TAR Lazio, Roma, sez. III, 24 gennaio 2022, n. 758

Rapporto fra abilitazione scientifica e chiamata

Data Documento: 2022-01-24
Area: Giurisprudenza
Massima

ll grado di maturità scientifica è da valutarsi proprio mediante i lavori della Commissione e i criteri prefissati, mentre la partecipazione alla procedura di abilitazione può essere solo uno degli elementi considerabili ma non è certamente decisivo per il giudizio finale, fondato sull’operato complessivo e sui titoli vantati dai candidati, nel caso di specie anche dopo il conseguimento dell’abilitazione, fermo restando che i tempi di conseguimento di tale abilitazione non incidono su tali tipi di giudizio, ben potendo un candidato conseguire in minor tempo rispetto a un altro, dopo l’abilitazione, una piena maturità scientifica ai fini dell’attribuzione delle funzioni di professore di prima fascia.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 237 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Regina [#OMISSIS#], 1;
contro
Università degli Studi Roma “La Sapienza” e Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Liegi, 32;
per l’annullamento previa sospensiva
del D.R. 2535 del 16.10.2020, che ha nominato vincitore il candidato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] del concorso bandito con D.R. n. 2502 del 6.8.2019 Sapienza Università di Roma; nonché del predetto bando di concorso e dei verbali della Commissione Giudicatrice in parte qua descritti in parte motiva; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ivi compreso il decreto di presa di servizio, quantunque non conosciuto negli estremi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma “La Sapienza”, del Ministero dell’Università e della Ricerca e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 15 dicembre 2021 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso a questo Tribunale, la prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti in epigrafe, concernenti la procedura concorsuale indetta dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per la copertura di una posizione di Professore di I fascia per il Settore concorsuale “O8/F1 –
Settore scientifico disciplinare ICAR/21 Urbanistica”, che aveva visto vincitore il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Descrivendo il Settore concorsuale e quello scientifico disciplinare in questione, la prof.ssa [#OMISSIS#] introduceva alcuni richiami, ritenuti rilevanti, al proprio “curriculum” e a quello del controinteressato, evidenziava alcuni criteri di valutazione del bando, illustrava lo svolgimento della procedura concorsuale e lamentava, in sintesi, quanto segue.
“VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE ED IMPARZIALITA’ EX ARTT. 97 E 3 DELLA COST. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 15 E 18 DELLA L. N. 240 DEL 2010. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ DELLA MOTIVAZIONE E ECCESSO DI POTERE PER COMPLETO SVIAMENTO DELLA FUNZIONE VALUTATIVA ESERCITATA NEL’AMBITO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE”.
a. Sull’obbligo in capo alla Commissione di una motivazione logica e coerente”.
La Commissione aveva applicato i criteri di valutazione in maniera illogica rispetto ai titoli vantati dal vincitore e dalla ricorrente, integrando anche i criteri di valutazione in maniera illegittima e contraddittoria. In particolare, la Commissione non aveva considerato che la ricorrente aveva raggiunto i più elevati livelli di maturità scientifica nel SSD di riferimento, che il vincitore era professore associato solo dal 2015 nel detto SSD concorsuale e che aveva conseguito l’abilitazione per le funzioni di I fascia nel settore concorsuale di cui si discute ad opera di una commissione di cui faceva parte la ricorrente, a sua volta professore ordinario dal 2004.
In presenza dell’eccellente carriera professionale della ricorrente rispetto a quella del vincitore, la Commissione, quindi, avrebbe dovuto quantomeno motivare in maniera puntuale la superiorità del vincitore.
b Sulla violazione degli artt. 15 e 18 della l. n. 240 del 2010 per avere la Commissione utilizzato l’informazione sulle funzioni relativa all’attività di ricerca come criterio valutativo anziché riferire la sua valutazione solo all’idoneità nel settore scientifico disciplinare oggetto del concorso”.
La Commissione aveva utilizzato illegittimamente, come criterio di valutazione, le informazioni dettagliate sulle “funzioni”, di cui all’art. 18, comma 1, lett. a.) della l. n. 240/2010, relativamente all’attività di ricerca, stravolgendo così l’intera valutazione del concorso.
