TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 18 settembre 2014, n. 1475

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore di seconda fascia-predeterminazione criteri

Data Documento: 2014-09-18
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 4, comma 2, del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 fissa i criteri generali di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo del candidato partecipante ad una procedura per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori. Si tratta di criteri già di per sé specifici e puntuali, sufficienti quindi autonomamente ad essere utilizzati per la valutazione dei candidati, anche in considerazione del fatto che il concorso è inteso ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati.
Ne consegue che l’operazione di ulteriore determinazione del contenuto dei criteri (così da rendere la c.d. “griglia di valutazione” ancor più analitica e specifica) costituisce oggetto di una “facoltà” che le Commissioni possono non esercitare ove ritengano che la disciplina (o materia) sulla quale verte la prova di esame non lo richieda.
 
In una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato, la mancanza di parametri più analitici e la scelta, da parte della commissione giudicatrice, di avvalersi di criteri di valutazione più generali, ovvero di riprodurre i criteri desumibili dall’articolo 4, comma 2,  del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, non risulta illegittima quante volte non risulti comunque l’incongruità o l’illegittimità delle puntuali operazioni valutative effettuate sui singoli titoli (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 dicembre 2013, n. 6188; Id, 8 ottobre 2013, n. 4943).

Contenuto sentenza

N. 01475/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01520/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1520 del 2010, proposto da: 
[#OMISSIS#] Kaniadakis, rappresentato e difeso dagli avv. Umberto Giardini, [#OMISSIS#] Iudici, con domicilio eletto presso il suo studio, in Torino, via Grassi, 9; 
contro
Politecnico di Torino, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge presso i suoi uffici, in Torino, corso Stati Uniti, 45; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Giorgis e [#OMISSIS#] Carretta, rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] Giovinazzo, con domicilio eletto presso lo studio dell.avv. [#OMISSIS#] Paulicelli, in Torino, corso A. Tassoni, 16; 
per l’annullamento
del decreto n. 390 del 13.10.2010 del Rettore del Politecnico di Torino con cui sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa per il settore scientifico disciplinare FIS/03 codice interno 52/08/P, bandita con Decreto Rettorale n. 142 del 19.6.2008;
degli atti relativi alla “valutazione comparativa afferente un posto di professore di seconda fascia, settore scientifico disciplinare FIS/03 (fisica della materia) codice interno 52/08/P”, all’esito della quale la commissione giudicatrice ha dichiarato idonei il Dott. Carretta [#OMISSIS#] e il Dott. Giorgis [#OMISSIS#];
della delibera del Consiglio di Dipartimento del Politecnico di Torino del 22.10.2010 con cui è stato chiamato a ricoprire il posto di professore di seconda fascia, settore scientifico disciplinare FIS/03 il Dott. Giorgis [#OMISSIS#];
di ogni altro atto comunque connesso, precedente o successivo, presupposto o conseguenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Torino e dei controinteressati Dott. Giorgis [#OMISSIS#] e Carretta [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, ricercatore confermato a tempo determinato nel raggruppamento scientifico FIS/03 (Fisica della materia) del Politecnico di Torino, espone:
– di aver partecipato al concorso bandito con decreto n. 142 del 19.6.2008 a complessivi 46 posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso le Facoltà di Ingegneria ed Architettura del Politecnico di Torino;
– che dopo l’ultima prova, la commissione nella seduta del 23.6.2010, dichiarava idonei i candidati Carretta e Giorgis;
– che con decreto n. 271 del 23.7.2010, a seguito di segnalazione di irregolarità da parte di un membro interno, il Rettore inviava la documentazione all’A.G. per le valutazioni di competenza, stabilendo la sospensione del termine per l’approvazione degli atti della procedura;
– che con successivo decreto n. 390 del 13.10.2010 sono stati approvati gli atti della procedura e sono stati dichiarati idonei i candidati Carretta e Giorgis, e quindi con delibera del consiglio di dipartimento del 22.10.2010 il Dott. Giorgis è stato chiamato a ricoprire il posto di professore di seconda fascia.
