Tar Toscana, Firenze, Sez. I, 30 ottobre 2014, n. 1704

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Ricostruzione carriera

Data Documento: 2014-10-30
Area: Giurisprudenza
Massima

L’azione di recupero di somme indebitamente corrisposte al pubblico dipendente da parte della pubblica amministrazione, trattandosi di indebito oggettivo, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., e non a quella quinquennale prevista dall’art. 2948, (fra le molte, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 luglio 2010, n. 4231; Id., Sez. IV, 3 aprile 2006, n. 1693; Id., VI, 27 novembre 2002, n. 6500; TAR Toscana, Firenze, Sez. I,18 marzo 2014, n. 527).
 
La ripetizione dell’indebito nei confronti del dipendente, da parte dell’Amministrazione, non può che avere ad oggetto le somme da quest’ultimo percepite in eccesso, ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, non potendosi, invece, pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1164; Id., Sez. III, 4 luglio 2011, n. 3984; TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 28 maggio 2014, n. 730).

Contenuto sentenza

N. 01704/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00821/2013 REG.RIC.
N. 00717/2013 REG.RIC.
N. 01134/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 821 del 2013, proposto da: 
[#OMISSIS#] Staderini, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Angotti, con domicilio eletto presso il medesimo, in Firenze, via [#OMISSIS#] il Magnifico n. 83; 
contro
Università degli Studi di Firenze, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Firenze, piazza San [#OMISSIS#] n. 4; 
Ministero dell’Istruzione dell’Università’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.; 
sul ricorso numero di registro generale 717 del 2013, proposto da: 
Università degli Studi di Firenze, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Firenze, piazza San [#OMISSIS#] n. 4; 
contro
[#OMISSIS#] Staderini, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Angotti, con domicilio eletto presso il medesimo, in Firenze, via [#OMISSIS#] il Magnifico n. 83; 
sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2013, proposto da: 
[#OMISSIS#] Staderini, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Angotti, con domicilio eletto presso il medesimo, in Firenze, via [#OMISSIS#] il Magnifico n. 83; 
contro
Università Firenze, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Firenze, piazza San [#OMISSIS#] n. 4; 
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 821 del 2013:
– del provvedimento prot. n.36395 del 17.5.2013 di recupero di indebito stipendiale;
– di ogni altro atto connesso, ancorché incognito, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento prot. n.81876 pos.VII/6 del 13.7.2012 a firma del Dirigente dell’Area Servizi Economici e Finanziari;
e per l’accertamento dell’insussistenza del diritto dell’Amministrazione a recuperare le somme indebitamente corrisposte alla ricorrente;.
quanto al ricorso n. 717 del 2013:
per il rilascio di decreto ingiuntivo volto al pagamento della somma di € 67.112,49 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché spese, competenze e onorari del procedimento;
quanto al ricorso n. 1134 del 2013:
avverso il decreto ingiuntivo n. 448/2013 del 4.6.2013, notificato in data 22.6.2013, emesso sul ricorso R.G. n. 717/2013.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Firenze e di [#OMISSIS#] Staderini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2014 il dott. [#OMISSIS#] Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La prof.ssa Staderini, ricercatore di ruolo presso l’Università La Sapienza di Roma, superava un concorso per la qualifica di professore associato all’Università degli studi di Firenze, conseguendo la nomina con decorrenza dal 1° novembre 1999, peraltro con un trattamento economico più basso rispetto a quello di provenienza. Conseguentemente, l’Università provvedeva ad attribuire all’interessata, oltre allo stipendio di associato, un assegnoad personam pari alla somma annua di € 10.308,71 che sarebbe stato rideterminato a seguito della conferma in ruolo della medesima.
A seguito della ricostruzione del trattamento economico quale professore associato confermato, alla prof.ssa Staderini veniva assegnato lo stipendio annuo di € 42.275,00 inferiore, tuttavia, a quello in godimento di € 43.087,89. Risultava pertanto necessario integrare il suddetto stipendio con un assegno temporaneo ad personam di euro 821,89 annui.
