TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 4 settembre 2014, n. 2294

Personale universitario non docente-Concorso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale tecnico amministrativo di Categoria C dell'Area Amministrativa-Qualità di candidato “riservatario” ex art. 3, comma 94, lett. b, legge 24 dicembre 2007, n. 244-Sussistenza requisiti

Data Documento: 2014-09-04
Area: Giurisprudenza
Massima

Le procedure di stabilizzazione del personale precario costituiscono eccezione al principio generale del concorso pubblico, quale forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni e, in quanto derogatorie, richiedono una interpretazione restrittiva e non già estensiva. Pertanto, se la finalità dell’art. 3, comma 94, lett. b, legge 24 dicembre 2007, n. 244, è quella di stabilizzare il personale che ha prestato nell’amministrazione un’attività caratterizzata dall’effettivo e non occasionale inserimento nell’organizzazione dell’ente, e quindi dal coordinamento dell’attività del dipendente con quella dell’amministrazione di riferimento, caratteri (continuatività e coordinamento) propri del lavoro parasubordinato, tali caratteri saranno pacificamente rinvenibili anche nelle prestazioni di lavoro coordinato e continuato (infatti espressamente menzionate dall’art. 3 della succitata legge), ma non necessariamente si riscontrano invece in altre forme contrattuali, come quella di prestazione d’opera.

