TAR Campania, Napoli, Sez. II, 6 novembre 2014, n. 5713

Procedura di reclutamento Ricercatore-Improcedibilità ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2014-11-06
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Rinuncia del primo classificato alla nomina a ricercatore universitario.
 

Contenuto sentenza

N. 05713/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01535/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1535 del 2012 proposto dalla Sig.ra Fiorito [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via [#OMISSIS#] Console n.3; 
contro
Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11;
nei confronti di
Caporale [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] Marchese e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Napoli, Via Melisurgo n.4; 
per l’annullamento
del Decreto del Rettore dell’Università di Napoli [#OMISSIS#] II n.456 del 16/2/2013 di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di Ricercatore presso la Facoltà di Medicina Veterinaria per Settore Scientifico Disciplina VET/05 con declaratoria del dott. [#OMISSIS#] Caporale quale vincitore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione del dott. Caporale;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con deposito di documentazione;
Vista la rinunzia alla nomina come depositata dal dott. Caporale;
Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;
Visti gli artt. 34, co.5, 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato Relatore all’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Espone in fatto parte ricorrente che con Decreto n.4238 del 13/12/2010 veniva bandita procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di Ricercatore universitario presso la Facoltà di Medicina Veterinaria per Settore Scientifico Disciplina VET/05. In esito alla procedura, nella quale sarebbe stata omessa la definizione dei criteri e delle modalità di valutazione dei candidati, veniva dichiarato vincitore il dott. [#OMISSIS#] Caporale. 
L’Avvocatura Distrettuale si è costituita per resistere al ricorso depositando documentazione; il controinteressato si è costituito ed ha successivamente depositato in data 28 luglio 2014 nota dell’Università del 28/12/2012 inerente rinuncia del dott. Caporale alla nomina a Ricercatore universitario.
Alla udienza pubblica del 23 ottobre 2014 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la contraddittorietà della valutazione quanto ai profili professionali della ricorrente e del controinteressato, la violazione dell’art.4 del DPR n.117/2000 e degli artt.10, 11 e 12 del bando, nonché il difetto di motivazione.
2. In via preliminare ed assorbente il Collegio ritiene che, a seguito del deposito della nota dell’Università del 28/12/2012 inerente la rinuncia del dott. Caporale alla nomina a Ricercatore universitario, il ricorso – siccome rivolto all’annullamento del Decreto del Rettore dell’Università di Napoli [#OMISSIS#] II n.456 del 16/2/2013 di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di Ricercatore con declaratoria proprio del dott. [#OMISSIS#] Caporale quale vincitore – debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono ex artt.26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. 
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente
[#OMISSIS#] Pasanisi, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)