Nondimeno, l’Università, per mero errore, continuava, dal 1° gennaio 2005 fino al 30 giugno 2012, ad erogare in favore della dipendente l’assegno personale di € 10.308,71 in luogo di quello correttamente attribuibile ai sensi del decreto rettorale n. 614/2004.
Avvedutasi dell’errore, l’Amministrazione universitaria riscontrava che nei confronti della prof.ssa Staderini era maturato un credito complessivo di € 67.112,49.
Per conseguenza, stante la doverosità del recupero, di cui veniva data notizia all’interessata, venivano poste in essere trattative al fine di addivenire ad un accordo in merito alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Veniva perciò predisposto un contratto di transazione mediante rateizzazione del debito per un periodo di sette anni (ossia in 84 rate) al quale, peraltro, accedeva la clausola della mutua rinuncia ad adire le vie legali in merito all’intera vicenda.
Non essendosi addivenuti ad un accordo per l’opposizione della prof.ssa Staderini alla rinuncia alla possibilità di esperire una futura azione legale, considerato il lungo lasso di tempo ormai passato infruttuosamente dall’apertura del procedimento amministrativo teso al recupero, l’Università di Firenze, con il ricorso rubricato al n. R.G. 717/2013 agiva in via monitoria nei confronti dell’intimata per ottenere il pagamento dell’importo sopra menzionato, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria.
Frattanto, con ricorso notificato il 30 maggio 2013, la prof.ssa Staderini proponeva autonomo ricorso (rubricato al n. R.G. 821/2013) per contestare la legittimità del provvedimento in data 17 maggio 2013 con il quale l’Università aveva disposto il recupero dell’indebito stipendiale già sopra circostanziato.
L’accoglimento del ricorso veniva affidato ai motivi che seguono:
1. Violazione del principio generale in materia di recupero dell’indebito stipendiare del pubblico impiegato, in punto di obbligo di restituzione al netto delle ritenute. Illogicità della motivazione. Carenza istruttoria. Eccesso di potere per difetto di presupposti.
2. L’eccezione di prescrizione. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2948, n. 4 e 2943 del codice civile quanto alla prescrizione del diritto a ripetere somme erogate nel quinquennio anteriore alla comunicazione di avvio del procedimento. Illogicità della motivazione.
3. Violazione dell’articolo 36 della Costituzione. Violazione del principio generale in materia di recupero dell’indebito stipendiare del pubblico impiegato in punto di obbligo di restituzione con modalità non eccessivamente onerose. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Carenza assoluta di motivazione e di istruttoria.
L’Università degli Studi di Firenze si costituiva in giudizio opponendosi all’accoglimento del gravame.
La prof.ssa Staderini, ricevuta in data 22 giugno 2013 la notifica del decreto ingiuntivo n. 448/2013, proponeva rituale opposizione con atto notificato il 30 luglio 2013.
Per mero errore del sintema informatico della G.A. il ricorso veniva autonomamente rubricato al n. R.G. 1134/2013.
Per resistere all’opposizione si costituiva in giudizio l’Università di Firenze.
Alla pubblica udienza del 24 settembre 2014 i ricorsi venivano trattenuti per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, avuto riguardo all’evidente connessione soggettiva ed oggettiva il Collegio dispone la riunione dei ricorsi allo scopo di deciderli con un’unica pronuncia.
2. Con decreto ingiuntivo n. 448/13, depositato il 4 giugno 2013, veniva accolto il ricorso per ingiunzione n. 717/2013 presentato dall’Università degli Studi di Firenze al fine di ottenere il pagamento dell’importo di euro 67.112,49, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di recupero di emolumenti indebitamente erogati alla prof.ssa [#OMISSIS#] Staderini, dal 1° gennaio 2005 al 30 giugno 2012.
3. Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione la debitrice ingiunta (opposizione che, come riferito in narrativa, veniva erroneamente rubricata come autonomo ricorso).
Considerata l’identità delle questioni proposte l’esame delle censure può avvenire congiuntamente.
La ricorrente Staderini, che non contesta l’esistenza del debito in questione, né i suoi presupposti in fatto, lamenta, in primo luogo, che l’Amministrazione abbia erroneamente determinato l’importo a debito, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, in violazione del principio che impone al dipendente solo la restituzione di quanto effettivamente percepito.
