Abilitazione scientifica nazionale e onere motivazionale

02 Aprile 2022

Con sentenza n. 3818 del 2 aprile 2022, il TAR Lazio, Roma, Sez. VI ha annullato un giudizio di diniego di abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda fascia, ritenendo la motivazione espressa dalla Commissione non sufficientemente analitica e inidonea ad esplicitare le ragioni sottese al diniego.

In particolare, il Collegio ha rilevato che, nel caso di specie: la valutazione negativa si era basata su cinque giudizi individuali identici (del seguente tenore: “la produzione scientifica, considerate le pubblicazioni presentate ai fini dell’articolo 7 Dm 120/2016, in relazione alla suddetta congruenza ed all’apporto individuale del candidato, e in considerazione della qualità, innovatività, rigore metodologico collocazione editoriale, impatto, intensità e continuità temporale, non è adeguata. In particolare qualità e collocazione editoriale delle pubblicazioni appaiono generalmente limitate”); lo stesso giudizio collegiale era caratterizzato dall’utilizzo della medesima formulazione dei giudizi individuali.

Alla luce di tali rilievi, il Collegio ha ritenuto che il provvedimento impugnato difettasse di una motivazione adeguata, posto che la ”assoluta identità dei cinque giudizi individuali dei Commissari […] manifesta la non reale pluralità di valutazioni (o la mancanza di autonomia delle valutazioni) e costituisce sintomo della mancanza di analiticità della motivazione (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. III, 29 marzo 2018, n. 3493).

Inoltre, il Collegio ha rilevato la  ”radicale inidoneità dei suddetti giudizi ad esplicare le ragioni della mancata abilitazione” posto che essi, ”sostanziandosi nella mera ripetizione dei criteri fissati dall’art. 4 del 120/2016 e caratterizzandosi per la totale assenza del benché minimo riferimento alle pubblicazioni sottoposte a valutazione, risultano privi dell’indicazione di qualsivoglia appiglio argomentativo a sostegno del giudizio di inidoneità”, con conseguente ”impossibilità di comprendere quale sia stato il reale iter argomentativo che ha condotto i Commissari a qualificare come non adeguata la produzione scientifica del ricorrente e come generalmente limitate la qualità e la collocazione editoriale delle pubblicazioni”.

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