Contenuto sentenza

N. 02294/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00828/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 828 del 2009, proposto da: 
[#OMISSIS#] Zara, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Caccetta, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Lecce, viale [#OMISSIS#] Lo Re, 6; 
contro
Universita’ del Salento, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, via Rubichi; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] De Giovanni, [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#]; 
per l’annullamento
dell’avviso pubblico dell’Università del Salento, reso noto il 13.5.09, recante “graduatoria della preselezione svoltasi l’8.5.09” nella parte in cui esclude il nominativo del ricorrente; dello “avviso pubblico”, pubblicato il 30.4.2009 sul sito internet dell’Università, recante l’elenco dei candidati ammessi alla “selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di n. 14 unità di personale tecnico amministrativo di Categoria C dell’Area Amministrativa, di cui n. 8 posti riservati in favore del personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 94, lett. b) della legge 244/2007, per le esigenze temporanee ed eccezionali dell’Università del Salento”, indetta con decreto 14.10.2008 n. 398 del Direttore Amministrativo dell’Università del Salento, nella parte in cui indica il nominativo del ricorrente tra i candidati non riservatari; della nota 16.4.2009 n. 16974 pos. VII/1 del Direttore Amministrativo del Dipartimento del Personale – Ufficio Reclutamento dell’Università del Salento; del DDA n. 398/08 in parte qua; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e tra questi in particolare delle deliberazioni CdA 26.6.08 n. 219, 220 e 221, 10.9.08 n. 256, della nota DA 04.02.08 n. 5503 e – ove occorra- del parere 04.04.2008 n. 26 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per il personale delle Pubbliche Amministrazioni e della circolare 18.04.2008 n. 5 del Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero per le riforme e le innovazioni nella PA, nella parte in cui possano valere ad escludere l’applicazione delle procedure di stabilizzazione di cui all’art. 3, comma 94 lett. b) L. n. 244/07 nei confronti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ del Salento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] Moro e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] Pepe, in sostituzione di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Giovanni Pedone.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnato l’avviso pubblico di selezione per l’assunzione di 14 unità di personale di categoria C, indetto dall’Università del Salento, nella parte in cui indica il dott. [#OMISSIS#] Zara tra i candidati non riservatari in possesso dei requisiti di cui all’art.3 c.94 lett.b) della L.244/2007 (ossia personale utilizzato con contratti di co.co.co che alla data di entrata in vigore della legge abbiano espletato attività lavorativa per almeno 3 anni) .
Questi i motivi a sostegno del ricorso:
I. Violazione artt. 2,3,97 Cost. – violazione art.3 comma 94 lett. b) della L. 244/2007 – violazione art.12 prel c.c. eccesso di potere per irrazionalità, illogicità manifeste, contraddittorietà.
II. Violazione artt.2,3, 97 Cost. – violazione artt. 3 comma 94 lett. b) della L. 244/2007 eccesso di potere per irrazionalità, illogicità manifeste, contraddittorietà – violazione art.7 DDA n.398/2008.
Con atto depositato in data 15 giugno 2009 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Con ordinanza n.513/2009, pronunciata nella camera di consiglio del 17 giugno 2009, la sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente, ai soli fini dell’ammissione dello stesso con riserva alle prove scritte della procedura selettiva.
Nella pubblica udienza del 18 giugno 2014 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2.1. Con D.D. n.398/2008 l’Università del Salento ha emanato il bando di selezione per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato di n.14 unità di personale tecnico amministrativo di categoria C dell’area amministrativa, di cui 8 posti riservati in favore del personale in possesso dei requisiti di cui all’art.3 comma 94 lett.b9 della L. 244/2007, per esigenze temporanee ed eccezionali, stabilendo che il personale riservatario “sarà ammesso di diritto a sostenere la prova scritta” senza dover effettuare la le prove di preselezione.
Il ricorrente, assumendo di possedere i requisiti di cui all’art.3 comma 94 L.244/2007, e non avendo superato le prove di preselezione, si duole del suo mancato inserimento tra i riservatari al fine dell’ammissione alla prova scritta.
Lo stesso ha allegato di avere ininterrottamente svolto attività lavorativa presso l’Università dal giugno 2001 al maggio 2008, in virtù di una successione di contratti formalmente qualificati dapprima di “prestazione professionale a carattere saltuario ed occasionale , poi di prestazione d’opera e dal 28.5.2005 (in seguito al superamento di apposite selezioni pubbliche nel 2003) di collaborazione coordinata e continuativa.
Sulla base di tali fatti [#OMISSIS#] Zara ha censurato i provvedimenti impugnati, lamentando che in essi l’Università gli aveva negato la qualità di candidato “riservatario” ex art. 2 comma 94 lett. b L. n. 244 del 2007, per non avere “maturato nel quinquennio antecedente il 28.09.2007, tre anni, anche non continuativi, di attività lavorativa presso l’Università, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa”, senza quindi ritenere utile, ai fini del requisito in esame, l’espletamento di prestazioni lavorative non qualificabili come di collaborazione coordinata e continuativa.
Il ricorrente sostiene che l’Università abbia male interpretato l’art. 3 comma 94 lett. b della L. n. 244 del 2007, in quanto detta norma, nel prevedere che la qualifica di riservatario spetti a chi ha già prestato presso l’amministrazione attività lavorativa per tre anni, non impone che tale periodo sia interamente regolato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, così ammettendo che si tengano in considerazione anche i contratti di prestazione d’opera o di altra tipologia contrattuale.
L ‘art. 3 comma 94 lettera b della L. n. 244 del 2007 così dispone: “…le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono … piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti: …; b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 529 e 560, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”.
Ad avviso del ricorrente i due requisiti ivi previsti (l’esistenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa alla data di entrata in vigore della L. n. 244 del 2007 e l’avere esercitato presso l’amministrazione almeno tre anni di attività lavorativa anche non continuativa), andrebbero letti disgiuntamente, nel senso che, pur essendo indispensabile che il contratto in essere alla data di entrata in vigore della L. n. 244 del 2007 sia di collaborazione coordinata e continuativa, non sarebbe invece indispensabile che tutti i tre anni di attività lavorativa presso l’ente siano stati espletati in forza di tale tipologia contrattuale, dovendosi quindi ritenere validi ai fini della riserva anche contratti diversi come quelli di mera prestazione d’opera.
2.2. Il Collegio non condivide tale impostazione.
Invero, la finalità dell’art. 3 comma 94 lettera b L. n. 244 del 2007 è quella di stabilizzare il personale che ha prestato nell’amministrazione un’attività caratterizzata dall’effettivo e non occasionale inserimento nell’organizzazione dell’ente e quindi dal coordinamento dell’attività del dipendente con quella dell’amministrazione di riferimento, caratteri (continuatività e coordinamento) propri del lavoro parasubordinato, pacificamente rinvenibili anche nelle prestazioni di lavoro coordinato e continuato (infatti espressamente menzionate dall’art. 3 comma 94 lettera b della L. n. 244 del 2007), ma che non necessariamente si riscontrano invece in altre forme contrattuali, come quella di prestazione d’opera.
Del resto, la lettura della noma citata deve avvenire nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione, la quale stabilisce la regola secondo la quale l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni avviene mediante la partecipazione ad un concorso.
Questa enunciazione va senz’altro considerata quale corollario giuridico del principio, anch’esso scolpito dall’art. 97 della Carta fondamentale, di buon andamento della Pubblica amministrazione.
Tale principio esige il rispetto di procedure che garantiscano l’accesso al pubblico impiego del personale in possesso di requisiti specifici di preparazione e di capacità tali da consentire alla P.a. di selezionare i candidati più idonei a tal fine.
La partecipazione ad un concorso pubblico – minuziosamente disciplinato in ossequio ai canoni della trasparenza – e il relativo assoggettamento degli aspiranti al giudizio di commissioni tecniche, ossia composte da soggetti esperti nei settori in cui avviene la selezione – offrono adeguate garanzie di accesso al pubblico impiego dei soggetti più capaci .
Anche la Corte Costituzionale ha rilevato che il pubblico concorso – quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito- costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le Pubbliche amministrazioni ( si veda, sul punto, Corte Cost. 9 novembre 2006 n. 363, ).
Ciò detto in linea di principio, deve pertanto deve ammettersi che le procedure di stabilizzazione del personale precario costituiscono eccezione al principio generale del concorso pubblico e, in quanto derogatorie, richiedono una interpretazione restrittiva e non già estensiva.
Ciò quindi consente al Collegio di ritenere corretta l’interpretazione della norma data dall’Università nei provvedimenti impugnati nel senso che il requisito triennale, anche non continuativo, debba essere sorretto da contratto di collaborazione coordinata e continuativa e non già dalle diverse forme di lavoro enunciate dalla ricorrente (prestazione professionale o prestazione d’opera).
3.Per le considerazioni che precedono gli atti impugnati resistono alle censure espresse nel ricorso il quale deve quindi essere respinto.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Moro, Presidente FF, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)