Avverso gli atti della commissione indicato in epigrafe parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
1) eccesso di potere, violazione di legge con riferimento all’art 4 del D.P.R. 23.3.2000 n. 17; violazione della lex specialis con riferimento all’art 8 del bando di concorso emesso con decreto del rettore n.142 del 19.6.2008 in relazione all’omessa attribuzione dei pesi attribuiti ai criteri di valutazione: la commissione non ha determinato i pesi attribuiti ai criteri per valutare i titoli scientifici e la prova didattica, come previsto dal bando, ma si è limitata a riportare i criteri; in tal modo, in assenza di una preventiva “pesatura” dei singoli criteri, la commissione ha deciso il peso del criterio dopo aver conosciuto i nomi dei candidati;
2) eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione di legge in riferimento all’art 4 DPR 117/2000, violazione della lex specialis in relazione alla valutazione dei curricula, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli dei candidati:
A) omessa valutazione e quantificazione in relazione ai criteri della “congruenza dell’attività del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare FIS/03”: tre commissari hanno considerato i lavori del ricorrente di “parziale congruenza”, senza tuttavia specificare quanti lavori non fossero congruenti con il tema del concorso;
B) omessa valutazione in relazione alla “rilevanza scientifica delle pubblicazioni, loro collocazione editoriale e loro diffusione all’interno della comunità scientifica” e “apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione”: in violazione ai criteri stabiliti nella seduta del 22.2.2010, la commissione non ha considerato il numero dei coautori dei lavori dei candidati, né ha valutato l’apporto individuale di ciascun candidato. Secondo il ricorrente, tenendo conto dei coautori, il punteggio assegnato alle pubblicazioni sarebbe stato differente;
C) omessa valutazione dei dieci lavori presentati dai candidati: dall’esame dei verbali emergerebbe la mancata valutazione di dieci pubblicazioni presentati dai candidati, violando l’art 8 del bando;
D) omessa e/o erronea valutazione dell’attività organizzativa: la commissione non ha valutato l’attività di direzione e coordinamento di gruppi di ricerca svolta dai candidati, né il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale;
E) omessa quantificazione dell’attività didattica dei candidati: l’attività didattica dei candidati è stata valutata in modo generico, senza indicare l’esatto peso dato alla suddetta attività;
F) omessa valutazione di due riconoscimenti internazionali in capo al ricorrente: la commissione non ha assegnato alcun punteggio al riconoscimento internazionale conferito dall’Università di Copenhagen;
3) eccesso di potere e violazione dell’art 8 del bando di concorso emesso con D.R. n. 142 del 19.6.2008 in relazione alla individuazione dei temi della prova didattica: un commissario ha consegnato ad alcuni candidati alcuni temi corrispondenti poi a quelli trattati nelle prove;
4) eccesso di potere per erroneità; travisamento, omessa comparazione tra i candidati e carenza di motivazione: in base ad una esatta valutazione dei titoli, il ricorrente supera gli altri candidati.
Si è costituita l’Università intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si sono costituiti altresì i due controinteressati, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 3 marzo 2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1) Il presente ricorso è stato proposto avverso gli atti di approvazione della selezione comparativa per un posto di professore di seconda fascia, nel settore scientifico FIS/03 – fisica della materia.
Come emerge dalla ricostruzione in fatto, il ricorrente contesta le operazioni della Commissione di gara, relativamente alla valutazione dei vari titoli, nonché lo svolgimento delle prove, in quanto non sarebbe stato rispettato il principio di segretezza delle prove, stante la precedente diffusione degli argomenti trattati nelle prove.
2) Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari in quanto il ricorso è infondato.
Nel primo motivo parte ricorrente lamenta che la commissione non avrebbe predeterminato i criteri di massima, come richiesto dall’art 4 del DPR 117/2000, né avrebbe rispettato l’art 8 del bando, che prescrive “la commissione giudicatrice ai fini della valutazione del curriculum complessivo e delle pubblicazioni scientifiche del candidato deve rispettare i criteri indicati e individuare il peso attribuito agli stessi”: nel caso di specie invece, la Commissione si è limitata a riportare i criteri stabiliti dal bando, per cui, in assenza di una preventiva “pesatura” dei singoli criteri, la commissione avrebbe determinato il peso del criterio dopo aver conosciuto i nomi dei candidati. Tale modus operandi ha comportato l’impossibilità di sapere anche a procedura conclusa “in che percentuale abbiano influito sull’esito finale della valutazione i criteri previsti”.