Da quanto disposto dagli artt. 15 e 18 l. cit., infatti, si evince che l’oggetto del concorso per la chiamata dei professori è costituto dal settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, al fine di accertare se le qualità dei candidati siano coerenti ed adeguate con il settore concorsuale, eventualmente delimitato solo ed esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari.
L’indicazione sulle specifiche funzioni – nel [#OMISSIS#] di specie l’attività di ricerca prevista dal bando – riveste un carattere meramente informativo e non può essere un criterio utile per valutare l’adeguatezza delle qualità dei candidati.
Nel [#OMISSIS#] di specie, l’attività di ricerca richiamata nell’art. 1, comma 4, del bando, faceva espresso riferimento ad attività operative ed esperienziali – ovvero ad attività di consulenza nei confronti di Enti pubblici nell’attività di pianificazione – che erano le uniche attività che il vincitore possedeva in maniera rilevante.
Inoltre, un criterio così specifico era in contrasto con lo stesso bando, all’art. 5, comma 3, secondo cui l’ordine di rilevanza degli elementi di valutazione nel concorso di cui si discute era il seguente: didattica, produzione scientifica, altre attività universitarie gestionali e altre e, come tale, avrebbe visto certamente prevalere la ricorrente.
A. Illegittimità delle valutazioni relative ai criteri più rilevanti [#OMISSIS#] valutazione indicati dall’art. di cui all’art. 5 comma 3 del bando esaminati secondo il loro ordine di importanza”.
In relazione all’attività didattica, la ricorrente riportava il giudizio della Commissione sul punto, che la riteneva parzialmente pertinente ed evidenziava che non erano stati considerati i corsi da lei tenuti presso l’Università del Molise afferenti al Settore ICAR/21, anche precedenti al 2015, [#OMISSIS#] restando che la ricorrente stessa aveva tenuto una “Prolusione introduttiva” dell’Anno accademico 2010 – 2011 dell’Università del Molise, che rappresentava un riconoscimento prestigioso per la sua carriera accademica. Al contrario, per il controinteressato, la Commissione faceva riferimento a generici corsi di specifica pertinenza del SSD ICAR/21 Urbanistica.
In più, la prof.ssa [#OMISSIS#] osservava che la Commissione non aveva tenuto conto del suo passaggio da professore ordinario dal Settore AGR/10 a professore ordinario nel Settore ICAR/21 dal 2012, con necessaria approvazione del Consiglio Universitario Nazionale sulla base di analisi dettagliate del “curriculum” scientifico e didattico pregresso, e che la ricorrente appartiene al settore dal 2012 (come professore ordinario), mentre il vincitore è professore associato solo dal 2015.
In relazione [#OMISSIS#] ulteriori “sottocriteri”, la ricorrente osservava quanto segue: a) il vincitore era completamente privo – a differenza della ricorrente – dei titoli più importanti relativi a Collegi di Dottorato e Master con ruoli di coordinamento e la circostanza della non pertinenza ascritta alla ricorrente era priva di motivazione; b) la ricorrente, dopo essere stata dal 2004 al 2014 Coordinatore del Dottorato in Analisi e Valorizzazione del paesaggio dell’Università Molise, era, dal 2014, Componente come ICAR/21 del gruppo dei 16 del Dottorato in Paesaggio e Ambiente dell’Università Roma “La Sapienza”, ai sensi del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45; c) riguardo all’attività di alta formazione, era sufficiente comparare le attività riportate a pag. 4 comma 1 dell’allegato al verbale n. 2d per la ricorrente e terzultimo comma della pag. 9 dello stesso allegato per il vincitore, vantando la prima titoli più importanti relativi a partecipazioni a Master, mentre il vincitore poteva vantare meri corsi di formazione.
Pertanto la non pertinenza con il SDD ICAR/21 era priva di fondamento e anche questo elemento era strumentalmente ed illegittimamente utilizzato per mascherare l’inferiorità di titoli del vincitore rispetto alla ricorrente.
In ordine all’impegno didattico, la ricorrente osservava che il richiamo alla non pertinenza avrebbe richiesto di individuare quali fossero stati i laboratori riferiti alla ricorrente, per comprendere se fossero stati davvero non congruenti.
Grave – per la ricorrente – era la mancata citazione del laboratorio “LaCoSTA”, istituito e diretto da lei sin dal 2005, mentre al controinteressato era stato validato di essere stato un mero membro del “Laboratorio di ricerca “RELab – Urban RegenerationLab”, dal 2009.
