TAR Campania, Napoli, Sez. II, 29 aprile 2014, n. 2356

Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Valutazione titoli e pubblicazioni

Data Documento: 2014-04-29
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari non è configurabile un obbligo di valutazione analitica dei singoli titoli didattici e scientifici presentati, occorrendo piuttosto un accertamento complessivo finalizzato a verificare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati
A differenza di quanto accade per gli ordinari concorsi per il pubblico impiego, nei concorsi per posti di docente universitario e di ricercatore si segue la regola per cui i giudizi sono sempre riferiti all’insieme delle pubblicazioni e degli altri titoli, salva la facoltà, per ciascuno dei commissari, che si esprimono individualmente, di citare espressamente questo o quello dei titoli prodotti, ritenendolo significativo.
Il rapporto tra il comma 2 e il comma 4 dell’art. 4, DPR 23 marzo 2000, n. 117, va inteso nel senso che la prioritaria e preminente valutazione deve attenere al profilo scientifico del candidato, fermo restando che devono comunque essere valutati anche i titoli relativi all’attività didattica. Da ciò può trarsi che, anche in assenza di differente specificazione dei criteri da parte della Commissione, operi una tendenziale preferenza della valutazione del profilo scientifico dei candidati rispetto alla valutazione dell’attività didattica; detto altrimenti, la stessa disciplina legislativa, ancorchè non svaluti del tutto tale ultima valutazione, fornisce una indicazione di massima sulla preminenza della prima rispetto alla seconda (Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2012, n. 1032; Cons. Stato, Sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9024).
Le valutazioni espresse dalle Commissioni esaminatrici costituiscono espressione di un’ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e culturale dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare un chiaro sviamento logico o un errore di fatto o una manifesta contraddittorietà (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 27 marzo 2008, n. 1248).

Contenuto sentenza

N. 02356/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00322/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 322 del 2013, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso da sé medesimo (art. 22 c.p.a.), con domicilio eletto presso il proprio studio in Napoli, via Toledo, n. 329; 
contro
l’ Università degli Studi “[#OMISSIS#] II” di Napoli, in persona del Rettore pro tempore, ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege alla via Diaz, n. 11; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Russo, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, via [#OMISSIS#] Console, n. 3; 
per l’annullamento
a) del D.R. n. 3163 del 15 ottobre 2012, con il quale il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” ha approvato gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di economia per il S.S.D. Ius/01- Diritto privato, indetta con D.R. n. 4238 del 13 dicembre 2010, nominando vincitore il Dott. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#];
b) di tutti gli atti e verbali della Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 2077 del 29 novembre 2011 e variata con D.R. n. 379 del 13 febbraio 2012, unitamente a tutte le valutazioni, giudizi e determinazioni, compresa la relazione finale;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”, del Ministero dell’Istruzione dell’Università’ e della Ricerca e di [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#];
Visto il ricorso incidentale proposto da [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] Bruno e uditi l’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per parte ricorrente e l’Avv. [#OMISSIS#] Russo per il controinteressato. Nessun difensore comparso per le amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. Con D.R. n. 4238 del 13 dicembre 2010, pubblicato nella G.U.R.I., IV serie speciale, n. 103 del 28 dicembre 2010, è stata indetta, tra le altre, una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” per il S.S.D. Ius 01- Diritto privato.
B. Alla suddetta procedura hanno partecipato 26 candidati e, tra questi, [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; in esito alla conclusione della selezione ed all’approvazione dei relativi atti, con decreto rettorale n. 3163 del 15 ottobre 2012, è stato dichiarato vincitore il Dott. Di [#OMISSIS#].
C. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato il decreto rettorale e gli atti della Commissione giudicatrice in epigrafe indicati, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi.
D. Il ricorrente ha contestato, in primo luogo, l’omissione di una valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, con conseguente violazione della normativa di riferimento e delle previsioni della stessa lex specialis. Le argomentazioni sviluppate da parte ricorrente si appuntano, in particolare, sulle risultanze dei verbali n. 2 e n. 3, dai quali emergerebbe, successivamente all’apertura dei plichi, esclusivamente la redazione di generici e minimi profili curricurali dei candidati; in tale quadro, viene anche censurata l’utilizzazione di formule stereotipate, come pure l’illegittima anticipazione in merito a taluni profili valutativi segnatamente riferiti alla congruenza degli elementi oggetto di apprezzamento rispetto al settore scientifico disciplinare di riferimento. Tali lacune, peraltro, precluderebbero la possibilità di comprendere l’iter logico seguito dalla Commissione.
