Decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587 - Criteri di riparto FFO Universita' Statali 2018

Data Documento: 2018-08-08
Area: Normativa
Contenuto/Sommario/Commento

DECRETO MINISTERIALE  8 agosto 2018, n. 587
Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2018​

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTO lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2018 pari ad € 7.327.189.147, comprensivo dei finanziamenti con vincolo di destinazione previsti da specifiche disposizioni legislative per l’anno 2018, e in particolare da ultimo:

  • € 2.000.000 di cui all’articolo 29, comma 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240, destinati agli oneri per il periodo di astensione obbligatoria per maternità delle assegniste di ricerca, quale integrazione dell’indennità corrisposta dall’INPS, in applicazione dell’articolo 22, comma 6, della medesima legge, come ridotto a decorrere dal 2018 ai sensi dell’art. 1, comma 635 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
  • € 1.500.000 di cui all’art. 1, comma 635 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), destinati agli oneri per il periodo di astensione obbligatoria per maternità, delle titolari dei contratti di cui all’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i quali sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria;
  • € 105.000.000 a decorrere dall’anno 2018, per le finalità di cui all’art.1 commi 265 e 266 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 da ripartire tra le università statali, per l’anno 2018 con riferimento all’anno accademico 2017/2018, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi del comma 255 del presente articolo, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso;
  • € 271.000.000 per il finanziamento del primo anno del quinquennio 2018-2022 dei dipartimenti di eccellenza di cui all’art.1, commi 314-337, della legge 11 dicembre 2016 n. 232;
  • € 50.000.000 per l’anno 2018 e di € 40.000.000 per l’anno 2019 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011- 2015 dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive norme di proroga;
  • € 12.000.000 per l’anno 2018 e di 76.500.000 annui a decorrere dall’anno 2019 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, per l’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia;
  • € 20.000.000 a decorrere dall’anno 2018 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 639, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), al fine di adeguare l’importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
  • € 1.000.000 importo destinato per l’anno 2018, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), alla istituzione del Centro di formazione manageriale per la sostenibilità e i cambiamenti climatici;