A.2 il Profilo scientifico: Competenze e titoli scientifici così come definiti [#OMISSIS#] declaratoria approvata dal CUN per il SSD Icar/21”.
Il comma 3 dell’art. 5 del bando faceva riferimento alla produzione scientifica congruente con la declaratoria del SC- SSD, in particolare sotto i [#OMISSIS#] della sua qualità originalità, notorietà internazionale, continuità temporale nel periodo indicato nel bando.
Mentre, [#OMISSIS#]̀, il bando faceva riferimento solo a “Competenze e titoli scientifici” così come definiti [#OMISSIS#] declaratoria approvata dal CUN per il SSD ICAR/21, la Commissione, invece, aveva fatto riferimento alla congruenza e pertinenza di ciascuna pubblicazione con la declaratoria del SSD ICAR/21 e con l’Attività di ricerca, così come prevista ai sensi dell’art. 1 del Bando, laddove il riferimento all’attività di ricerca non era menzionata nel bando.
Inoltre, la congruenza con l’Attività di ricerca, così come prevista ai sensi dell’art. 1 del Bando, non solo era illegittima di per sé ma inficiava anche il primo dei due criteri sopra indicati, ovvero la qualità.
Riguardo alle pubblicazioni specificamente presentate dai candidati, la ricorrente lamentava che la Commissione non aveva stabilito le modalità con cui procedere ai giudizi secondo un ordine crescente di valore, individuandole solo dopo aver visonato la documentazione presentata dai candidati, ivi comprese le pubblicazioni stesse. Inoltre, le tabelle predisposte, comunque non includevano il criterio della rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e della sua diffusione all’interno della comunità scientifica, comunque presente nell’allegato 1 al verbale n. 1, anche ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del bando, che faceva riferimento specifico alla notorietà internazionale.
Ebbene, tutte le pubblicazioni presentate dalla ricorrente, tranne due, rientravano in tipologie di prodotto di carattere internazionale, mentre, dalla tabella relativa al vincitore, si poteva ricavare che solo tre pubblicazioni su quindici rientravano in tipologie di prodotto di carattere internazionale.
In merito al criterio sulla valutazione di tutte le pubblicazioni, la ricorrente aveva indicato ottantotto articoli in riviste scientifiche e contributi in volumi, un articolo in classe A, nove monografie in continuità temporale nel periodo indicato nel bando, mentre per il ricorrente erano state considerate le pubblicazioni riferite a tutta la carriera, dal 1989 al 2019.
Sul punto la ricorrente avanzava un’istanza istruttoria.
La valutazione negativa complessiva delle pubblicazioni scientifiche era comunque motivata illogicamente, dato che la ricorrente aveva dei titoli relativi alla pubblicazione scientifica complessiva di valore tale da essere nominata membro di una Commissione che, nel 2016, aveva conferito l’abilitazione di I fascia al prof. [#OMISSIS#].
Infine, non era stata valutata a sufficienza la proposta del “PRIN 2017” di cui la ricorrente era stata Coordinatore Nazionale.
Passando al criterio sulle attività organizzative, la ricorrente, pur riconoscendo la sua prevalenza in virtù del giudizio di “eccellente” conseguito, lamentava il giudizio di “ottimo” per il controinteressato, che aveva svolto tali attività solo nell’ambito di corsi di laurea e che la Commissione non aveva tenuto conto di ciò nel giudizio comparativo.
B. Illegittimità delle valutazioni relative al merito complessivo dell’attività di ricerca e al giudizio collegiale sul profilo curriculare che non rientrano [#OMISSIS#]̀ nei criteri più rilevanti [#OMISSIS#] valutazione indicati dall’art. di cui all’art. 5 comma 3 del bando”.
Come anticipato in precedenza, l’attività di ricerca faceva espresso riferimento ad attività operative ed esperienziali ovvero ad attività di consulenza nei confronti di Enti pubblici nell’attività di pianificazione, che erano, poi, le uniche attività che il vincitore possedeva in maniera rilevante.