3.1. La censura è fondata.
Costituisce ormai jus receptum il principio per cui la ripetizione dell’indebito nei confronti del dipendente, da parte dell’Amministrazione, non può che avere ad oggetto le somme da quest’ultimo percepite in eccesso, ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, non potendosi, invece, pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (tra le tante, Cons. Stato sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1164; id., sez. III, 4 luglio 2011, n. 3984; T.A.R. Veneto, sez. I, 28 maggio 2014, n. 730; T.A.R. Toscana, sez. I, 14 gennaio 2014, n. 50).
E ciò fatta salva “la possibilità per P.A. di chiedere, quale sostituto di imposta, il rimborso al Fisco delle somme trattenute per errore e versate in eccesso rispetto a quelle effettivamente dovute dall’interessato” (Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2005 n. 2065).
3.2. D’altro canto, nella fattispecie all’esame, è incontroverso che l’Università abbia determinato l’ammontare del proprio credito (più volte definito come “imponibile”) al lordo delle ritenute di cui sopra, conseguendone l’obbligo di effettuare tale recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.
4. Con il secondo motivo la ricorrente/opponente deduce la prescrizione del diritto dell’Università a ripetere quanto erroneamente erogato nel quinquennio anteriore alla comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell’art. 2948, n. 4) del cod. civ..
L’assunto non può essere seguito.
4.1. Secondo il pacifico insegnamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, l’azione di recupero di somme indebitamente corrisposte al pubblico dipendente da parte della pubblica amministrazione, trattandosi di indebito oggettivo, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., e non a quella quinquennale prevista dall’art. 2948, (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2010, n. 4231; id., sez. IV, 3 aprile 2006, n. 1693; id., VI, 27 novembre 2002, n. 6500; T.A.R. Toscana, sez. I,18 marzo 2014, n. 527).
5. Da ultimo la ricorrente assume che, nella fattispecie, sia stato violato il principio per cui le modalità di recupero disposte dall’Amministrazione devono essere, in relazione alle condizioni di vita del debitore, non eccessivamente onerose.
Il Collegio, riaffermato che l’affidamento e la stessa buona fede del dipendente non sono di ostacolo all’esercizio da parte dell’Amministrazione del potere-dovere di recupero (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2013, n. 4849), in accordo con la consolidata giurisprudenza ritiene del tutto condivisibile l’enunciato principio (per tutte si veda, Cons. Stato, sez. III, 12 settembre 2013, n. 4519; T.A.R. Lazio, sez. I, 19 agosto 2014, n. 9175).
Nondimeno, occorre rilevare che, nel caso concreto, l’Amministrazione disponendo, con il provvedimento n.36395 del 17.5.2013, prima dell’avvio del procedimento monitorio, la rateazione in 84 rate mensili di € 798,96 a fronte dell’importo mensile della pensione percepita dalla Staderini di € 2.733,70 (al lordo delle trattenute per cessioni finanziarie presenti sul cedolino di pensione, non rilevanti in tale computo) abbia posto in essere modalità di recupero tali da assicurare all’interessata la duratura percezione di una pensione adeguata ad assicurare a questa il soddisfacimento delle proprie esigenze di vita, in modo libero e dignitoso.
Per contro l’adempimento una tantum dell’obbligazione restitutoria attraverso l’esecuzione del decreto ingiuntivo determinerebbe, per le sue modalità, un’evidente lesione dei principi sopra enunciati.
6. In conclusione, per le ragioni rassegnate, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 448/13 e va accolto il ricorso n. 821/2013 per la parte in cui il provvedimento dell’Amministrazione dispone il ricupero dell’indebito al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, respingendolo per il resto.
Le spese dei tre giudizi sono compensate tra le parti in relazione alla reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione:
– in relazione ai ricorsi n. 717/13 e 1134/13 accoglie l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 448/2013 che, per l’effetto, viene revocato;
– accoglie in parte, come precisato in motivazione, il ricorso n. 821/13.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Massari, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)