TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11 ottobre 2012, n. 8408

ANVUR-Classificazione riviste-Accesso ai documenti-Differimento-Illegittimità

Data Documento: 2012-10-11
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure di classificazione delle riviste scientifiche, laddove la richiesta di accesso sia orientata alla tutela immediata della propria posizione giuridica lesa, anche sotto il profilo dell’immagine e del reperimento immediato di finanziamenti e contributi tecnici da parte di giuristi – non secondario nel campo di azione di una rivista giuridica – ad ai fini del riesame e di una eventuale nuova collocazione in fascia di competenza, la provvisorietà e sperimentalità della prima fase di pubblicazione non sono elementi idonei a legittimare  il differimento dell’accesso alla conclusione della procedura definitiva.

Contenuto sentenza

N. 08408/2012 REG.PROV.COLL.
N. 04637/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4637 del 2012, proposto ex art. 116 c.p.a. da: 
Federalismi.It Rivista Telematica di Diritto Pubblico Italiano Comunitario e Comparato, in persona del Direttore responsabile nonché dal prof. Beniamino [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] in proprio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Sara [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il loro Studio in Roma, via di Porta Pinciana, 6; 
contro
ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del Presidente p.t., e Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
Costituzionalismo.It, in persona del legale rappresentante p.t.; 
per l’annullamento
della nota prot. n. 472 del 3 maggio 2012, con la quale il Direttore dell’ANVUR ha affermato che “l’attività di classificazione delle riviste (…) è in una fase provvisoria e sperimentale e dunque non consente l’immediato accesso alla documentazione richiesta”, differendo, così, l’istanza di accesso depositata dagli odierni ricorrenti il 5 aprile 2012 “alla conclusione della procedura”
e per l’esibizione
dei seguenti documenti, richiesti con la medesima istanza:
tutti i documenti e verbali dai quali evincere i criteri, le modalità e le motivazioni che hanno determinato la collocazione da parte del GEV Area 12 (Scienze giurifiche) nel “Documento di lavoro sulla classificazione delle riviste scientifiche dell’area giuridica” della Rivista federalismi.it in fascia B, discostandosi da quanto proposto dall’Associazione italiana dei costituzionalisti, ivi compresi:
– le linee guida del Consiglio direttivo dell’ANVUR;
– la delibera con la quale il GEV ha deliberato di avviare una classificazione delle riviste in classi di merito preordinata alla valutazione dei prodotti della ricerca;
– i verbali il 15, 17 e 24 novembre 2011 e il 9 gennaio 2012 degli incontri tenutisi con i Presidenti delle associazioni e società scientifiche;
– il verbale del 9 gennaio 2012 del sub-gev/diritto pubblico;
– i verbali e gli eventuali atti adottati dal Consiglio direttivo con le richieste di adeguamento agli elenchi predisposti dai sub-gev;
– i verbali del sub-gev/diritto pubblico e dell’intero GEV 12 del 20 febbraio 2012 in cui è stato discusso e approvato il testo definitivo del “Documento di lavoro sulla classificazione delle riviste scientifiche dell’area giuridica”.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
Rilevato che, con ricorso ex art. 116 c.p.a. a questo Tribunale ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti in epigrafe chiedevano l’annullamento della nota, pure in epigrafe evidenziata, con la quale era differito l’accesso a documentazione amministrativa nonché l’esibizione della medesima documentazione sopra indicata;
Rilevato che i ricorrenti premettevano che, in relazione all’avvio della classificazione delle riviste in classi di merito preordinata alla valutazione dei prodotti della ricerca disposto dal GEV 12 (Scienze giuridiche) in adesione alle linee guida dell’ANVUR, pur se il Consiglio Direttivo dell’Associazione italiana dei costituzionalisti (AIC) aveva deliberato e successivamente confermato la scelta di inserire la rivista “Federalismi.it” in fascia A, sul sito dell’ANVUR risultava pubblicato, in data 6 marzo 2012, il “Documento di lavoro sulla classificazione delle riviste scientifiche dell’area giuridica” da cui emergeva l’inserimento di tale rivista in fascia B;
Rilevato che i ricorrenti ricordavano di avere presentato all’ANVUR, in data 5 aprile 2012, un’istanza di accesso ex art. 22 e ss. l.n. 241/90 a tutti i documenti e verbali da cui evincere i criteri, le modalità e le motivazioni che avevano determinato la collocazione in detta fascia ma che l’ANVUR aveva replicato, con nota del 3 maggio 2012, che la classificazione era in una fase provvisoria e sperimentale e non era consentito l’immediato accesso alla documentazione richiesta, considerato che era in fase di avvio la relativa procedura di revisione, differendo così l’accesso alla conclusione della procedura stessa;
Rilevato che i ricorrenti lamentavano: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di motivazione ed ingiustizia manifesta”, osservando che la pubblicazione sul sito informatico dell’ANVUR stava comunque producendo effetti immediati, determinando la lesione della sfera giuridica dei ricorrenti medesimi, anche ai fini della necessità di poter argomentare le proprie tesi nell’apposita procedura di revisione della classificazione che era in corso;
Rilevato che si costituivano in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso e sostenendo, in sintesi, che il soggetto che forma il documento di valutazione non è l’ANVUR ma il gruppo di esperti che aveva provveduto sulla base delle linee guida definite dall’Agenzia e che quest’ultima non deteneva i documenti redatti dai gruppi di esperti incaricati, potendo assicurare l’esercizio del diritto di accesso solo alla conclusione del processo di valutazione definitivo;