Comparando e riportando i giudizi espressi dalla Commissione, la ricorrente evidenziava che il vincitore si era in sostanza impegnato a tempo pieno [#OMISSIS#] responsabilità della programmazione urbanistica degli Enti pubblici, attraverso stabili rapporti professionali di carattere consulenziale, ma questa sua esperienza non poteva essere tale da ribaltare completamente le funzioni di un concorso per un posto di docente di ruolo universitario.
Per quanto riguardava la valutazione collegiale del profilo curriculare quindi, la ricorrente ribadiva che essa era stata condizionata completamente dall’attività di ricerca e dalla concreta sperimentazione, attraverso i suddetti rapporti consulenziali.
In sostanza, per la ricorrente, la Commissione aveva errato completamente nell’applicazione dei criteri più rilevanti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del bando, dell’intero concorso; l’utilizzo dell’attività di ricerca viziava “a monte” l’intera procedura; il concorso era stato bandito per individuare una persona idonea a svolgere attività di ricerca prevista dal bando, quasi come se si trattasse di una condizione “sine qua non” per la [#OMISSIS#] del concorso.
Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nonché il controinteressato per resistere al ricorso. In specifica memoria quest’[#OMISSIS#] eccepiva l’irricevibilità del gravame, in quanto il ricorso “nativo digitale” a lui notificato in data 15 dicembre 2020, a mezzo PEC, risultava marcato e sottoscritto in data 15 dicembre 2020, mentre il ricorso depositato in atti risultava marcato e sottoscritto in data 8 gennaio 2021. Pur dando atto che una copia cartacea dell’atto denominato “ricorso” era stata notificata a mezzo posta in data 14 dicembre 2020, non constava che tale atto fosse copia conforme all’originale nativo digitale in atti, né che l’atto notificato fosse provvisto di attestazione di conformità, con tutto ciò che ne conseguiva in ordine all’irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio o, comunque, all’irregolarità della notificazione avvenuta in data 14 dicembre 2020.
Nel merito, il controinteressato illustrava l’infondatezza e l’inammissibilità delle tesi della ricorrente.
Quest’[#OMISSIS#] depositava una memoria per la [#OMISSIS#] di consiglio, a confutazione delle tesi del controinteressato.
Rinunciata la domanda cautelare da parte della ricorrente, in prossimità della trattazione di merito le parti costituite depositavano memorie e documentazione a sostegno delle rispettive tesi difensive.
In particolare, il controinteressato osservava che la domanda di annullamento era stata presentata avverso il D.R. di approvazione degli atti della procedura, sicché [#OMISSIS#] denegata ipotesi di accoglimento del ricorso sui [#OMISSIS#] che riguardavano la (pretesa) illegittimità dei criteri la procedura avrebbe dovuto essere comunque rinnovata integralmente e, in questa prospettiva, ribadiva che la ricorrente non poteva prescindere – ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso – dalla dimostrazione in linea di principio della possibilità di ottenere l’utilità in [#OMISSIS#] di accoglimento, con tutto ciò che ne conseguiva in ordine ai [#OMISSIS#] di inammissibilità della domanda formulata.
Ciò perché, per consolidata giurisprudenza, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico, il candidato che ne impugna i risultati ha l’onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare l’esito della procedura, se ciò non comporti per lui un apprezzabile risultato concreto.
Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2021 la causa era trattenuta in decisione
DIRITTO Il Collegio rileva che le eccezioni di parte controinteressata non sono condivisibili.
Per quanto riguarda la ritualità della notifica e del deposito dell’atto introduttivo, si osserva che la notifica era stata svolta ritualmente a mezzo del servizio postale e che la seconda, ultronea, via “pec” era comunque “marcata” alla data del 15 dicembre 2020. A ciò si aggiunga che il Collegio ritiene di preferire un approccio “sostanziale”, nel senso che la notifica come predisposta ed effettuata ha comunque consentito alla parte controinteressata di interloquire nei termini in giudizio, nel rispetto del principio del contraddittorio, tanto che il prof. [#OMISSIS#] si è regolarmente costituito e ha avuto ampiamente modo di esprimere nei termini di legge le sue difese anche nel merito.
Per quanto riguarda la eccepita necessità di dimostrare l’utilità dell’accoglimento del ricorso, di cui alle memorie del controinteressato, il Collegio rileva che, se pure l’accoglimento della domanda di annullamento, secondo il relativo “petitum”, comporterebbe il rinnovo della procedura e non direttamente l’attribuzione diretta della “posizione” di cui alla procedura alla ricorrente, comunque sussiste il relativo interesse alla decisione, anche solo per la “chance” di riproporre la sua candidatura, nei termini da lei prospettati nel gravame.
