TAR Molise, Campobasso, Sez. I, 2014, 05 giugno 2014, 366

rigetto richiesta di trattenimento in servizio per un biennio oltre il periodo di età pensionabile

Data Documento: 2014-06-05
Area: Giurisprudenza
Massima

L’accoglimento dell’istanza di trattenimento in servizio ex art. 16, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 non può conseguire esclusivamente dalla tempestività, dalla regolarità e dalla meritevolezza della richiesta, con riguardo ai criteri generali e alle esigenze di didattica e ricerca, dovendo l’università valutare prioritariamente l’ammissibilità dell’istanza sotto il profilo della conformità finanziaria.

La normativa di cui al combinato disposto degli artt. 5 e 7, D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 e dell’art. 9, comma 31, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 può costituire un limite giuridico-finanziario invalicabile per l’accoglimento dell’istanza di trattenimento in servizio ex art. 16, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. Il citato art. 9 statuisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, i trattenimenti in servizio previsti dall’art. 16, D.Lgs. n. 503/1992 possono essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente, in base alla cessazione di personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie. Gli artt. 5 e 7, D.Lgs. n. 49/2012, invece, fissano un limite per le spese di personale delle università: qualora il trattenimento in servizio comporti il superamento del summenzionato limite, il provvedimento di diniego risulta legittimo.

I principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza 8 maggio 2013, n. 83 diventano inconferenti a fronte dei limiti posti all’autonomia universitaria dalla più recente normativa finanziaria, che non consente in alcun modo di ignorare le disposizioni in materia di contingentamento delle assunzioni di personale delle università statali, cui sono equiparati i trattenimenti in servizio del personale pensionabile.

