .. ma – evidentemente per un inconveniente di carattere tecnico che non sta alla Commissione poter valutare – ha caricato solamente una pubblicazione scientifica” – e qualora tali dubbi risultino essere dirimenti ai fini della decisione da adottare, la Commissione è tenuta ad utilizzare all’istituto del soccorso istruttorio.

Tale strumento procedimentale, annoverabile a guisa di regola generale a fronte della disposizione di cui all’art. 6, co. 1, lett. b) della legge n. 241/90, incontra un limite esterno al suo funzionamento nel principio antagonista della par condicio che, tuttavia, ha ragion d’essere solo nelle procedure selettive di natura pubblicistica (appalti, pubblici concorsi), nelle quali coesistono interessi pretensivi riferibili a molteplici candidati, intenti a competere nell’ambito di una procedura di tipo comparativo per ottenere un bene della [#OMISSIS#] limitatamente disponibile.

Fuori da tali casi, ossia ogni qualvolta a venire in rilievo siano dei procedimenti amministrativi in cui la valutazione della p.a. incida direttamente sulla sola sfera giuridica del privato istante, non essendo la sua posizione sottoposta ad un giudizio comparativo con altri soggetti, l’istituto del soccorso istruttorio deve riacquisire la sua portata generale, dovendosi ritenere che, come nel caso di specie, prima di esprimere la sua valutazione l’Amministrazione debba sempre avvalersi di detto strumento, consentendo al privato di integrare la domanda o la documentazione ad essa allegata.

[#OMISSIS#] fattispecie oggetto dell’odierno giudizio non pare revocabile in dubbio che la Commissione abbia percepito una carenza [#OMISSIS#] documentazione presentata dalla parte ricorrente – come emerge chiaramente dal tenore dei giudizi individuali, nei quali si dà atto che “la candidata presenta 10 pubblicazioni ai sensi dell’art. 7 DM 120/2016 … ma – evidentemente per un inconveniente di carattere tecnico che non sta alla Commissione poter valutare – ha caricato solamente una pubblicazione scientifica” – e che essa abbia avuto rilievo decisivo ai fini della valutazione negativa ricevuta.

Sussistevano, dunque, [#OMISSIS#] fattispecie tutti i presupposti affinché l’Amministrazione osservasse il dovere di soccorso istruttorio al fine di acquisire la documentazione completa relativa a quanto indicato [#OMISSIS#] domanda di partecipazione, al fine di rendere un giudizio esaustivo sui fatti oggetto di valutazione e contemperando così, nel miglior modo possibile, gli interessi pubblici e privati in gioco.

Ne deriva che il gravame proposto deve trovare accoglimento. con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

All’accoglimento del ricorso accede, nel quadro dei vincoli conformativi parimenti promananti dal dictum giudiziale, l’obbligo, in capo alla soccombente Amministrazione, di rinnovare il già espresso giudizio abilitativo nei confronti dell’odierna ricorrente, ovviamente a mezzo di organo avente composizione diversa, rispetto a quella che ha rassegnato la pregressa valutazione, oggetto di censura.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.000,00, oltre accessori, in favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] camera di consiglio del giorno 4 [#OMISSIS#] 2022 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] Politi, Presidente

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] Bianchi, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] Bianchi [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 13/05/2022