E. Le contestazioni successive sono incentrate sull’omessa ovvero inadeguata valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del ricorrente, nonché sui giudizi, asseritamente ispirati a maggiore benevolenza, espressi nei confronti del Di [#OMISSIS#]; ciò emergerebbe, in specie, con riferimento alla valutazione del dottorato di ricerca (avendo la Commissione espresso un giudizio solo di sufficienza nei confronti del [#OMISSIS#] mentre, in relazione al Di [#OMISSIS#], è stato formulato un giudizio di “buono”) e con riferimento all’attività didattica, giacché quella del controinteressato è stata valutata positivamente (“buona”) al pari di quella del ricorrente, pur non risultando, in realtà, il documentato svolgimento di alcuna attività didattica da parte del vincitore. L’illegittimità emergerebbe con particolare evidenza alla luce della circostanza che il ricorrente, incaricato di docenze a contratto proprio nello specifico settore concorsuale considerato, era in possesso di un titolo preferenziale in base alla normativa di settore ed alla luce delle previsioni del bando. Analoghe considerazioni vengono sviluppate quanto agli apprezzamenti in merito all’attività di ricerca, avendo la Commissione omesso ogni valutazione di quella svolta dal ricorrente, tra l’altro, presso le varie cattedre universitarie, durante la specializzazione post laurea, presso enti pubblici e privati, durante lo svolgimento di attività in servizio di ruolo nell’area tecnico-scientifica presso l’Università “Phartenope”, come pure quella esplicata nell’ambito di un progetto di ricerca di rilevanza nazionale (quest’ultima menzionata solo nei giudizi individuali, esclusivamente in relazione al coordinamento del progetto stesso e, per di più, in termini di mera sufficienza).
F. Nella valutazione delle pubblicazioni, ancora, sarebbe dato riscontrare, ad avviso del ricorrente, i medesimi vizi, in quanto, a parità di lavori scientifici sotto il profilo numerico, il [#OMISSIS#] ha presentato due monografie, a differenza del vincitore, il quale ne ha prodotto una soltanto ed in quanto, in maniera illogica e contraddittoria, uno dei lavori monografici del ricorrente (“Il piano del parco”) è stato valutato non afferente al settore scientifico disciplinare per il quale è stato bandito il posto oggetto della procedura. Analoghe deduzioni vengono sviluppate quanto all’omessa indicazione nel giudizio complessivo di taluni saggi prodotti dal ricorrente ed alla valutazione delle altre opere scientifiche, mentre, con riferimento alla seconda monografia del [#OMISSIS#] (“Streaming on line e tutela del diritto d’autore”) viene contestata la palese contraddittorietà tra i giudizi individuali, estremamente positivi, ed il giudizio complessivo, nel quale appare emergere anche una valutazione di parziale incongruenza rispetto al settore scientifico disciplinare Ius 01. Di contro, le valutazioni aventi ad oggetto la produzione scientifica del Di [#OMISSIS#] sarebbero state ispirate a maggior benevolenza, sia in quanto la Commissione ha illegittimamente valutato ammissibile un lavoro (“La responsabilità civile degli insegnanti e degli educatori”), presentato solo come lavoro dattiloscritto ed in relazione al quale non risulta essere stata prodotta la necessaria dichiarazione di accettazione per la pubblicazione, sia in quanto nel proprio curriculum il Di [#OMISSIS#] non aveva indicato la pubblicazione di lavori monografici bensì solo articoli su riviste giuridiche, sia, infine, in quanto i giudizi espressi sulle pubblicazioni del Di [#OMISSIS#] si palesano sproporzionati e verosimilmente preordinati a supportare il predeterminato esito della procedura.
G. Con il quarto motivo di ricorso, è stato contestato il giudizio collegiale, emergente dal verbale n. 5, in considerazione dell’utilizzazione di formule stereotipate (che nulla consentono di inferire, ad avviso di parte ricorrente, quanto al reale percorso logico seguito) della omessa indicazione specifica dei singoli elementi oggetto di valutazione, dell’assenza di una effettiva comparazione tra i candidati, stante, in particolare, la sostanziale uniformità degli apprezzamenti espressi, nonché a motivo dell’erroneità dei presupposti di fatto indicati a fondamento della valutazione di preminenza del Di [#OMISSIS#].
