TAR Lazio, Roma, Sez. III, 27  novembre 2014, n. 11936

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Giudizio

Data Documento: 2014-11-27
Area: Giurisprudenza
Massima

Incongruenza e contraddittorietà dei giudizi di non abilitazione.

Contenuto sentenza

N. 11936/2014 REG.PROV.COLL.
N. 11603/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11603 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] Lombardo, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, largo Arenula, 34; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente p.t., Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur) in persona del l.r.p.t., Direzione Generale per L’Università lo Studente e il Diritto Allo Studio Universitario Adisu; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Gnessi, [#OMISSIS#] Basili, n.c.; 
per l’annullamento
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di i fascia per il settore concorsuale 06/n1
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che, con ricorso ritualmente, il dott. [#OMISSIS#] Lombardo ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il negativo giudizio riportato a conclusione della procedura per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale per professore di I fascia nel settore concorsuale 06n1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate;
Considerato che il ricorso, passato in decisione in occasione della camera di consiglio del 26 novembre 2014 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, è suscettibile di definizione mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato che deve essere accolta, perché fondata, con valore assorbente sul resto, la censura con cui il ricorrente lamenta il (preliminare) giudizio collegiale finale di incongruenza della sua produzione scientifica rispetto al settore concorsuale 06N1;
– che, infatti, nell’ambito di tale giudizio la asserita incongruenza è stata basata sulla rilevazione dell’afferire la produzione scientifica del ricorrente al settore scientifico disciplinare MED13 – andrologia clinica, nell’ambito del quale, peraltro, è stata ritenuta eccellente; mentre tre commissari su cinque hanno ritenuto che la detta produzione possa essere ricondotta al settore scientifico disciplinare MED 46 – Scienze tecniche di medicina di laboratorio, per il quale hanno espressamente proposto l’abilitazione;
Considerato che il settore scientifico disciplinare MED 46 – Scienze tecniche di medicina di laboratorio è ricompreso nel settore concorsuale 06N1, il giudizio finale di incongruenza risulta viziato da contraddittorietà, e deve essere pertanto annullato, sicchè, in esecuzione della presente sentenza (art. 34 comma I, lettera “e”, del c.p.a.), la Commissione, in composizione del tutto differente da quella che ha operato, procederà ad una rinnovata valutazione del candidato entro giorni novanta dalla ricezione della presente sentenza;
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 oltre contributo unificato, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)