Ciò è sufficiente a radicare l’interesse ad agire.
Passando all’esame del merito, il Collegio ne rileva comunque l’infondatezza.
Per quanto riguarda il primo motivo e la circostanza per la quale la Commissione non avrebbe considerato che la ricorrente aveva raggiunto i più elevati livelli di maturità scientifica nel SSD di riferimento, che il vincitore era professore associato solo dal 2015 nel detto SSD concorsuale e che egli aveva conseguito l’abilitazione per le funzioni di I fascia nel settore concorsuale di cui si discute ad opera di una commissione di cui faceva parte la stessa ricorrente, a sua volta professore ordinario dal 2004, il Collegio rileva che questi erano elementi che non rilevavano alla luce del bando e della l. n. 240/2010 come richiamata. Il grado di maturità scientifica era da valutarsi proprio mediante i lavori della Commissione e i criteri prefissati, mentre la partecipazione alla procedura di abilitazione per le funzioni di I fascia poteva essere solo uno degli elementi considerabili ma non era certamente decisivo per il giudizio finale, fondato sull’operato complessivo e sui titoli vantati dai candidati, nel [#OMISSIS#] di specie anche dopo il conseguimento dell’abilitazione, [#OMISSIS#] restando che i tempi di conseguimento di tale abilitazione non incidono su tali tipi di giudizio, ben potendo un candidato conseguire in minor tempo rispetto a un altro, dopo l’abilitazione, una piena maturità scientifica ai fini dell’attribuzione delle funzioni di professore di prima fascia.
Così pure generica è l’affermazione per la quale in presenza di una (autodefinita) eccellente carriera professionale della ricorrente rispetto a quella del vincitore, la Commissione avrebbe dovuto motivare in maniera puntuale e approfondita, dato che una motivazione puntuale e sufficiente è in realtà presente negli atti della procedura, come si va a precisare in prosieguo.
Chiarito ciò, il Collegio rileva che l’art. 15 l. n. 240/10 fa riferimento a “settori” e “macrosettori” concorsuali, articolati in settori scientifico-disciplinari, su cui deve basarsi la procedura e che l’art. 18, comma 1, lett. a), per la “chiamata” dei professori, stabilisce che la pubblicità del procedimento debba indicare la “specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari”, unitamente a “informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale” e che la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, cosicché rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso. Tali precisazioni, [#OMISSIS#]̀, sono tutte contenute nel bando e [#OMISSIS#] valutazione globale operata dalla Commissione.
Il primo, contemperava la procedura limitandola al “Settore Concorsuale 08/F1 – Settore scientifico disciplinare ICAR/21 Urbanistica”, la seconda ha chiarito, nei criteri di giudizi e [#OMISSIS#] motivazione il suo operato.
Partendo dal bando stesso, il Collegio osserva che questo ha previsto, per la valutazione dei criteri individuali, l’attività di ricerca solo come uno dei molteplici indici, mentre, per la valutazione comparativa – che più rileva [#OMISSIS#] presente sede – ha previsto esplicitamente la:
“- congruenza e pertinenza della produzione esito dell’attività scientifica, di ricerca sperimentale, di pianificazione e progettazione urbanistica con la declaratoria del SSD ICAR/21 e con l’attività di ricerca prevista dal Bando;
– qualità della produzione esito dell’attività scientifica, di ricerca sperimentale, di pianificazione e progettazione urbanistica, anche con riferimento all’originalità, all’innovatività in termini di avanzamento disciplinare, al rigore metodologico, alla rilevanza e alla diffusione all’interno della comunità scientifica;
– congruenza e pertinenza delle attività di formazione e alta formazione con la declaratoria del SSD ICAR/21 e con l’impegno didattico previsto dal Bando;
– continuità e intensità delle attività relative ai suindicati “Criteri di valutazione individuale” relativamente all’arco temporale di riferimento del Bando”.