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 212, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede “La quota parte delle risorse di cui al comma 207 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 207 a 211 confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università”;
VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 e in particolare l’articolo 2, comma 5 in cui si prevede di porre a carico della Provincia autonoma di Trento il finanziamento dell’Università degli Studi di Trento per un importo non superiore alla media delle assegnazioni statali di competenza attribuite all’Università per le medesime funzioni nel triennio 2007 – 2009 e l’articolo 5, comma 2 in cui si prevede che “alle medesime condizioni di parità con gli altri Atenei italiani, l’Università può concorrere all’assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti”;
VISTO l’art. 12-bis del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il quale prevede che “Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la quota base, la quota premiale e l’intervento perequativo del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie post lauream, in quanto già ricomprese nella quota relativa alla legge 14 agosto 1982, n. 590”;
VISTO il DM n. 216 del 31 marzo 2016 con il quale, in attuazione dell’art. 2, comma 1, del DL 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è stata istituita la Scuola internazionale di dottorato Gran Sasso Science Institute (GSSI), come Istituto di Istruzione universitaria di alta formazione dottorale ad ordinamento speciale, con specifico contributo a valere su altro capitolo di bilancio a decorrere dall’anno 2016, previsto ai sensi dell’art. 2, comma 1, della stessa L. n. 89/2016;
RITENUTO pertanto che il GSSI può partecipare alle assegnazioni di cui al presente decreto con riferimento esclusivamente ai fondi statali di incentivazione in coerenza con quanto previsto dal citato art. 12-bis del D.L. n. 91 del 2017;
VISTO l’articolo 60, comma 01, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che è intervenuto sulle modalità di attribuzione della quota premiale del FFO rispetto a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo che “la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell’incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l’anno 2014, al 18 per cento per l’anno 2015 e al 20 per cento per l’anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall’Agenzia nazionale per la valutazione dell’università e della ricerca (ANVUR). L’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell’anno precedente”;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, è necessario provvedere alla copertura degli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale a carico del Fondo di finanziamento ordinario;
VISTO l’articolo 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, in cui si prevede che “a decorrere dall’anno 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all’1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario, è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L’intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall’applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui all’articolo 5 della presente legge e all’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei può tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall’articolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
CONSIDERATO l’importo complessivo disponibile per l’FFO del presente esercizio, al fine di assicurare la sostenibilità dei bilanci degli atenei, si ritiene di contenere la riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università per le voci quota base, quota premiale e intervento perequativo nella misura massima del – 2,0% e di contenere l’incremento nella misura massima del +3,0%, rispetto all’anno precedente;
VISTO il DM n. 458 del 27 giugno 2015, relativo alle linee-guida per la Valutazione della qualità della Ricerca (VQR) 2011 – 2014;
VISTI i risultati della VQR 2011-2014 elaborati dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
VISTO il DM n. 635 del 8 agosto 2016, relativo alle linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2016-2018, e in particolare l’art. 3 (programmazione finanziaria degli Atenei 2016-2018) e l’art. 5 (Valorizzazione dell’autonomia responsabile);
VISTO il Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2017 approvato dal CIPE in data 1 maggio 2016 e la nota del Ministro n. 11677, del 14 aprile 2017, relativa all’accreditamento dei Corsi di Dottorato a partire dal ciclo XXXIII;
VISTO il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017, n. 1047, relativo agli “Interventi a favore degli studenti” e contenente i criteri di riparto per il biennio 2017-2018 del Fondo istituito dal D.L. del 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n.170 e delle risorse per i Piani di Orientamento e Tutorato previsti dalla legge del 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 290 – 293 (LdB 2017);
VISTO l’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Ministeriale 8 agosto 2013, registrato alla Corte dei Conti il 1/10/2013 reg. 13 fg. 107, con il quale è stata disposta, ai sensi dell’articolo 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la fusione tra la Scuola Normale Superiore di Pisa e l’Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) di Firenze e altresì approvati gli Accordi di programma sottoscritti il 20 dicembre 2012 e l’8 agosto 2013 con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VERIFICATE le obbligazioni di legge e quelle pluriennali assunte dal Ministero in sede di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario per l’anno 2017;
VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in particolare l’articolo 12 (Costo standard per studente), commi 6 e 7, in cui si prevede la determinazione “con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca…del modello di calcolo del costo standard per studente in corso” , che “ha validità triennale” e trova applicazione “a decorrere dall’anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del (2017), incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all’anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 585 del 8 agosto 2018 con il quale è stato determinato il modello di calcolo del costo standard per studente in corso per il triennio 2018-2020, in base al quale viene ripartita per l’anno 2018 una percentuale pari al 22% del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione;
ACQUISITI i pareri del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari del 27 luglio 2018, del Consiglio Universitario Nazionale del 23 luglio 2018, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 26 luglio 2018 e dell’Agenzia nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca del 25 luglio 2018;

D E C R E T A
Per il corrente esercizio finanziario 2018 le assegnazioni del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari, sono attribuite secondo le modalità ed i criteri di seguito specificati.

Art. 1 – Assegnazioni per obbligazioni assunte nei pregressi esercizi e per interventi specifici
€ 38.703.714 sono disposti interventi finanziari per la copertura di obbligazioni derivanti da provvedimenti ministeriali:

  1. € 25.210.773 per la copertura delle quote relative agli accordi di programma con le Istituzioni universitarie;
  2. € 13.000.000 per le attività, sottoposte a specifica verifica e monitoraggio da parte del Ministero, previste negli Accordi di programma relativi agli eventi riconducibili al sisma dell’anno 2016 con l’Università degli Studi di Camerino e con l’Università degli Studi di Macerata;
  3. € 161.153 quale quota da versare, per il corrente esercizio, all’ARAN;
  4. € 331.788 a favore dell’Università di Trento con riferimento ad assegnazioni comprese nell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 142;

Le eventuali disponibilità finanziarie che dovessero residuare con riferimento alle lettere a) e b) sono redistribuite tra gli atenei proporzionalmente alle assegnazioni disposte a valere sulla quota base.

Art. 2 – Interventi quota base FFO
€ 4.427.752.286 vengono destinati come di seguito indicato.