H. Con il quinto motivo di ricorso, infine, parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’operato della Commissione nella gestione della procedura e nella redazione dei verbali; ciò in quanto: 1) dai verbali n. 2 e n. 3 emerge che la Commissione ha proceduto alla fissazione del calendario per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati ancor prima di concludere le operazioni di apertura dei plichi e la valutazione dei relativi contenuti; 2) nel verbale n. 4, viene attestata l’assenza dei candidati [#OMISSIS#], Ciocia e [#OMISSIS#] i quali, invece, erano i soli presenti alla sessione del 24 settembre 2012 e, inoltre, nel pomeriggio di tale giorno è stata effettuata la suddetta discussione anche dai candidati Di [#OMISSIS#] e Majello in mancanza, tuttavia, della necessaria previa pubblicazione del calendario.
I. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame, sollevando, preliminarmente, eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso e concludendo, nel merito, per il rigetto dello stesso in quanto infondato.
J. Si è costituito in giudizio, proponendo anche ricorso incidentale, il controinteressato [#OMISSIS#] di [#OMISSIS#], il quale ha sollevato l’eccezione di inammissibilità di tutti i motivi di ricorso in quanto direttamente riferiti alle valutazioni discrezionalmente espresse dalla Commissione ed ha sviluppato puntuali deduzioni in relazione a tutti i profili oggetto di contestazione.
K. Con ordinanza n. 357 del 22 febbraio 2013 questa Sezione ha disposto incombenti istruttori, valutati necessari ai fini del decidere e, successivamente, con ordinanza n. 667 del 18 aprile 2013, ha rigettato la domanda cautelare, in considerazione dell’assenza del requisito del periculum
L. All’udienza pubblica del 6 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa erariale e da quella del controinteressato in quanto il ricorso è infondato nel merito. 
2. In relazione al primo mezzo di gravame, si evidenzia, infatti, che le valutazioni sulle pubblicazioni e sui titoli espresse dalla Commissione non presentano alcuna contraddittorietà, lacuna o carenza sul piano motivazionale.
2.1. Il Collegio rileva, in primo luogo, che – come correttamente rappresentato dalla difesa erariale – la Commissione ha provveduto nella prima e nella seconda seduta (verbali nn. 2 e 3) ad aprire i plichi contenenti la documentazione presentata dai candidati e ne ha esaminato il contenuto, allegando il curriculum di ciascuno quale parte integrante del medesimo verbale. Se è vero, inoltre, che i profili curricurali redatti in tale fase dalla Commissione contengono anche preliminari e generali notazioni in merito all’afferenza, la valutazione individuale di tali elementi emerge dal successivo verbale n.4 ed è stata articolata, coerentemente, prendendo in considerazione tutti i criteri ed i parametri predeterminati da applicare alla procedura in esame. Lo schema di giudizio seguito, nello specifico, esplicita, con un sufficiente livello di dettaglio, la rilevanza attribuita a ciascun elemento.
2.2. Di ogni pubblicazione è stata valutata l’originalità, l’innovatività, l’importanza, la congruenza, sia con il settore scientifico disciplinare di riferimento sia con le tematiche interdisciplinari allo stesso correlate, la rilevanza scientifica della collazione editoriale e la diffusione all’interno della comunità scientifica. Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione ai titoli, con riferimento ai quali pure emerge una adeguata specificazione dei singoli profili considerati.
