TAR Liguria, Genova, Sez. I, 30 settembre 2014, n. 1397

Personale aziende ospedaliero-universitarie-Diritto a percepire trattamenti aggiuntivi

Data Documento: 2014-09-30
Area: Giurisprudenza
Massima

Nessun diritto soggettivo alla corresponsione del trattamento aggiuntivo di cui all’art. 6, comma 1, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, sorge in capo ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliero-universitarie, qualora non sia stato concluso il protocollo di intesa tra Regione e università, cui è rimessa, ex art. 1 del citato decreto, la determinazione dei suddetti contributi aggiuntivi.

La conclusione del protocollo di intesa tra Regione e università, cui è rimessa la determinazione dei contributi aggiuntivi di cui all’art. 6, comma 1, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, si sostanzia in un’attività provvedimentale che comporta l’esercizio, da parte delle amministrazioni pubbliche coinvolte, di ampi margini di discrezionalità, cui non può sostituirsi il giudice amministrativo, non versandosi in un’ipotesi di giurisdizione estesa al merito.

Contenuto sentenza

N. 01397/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00965/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 965 del 2008, proposto da: 
[#OMISSIS#] Bonacci, [#OMISSIS#] Bottino, [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Grazia Marazzi, [#OMISSIS#] Puccetti, Giovanni Serra, [#OMISSIS#] Taverna, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] Raggi, [#OMISSIS#] Raggi, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Raggi in Genova, via Palestro 2/11; 
contro
Universita’ degli Studi di Genova, in nome del Rettore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, 2; 
Regione Liguria, in nome del presidente pro-tepore, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Benghi, Barbara Baroli, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Benghi in Genova, via Fieschi 15; 
nei confronti di
Istituto [#OMISSIS#] Gaslini; 
per l’annullamento
accertamento diritto a percepire trattamenti aggiuntivi previsti dal c. 1 dell’art. 6 del d. lgs. 21/12/1999 n. 517
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Genova e di Regione Liguria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
I ricorrenti, professori e ricercatori universitari presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova, in attività con funzioni assistenziali presso l’Istituto G. Gaslini, hanno chiesto l’accertamento del diritto a percepire i trattamenti aggiuntivi previsti dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 517/1999.
La Regione Liguria e l’Università di Genova si sono costituiti eccependo l’inammissibilità del ricorso, instando nel merito per la sua infondatezza.
Alla pubblica udienza del 10.07.2014 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
La medesima questione oggetto di cognizione è stata già scrutinata negativamente da questo Tar, tanto che, ai sensi dell’art. 74, giustifica la sintetica definizione della controversia.
La concreta determinazione dei contributi aggiuntivi, qui richiesti, non s’è mai realizzata posto che il protocollo d’intesa fra Regione e Università, cui è rimessa ex lege ( art. 1 d.lgs. n. 517/99) la determinazione, non è stato concluso.
Sicché i ricorrenti non sono allo stato titolari di alcun diritto soggettivo alla corresponsione del contributo reclamato integrante la posizione soggettiva qualificata che giustifica l’azione d’accertamento in esame (cfr., Cons. St., sez. V, 30 maggio 2007 n. 2766, Tar Puglia, Bari, sez. II, 12 aprile 2012 n. 724).
Aggiungasi, che l’atto con il quale l’Università, in risposta all’istanza dei ricorrenti (d.1.06.2008), ha subordinato la determinazione dei contributi alla conclusione del protocollo d’intesa con la Regione, non è stato impugnato nei termini dai ricorrenti.
Le spese di lite sono compensate in ragione della complessa situazione normativa che disciplina la materia da cui muove la pretesa fatta valer ein giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Santo [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)