  1. € 4.329.114.072 sono assegnati a ciascuna Università in proporzione al relativo peso come di seguito indicato:
    • 1.380.000.000, pari a circa il 22% dell’FFO al netto degli interventi con vincolo di destinazione, in proporzione al peso di ciascuna università con riferimento al criterio del Costo standard di formazione per studente di cui al DM n. 585 del 8 agosto 2018 adottato per il triennio 2018-2020;
    • € 2.949.114.072, in proporzione al peso di ciascuna università riferito alla somma algebrica delle seguenti voci:
      • Quota base FFO 2017;
      • Quota dell’intervento perequativo FFO 2017, di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
      • Ulteriori interventi consolidabili anni precedenti;
  2. € 818.028 sono assegnati, in relazione al personale ancora in servizio, alle università interessate dalla stabilizzazione del personale ex ETI ai sensi dell’art. 9, comma 25, del decreto legge n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010;
  3. € 420.186 sono assegnati all’Università degli studi di Bologna per la copertura degli oneri connessi al trasferimento del personale della Biblioteca Universitaria di Bologna (BUB) dai ruoli del Ministero del Beni Culturali e del Turismo (MIBACT);
  4. € 97.400.000 sono assegnati alle Istituzioni ad ordinamento speciale (Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore S. [#OMISSIS#] di Pisa, SISSA di Trieste, Scuola IMT di Lucca, IUSS di Pavia), all’Università per Stranieri di Perugia, all’Università per Stranieri di Siena e all’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” in proporzione al relativo peso sul totale delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario riferite alla somma algebrica delle seguenti voci:
    • Quota base FFO 2017;
    • Ulteriori interventi consolidabili anni precedenti, ivi compresa la quota consolidata relativa alla Fusione tra la Scuola Normale Superiore di Pisa e l’Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) di Firenze;

Art. 3 – Assegnazioni destinate alle finalità premiali di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 (Quota premiale FFO – Allegato 1)
€ 1.693.485.395 pari a circa il 24 % del totale delle risorse disponibili, al netto delle risorse destinate ai dipartimenti di eccellenza di cui all’art. 9, lett. f); vengono assegnati a fini premiali secondo i criteri e le modalità di cui all’allegato 1. Tale somma è assegnata alle Università e agli Istituti a ordinamento speciale, rispettivamente per l’importo di € 1.673.932.454 tra le Università e per € 19.552.941 tra le Scuole Superiori ad ordinamento speciale, secondo le percentuali e i criteri di seguito indicati:

  1. 60% in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2011-2014);
  2. 20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento relative al triennio 2015-2017, utilizzando in particolare i dati relativi alla VQR 2011-2014;
  3. 20% in base ai risultati relativi alla Valorizzazione dell’autonomia responsabile ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del DM n. 635 del 8 agosto 2016;

Art. 4 – Assegnazioni destinate alle finalità di cui all’art. 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Intervento perequativo FFO – Allegato 2)
€ 145.000.000 pari a circa il 2% del totale delle risorse disponibili sono assegnati alle Università a fini perequativi secondo i criteri e le modalità di cui all’allegato 2.

Art. 5 – Incentivi per chiamate dirette ai sensi della legge 230/2005 e di docenti esterni all’ateneo
€ 14.000.000 vengono destinati, in regime di cofinanziamento al 50% e secondo il seguente ordine di priorità, ai seguenti interventi:

  1. chiamate dirette di professori o ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni. Sono escluse dal presente intervento le chiamate per “chiara fama”;
  2. assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non già in servizio nell’ateneo ai sensi dell’articolo 18, comma 4 della medesima legge;
  3. assunzioni di professori non già appartenenti ai ruoli dell’ateneo ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo le procedure di cui all’articolo 18, comma 1 della medesima legge;
  4. trasferimento di ricercatori a tempo indeterminato secondo le procedure di cui all’articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