2.3. Ciò a prescindere dalla considerazione che, secondo l’univoco orientamento giurisprudenziale (cfr., ex plurimis, Cons. St., Sez. IV, 27 febbraio 2008, n. 699; Sez. VI, 8 marzo 2010, n. 1318; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 9 settembre 2011, n. 4374), nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari non è configurabile un obbligo di valutazione analitica dei singoli titoli didattici e scientifici presentati, occorrendo piuttosto un accertamento complessivo finalizzato a verificare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati. La stessa giurisprudenza, in particolare, ha rilevato che a differenza di quanto accade per gli ordinari concorsi per il pubblico impiego (per i quali vige la regola che tutti i titoli presentati dai candidati devono essere distintamente esaminati e valutati, generalmente mediante l’attribuzione di un punteggio), nei concorsi per posti di docente universitario e di ricercatore si segue la regola per cui i giudizi sono sempre riferiti all’insieme delle pubblicazioni e degli altri titoli, salva la facoltà, per ciascuno dei commissari, che si esprimono individualmente, di citare espressamente questo o quello dei titoli prodotti, ritenendolo significativo; pertanto, il fatto che taluno dei commissari abbia menzionato solo qualche titolo ovvero l’oggetto di qualche pubblicazione non significa che abbia omesso di valutare gli altri (in termini T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, e maggio 2012, n. 1984; T.A.R. Umbria, 16 aprile 2010, n. 241).
3. L’esame della documentazione prodotta consente di rilevare che i contenuti delle valutazioni risultano conseguenti ad una non illogica né sviata applicazione dei criteri predeterminati.
3.1. In relazione al dottorato di ricerca del ricorrente, il giudizio di sufficienza espresso dalla Commissione non presenta alcuna manifesta irragionevolezza, tenuto conto del criterio, normativamente imposto, alla stregua del quale deve essere valutato tale titolo e, segnatamente, della “significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta”; come comprovato dalle evidenze in atti, il dottorato del ricorrente è riferito ad “Istituzioni e politiche ambientali”, è stato coordinato da un Professore Ordinario di diritto tributario e la connotazione eminentemente orientata al diritto pubblico ed amministrativo è ulteriormente suffragata dal relativo elaborato finale (“Il piano del Parco”) con riferimento al quale due dei tre commissari hanno espresso, nei relativi giudizi individuali, una valutazione negativa in merito all’afferenza. Del resto, la considerazione anche di tale parametro nella valutazione in merito alla significatività del titolo de quo non può ritenersi arbitraria, tenuto conto dello specifico oggetto della selezione. In tale prospettiva, il medesimo titolo vantato dal controinteressato, alla luce della documentazione prodotta, giustifica una valutazione di maggiore pertinenza sia con il settore scientifico disciplinare sia con la facoltà (oggi dipartimento) per il quale il posto da ricercatore è stato bandito. 
3.2. Con riferimento alle doglianze dedotte avverso la valutazione dell’attività didattica, il Collegio rileva che dal complesso della documentazione prodotta, nonché dai verbali della Commissione giudicatrice, emerge che lo svolgimento di tale attività non ha costituito l’elemento dirimente ai fini della selezione del vincitore.
3.3. A fortiori con riferimento al reclutamento dei ricercatori universitari vale quanto costantemente affermato dal giudice d’appello, il quale ha rilevato che il rapporto tra il comma 2 e il comma 4 dell’art. 4, D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, va inteso nel senso che la prioritaria e preminente valutazione deve attenere al profilo scientifico del candidato, fermo restando che devono comunque essere valutati anche i titoli relativi all’attività didattica. Da ciò può trarsi che, anche in assenza di differente specificazione dei criteri da parte della Commissione, operi una tendenziale preferenza della valutazione del profilo scientifico dei candidati rispetto alla valutazione dell’attività didattica; detto altrimenti, la stessa disciplina legislativa, ancorché non svaluti del tutto tale ultima valutazione, fornisce una indicazione di massima sulla preminenza della prima rispetto alla seconda (Cons. Stato Sez. VI, 23-02-2012, n. 1032; Cons. Stato Sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9024).
3.4. Orbene, nel caso che ne occupa, per un verso risulta che la Commissione ha valutato positivamente sia l’attività didattica svolta dal ricorrente sia quella svolta dal controinteressato e, sotto altro profilo, risulta, altrettanto inequivocabilmente, un giudizio sul profilo scientifico del [#OMISSIS#] significativamente e non irragionevolmente meno positivo rispetto a quello espresso con riferimento al Di [#OMISSIS#]. Come si avrà modo di ulteriormente specificare nei capi successivi della presente pronuncia, infatti, sia i giudizi individuali sia quello collegiale rilevano una non integrale coerenza dei lavori scientifici prodotti dal ricorrente, l’assenza di una piena capacità critica e ricostruttiva, come pure di una sicura padronanza nell’uso delle categorie generali del diritto civile, ove, per contro, la Commissione ha positivamente apprezzato le rilevanti capacità di approfondimento, di analisi, espositive e di metodo del Di [#OMISSIS#] in correlazione con l’oggetto della selezione. 
