TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 18 febbraio 2013, n. 245

Procedura concorsuale professore-Chiamata-Discrezionalità tecnica Consiglio di Dipartimento

Data Documento: 2013-02-18
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ noto che nei concorsi per chiamata di professore universitario la commissione giudicatrice non deve procedere alla stesura di una graduatoria di merito, ma soltanto predisporre una rosa di candidati idonei all’interno della quale è individuato il soggetto maggiormente qualificato a ricoprire il posto messo a concorso.
Ne consegue che la scelta del destinatario della chiamata non deve necessariamente ricadere sul candidato che, alla stregua delle sole valutazioni effettuate dalla commissione possa apparire più qualificato, ben potendo il Dipartimento, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, non chiamare alcuno dei candidati, oppure rivolgere la propria preferenza su un altro soggetto all’interno della rosa di idonei, il cui profilo scientifico risulti più coerente con le indicazioni contenute nel bando e con l’impegno didattico che dovrà essere ricoperto.

Contenuto sentenza

N. 00245/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2013, proposto da: 
Massimo [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Chiara Cacciavillani in Strà, piazza [#OMISSIS#], 48; 
contro
Università degli Studi di Verona, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San [#OMISSIS#], 63; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Tedoldi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Sala e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– della delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona del 23.10.2012 (rep. 16, prot. n. 479), con la quale è stata approvata la proposta la chiamata del prof. Tedoldi per la copertura di un posto di professore associato di diritto processuale civile;
– del decreto rettorale n. 2696 del 14.11.2012 (prot. 60482 tit VII/1) di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore associato (settore concorsuale 12/F1 diritto processuale civile, s.s.d. IUS/15) presso il Dipartimento di scienze giuridiche, recante la proposta di chiamata del prof. Tedoldi;
– della delibera del consiglio di amministrazione del 27.11.2012, di approvazione della proposta del Dipartimento di chiamata del prof. Tedoldi;
– in subordine, e per quanto d’interesse:
– del regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010, approvato con decreto rettorale n. 3468 del 30.12.2011;
– del decreto rettorale n. 1083 del 4.05.2012, di indizione della procedura selettiva;
– dei verbali della commissione giudicatrice nominata con decreto rettorale n. 2076 del 4.09.2012, con specifico riferimento al giudizio collegiale espresso nella seduta del 2.10.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Verona e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Tedoldi;
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto di ricorso (n.r.g. 47/2013) notificato il 31.01.2013 e depositato il successivo 11.01.2013, il prof. Massimo [#OMISSIS#] ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento degli atti, meglio in epigrafe specificati, concernenti la procedura concorsuale per la chiamata di un professore di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare IUS/15, indetta dall’Università degli Studi di Verona con decreto rettorale n. 1083 del 4.05.2012.
2. Riferisce di aver partecipato alla suddetta procedura selettiva, conseguendo da parte della Commissione esaminatrice un giudizio di netta preminenza rispetto a quello formulato nei confronti del controinteressato, ma che ciò nonostante il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 23 ottobre 2012, avrebbe illegittimamente approvato la proposta di chiamata di quest’ultimo, quale candidato maggiormente qualificato a ricoprire il posto messo a concorso.
3. Avverso gli atti della procedura concorsuale, il ricorrente ha proposto le seguenti doglianze:
A) Violazione del regolamento di Ateneo e del bando di concorso; eccesso di potere per travisamento dei fatti e dell’istruttoria, per illogicità, carenza e perplessità della motivazione.
3.1. Deduce, a tale riguardo, che la scelta effettuata dal Consiglio di Dipartimento con l’impugnata delibera del 23 ottobre 2012, oltre ad essere priva di adeguato e coerente apparato motivazionale, risulterebbe in contrasto con le valutazioni effettuate dalla commissione giudicatrice.
B) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e dei principi di trasparenza , imparzialità, par condicio e pubblicità; violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi della Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione CE n. 251 in data 11.03.2011, con particolare riferimento alla Sez., codice per l’assunzione dei ricercatori.
3.2. Lamenta, in particolare, la genericità e indeterminatezza dei criteri di valutazione previsti dal regolamento di Ateneo e dal bando di concorso, per non essere stati ulteriormente specificati dalla commissione giudicatrice.
4. L’Università degli Studi di Verona si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per la reiezione delle domande avanzate dal ricorrente.
5. Si è, altresì, costituito in giudizio il controinteressato il quale ripropone, nella sostanza, le medesime argomentazioni difensive addotte dall’Amministrazione resistente.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del giorno 30 gennaio 2013, avendo il Collegio rinvenuto la sussistenza dei presupposti per la sua immediata definizione ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., stante l’integrità del contraddittorio, l’esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio e la mancata enunciazione di osservazioni in senso contrario provenienti dalle parti in causa.
DIRITTO
7. Con il presente gravame parte ricorrente contesta la legittimità della procedura concorsuale per un posto di docente di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare IUS/15, indetta dall’Università degli Studi di Verona con decreto rettorale n. 1083 del 4.05.2012.