Gli interventi di cofinanziamento di cui al presente articolo sono pari al 50% del valore medio nazionale della qualifica corrispondente. Sono esclusi dagli interventi di cui al presente articolo le assunzioni già finanziate a valere sui Piani straordinari ministeriali di cui all’articolo 9 e a valere sui Dipartimenti di eccellenza di cui all’art. 9, lett. f).
Con riferimento alle chiamate dirette, l’inquadramento da parte dell’università potrà essere effettuato tenendo conto della eventuale anzianità di servizio e di valutazione del merito. Per i ricercatori di tipo b) il relativo cofinanziamento sarà reso consolidabile esclusivamente all’atto dell’eventuale chiamata nel ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Gli interventi di cofinanziamento sono riservati alle istituzioni universitarie che nel triennio 2015-2017, abbiano impiegato almeno il 20% dei Punti Organico destinati all’assunzione di Professori per soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Per gli interventi di cofinanziamento per la chiamata diretta di cui alla lettera a), la cui assunzione dovrà avvenire non oltre il 1° novembre 2019, si terrà conto delle proposte formulate per via telematica nel corso dell’anno 2018. Per i restanti interventi di cofinanziamento, di cui alle lettere b), c), d), si fa riferimento alle prese di servizio effettive entro il 31.12. 2018 rilevate nella procedura PROPER.
Qualora le assunzioni disposte determinino un impatto finanziario superiore rispetto alle disponibilità di cui al presente articolo, si procederà comunque a soddisfare il cofinanziamento di almeno una delle effettive assunzioni di ogni ateneo secondo l’ordine di priorità degli interventi dalla lettera a) alla lettera d) e, successivamente, il cofinanziamento delle restanti assunzioni secondo lo stesso ordine di priorità e in misura proporzionale al numero dei docenti di ogni Università in base all’organico al 31.12.2017.
Le eventuali disponibilità finanziarie che dovessero residuare sono redistribuite tra gli atenei proporzionalmente alle assegnazioni disposte a valere sulla quota base.
Nei casi di cessazione dei professori o dei ricercatori a tempo indeterminato, oggetto degli incentivi di cui sopra, verificatasi nell’arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio per passaggio ad altra Università, anche nell’ipotesi di utilizzo a seguito di stipula di convenzione ai sensi dell’art.6, comma 11, della legge 240/2010 o per cessazione per altra causa, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.
 
Art. 6 – Programma per giovani ricercatori “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Montalcini”
€ 5.500.000 vengono destinati per la prosecuzione del programma denominato “Programma per giovani ricercatori “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Montalcini” a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro. A tal fine alle Università sarà richiesto di assicurare la propria disponibilità ad accogliere i vincitori prima della pubblicazione del bando.

Art. 7 – Consorzi interuniversitari e gestione rete GARR
€ 35.750.000 vengono destinati come di seguito indicato:

  1. € 29.750.000 sono destinati ai Consorzi interuniversitari CINECA e ALMALAUREA nonché al finanziamento di progetti di ricerca presentati dai Consorzi interuniversitari di ricerca che hanno partecipato, con esito positivo, alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014. Le modalità e i criteri di attribuzione del finanziamento sono definite nell’allegato 3 al presente decreto.
  2. € 6.000.000 alle Università statali, proporzionalmente al peso dell’FFO 2018, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, per il sostegno e la gestione della rete scientifica di telecomunicazione a banda larga a favore del Sistema universitario (rete GARR).

Art. 8 – Interventi a favore degli studenti
€ 336.629.114 sono destinati ad interventi relativi agli studenti, con riferimento a:
Tali importi dovranno essere utilizzati dalle Università per almeno il 60% con riferimento ai dottorati innovativi;

  1. € 159.929.114 per le Borse post lauream, di cui non più del 10% per assegni di ricerca, secondo i criteri indicati nell’allegato 4, comprensivo dell’incremento di 20 milioni di euro disposto dall’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), al fine di adeguare l’importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, di cui:
    1. € 151.660.000 da suddividere tra le Istituzioni universitarie;
    2. € 8.269.114 da suddividere tra le Scuole Superiori ad ordinamento speciale.
  2. € 64.200.000 da ripartire secondo quanto indicato con il DM n. 1047 del 29 dicembre 2017, di cui:
    1. € 59.200.000 per il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, ivi compreso il Piano lauree scientifiche 2017-2018 da attuare secondo le indicazioni operative definite con il provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell’art. 4, comma 5, del DM n. 1047/2017; tale importo è integrato con le ulteriori risorse, relative al monitoraggio sull’utilizzo delle risorse di anni precedenti, da recuperare a valere sull’assegnazione della quota base dell’FFO ai sensi dell’art. 4 del D.M. 976 del 29 dicembre 2014 e ai sensi dell’art. 6 del citato DM 1047/2017;
    2. € 5.000.000 per le finalità di cui all’art. 1, commi da 290 a 293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato, secondo le indicazioni operative definite con il provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell’art. 5, comma 3, del DM n. 1047/2017;
  3. € 7.500.000 sono destinati, ai sensi dell’art. 2 della legge 28 gennaio 1999, n. 17 e dell’art. 2, commi 4 e 5, lett. b), del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, a interventi di sostegno agli studenti con disabilità, studenti con grado di invalidità uguale o superiore al 66% e ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170, agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, secondo i criteri riportati nell’allegato 5 al presente decreto;
  4. € 105.000.000 per le finalità di cui all’art.1, commi 265 e 266, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da ripartire tra le università statali, per l’anno 2018, a compensazione del minore gettito da contribuzione studentesca, in proporzione al numero degli studenti dell’a.a. 2017/18 esonerati dal pagamento di ogni contribuzione studentesca ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi dell’art. 1 comma 255 della citata legge n. 232/2016, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso di cui al DM n. 585 del 8 agosto 2018 adottato per il triennio 2018-2020.