3.4. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, inoltre, l’attività di docenza svolta dal controinteressato non risulta affatto insussistente, dovendosi anche sottolineare che il carattere preferenziale di un titolo opera, notoriamente, a parità di merito dei candidati, equivalenza non rinvenibile nella fattispecie. 
3.5. La preminenza riconosciuta al profilo scientifico del Di [#OMISSIS#] è da correlare, infatti, ad un apprezzamento qualitativo riferito al contenuto ed alla maturità del candidato; va da sé che trattandosi di valutazioni di merito correttamente espresse il sindacato in proposito è estraneo alle competenze di questo giudice.
3.6. Del pari, con riferimento all’attività di ricerca svolta, i giudizi individuali rilevano una valutazione negativa con riferimento ad entrambi i candidati e tali valutazioni, alla luce delle evidenze documentali in atti, non presentano alcuna illogicità anche in esito ad un raffronto tra i titoli prodotti dal ricorrente e quelli prodotti dal controinteressato; con particolare riferimento all’attività esplicata dal [#OMISSIS#] nell’ambito di un progetto di ricerca nazionale, giova evidenziare che tale progetto ha avuto ad oggetto “La tutela e la valorizzazione dell’ambiente alla luce del Titolo V della Costituzione” e che di tale attività, svolta dal [#OMISSIS#] in qualità di responsabile, i Commissari hanno tenuto conto alla stregua del criterio dell’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, sicché, in considerazione della sussistenza di tale specifico criterio, doverosamente è stata esclusa una duplicazione valutativa. . 
3.7. Conformemente ai criteri che la Commissione era tenuta ad applicare, inoltre, correttamente è stata operata una valutazione qualitativa delle pubblicazioni e dei titoli dei candidati; il confronto numerico tra le pubblicazioni riveste, infatti, una rilevanza estremamente modesta giacché le pubblicazioni devono costituire oggetto di un giudizio di qualità e non di una conta matematica (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5802); in applicazione di tale principio priva di pregio è la circostanza che il controinteressato abbia prodotto una sola monografia a fronte delle due presentate dal ricorrente; ciò, in specie, considerando che le argomentazioni sviluppate dal [#OMISSIS#] al fine di sostenere l’afferenza delle specifiche pubblicazioni indicate nel ricorso finirebbero, ove avallate, per privare in radice di significatività tale criterio e che la Commissione non ha affatto trascurato di considerare la congruenza anche in rapporto alle tematiche interdisciplinari purché, evidentemente e logicamente, correlate al settore scientifico disciplinare Ius 01- diritto privato. 
4. Il Collegio sottolinea, altresì, che i giudizi dei singoli membri della commissione esaminatrice, debbono necessariamente confluire nell’unico giudizio collegiale, destinato ad assorbirli non attraverso una loro meccanica sommatoria bensì mediante un’opera di composizione dei medesimi e di superiore mediazione nel corso della quale il singolo commissario ben può adattare o correggere la valutazione già espressa nel confronto con quella degli altri commissari (Tar Lazio, Roma, sez. III, 6 febbraio 2002, n. 833; Cons. St., sez. VI, 3 novembre 1999, n. 1702).
4.1. Proprio perché l’iniziale giudizio individuale dei singoli commissari non ha una sua autonoma e definitiva rilevanza, la formulazione finale è riservata all’esame collegiale, nel quale confluiscono, contemperandosi in un apprezzamento unitario, i giudizi singolarmente espressi dai vari membri della commissione (Tar Toscana, I, 24 maggio 2004, n. 1490).
5. Smentita per tabulas, inoltre, è la sussistenza di una valutazione di parziale incongruenza che emergerebbe, ad avviso di parte ricorrente, nel giudizio complessivo in relazione alla monografia dal titolo “Streaming on line e tutela del diritto d’autore”; dalla piana lettura di tale giudizio complessivo risulta, infatti, che la suddetta valutazione è riferita non già alla prefata monografia bensì alle produzioni scientifiche del ricorrente complessivamente considerate. 
5.1. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, peraltro, il Di [#OMISSIS#] ha indicato nel proprio curriculum la monografia prodotta, con riferimento alla quale tutti i Commissari hanno espresso giudizi particolarmente positivi quanto ad originalità (valutata “buona” da due Commissari ed “elevata” dal terzo), innovatività, rilevanza scientifica della collazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica (tutte valutate unanimemente “elevate”), ad importanza (valutata “notevole” da due Commissari e discreta dal terzo), nonché alla congruità sul piano dell’afferenza. 
5.2. La preminenza del Di [#OMISSIS#] è stata affermata in considerazione delle “rilevanti capacità di approfondimento”, della “chiarezza espositiva del candidato” della coerenza della produzione scientifica con il raggruppamento disciplinare oggetto della valutazione e, nella valutazione complessiva, particolare significatività è stata attribuita dalla Commissione proprio alla monografia, in relazione alla quale viene specificata la pregevolezza dell’oggetto e l’idoneità ad evidenziare la “matura capacità critico-ricostruttiva” e la “rilevante padronanza delle categorie giuridiche del diritto civile generale”. 
5.3. Né è possibile attribuire rilievo alle contestazioni mosse dal ricorrente con riferimento alla valutazione della produzione scientifica del controinteressato in generale ed a quella avente ad oggetto il lavoro monografico sopra indicato in particolare; si ribadisce, infatti, che le valutazioni espresse dalle Commissioni esaminatrici costituiscono espressione di un’ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e culturale dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare un chiaro sviamento logico o un errore di fatto o una manifesta contraddittorietà (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 27 marzo 2008, n. 1248).
5.4. Si osserva, altresì, che la pertinenza al settore disciplinare in argomento costituisce oggetto di un criterio di primario rilievo e non certo marginale e che, come evidenziato anche dal giudice d’appello, i parametri di valutazione sono posti in ordine logico susseguente di apprezzamento, sicché il ricorso a quelli successivi si rende necessario solo allorché, non risultando decisiva l’applicazione di quelli precedenti, occorra ulteriormente affinare il giudizio, ai fini della comparazione (Cons. St., sez. VI, 22 aprile 2004, n. 2364); è evidente, infatti, che ove un criterio prioritario non risulti soddisfatto il relativo giudizio rende superflua ogni ulteriore indagine.
5.5. La valutazione di parziale incongruenza della produzione scientifica del ricorrente non si presenta affatto illogica alla luce del profilo curricurale del candidato, emergendo una marcata qualificazione orientata al diritto amministrativo ed a quello pubblico; né è possibile affermare l’omessa ovvero inadeguata valutazione delle pubblicazioni, il cui esame non risulta essere stato trascurato dalla Commissione. 
5.6. I giudizi individuali espressi nei confronti del [#OMISSIS#] risultano di tutt’altro e meno positivo tenore rispetto a quelli formulati nei confronti del Di [#OMISSIS#] e, pur nella sinteticità della motivazione, emerge il percorso logico e giuridico seguito, come pure la coerenza dei suddetti giudizi con quello collegiale che, come sopra esposto, ha rilevato, unitamente a buone capacità di approfondimento e chiarezza, l’assenza di un pieno radicamento dell’interesse scientifico del [#OMISSIS#] su tematiche pertinenti in relazione all’oggetto della procedura e, soprattutto, la carenza di una piena capacità critica-ricostruttiva e di una “sicura padronanza nell’uso delle categorie di diritto civile generale”. 5.7. In altri termini, la maggiore afferenza riscontrata nella produzione scientifica del Di [#OMISSIS#], associata alla preminenza qualitativa danno sufficientemente conto dell’esito della selezione.
5.8. Il semplice raffronto del contenuto delle singole valutazioni individuali rispetto a quella collegiale testimonia sul piano logico l’ordinario sviluppo della procedura in esame che ha inevitabilmente visto, proprio attraverso il momento qualificante del raffronto dialettico tra i diversi commissari, un approdo comune in ordine a condivisi elementi caratterizzanti il vissuto professionale e scientifico di ciascun candidato, tale da condurre all’elaborazione di un giudizio espresso all’unanimità.