Rilevato che, con memoria di replica depositata in prossimità della camera di consiglio, i ricorrenti insistevano nella loro domanda;
Rilevato che, alla camera di consiglio del 3 ottobre 2012, la causa era trattenuta in decisione;
DIRITTO
Considerato che, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., nel [#OMISSIS#] in materia di accesso ai documenti amministrativi, il giudice decide con sentenza in forma semplificata;
Considerato che alla specifica istanza dei ricorrenti del 5 aprile 2012, che faceva riferimento all’avvenuta pubblicazione sul sito dell’ANVUR del relativo “Documento di lavoro” da cui derivava l’inserimento della rivista “Federalismi.it” in fascia B, il Direttore dell’ANVUR replicava con nota del 3 maggio 2012 differendo l’accesso alla conclusione della procedura, tenuto conto che era in fase di avvio la relativa procedura di revisione, pure in corso di pubblicazione sul sito informatico ma senza richiamare l’indisponibilità della documentazione richiesta o la non riconducibilità alla medesima ANVUR delle determinazioni fino ad allora assunte sia pure in fase provvisoria;
Considerato che tali ulteriori ragioni risultano rappresentate solo nel corso del presente giudizio, integrando in maniera postuma e non consentita la motivazione del differimento;
Considerato che comunque tali ulteriori motivazioni – come pure quella “originaria” di cui alla su richiamata nota del 3 maggio 2012 – non appaiono condivisibili per differire l’accesso;
Considerato, infatti, che tale differimento, legato alla provvisorietà e sperimentalità della fase che aveva portato alla prima pubblicazione della classificazione sul sito informatico dell’Agenzia, risulta a tempo indeterminato, perché non sono indicati tempi e modalità di conclusione dell’intera procedura, tenendo conto che con la suddetta pubblicazione è indubbio che sono stati generati sin da subito effetti (negativi) sulla sfera giuridica degli interessati;
Considerato che tali effetti possono essere mitigati e annullati solo con una revisione della classificazione stessa ma che tale revisione non può prescindere dall’apporto del soggetto interessato, che può però provvedere in merito sole se in grado di conoscere i criteri, le modalità e le motivazioni che determinano la collocazione nelle fasce A o B, ferma restando la successiva discrezionalità del soggetto competente in fase di revisione;
Considerato, quindi, che le invocate provvisorietà e sperimentalità della prima fase di pubblicazione non sono elementi idonei a legittimare nel caso specifico il differimento dell’accesso alla conclusione della procedura definitiva, come disposto, proprio perché la richiesta di accesso come impostata dai ricorrenti era orientata alla tutela immediata della propria posizione giuridica lesa, anche sotto il profilo dell’immagine e del reperimento immediato di finanziamenti e contributi tecnici da parte di giuristi – non secondario nel campo di azione di una rivista giuridica – ad ai fini del riesame e di una eventuale nuova collocazione in fascia di competenza,
Considerato che la circostanza di non possedere la documentazione richiesta non appare comunque idonea a legittimare il differimento, in considerazione della già avvenuta pubblicazione sul sito informatico dell’ANVUR e della natura meramente collaborativa e compilatoria dei GEV per la definizione “in concerto con l’ANVUR” dei criteri per la valutazione dei prodotti (della ricerca) e della mancata indicazione di un termine certo di conclusione definitiva della procedura, comunque integralmente riconducibile all’ANVUR come soggetto responsabile dell’attività di valutazione della ricerca in attuazione dell’esercizio di valutazione della Qualità della Ricerca (VQR),
Considerato inoltre che il richiamo alla mancata disponibilità della documentazione richiesta si pone in modo contraddittorio con le conclusioni dell’ANVUR, di cui alla nota del 3 maggio 2012, che faceva riferimento solo al differimento alla conclusione della procedura,
Considerato sul punto che l’ANVUR, nelle sue difese, non motiva in ordine alla ragione per la quale la mancata disponibilità dei documenti richiesti operi solo in fase sperimentale e provvisoria, pur se culminata in una pubblicazione aventi effetti immediati, e non anche in fase definitiva, in relazione al mero differimento dell’accesso di cui alla su richiamata nota del 3 maggio 2012;
Considerato, quindi, che le motivazioni addotte per differire a tempo indeterminato l’accesso non appaiono condivisibili perché i ricorrenti hanno un interesse immediato a conoscere le ragioni della collocazione della rivista “Federalismi.it” in fascia B, proprio al fine di partecipare efficacemente alla fase di revisione che l’ANVUR afferma essere in fase di pubblicazione;
Considerato che, in ragione di quanto dedotto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente declaratoria del diritto dei ricorrenti alla richiesta ostensione di cui all’istanza di accesso presentata il 5 aprile 2012 e obbligo per l’ANVUR di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza;
Considerato che comunque le spese di lite possono compensarsi per la novità e peculiarità della fattispecie
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata nota del 3 maggio 2012 e ordina all’ANVUR l’esibizione della documentazione richiesta dai ricorrenti e indicata in epigrafe, entro trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
[#OMISSIS#] Sapone, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)