Il motivo non è fondato.
L’art 4 comma 2 del D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117 predetermina i criteri generali di valutazione, delle pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato, individuandoli nei seguenti elementi:
a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;
e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.
Si tratta di criteri già di per sé specifici e puntuali, sufficienti quindi autonomamente ad essere utilizzati per la valutazione dei candidati, anche tenendo conto che il concorso è inteso ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati.
Se, per un verso – dunque – il sistema dei criteri è già perfettamente operativo e funzionante direttamente ex lege, l’operazione di ulteriore determinazione del contenuto dei criteri (in modo da rendere la c.d. “griglia di valutazione” ancor più analitica e specifica) costituisce oggetto di una “facoltà” che le Commissioni possono non esercitare ove ritengano che la disciplina (o materia) sulla quale verte la prova di esame non lo richieda.
Come rilevato dalla giurisprudenza, la mancanza di parametri più analitici e la scelta di avvalersi di criteri di valutazione più generali, ovvero di riprodurre i criteri desumibili dall’articolo 4 del d.P.R. 117/2000, non risulta illegittima quante volte non risulti comunque l’incongruità o l’illegittimità delle puntuali operazioni valutative effettuate sui singoli titoli (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6188 del 23/12/2013; n. 4943 del 8.10.2013).
Per tali ragioni, il modus operandi della commissione non è censurabile: la Commissione nella seduta del 22.2.2010 ha fatto propri i criteri indicati nella norma e individuato quale modalità di applicazione l’ordine di priorità decrescente degli stessi, assegnando quindi un valore ed un peso differenti a ciascun criterio.
3) Nel secondo motivo viene censurato l’operato della Commissione nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.
Prima di esaminare i profili contestati da parte del ricorrente, è doveroso richiamare l’orientamento secondo cui nell’ambito dell’esame degli atti relativi ad una selezione universitaria vige il limite proprio del sindacato sulle valutazioni espresse dalle Commissioni esaminatrici, che essendo espressione di un’ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e culturale dei candidati, sono sindacabili nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare un chiaro sviamento logico o un errore di fatto o una manifesta contraddittorietà.
Se quindi da un lato vi è il limite del sindacato, proprio di ogni giudizio su un concorso, dall’altro, nell’ambito delle selezioni universitarie, la caratteristica risiede nel fatto che il giudizio della commissione sull’attività scientifica del candidato, pur dovendosi svolgere secondo i criteri di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 117/2000, ha natura globale e complessiva. Ciò in quanto il livello della funzione da attribuire implica che la commissione debba accertare il grado di maturità scientifica dei candidati attraverso una valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, non necessariamente fondata sulla analitica disamina degli stessi (cfr. T.a.r. Lazio, III, 19 gennaio 2009, n. 277).
Ancora di recente si è precisato che le previsioni sulla valutazione dei titoli di un concorso devono essere rapportate alla finalità normativa della comparazione tra candidati e, in tale ottica, la valutazione comparativa che la commissione esaminatrice di un concorso è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati (Cons. Stato, VI, 21 ottobre 2013, n. 5079; Cons. Stato, VI, 08 marzo 2010, n. 1318).
Anche la giurisprudenza dei T.a.r. è saldamente attesta sulla tale linea interpretativa affermando che i criteri fissati dall’art. 4 D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 per la valutazione dei titoli posseduti e documentati dai singoli partecipanti alla procedura comparativa indetta per la copertura di posti di professore universitario associato, costituiscono solo linee-guida per la Commissione in sede di valutazione del livello qualitativo della produzione scientifica del candidato, che non va peraltro verificato sottoponendolo a separato raffronto con ciascuno dei sei parametri codificati nella norma succitata, ma sulla base di una valutazione globale (T.a.r. Sardegna, I, 20 marzo 2012, n. 291; T.a.r. Napoli, II, 13 marzo 2012, n. 1257; T.a.r. Veneto, I, 07 novembre 2011, n. 1651).
E ancora, si è precisato che nei concorsi indetti dalle Università, per l’assegnazione di posti di ricercatore o di professore universitario, compito della commissione esaminatrice è quello di accertare il grado di maturità scientifica dei candidati attraverso una valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, non necessariamente fondata sull’analitica disamina degli stessi, e il giudizio finale della commissione non è il frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato alle luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando; i quali parametri costituiscono solo linee-guida per la commissione, in sede di valutazione del livello qualitativo della produzione scientifica del candidato, che non va peraltro verificato sottoponendolo a separato raffronto con ciascuno dei parametri codificati, ma sulla base di una valutazione globale, nell’ambito della quale il richiamo al singolo criterio appare necessario solo se detta produzione risulti carente sotto lo specifico profilo da esso considerato, che l’organo collegiale, nella sua valutazione discrezionale, ritenga particolarmente significativo dell’attuale inidoneità del candidato.
Ciò che conta, in definitiva, è che tra le varie fasi del concorso via sia un rapporto di coerente sviluppo, nel senso che la scelta finale della commissione non appaia in illogica contraddizione con gli elementi globalmente emergenti dalle varie fasi in cui è articolato il procedimento selettivo (cfr.: T.a.r. Piemonte, I, 25 gennaio 2013, n. 118).
Sulla scorta dei chiarimenti forniti dalla giurisprudenza in ordine alla natura e ai caratteri del procedimento di valutazione comparativa, emerge che le censure articolate nel ricorso, in quanto volte a parcellizzare il giudizio della commissione, evidenziando pretese incongruenze e carenze in relazione ai singoli criteri di valutazione previsti dall’art. 4 del D.P.R. n. 117/2000, piuttosto che profili di contraddittorietà tra le varie fasi del concorso, non possono trovare favorevole accoglimento in questa sede.
L’esame della documentazione prodotta consente di rilevare che i contenuti delle valutazioni risultano conseguenti ad una non illogica né sviata applicazione dei criteri predeterminati.
Si può quindi osservare, rispetto ai singoli profili quanto segue:
A) rispetto alla omessa valutazione e quantificazione in relazione ai criteri della “congruenza dell’attività del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare FIS/03”: tre commissari hanno considerato i lavori del ricorrente di “parziale congruenza”, senza tuttavia specificare quanti lavori non fossero congruenti con il tema del concorso.
Secondo la tesi del ricorrente la commissione avrebbe dovuto utilizzare la banca dati “ISI Web of Knowledge”, per verificare la collocazione tematica dei lavori del ricorrente e giungere quindi ad una differente valutazione: infatti in base a detta banca dati i lavori dei ricorrente sono classificati come Fisica nucleare o come Astrofisica, quindi del tutto congruenti con la materia oggetto del concorso.
Inoltre in mancanza di una esatta quantificazione dei lavori e in assenza del peso assegnato ai vari criteri, il criterio della “congruenza” è stata utilizzato in modo arbitrario.
Il motivo non è fondato.
La congruenza dell’attività del candidato è il primo criterio di cui la commissione doveva tenere conto, per cui era evidente la priorità data a questo elemento di valutazione.
Il giudizio formulato dalla Commissione sull’attività di ricerca del ricorrente non riconosce la piena congruenza, poiché è stata ritenuta “teorica nell’ambito della fisica statistica applicata a svariati sistemi sia fisici che non fisici e nell’ambito della fisica matematica”; precisa poi la commissione che “il candidato ne ha sviluppato il formalismo e le applicazioni in contesti quali l’astrofisica o sistemi sociali o economici, in campi non sempre compresi all’interno delle tematiche del ssd FIS/03”.
La commissione ha dato quindi logica giustificazione della valutazione, dal momento che anche tra le dieci pubblicazioni selezionate non tutte risultano congruenti con la materia Fisica della Materia, ma a materia simili, quali Fisica teorica e Fisica nucleare.
Né inficia la valutazione la circostanza che non sia stata utilizzata la banca dati ISI: questa si limita a fornire le analisi quantitative dei vari scritti, dati oggettivi che poi devono comunque essere valutate. Pertanto il fatto che le valutazioni siano state compiute senza consultare la banca dati non costituisce alcuna violazione a regole procedimentali, né la mancata consultazione della banca dati può “ex se” essere invocato quale ragione di illegittimità delle operazioni di valutazione nel loro complesso, valutazione che la commissione giudicatrice ha formulato sulla base della pertinenza dei lavori presentati alla tematica concorsuale e che non risultano né incongruenti né illogiche.
B) Nella censura in esame viene contestata l’omessa valutazione in relazione alla “rilevanza scientifica delle pubblicazioni, la loro collocazione editoriale e la loro diffusione all’interno della comunità scientifica”, nonché la mancata valutazione dell’“apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione”: in violazione ai criteri stabiliti nella seduta del 22.2.2010, dai verbali si ricaverebbe che la commissione non ha considerato il numero dei coautori dei lavori dei candidati, né ha valutato l’apporto individuale di ciascun candidato. Secondo il ricorrente, tenendo conto dei coautori, il punteggio assegnato alle pubblicazioni sarebbe stato differente.
La Commissione non avrebbe neppure tenuto conto di una classifica redatta dal Senato Accademico, in cui i ricercatori sono classificati in base al numero delle pubblicazioni, con la precisazione delle pubblicazioni eseguite in collaborazione e il contributo di ciascuno.
In questa classifica il ricorrente risulta essere il ricercatore con il maggior numero di pubblicazioni, mentre uno degli altri concorrenti, il Dott. Giorgis, ha un punteggio pari alla metà del ricorrente.
Anche questo motivo non può essere accolto.
La commissione ha preso in considerazione l’apporto scientifico dei singoli candidati limitatamente alle 10 pubblicazioni scientifiche presentate, come previsto dall’art 8 del bando.
Per le pubblicazioni ulteriori, la Commissione ha operato seguendo i criteri di cui all’art 4 comma 2 lett. c), d) e e), tra cui quindi non opera l’apporto individuale.
Né può avere rilievo la Classifica dell’Ateneo, che è un atto di natura interna, che non ha finalità di creare una graduatoria tra le opere dei ricercatori, tant’è che viene redatta con criteri differenti da quelli comparativi propri di questa selezione in esame.
C) Parimenti infondata la censura in cui si lamenta l’omessa valutazione dei dieci lavori presentati dai candidati: dall’esame dei verbali emergerebbe la mancata valutazione di dieci pubblicazioni presentati dai candidati, violando l’art 8 del bando, in quanto la commissione si sarebbe limitata a descrivere le dieci pubblicazioni ma ha omesso di valutare l’apporto individuale.
Anche questo motivo è infondato.
Va in primo luogo ricordato che le pubblicazioni dovute a più autori possono formare oggetto di valutazione in favore di uno solo di essi, quando sia possibile enucleare l’effettivo contributo arrecato dal soggetto al lavoro (… omissis …)” (TAR Sicilia, Palermo, III^, 20.7.2007 n. 1840): in ogni caso dai verbali emerge come la commissione abbia svolto un esame delle pubblicazioni e della relativa importanza, utilizzando il parametro dell’”Impact Factor” delle riviste su cui i 10 lavori sono stati pubblicati, (indicatore che misura la diffusione delle pubblicazioni all’interno della comunità scientifica) e giudicando anche la qualità intrinseca delle pubblicazioni dei concorrenti.
D) Viene contestato anche il punteggio assegnato all’attività organizzativa: la commissione non avrebbe valutato l’attività di direzione e coordinamento di gruppi di ricerca svolta dai candidati, né il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale. Il ricorrente avrebbe infatti coordinato gruppi di lavoro, mentre nel verbale si fa riferimento ad un solo gruppo e avrebbe comunque svolto una attività di organizzazione e fatto parte di comitati di workshops, oltre ad essere stato guest editor di una decina di numeri speciali di riviste internazionale.
Una giusta valutazione avrebbe attribuito al ricorrente una posizione superiore.
Dal verbale emerge che solo il candidato Giorgis ha svolto attività di coordinatore o responsabile nell’ambito di progetti regionali ed europei, mentre secondo la valutazione della Commissione gli altri candidati non hanno svolto tale tipo di attività.
