TAR Lazio, Roma, Sez. III, 13 novembre 2014, n. 11494

Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni esaminatrice-Composizione-Commissario Ocse

Data Documento: 2014-11-13
Area: Giurisprudenza
Massima

L’articolo 16, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha istituito l’abilitazione scientifica nazionale, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari. L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri e paramenti differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro.
 
Nelle procedure di abilitazione nazionale, la commissione istituita per valutare la qualificazione scientifica dei candidati viola il principio del collegio perfetto se il commissario Ocse è docente di una materia estranea al settore concorsuale per cui si chiede l’abilitazione, con l’effetto di viziare il giudizio di inidoneità espresso dall’organo collegiale nei confronti del candidato ricorrente.

Contenuto sentenza

N. 11494/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02553/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2553 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] Chiara Di [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via di Villa Sacchetti, 11; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – ANVUR, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Guizzi, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Guizzi in Roma, p.zza dell’Emporio, 16/A; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 12/A1 “diritto privato”, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – ANVUR;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Chiara Di [#OMISSIS#], Ricercatrice di diritto privato presso l’Università degli studi di Reggio Calabria “Mediterranea” impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore di II fascia, settore concorsuale 12/A1 “diritto privato”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione della Legge n.240 del 2010, del D.P.R. n.222 del 2011, del D.M. n.76 del 2012, del D.D. n.222 del 2012, della delibera n.50 del 2012 dell’ANVUR, dell’art.1, commi 389, 394 della Legge n.228 del 2012, della Legge n.241 del 1990 nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, sviamento, violazione di circolari, ingiustizia manifesta, contraddittorietà.
La ricorrente ha fatto presente in particolare che il componente OCSE della Commissione, Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], era Professore di diritto mercantile (commerciale) presso l’Università di Valencia, dunque di materia relativa ad altro settore concorsuale; che la Commissione di valutazione era da intendersi decaduta per aver protratto i lavori oltre i termini normativamente fissati; che non erano state distinte le procedure per I e II fascia, che non erano state corrette le modalità di convocazione della Commissione di valutazione, né l’individuazione della sede di svolgimento dei lavori, né ancora le relative verbalizzazioni, con sottoscrizione dei Commissari; che i tempi di verifica delle pubblicazioni e dei titoli degli abilitandi erano stati troppo ridotti; che l’interessata aveva superato due mediane e non soltanto una; che era difettato un giudizio motivato in modo analitico, in ogni caso incongruo in relazione alle pubblicazioni scientifiche e ai titoli e rispetto ai criteri prefissati dalla Commissione in sede di riunione riportata al verbale n.1 del 3 aprile 2013; che in ogni caso alcuni titoli non erano stati considerati.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’ANVUR si costituivano in giudizio per il rigetto del ricorso.
La Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] si costituiva del pari in giudizio per la reiezione dell’impugnativa, deducendo con successiva memoria in [#OMISSIS#] la non integrità del contraddittorio, laddove il gravame mirava a travolgere l’intera procedura e nel merito l’infondatezza del medesimo.
Con successive memorie l’interessata ribadiva i propri assunti e replicava all’eccezione della controparte.
Nell’udienza del 16 luglio 2014 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il Collegio tralascia l’esame dell’eccezione di [#OMISSIS#] sul difetto di integrità del contraddittorio, per difetto di rilevanza, mirando la ricorrente in primo luogo all’annullamento del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione di valutazione (cfr. pag.3 del ricorso, concetto ribadito a pag. 10 della memoria di replica ed anche in diritto, in senso analogo sul punto, TAR Lazio, III, n.6248 del 2014), in relazione al quale, trattandosi di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato né predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro, non è dato rinvenire controinteressati di sorta e risultando inoltre fondato il ricorso – pertanto da accogliere, con conseguente annullamento del predetto giudizio – proprio in relazione al primo ordine di censure rivolto avverso le valutazioni della Commissione.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che, in base all’art.16, comma 3f,h della Legge n.240 del 2010 ed all’art.6, commi 2, 7 del D.P.R. n.222 del 2011, è prescritta la corrispondenza tra il settore concorsuale per il quale si chiede l’abilitazione e quello relativo ai Commissari; che il settore concorsuale in argomento è il 12/A1 “diritto privato”; che tuttavia il componente OCSE della Commissione di valutazione, Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], risulta Professore di diritto mercantile (commerciale) presso l’Università di Valencia; che dunque, rientrando il diritto commerciale nel macrosettore 12/B “diritto commerciale, della navigazione e del lavoro”, settore concorsuale 12/B1 “diritto commerciale e della navigazione”, il membro OCSE insegna una materia non solo estranea al settore concorsuale in esame 12/A1 “diritto privato”, ma anche al macrosettore 12/A “diritto privato” (cfr. D.M. n.336 del 2011); che quindi risultano violate le predette norme di cui all’art.16, comma 3f,h della Legge n.240 del 2010 ed all’art.6, commi 2, 7 del D.P.R. n.222 del 2011; che pertanto il Prof. [#OMISSIS#] non poteva far parte della suddetta Commissione; che in conclusione, trattandosi di collegio perfetto, col necessario apporto dunque di tutti i componenti, ovvero di un quorum strutturale pari ai componenti predetti, il giudizio emesso risulta viziato (cfr. TAR Lazio, III, n.10865 del 2014).
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
In considerazione della novità della questione affrontata sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.2553/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)