Inoltre, era previsto che erano da considerare per rilievo, nell’ordine:
“- attività didattica prestata a livello universitario congruente con l’attività didattica prevista nel bando;
– produzione scientifica congruente con la declaratoria del SC-SSD, in particolare sotto i [#OMISSIS#] della sua qualità, notorietà internazionale, continuità temporale nel periodo indicato nel Bando;
– altre attività universitarie, con particolare riguardo a quelle gestionali e relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi;
– i risultati scientifici [#OMISSIS#] pregressa attività in campo clinico, relativamente ai SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza;
– attività in campo clinico, relativamente ai SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza”.
Non vi era alcun accenno alla prevalenza delle funzioni di ricerca in quanto tali, quindi.
I criteri individuali fissati dalla Commissione riguardavano, poi, la valutazione dell’attività di ricerca e sperimentazione, ma unitamente a quelle istituzionali e culturali; i criteri di valutazione comparativa riprendevano quelli del bando, stabilendo:
“- congruenza e pertinenza della produzione esito dell’attività scientifica, di ricerca sperimentale, di pianificazione e progettazione urbanistica con la declaratoria del Ssd Icar 21 e con l’Attività di ricerca, così come prevista ai sensi dell’art. 1 del Bando;
– qualità della produzione esito dell’attività scientifica, di ricerca sperimentale, di pianificazione e progettazione urbanistica, anche con riferimento all’originalità, all’innovatività in termini di avanzamento disciplinare, al rigore metodologico, alla rilevanza e alla diffusione all’interno della comunità scientifica;
– continuità e intensità delle attività relative ai suindicati Criteri di valutazione individuale relativamente all’arco temporale di riferimento del Bando”.
L’attività di ricerca, pertanto, [#OMISSIS#] valutazione individuale e [#OMISSIS#] comparazione era solo uno degli elementi e neanche quello decisivo, alla luce della valutazione globale del “curriculum” di ciascun candidato. Era anche precisato che: “Costituirà, inoltre, così come prescritto ai sensi dell’art. 1 del Bando, ulteriore criterio di valutazione: – il Profilo scientifico: Competenze e titoli scientifici così come definiti [#OMISSIS#] declaratoria approvata dal CUN per il SSD Icar/21”.
La relazione conclusiva avrebbe contenuto: a) il profilo curriculare di ciascun candidato; b) una valutazione collegiale del profilo curriculare, anche in relazione alla attività di ricerca, così come prevista ai sensi dell’art. 1 del Bando e [#OMISSIS#] altri criteri e requisiti, così come stabiliti dal Bando, e così come richiamati nel presente Allegato 1, parte integrante del Verbale 1 relativo alla Seduta preliminare; c) una valutazione collegiale di merito complessiva della produttività scientifica; d) una valutazione collegiale comparativa complessiva, comprensiva di tutte le valutazioni effettuate, in relazione al curriculum e [#OMISSIS#] altri criteri e requisiti, così come stabiliti dal Bando.
La locuzione “anche”, in relazione alla attività di ricerca, attestava che questa, dunque, non era stata considerata un elemento principale di valutazione e comparazione.
In realtà, quel che emerge principalmente dall’esame del complesso dei criteri di valutazione, di cui al bando e ai lavori preparatori della Commissione, è essenzialmente la pertinenza di tutte le attività considerate al Settore SSD Icar 21 e su questo la motivazione della Commissione stessa è puntuale.
Basti leggere il giudizio comparativo collegiale, laddove al prof. [#OMISSIS#] è riconosciuta una valutazione “[#OMISSIS#]”, perché congruente e “pienamente pertinente” con la declaratoria e con le tematiche proprie del SSD Icar 21 Urbanistica, nonché (“anche”) con specifico riferimento all’attività di ricerca prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, [#OMISSIS#] ulteriori criteri di valutazione, così come alla ricorrente è riconosciuta una valutazione “molto buona”, in quanto l’attività valutata era solo “parzialmente congruente” e “parzialmente pertinente” con la declaratoria e con le tematiche proprie del SSD Icar 21 Urbanistica, nonché (“anche”) con specifico riferimento all’attività di ricerca prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, [#OMISSIS#] ulteriori criteri di valutazione.