8. Osserva, preliminarmente, il Collegio, che gli atti impugnati concernono un concorso per chiamata di professore universitario la cui procedura, sotto il profilo sostanziale, si conclude con l’approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, in luogo delle soppresse Facoltà universitarie, della proposta di chiamata del soggetto ritenuto più idoneo all’interno della rosa di candidati stilata dalla commissione giudicatrice, previa valutazione da parte di quest’ultima dei curricula degli aspiranti docenti, che risultino in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale ex art. 16 della legge 240/2010, ovvero dell’idoneità acquisita ai sensi della previgente normativa di cui legge 210/1998, nei limiti di durata delle stesse.
9. Precisato, pertanto, nei termini anzidetti, il quadro normativo di riferimento che, occorre evidenziare, vede il Dipartimento quale organo al quale spetta, all’esito della stesura della rosa di candidati valutati idonei dalla commissione giudicatrice, la scelta del soggetto maggiormente qualificato a ricoprire il posto messo a concorso, si possono passare in esame le singole doglianze proposte.
10. Con il primo motivo di gravame il ricorrente asserisce di avere il diritto a vedersi assegnato il posto da professore associato, stante il giudizio di “ampiamente positivo” che la commissione esaminatrice ha espresso nei suoi confronti, rispetto a quello di “positivo” formulato invece nei confronti del contro interessato (cfr, verbale della commissione in data 2 ottobre 2012).
10.1. Sotto altro aspetto, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 7, comma 2, del regolamento di Ateneo, nella parte in cui imporrebbe al Dipartimento di chiamare il candidato maggiormente qualificato come risultante dalle valutazioni effettuate dalla commissione.
10.2. Lamenta, altresì, il difetto di motivazione dell’impugnata delibera consiliare del 23 ottobre 2012, per non avere il Consiglio di Dipartimento adeguatamente considerato il proprio profilo curriculare alla stregua dei lavori scientifici prodotti.
11. Il motivo è infondato e, pertanto, deve’essere respinto.
11.1. Ad avviso del Collegio non può, infatti, essere condiviso l’assunto di parte ricorrente il quale riporta a fondamento dei lamentati vizi di legittimità, l’apparente contrasto tra le valutazioni effettuate dalla commissione esaminatrice e la scelta finale operata dal Consiglio di Dipartimento nella maggioranza dei suoi componenti.
11.2. Al contrario, si deve ritenere che nei concorsi per chiamata di professore universitario – non dovendo la commissione giudicatrice procedere alla stesura di una graduatoria di merito, ma soltanto predisporre una rosa di candidati idonei all’interno della quale è individuato il soggetto maggiormente qualificato a ricoprire il posto messo a concorso – la scelta del destinatario della chiamata, in quanto ricadente su una cerchia di aspiranti docenti tutti meritevoli di essere presi in considerazione per aver superato precedenti procedure di valutazione comparativa di idoneità ai sensi della previgente legge 210/1998, ovvero per aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale ex art. 16 della legge 240/2010, non deve necessariamente ricadere sul candidato che, alla stregua delle sole valutazioni effettuate dalla commissione possa apparire più qualificato, ben potendo il Dipartimento, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, non chiamare alcuno dei candidati, oppure rivolgere la propria preferenza su un altro soggetto all’interno della rosa di idonei, il cui profilo scientificorisulti più coerente con le indicazioni contenute nel bando e con l’impegno didattico che dovrà essere ricoperto.
11.3. Sotto altro aspetto, occorre rilevare che le scelte di merito operate dai Consigli di Dipartimento, nell’esercizio del potere di chiamata ad essi conferito, esulano dal sindacato del giudice amministrativo a meno che non trasmodino in valutazioni manifestamente arbitrarie che, tuttavia, non si rinvengono nella fattispecie in esame, avendo l’impugnata delibera dipartimentale adeguatamente motivato le ragioni della scelta effettuata, previo analitico esame della “significativa produzione scientifica” posseduta da entrambi i candidati (cfr., del. dip. del 23 ottobre 2012).
11.4. Né è possibile ritenere, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, che la scelta effettuata dal Dipartimento si ponga in evidente contrasto con le valutazioni espresse dalla commissione esaminatrice, avendo quest’ultima formulato – a prescindere dalle espressioni avverbiali conclusivamente utilizzate (“ampiamente positivo”, ecc.), e dalle immancabili differenze curriculari tra i due candidati (l’uno avente “un profilo spiccatamente orientato verso gli studi relativi al diritto fallimentare italiano”, l’altro in possesso di uno scritto pubblicato in lingua inglese e di una produzione scientifica che evidenzia “la varietà degli interessi di ricerca del candidato e la maturazione del suo profilo scientifico nel tempo”) – dei giudizi sostanzialmente omogenei, com’è agevole rinvenire dalla “solida preparazione” nella materia del diritto processuale civile che il predetto organo giudicante ha espressamente riscontrato in favore di entrambi i concorrenti (cfr., verbale del 2 ottobre 2012).
11.5. Privo di pregio appare, infine, l’ulteriore profilo di doglianza con cui il ricorrente deduce la violazione dell’art. 7, comma 2, del regolamento di Ateneo, per non essersi il Dipartimento uniformato ai giudizi collegiali espressi dalla commissione giudicatrice, non prevendendo detta disposizione regolamentare alcun obbligo conformativo a carico del predetto organo accademico, in relazione alle valutazioni effettuate allo scopo di formulare la rosa dei candidati idonei ad essere chiamati per il posto messo a concorso.
12. Parimenti destituito di fondamento è il secondo e ultimo motivo di gravame, con cui il ricorrente lamenta la genericità ed indeterminatezza dei parametri utilizzati dalla commissione esaminatrice, atteso che rientra nell’insindacabile discrezionalità spettante a detto organo collegiale, decidere se specificare ulteriormente i criteri di valutazione come già sufficientemente predeterminati nell’art. 12 dell’impugnato regolamento scaligero.
13. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
14. In considerazione della novità delle questioni trattate, si ravvisano giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti in causa, le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
[#OMISSIS#] Rovis, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)