E) Sulla attività didattica dei candidati, che ad avviso del ricorrente sarebbe stata valutata in modo generico, è sufficiente osservare che la valutazione dell’attività didattica era il settimo criterio in ordine di priorità decrescente e in ogni caso, fermo quanto osservato sulla natura propedeutica dei giudizi individuali, la Commissione ha dato ragione della differente attività svolta dai partecipanti, precisando che l’attività didattica del ricorrente fosse nella materia di fisica generale, non fisica della materia.
F) Da ultimo lamenta il ricorrente l’ omessa valutazione di due riconoscimenti internazionali: la commissione non ha assegnato alcun punteggio al riconoscimento internazionale conferito dall’Università di Copenhagen.
Anche questa censura non può trovare accoglimento perché la Commissione ha chiarito che non si tratta di riconoscimenti o premi specifici, ma di valutare il fatto che è stata adottata una terminologia specifica per un concetto sviluppato dal candidato, terminologia che si presenta nel programma di una conferenza internazionale.
Per cui si tratta certamente di una attestazione del valore professionale del ricorrente, ma non di un premio o dell’assegnazione di un riconoscimento alla sua attività scientifica.
4) Nel terzo motivo parte ricorrente lamenta l’illegittimità delle operazioni di gara, in relaziona alla individuazione della prova didattica: un componente della commissione, il Prof. Allia, avrebbe consegnato, il 10.5.2010, ad alcuni candidati la lista completa dei temi della prova didattica, che si è svolta poi nei giorni del 3.6.2010 e del 21.6.2010.
Anche questo motivo non è fondato.
A seguito di questa segnalazione, trasmessa alla Procura della Repubblica di Torino, il Rettore dapprima ha sospeso l’approvazione degli atti del concorso; quindi, in assenza di comunicazioni da parte della Procura, ha approvato il decreto di nomina.
Osserva il Collegio che dalla lettura della documentazione prodotta da parte ricorrente (doc. n. 8) si evince che il Prof. Allia ha consegnato un elenco degli argomenti che potevano essere oggetto delle domande di esame; questo fatto di per sé non può invalidare le prove, perché si tratta di un numero di argomenti molti ampi, che sostanzialmente investono tutta la materia di esame.
Per cui la consegna dell’elenco non può aver determinato un vantaggio a chi è entrato in possesso dell’elenco, rispetto ad altri candidati.
Se quindi questo fatto non è idoneo ad invalidare la prova, può avere un rilievo sul piano disciplinare il comportamento di un componente della commissione che dà indicazioni ai partecipante al concorso.
Limitandosi però al profilo dell’incidenza del fatto sul concorso, risulta corretta la scelta del Rettore, dopo aver disposto l’istruttoria, di approvare gli atti della procedura concorsuale, demandando all’Autorità competente eventuali accertamenti di rilevanza penale sui fatti denunciati.
5) Quanto dedotto sulla valutazione dei singoli titoli, è sufficiente per respingere anche l’ultima censura, in cui il ricorrente, dopo aver ricostruito tutti i punteggi assegnati, lamenta un difetto di motivazione nonché l’arbitrarietà nella valutazione dei candidati, da parte della commissione, che “avrebbe dovuto motivare la decisione adottata in ordine all’esito del concorso”.
Anche questa censura risente dell’erronea impostazione di non considerare che la disciplina in materia impone la logica della valutazione comparativa, che è stata applicata nel caso di specie, all’esito della quale vi è stato un differente giudizio tra i due primi classificati (eccellente) e il ricorrente (ottimo).
L’operato della Commissione risulta altresì legittimo laddove ha proceduto alla nomina del vincitore, senza poi formulare la graduatoria dei concorrenti, in linea con la logica della valutazione comparativa, nonché in applicazione all’art 4 comma 13 DPR 117/20000, secondo cui “Al termine dei lavori la commissione previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i vincitori nelle valutazioni comparative per ricercatore e individua inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei nelle valutazioni comparative per professore associato e per professore ordinario”.
Non si richiedeva quindi una ulteriore motivazione sulla decisione adottata “in ordine all’esito del concorso”, come sostenuto dal ricorrente, perché la motivazione della scelta è ricavabile dai precedenti giudizi confluiti poi nei giudizi complessivi (in tal senso Consiglio di Stato sez. VI n. 5302 del 9.10.2007).
6) Il ricorso va quindi respinto.
In relazione alla natura della controversia, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Sabino [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)