Anche leggendo la diffusa motivazione in ordine ai due “curricula” presentati, emerge – senza che da tali conclusioni discendano elementi di illogicità e irrazionalità, unicamente valutabili [#OMISSIS#] presente sede di legittimità – come la Commissione abbia preso in considerazione, nel rispetto delle fonti normative, del bando e dei criteri prefissati e in base alla sua valutazione tecnico-discrezionale sull’aspetto “curriculare”, il profilo principale dato dalla “congruenza” e “pertinenza” con la declaratoria e con le tematiche proprie del “SSD Icar 21 Urbanistica” più favorevoli al prof. [#OMISSIS#]; inoltre, sulla valutazione “di merito” complessiva, era emerso che ne erano stati considerati – sempre [#OMISSIS#] suddetta discrezionalità – produttività scientifica, livello, intensità e continuità in riferimento a “congruenza” e “pertinenza”, giudicate solo parziali al SSD per la ricorrente e piene per il controinteressato. Sempre per il livello dell’attività didattica, formativa e di tutoraggio, sotto il profilo della intensità e della continuità, risultava la “pienezza” del profilo del prof. [#OMISSIS#], nel rispetto dei criteri prefissati, senza che l’attività di ricerca per enti assumesse quel connotato di decisività riscontrato dalla ricorrente, tant’è che elemento descrittivo specifico era stato ritenuto quello legato a “…l’Impegno didattico richiesto ai sensi dell’art. 1 del medesimo Bando, per la responsabilità diretta di laboratori e di corsi di progettazione urbanistica, di pertinenza del Ssd Icar 21 Urbanistica, nell’ambito dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo livello, sulla base della Programmazione del Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura, attivati presso la Facoltà di Architettura della Sapienza Università di Roma, con particolare riferimento ai laboratori e ai corsi di Progettazione urbanistica, tra cui quelli attivati nel CdL Magistrale a ciclo unico in Architettura, CdL triennale in Scienze dell’Architettura, CdL triennale in Gestione del processo edilizio – Project Management, CdL magistrale in Architettura-Rigenerazione urbana, CdL magistrale in Architettura (Restauro)”.
La valutazione comparativa, pertanto, ha fondato il giudizio essenzialmente sull’apprezzamento dell’attività scientifica, dell’attività didattica, e solo in secondo piano dell’attività di ricerca.
In tal senso acquista spessore il richiamo del prof. [#OMISSIS#] alla giurisprudenza di questa Sezione, secondo la quale non è consentito al [#OMISSIS#] della legittimità sovrapporre il parere di parte ricorrente, o di un soggetto terzo, alle determinazioni adottate dalla Commissione esaminatrice nell’ambito dell’ampia discrezionalità concessale (TAR Lazio, Sez. III, 8.11.20, n. 11365).
Tali giudizi finali complessivi hanno avuto il fondamento, per quanto riguarda anche la produzione editoriale, su criteri specifici come richiamati (qualità, originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza, congruenza e pertinenza con il Settore, collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica, apporto individuale), con relative tabelle.
In sostanza, l’impostazione dei motivi di ricorso appare più orientate a considerare l’intera figura professionale della prof. [#OMISSIS#] – che non risulta sminuita ed è indubbiamente di valore – senza valutare a fondo, [#OMISSIS#]̀, che essa è professore ordinario nel SSD Icar/21 per effetto di un passaggio in tale Settore, sia pure “vidimato” dal C.U.N., dopo aver svolto buona parte della carriera accademica nell’altro Settore denominato “AGR/10 – Costruzioni rurali e territorio agroforestale” (S.C. 07/C1) e ciò ha fatto scontare il giudizio di parziale e non piena congruenza e pertinenza invece riscontrate per il controinteressato.
Così pure, nel leggere il profilo curriculare preso in considerazione per la ricorrente, non si riscontrano le omissioni dedotte, alla luce del criterio di valutazione sopra evidenziato, e le pubblicazioni del controinteressato sono riferite al periodo temporale rilevante, per quanto riguarda la congruenza con il SSD Icar/21.
Alla luce di quanto dedotto, pertanto, non possono trovare ingresso in questa sede le singole doglianze della ricorrente su specifici elementi che sarebbero stati sminuiti o non considerati e su altri troppo sbilanciati in favore del controinteressato, dato che questa attività è preclusa in sede di legittimità.
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.
Per la peculiarità della fattispecie, ad ogni modo, le spese di lite posso essere eccezionalmente compensate tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 15 dicembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO