TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 1 agosto 2014, n. 1331

Procedura Di Valutazione Comparativa Copertura Posto Di Professore Di Prima Fascia-Esclusione Candidato Prova Didattica

Data Documento: 2014-08-01
Area: Giurisprudenza
Massima

Non viola l’art. 12, comma 12, del D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, la procedura selettiva per il reclutamento di professori universitari di prima fascia che preveda due momenti separati e susseguenti, potendo accedere alla prova didattica solo il candidato che superi positivamente la valutazione della posizione curriculare, con la quale viene attestata l’idoneità del candidato alla ricerca scientifica.

Contenuto sentenza

N. 01331/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00839/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 839 del 2005, proposto da: 
Stievano [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catanzaro, via [#OMISSIS#] Veneto, 48; 
contro
Universita’ degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; 
per l’annullamento del provvedimento n. 20/7 del 4 luglio 2005 avente ad oggetto il diniego di ammissione alla prova didattica per il reclutamento di un professore di prima fascia, settore scientifico disciplinare med/45, scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche presso la facoltà d medicina e chirurgia dell’università degli studi “magna graecia” di catanzaro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 20 giugno 2014 la dott.ssa Germana Lo [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Decreto Rettorale n. 161 del 26 marzo 2004, è stato adottato il bando di concorso per il reclutamento di 1 professore di 1° fascia, settore scientifico MED/45 Scienze Infermieristiche, generali cliniche e pediatriche presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “Magna Grecia”.
Con il ricorso in oggetto, il sig. Stievano [#OMISSIS#] ha impugnato il provvedimento n. 2017 del 4 luglio 2005 dell’Università sopra indicata con cui era stata negata la sua ammissione alla “prova didattica” prevista nella relativa procedura di reclutamento.
A fondamento del gravame, l’interessato deduce i vizi di seguito sintetizzati;
-incompetenza relativa, essendo stato il provvedimento adottato dal Capo dell’Ufficio Concorsi dell’Università resistente e non con decreto del Rettore, come previsto all’art. 4 del relativo bando di concorso;
-violazione di legge con riguardo all’art. 2 comma 12 del DPR 390/1998 e violazione delle norme procedurali, con particolare riguardo dell’art. 7 del bando di concorso (Decreto Rettorale n. 161 del 26 marzo 2004), che riprodurrebbe la norma legislativa sopra indicata, dal quale si desumerebbe che la prova didattica, dalla quale il ricorrente è stato escluso all’esito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, costituirebbe una prova “necessaria” ai fini della procedura di valutazione comparativa;
– violazione dell’art. 3 della L. 241/90, per omessa e/o insufficiente motivazione, non emergendo le ragioni sulle quali sarebbe stato fondato il giudizio di inadeguatezza.
Si è costituita l’Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro, deducendo l’infondatezza del ricorso avversario.
All’udienza del 20.6.2014, il giudizio è stato definitivamente trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Va osservato, in primo luogo e con riguardo al profilo dell’incompetenza, che il provvedimento è stato adottato dall’Università degli Studi Magra Graecia, cui è riferibile il profilo dell’incompetenza oggetto di censura, e, in particolare, dal responsabile dell’Ufficio preposto allo svolgimento dei concorsi, secondo le norme organizzative interne responsabile anche del procedimento in oggetto. Ne conseguenza l’infondatezza della relativa censura.
Quanto ai profili di legittimità per violazione delle norme di gara (qualificabili invero come eccesso di potere) e di violazione di legge con riguardo all’art. 2 co. 12 del DPR 19 ottobre 1998 n. 390, che possono trattarsi unitariamente, va rilevato che, come già statuito dal Consiglio di Stato in casi analoghi a quello in esame, la procedura selettiva per il reclutamento di professori universitari di prima fascia, prevede, anche secondo un criterio di logicità, due momenti separati e susseguenti, potendo accedere alla prova didattica solo il candidato che superi positivamente la valutazione della posizione curriculare (cfr. ordinanza Consiglio di Stato 2223/2006), con la quale viene attestata la idoneità del candidato alla “ricerca scientifica”;
Quanto alla censura concernente l’insufficienza della motivazione, deve osservarsi essa è indicata per relationem con riguardo al giudizio tecnico-discrezionale espresso dalla Commissaione aggiudicatrice in maniera unanime (riportata nei relativi verbali), il quale, in ragione della natura tecnico-discrezionale di cui è espressione e della genericità delle censure avanzate dal ricorrente, è esente dal vizio di insufficienza della motivazione.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Vi sono giusti motivi per la compensazione delle spese legali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente FF
Emiliano [#OMISSIS#], Referendario
Germana Lo [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)