TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 18 marzo  2014, n. 531

Procedura di reclutamento Ricercatore-Esecuzione giudicato

Data Documento: 2014-03-18
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ipotesi in cui il giudice annulli la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori universitari per la presenza di vizi di natura formale, l’esecuzione del giudicato non può che consistere nell’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi riconducibili all’annullamento della procedura, vale a dire nel rinnovo delle operazioni concorsuali viziate.
 

Contenuto sentenza

N. 00531/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01761/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1761 del 2013, proposto dal dott. [#OMISSIS#] Zaccagnini, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Bimbi, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40; 
contro
Universita’ degli Studi di Pisa, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4; 
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca Scientifica; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Salvatori; 
per l’ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 406/2010 depositata in data 16.02.2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Pisa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente dott. [#OMISSIS#] Zaccagnini agisce per l’esecuzione della sentenza n. 406 del 16 febbraio 2010, passata in giudicato, mediante la quale questo T.A.R., accogliendo la domanda a suo tempo dallo stesso dott. Zaccagnini proposta, ha annullato gli atti della procedura indetta dall’Università di Pisa, con bando pubblicato il 13 settembre 1996, per la nomina di un ricercatore per il settore scientifico M01X “Storia medievale” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia. La procedura in questione si era conclusa con il decreto rettorale in data 5 febbraio 1998, recante l’approvazione della graduatoria e la dichiarazione della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quale vincitrice. 
In particolare, il ricorrente sostiene che – dopo tre anni – l’ateneo pisano non avrebbe ancora dato esecuzione alla pronuncia del giudice, arrecandogli di conseguenza gravi danni consistenti nella mancata corresponsione delle retribuzioni dovute per effetto della vittoria del concorso e nella perdita di chance derivante dal mancato riconoscimento del titolo di professore. 
Replica l’Avvocatura erariale che il giudicato formatosi sulla sentenza n. 406/2010 non comporterebbe altri adempimenti se non l’annullamento della nomina della vincitrice, disposto dall’Università con decreto del dicembre 2013; a lunghissima distanza di tempo dalla indizione della procedura, mutate le modalità e i termini per il reclutamento del personale docente universitario, non potrebbe invece il ricorrente rivendicare alcun diritto all’assunzione. 
La domanda è fondata, e può essere accolta, nei limiti di seguito precisati. 
La sentenza posta in esecuzione ha annullato gli esiti della procedura concorsuale indetta dall’Università di Pisa per la nomina di un ricercatore universitario e conclusasi con la nomina della vincitrice dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], di cui al decreto rettorale 5 febbraio 1998. Le ragioni dell’annullamento afferiscono alla erronea assegnazione, da parte della commissione esaminatrice, dei punteggi relativi alle tesi di dottorato presentate dai candidati, non preceduta da adeguata e motivata disamina delle dissertazioni ed estesa, in violazione del bando, alle tesi presentate in copia non autenticata. Per altro verso, la sentenza accoglie le censure volte a contestare la mancata predisposizione dei criteri di valutazione dei titoli presentati dal candidati, nonché l’incomprensibilità e contraddittorietà dei punteggi riconosciuti dalla commissione per i “titoli scientifici” e per gli “altri titoli”, e si conclude con la statuizione di annullamento corredata dal rinvio, con salvezza, agli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. 
La natura formale dei vizi rilevati dal giudice del merito, unitamente all’espressa salvezza dei provvedimenti ulteriori dell’amministrazione, non consentono di ravvisare nel giudicato alcun effetto conformativo eccedente l’onere dell’Università di attivarsi per il rinnovo delle operazioni concorsuali, emendandole da quei vizi. Al contrario di quanto adombrato in ricorso, deve dunque escludersi che l’accoglimento della domanda implichi altresì la spettanza al dott. Zaccagnini della posizione di vincitore del concorso: nessuna indicazione in questo senso è desumibile dalla decisione della cui ottemperanza si discute, la quale si limita a rilevare la scorretta attribuzione dei punteggi ai candidati, senza riconoscere ad alcuno di essi la titolarità del sottostante bene della vita a fronte del necessario rinnovo di un’attività eminentemente discrezionale. 
Se così è, l’esecuzione del giudicato non può che consistere nell’adozione degli atti e provvedimenti immediatamente riconducibili all’annullamento della procedura, vale a dire, lo si ripete, il rinnovo delle operazioni concorsuali viziate. In questa ottica, non può peraltro considerarsi satisfattivo il decreto di annullamento della graduatoria adottato dall’Università di Pisa il 27 dicembre 2013, il cui contenuto ed effetti sono oltretutto meramente ripetitivi di quelli già prodotti dalla sentenza autoesecutiva di annullamento. Allo stesso modo, le considerazioni svolte dalla difesa erariale in ordine al sopravvenuto venir meno della necessità di coprire il posto messo a concorso (considerazioni che si rinvengono anche nella missiva del 20 dicembre 2013 a firma del Direttore generale dell’Università, in atti) non possono rilevare, nella misura in cui non risultano trasfuse in un provvedimento che, dando conto delle attuali esigenze dell’Università, si pronunci sulla sorte del concorso per cui è causa. 
Parzialmente accogliendo la domanda, deve allora ordinarsi all’Università degli Studi di Pisa di procedere al rinnovo delle operazioni concorsuali caducate dalla sentenza n. 406/2010, passata in giudicato, ovvero di pronunciarsi espressamente sulla sorte di quel concorso alla luce delle sopravvenienze normative e delle attuali esigenze dell’ateneo.
Va respinta, di contro, la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente con riferimento a pregiudizio – il danno da mancata assunzione e da mancato riconoscimento del titolo di professore – che presuppone il riconoscimento di una posizione qualificata priva, come detto, di alcun fondamento nel giudicato. 
Il non integrale accoglimento delle pretese azionate giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione della metà. La metà residua, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza dell’amministrazione. 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Dichiara compensate in ragione della metà le spese del giudizio, ponendo a carico dell’Università di Pisa la metà residua, che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre agli accessori di legge. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)