Contenuto sentenza

N. 00366/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00305/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2013, proposto da: 
Rotundo [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Colalillo e Massimo Di Nezza, con domicilio eletto presso Massimo Di Nezza in Campobasso, corso Umberto I, 43, 
contro
– Università degli Studi del Molise, in persona del Rettore p. t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi 124; 
– Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, n. 124; 
per l’annullamento
del provvedimento di cui alla nota n. 12509 del 10.7.2013 con la quale si è ritenuto di non poter valutare (e quindi si è respinta) la domanda di permanenza in servizio per un ulteriore biennio e sostanzialmente si è determinato il collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età del ricorrente a decorrere dal 1° novembre 2013 – anziché dal 1° novembre 2015, in violazione del diritto dello stesso al “biennio aggiuntivo” previsto e consentito dalla normativa; nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali o comunque connessi, ivi compresi la delibera del Senato accademico del 17.6.2013, verbale n. 8/2013, la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.6.2013 e quella del 21.6.2013, con le quali si sono determinati i criteri generali per la concessione della proroga all’insegnamento per un ulteriore biennio, in una con tutti gli atti preordinati, consequenziali o comunque connessi, ivi compresi i pareri posti a fondamento degli atti predetti e quelli istruttori; nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente alla permanenza in servizio per un ulteriore biennio fino al 1°/11/2015 in conformità dei principi sanciti dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 83/2013;
Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché la memoria illustrativa del ricorrente;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la successiva memoria delle Amministrazioni intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il dott. Orazio [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Il ricorrente, docente dell’Università degli studi del Molise, avendo chiesto, alle soglie del pensionamento, la proroga biennale del servizio, a tenore dell’art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992, otteneva dall’Ateneo una risposta negativa, motivata con l’insufficienza della copertura finanziaria. Insorge, dunque, per impugnare i seguenti atti: 1)il provvedimento di cui alla nota n. 12509 del 10.7.2013, con la quale si è ritenuto di non poter valutare (quindi si è respinta) la domanda di permanenza in servizio per un ulteriore biennio e sostanzialmente si è determinato il collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età del ricorrente a decorrere dal 1° novembre 2013 – anziché dal 1° novembre 2015, in violazione del diritto dello stesso al “biennio aggiuntivo” previsto e consentito dalla normativa; 2) tutti gli atti preordinati, consequenziali o comunque connessi, ivi compresi la delibera del Senato accademico del 17.6.2013, il verbale n. 8/2013, la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.6.2013 e quella del 21.6.2013, con le quali si sono determinati i criteri generali per la concessione della proroga all’insegnamento per un ulteriore biennio, in una con tutti gli atti preordinati, consequenziali o comunque connessi, ivi compresi i pareri posti a fondamento degli atti predetti e quelli istruttori. Il ricorrente chiede, altresì, la declaratoria del suo diritto alla permanenza in servizio per un ulteriore biennio fino al 1/11/2015 in conformità dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 83/2013. Deduce i seguenti motivi: 1)violazione e falsa applicazione dell’art. 16 comma primo del D.Lgs. 30.12.1992 n. 503, integrata dall’art. 1, comma 17, del D.L. n. 138/2011, conv. in legge n. 148/2011, violazione dell’art. 1 comma 17 della legge 4.11.2005 n. 230 e dell’art. 25 della legge 30.12.2010 n. 240, violazione della normativa di cui all’art. 72 del D.L. n. 112/2008, conv. nella legge n. 133/2008, nonché della normativa di cui all’art. 9 del D.L. 31.5.2010, conv. nella legge n. 122/2010, violazione dei principi di ragionevolezza e buona amministrazione ex art. 97 Cost., eccesso di potere per illogicità di motivazione, irrazionalità manifesta, difetto di istruttoria, omessa valutazione di interessi rilevanti, omessa considerazione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 83/2013, violazione dell’art. 33 Cost., violazione della Direttiva 2007/78/CEE; 2)violazione degli artt. 3, 5, 6, 7 e 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., eccesso di potere sotto diverso profilo; 3)incompetenza, violazione dello Statuto dell’Università del Molise, eccesso di potere sotto ulteriori profili; 4)violazione di legge, eccesso di potere sotto ulteriori profili, violazione del principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.), violazione del principi odi autonomia universitaria (art. 33 comma sesto Cost.) violazione del legittimo affidamento e della sicurezza e garanzia giuridica (art. 3 Cost.).
Con successiva memoria illustrativa, il ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Si costituiscono le Amministrazioni intimate, deducendo – anche con successiva memoria – l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Concludono per la reiezione.
Con decreto presidenziale n. 143/2013, è accolta la domanda cautelare interinale.
All’udienza del 22 maggio 2014, la causa viene introitata per la decisione.
II – Il ricorso è infondato.
III – A tenore della normativa di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992, il dipendente pubblico può dichiarare la disponibilità al trattenimento in servizio, nel periodo compreso tra il 24mo e il 12mo mese antecedente il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.
Il ricorrente – che è professore ordinario presso l’Ateneo molisano – ha invero formulato la richiesta di permanenza in servizio in data 23 maggio 2013, con un anticipo di cinque mesi sul termine di scadenza. L’Università non ha mai messo in discussione la tempestività, né la regolarità della richiesta, né tampoco ha valutato la meritevolezza di essa, con riguardo ai criteri generali e alle esigenze di didattica e ricerca, poiché ha dovuto valutare prioritariamente, con ineludibile esito negativo, l’ammissibilità dell’istanza sotto il profilo della conformità finanziaria.
Invero, sussiste un invalicabile limite di carattere giuridico-finanziario, costituito dalla normativa di cui al combinato disposto degli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 49/2012 e dell’art. 9, comma 31, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge dall’art. 1, comma primo, della legge 30 luglio 2010 n. 122.
Il citato art. 9, comma 31, del D.L. n. 78/2010 statuisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche Amministrazioni, i trattenimenti in servizio previsti dall’art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992 possono essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alla cessazione di personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie. La stessa normativa aggiunge che le risorse destinabili alle nuove assunzioni, in base alle predette cessazioni, sono ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio.
Inoltre, per le spese di personale delle Università è stabilito un limite, in base agli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 49/2012, laddove i parametri di riferimento sono due: l’indicatore di spesa del personale e l’indicatore di spesa per l’indebitamento. Il primo indicatore, in particolare, assume speciale rilevanza: esso è dato dal rapporto tra le spese complessive di personale per l’anno di riferimento e la somma algebrica tra contributi statali di funzionamento assegnati, tasse, soprattasse e contributi universitari. Il limite massimo dell’indicatore di spesa del personale, come innanzi specificato, è pari all’80 per cento.
Il competente Ministero dell’istruzione procede, entro il 31 marzo di ogni anno, alla verifica del rispetto del limite nell’anno precedente. Gli Atenei che, al 31 dicembre dell’anno precedente, hanno riportato un valore dell’indicatore delle spese di personale pari o superiore all’80 per cento e dell’indicatore dell’indebitamento superiore al 10 per cento, non possono assumere personale a tempo indeterminato, né ricercatori a tempo determinato, se non con oneri a carico del proprio bilancio e per una spesa annua non superiore al 10 per cento di quella relativa al personale di categoria corrispondente cessato dal servizio nell’anno precedente.
Viceversa, gli Atenei che, come quello molisano, al 31 dicembre, hanno riportato un valore dell’indicatore delle spese di personale pari o superiore all’80 per cento e dell’indicatore dell’indebitamento non superiore al 10 per cento, possono assumere personale a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato, con oneri a carico del proprio bilancio, per una spesa annua non superiore al 20 per cento di quella relativa al personale di categoria corrispondente cessato dal servizio nell’anno precedente. In ogni caso, vigono i limiti di spesa di cui all’art. 66, comma 13, del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008 n. 133. Inoltre, sempre in tema di regime assunzionale, è intervenuto l’art. 14, comma terzo, del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012 n. 135, che ha introdotto il comma 13-bis dell’art. 66 del citato D.L. n. 112/2008, stabilendo un ulteriore limite alle spese del personale per il triennio 2012-2014. Infatti, per il detto triennio, le Università statali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, nei limiti del contingente corrispondente a una spesa pari al 20 per cento di quella relativa all’omologo personale cessato dal servizio nell’anno precedente. La novella prevede, inoltre, che l’attribuzione a ciascuna Università del contingente delle assunzioni è effettuata con D.M., tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 29.3.2012 n. 49, in tema di limiti di spesa per il personale.
Orbene, il D.M. 9.8.2013 n. 713, registrato dalla Corte dei Conti il 17.10.2013, attribuisce per il 2013 all’Università degli studi del Molise 0,62 punti-organico, da utilizzare per le assunzioni di personale docente e tecnico-amministrativo. L’impiego di punti-organico per l’assunzione di personale avviene sulla base di corrispondenze, per le quali un professore ordinario vale 1 punto, un associato 0,79, un dirigente 0,65, un ricercatore 0,50, un dipendente di categoria “D” 0,30 e via dicendo.
Il Ministero ha dotato l’Ateneo molisano di 0,62 punti per il 2013. Pertanto, dovendo l’Ateneo valutare l’istanza di trattenimento in servizio alla stregua di una nuova assunzione, come previsto dall’art. 9, comma 31, del D.L. n. 78/2010, l’esiguità della quota di punti-organico disponibili, inferiore all’unità, non consente di autorizzare il trattenimento in servizio del ricorrente, per il quale sarebbe necessario l’impiego di una unità intera di punto-organico.
IV – Tutti i pregevoli motivi del ricorso sarebbero attendibili, se non fosse che i principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 83/2013 diventano inconferenti a fronte dei limiti posti all’autonomia universitaria dalla più recente normativa finanziaria, che non consente in alcun modo di decampare dal contingentamento delle assunzioni di personale delle Università statali, cui sono equiparati i trattenimenti in servizio del personale pensionabile.
V – In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge, perché infondato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2014, dal Collegio così composto:
[#OMISSIS#] Onorato, Presidente
Orazio [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)