TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 8 luglio 2014, n. 1777

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Divieto partecipazione ricercatore non confermato

Data Documento: 2014-07-08
Area: Giurisprudenza
Massima

Lo status di ricercatore universitario “non confermato” (per il quale si osserva la disciplina di cui all’art. 31, d.p.r.  11 luglio 1980, n. 382) impedisce la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa riservata, posto che l’art. 2, comma 9, del d.p.r. 23 marzo 2000, n. 117, pone un chiaro ed espresso divieto ai professori ordinari, associati ed ai ricercatori di partecipare, in qualità di candidati, a valutazioni comparative per l’accesso a posti del medesimo livello o di livello inferiore dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settori affini indicati nel bando.

Contenuto sentenza

N. 01777/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03954/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3954 del 2001, proposto da: 
Sparacia Benedetta, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Palermo, via Siracusa n. 30, presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Genna; 
contro
l’Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via [#OMISSIS#] De Gasperi n. 81, è per legge domiciliata; 
nei confronti di
Damico [#OMISSIS#], non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
del decreto rettorale n. 796 del 11.06.2001, comunicato con nota del 18.06.2001, prot. n. 46204, con cui la ricorrente è stata esclusa dalla procedura comparativa a n. 1 posto di ricercatore confermato per il settore scientifico disciplinare F21X della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Università degli Studi di Palermo;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1664 del 25 ottobre 2001;
Visto l’avviso di perenzione ultraquinquennale e la conseguente domanda di fissazione dell’udienza;
Vista la memoria difensiva depositata dalla resistente amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il primo referendario dott.ssa [#OMISSIS#] Cappellano;
Udito all’udienza pubblica del 25 giugno 2014 il difensore della resistente amministrazione, come da verbale d’udienza; nessuno presente per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato la sig.ra Sparacia ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato – chiedendone l’annullamento, vinte le spese – con cui il Rettore pro tempore dell’Università degli Studi di Palermo ha escluso la predetta dalla procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di ricercatore confermato per il Settore Scientifico Disciplinare F21X della Facoltà di Medicina e Chirurgia, facendo applicazione dell’art. 2, co. 9, del d.P.R. n. 117/2000, nel presupposto che la ricorrente fosse stata immessa in servizio, come ricercatore non confermato, dal 01.06.2000 a seguito del superamento di apposita procedura di valutazione comparativa per il medesimo settore scientifico disciplinare.
Si duole del decreto impugnato, affidando il ricorso alla censura di erronea e falsa applicazione del DPR 23/3/2000 N. 117 – violazione dell’art. 1 comma 10 della l. n. 4/1999 – violazione del decreto rettoriale n. 560 del 4/7/2000: sostiene che la norma, di cui la p.a. ha fatto applicazione, non sarebbe pertinente al caso di specie, il quale, invece, sarebbe disciplinato dall’art. 1, co. 10, della l. n. 4/1999, senza preclusione della ricorrente alla partecipazione alla procedura in interesse.
B. – Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Palermo; quindi, con ordinanza cautelare n. 1664 del 25 ottobre 2001 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
C. – A seguito dell’invio dell’avviso di perenzione ultraquinquennale del ricorso, parte ricorrente ha presentato la domanda di fissazione dell’udienza; quindi, in vista della trattazione del ricorso nel merito, la difesa erariale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
D. – All’udienza pubblica del 25 giugno 2014 il ricorso è stato posto in decisione su richiesta del difensore della resistente amministrazione, presente come da verbale d’udienza.
E. – Il ricorso è manifestamente infondato.
E.1. – Va premesso, in punto di fatto, che la ricorrente è risultata vincitrice della procedura di valutazione comparativa per due posti di ricercatore per il Settore Scientifico Disciplinare F21X della Facoltà di Medicina e Chirurgia della resistente Università, indetto con D.R. n. 279 del 22.03.1999, e nominata ricercatore universitario a decorrere dal 01.06.2000, per un triennio solare, per il medesimo settore scientifico.
Ne deriva che, alla data di indizione della nuova procedura per il reclutamento di ricercatori confermati – indetto con D.R. n. 560 del 04.07.2000 in applicazione dell’art. 1, co. 10, della l. n. 4/1999 – la predetta rivestiva già lo status di ricercatore universitario, sebbene non confermato, nel medesimo settore.
Accertato tale dato oggettivo, la resistente amministrazione non ha potuto che applicare l’art. 2, co. 9, del d.P.R. n. 117/2000, il quale pone un chiaro ed espresso divieto ai professori ordinari, associati ed ai ricercatori di partecipare, in qualità di candidati, a valutazioni comparative per l’accesso a posti del medesimo livello o di livello inferiore dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settori affini indicati nel bando.
Del tutto eccentrico appare il richiamo alla previsione contenuta nell’art. 1, co. 10, della l. n. 4/1999, atteso che la situazione della ricorrente rinviene la sua diretta e generale disciplina – essendo la predetta già ricercatore “non confermato” – nell’art. 31 del d.P.R. n. 382/1980, relativo al procedimento di conferma, dopo tre anni dalla immissione in ruolo, del personale già in possesso della qualifica di ricercatore.
Rispetto alla norma appena citata, la disposizione contenuta nell’art. 1, co. 10, della l. n. 4/1999 – in base alla quale è stata bandita la nuova selezione – assume la natura di norma speciale, contenente una precisa disciplina dei concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale delle stesse università e osservatori, “assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi”.
Una volta chiarito il quadro normativo di riferimento, e la disciplina correttamente applicabile alla situazione della ricorrente – per la quale è prevista la sottoposizione al giudizio di conferma di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 382/1980, e non la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa riservata – non coglie nel segno l’adombrata violazione dell’art. 3 della Costituzione, nella considerazione che l’art. 1, co. 10, della l. n. 4/1999 disciplina in maniera diversa e specifica situazioni oggettivamente differenti, da quella in cui si trova la ricorrente.
E.2. – Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso, in quanto manifestamente infondato, deve essere rigettato, con salvezza del provvedimento impugnato.
F. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della resistente amministrazione; mentre, nulla deve statuirsi nei riguardi del controinteressato, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna Sparacia Benedetta al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore dell’Università degli Studi di Palermo, quantificandole in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge; nulla spese nei riguardi di Damico [#OMISSIS#].
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#]’ Monteleone, Presidente
[#OMISSIS#] Cappellano, Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)