Art. 9 – Interventi previsti da disposizioni legislative
€ 625.368.638 vengono destinati come di seguito indicato:

  1. € 10.000.000, ai sensi dell’articolo 1, comma 206, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per il finanziamento del Piano straordinario per la chiamata di Professori di I fascia secondo le modalità definite dal Decreto MIUR (adottato di concerto con il MEF) n. 242 del 8 aprile 2016;
  2. € 50.500.000, ai sensi dell’articolo 1, comma 247, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per il finanziamento del Piano straordinario per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) secondo le modalità definite dal Decreto Ministeriale 18 febbraio 2016, n. 78 e, con riferimento all’Università di Trento, dal Decreto Ministeriale n. 289 del 29 aprile 2016; 
  3. € 171.748.716 per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 relativi al consolidamento del piano straordinario per le chiamate di professori di seconda fascia finanziate negli esercizi finanziari 2011 – 2012 e 2013;
  4. € 43.914.922 per la quota dell’anno 2018 riferita alla Programmazione triennale delle Università 2016 – 2018, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 635 dell’8 agosto 2016; 
  5. € 2.000.000 per le finalità di cui all’art. 1, commi da 295 a 302, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 destinato a incentivare l’attività base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori in servizio a tempo pieno nelle università statali; le eventuali risorse non attribuite per mancanza di un numero sufficiente di destinatari, sono ripartite tra tutte le Università statali a valere sulla quota base del fondo di finanziamento ordinario;
  6. € 271.000.000 per il finanziamento del primo anno del quinquennio 2018-2022 dei dipartimenti di eccellenza di cui all’art.1, commi 314-337, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  7. € 50.000.000 per l’anno 2018 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011- 2015 dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo le modalità indicate con il DM n. 197 del 2 marzo 2018;
  8. € 12.000.000 per l’anno 2018 di cui all’articolo 1, comma 633, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), per l’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, secondo le modalità definite con il DM n. 168 del 28 febbraio 2018;
  9. € 1.000.000 destinato all’Università degli studi di Bologna, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), per l’istituzione presso l’Ateneo del Centro di formazione manageriale per la sostenibilità e i cambiamenti climatici;
  10. € 8.705.000 di cui al comma 1, dell’art.11 della legge 20 novembre 2017, n.167, per il superamento del contenzioso in atto e per prevenire nuovo contenzioso da parte degli ex lettori di lingua straniera, da ripartire secondo i criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione; 
  11. € 1.000.000 per gli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale;
  12. € 2.000.000 ad integrazione dell’indennità corrisposta dall’INPS, ai sensi dell’articolo 5, del decreto Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità delle assegniste di ricerca. L’integrazione verrà disposta agli atenei proporzionalmente al numero di assegniste di ricerca in servizio al 1/1/2018. Eventuali quote assegnate non utilizzate sono ripartite tra gli atenei proporzionalmente alla quota base del fondo di finanziamento ordinario;
  13. € 1.500.000 per gli oneri connessi al periodo di astensione obbligatoria per maternità delle titolari dei contratti di cui all’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i quali sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria. L’integrazione verrà disposta agli atenei proporzionalmente al numero di ricercatrici ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010, in servizio al 1/1/2018. Eventuali quote assegnate non utilizzate sono ripartite tra gli atenei proporzionalmente alla quota base del fondo di finanziamento ordinario.

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 212, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quota parte delle risorse di cui all’art. 1 comma 207 (pari a € 28.300.000), della stessa legge eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 207 a 211, confluisce nell’esercizio finanziario 2018 nel Fondo per il finanziamento ordinario e sarà ripartita con successivo decreto.
 
Art. 10 – Ulteriori interventi
€ 5.000.000 vengono riservati