6. Quanto sopra esposto risulta dirimente anche con riferimento alla deduzione con la quale parte ricorrente ha contestato l’ammissibilità di un lavoro (“La responsabilità civile degli insegnanti e degli educatori”) del Di [#OMISSIS#], stante l’assenza della necessaria dichiarazione di accettazione per la pubblicazione. In disparte ogni considerazione in merito alla circostanza che il Di [#OMISSIS#] ha reso, sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione quanto alla conformità della produzione all’originale, utilizzando il modello C previsto dal bando, nonché alla [#OMISSIS#] della stampigliatura che figura nella prima pagina recante la data del 22 novembre 2010 (allegato prodotto dallo stesso ricorrente), precedente alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, il Collegio osserva che, pur sussistendo la censurata carenza, dalla documentazione versata in atti emerge che il peso ponderale attribuito a tale opera non è stato determinante e che il giudizio di preminenza espresso nei confronti del Di [#OMISSIS#] non è stato imperniato su tale scritto ma è scaturito da una valutazione complessiva incentrata su tutti i profili sopra ampiamente evidenziati e, in particolare, sulla particolare pregevolezza della monografia.
7. La formulazione dei giudizi complessivi, inoltre, e, segnatamente, le consistenti differenze emergenti dalle valutazioni riferite a ciascun candidato risultano di per sé sufficienti a giustificare gli esiti della selezione. 
8. In relazione al quinto motivo di ricorso – con il quale parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’operato della Commissione nella gestione della procedura e nella redazione dei verbali – il Collegio rileva che l’obbligo di comunicazione a ciascun candidato della data e dell’ora calendarizzate per le discussioni degli altri partecipanti alla selezione non è previsto da alcuna disposizione né è desumibile dal sistema.
8.1. La prevista pubblicità delle prove, infatti, è soddisfatta attraverso la previsione dello svolgimento in aule aperte al pubblico, sì da consentire la più ampia possibilità di assistere a tali prove, possibilità non riservata ai soli partecipanti alla selezione ma estesa a chiunque intenda essere presente; tale regola costituisce applicazione di un principio di carattere generale la cui funzione primaria non si risolve e non si esaurisce nella tutela dell’interesse individuale dei candidati che partecipano alla procedura selettiva, essendo preordinata ad assicurare la più ampia conoscibilità e controllabilità dell’attività espletata. La possibilità di assistere alle discussioni degli altri candidati non è stata assolutamente preclusa al ricorrente, il quale ha ricevuto la comunicazione avente ad oggetto la propria convocazione sicché, ove avesse avuto interesse ad essere presente, ben avrebbe potuto diligentemente ed agevolmente informarsi, richiedendo il calendario integrale delle discussioni.
8.2. Del pari, la tempestiva fissazione del calendario per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni risulta funzionale ad assicurare la comunicazione agli interessati in tempi congrui e, comunque, nel rispetto del termine prescritto e, inoltre, non è dato comprendere in che modo tale predeterminazione abbia concretamente determinato una incidenza negativa sulla procedura, né il ricorrente ha svolto esaustive argomentazioni a tale riguardo, essendosi limitato a generiche osservazioni. 
8.3. La circostanza che il verbale n. 4 rechi l’indicazione dell’assenza dei candidati [#OMISSIS#], Ciocia e [#OMISSIS#], inoltre, costituisce, all’evidenza, un mero errore materiale; dal medesimo verbale, infatti, emerge che la [#OMISSIS#], pur essendo stata convocata per il giorno successivo, ha richiesto l’anticipazione dello svolgimento della prova e, inoltre, si dà atto, immediatamente dopo, della chiamata del ricorrente e dello svolgimento della relativa discussione.
8.4. Del pari, l’erroneità emergente dall’indicazione dell’oggetto della discussione svolta dal ricorrente e, in particolare, la circostanza che i profili di responsabilità siano stati riferiti non già alla violazione del diritto d’autore bensì alla violazione della “streaming online”, pur denotando una trascuratezza nella formulazione di tale punto del verbale, non costituisce elemento tale né da denotare una scarsa competenza della Commissione né da inficiare la congruità e ragionevolezza degli esiti della procedura. 
9. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto.
10. Alla reiezione del ricorso principale consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale.
11. In considerazione della natura della controversia e delle peculiarità della fattispecie si ritengono sussistenti giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe indicato:
– rigetta il ricorso principale;
– dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pasanisi, Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Bruno, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)