Decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 - Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento

Data Documento: 1997-07-21
Area: Normativa
Contenuto/Sommario/Commento

Decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245
Regolamento recante norme in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento.

(Pubbl. in Gazz. Uff., 29 luglio 1997, n. 175). 

Il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l’articolo 17, comma 3;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l’articolo 9, comma 4, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n.127, articolo 17, comma 116;
CONSIDERATA l’opportunità di determinare una organica regolamentazione degli accessi all’istruzione universitaria, anche in relazione all’avvenuta modifica dell’articolo 9, comma 4, della predetta legge n. 341 del 1990, con la quale si attribuisce ad un atto emanato dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi in oggetto;
CONSIDERATA la natura regolamentare del predetto atto;
VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale del 20 giugno 1997 e del 17 luglio 1997;
VISTA la risoluzione della VII Commissione permanente del Senato del 10 luglio 1997 sulla materia oggetto del regolamento e condivise le linee di indirizzo ivi contenute, con riferimento all’attuazione del regolamento, alla modifica delle norme sulle preiscrizioni secondo quanto previsto anche dal parere del Consiglio di Stato, nonchè all’interpretazione secondo la quale il comma 4 dell’articolo 5 (ora 4) va interpretato nel senso che sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, in ordine alla definizione, da parte del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, degli ordinamenti didattici e dei diplomi universitari relativi alla formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 1997.
RITENUTO di accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato circa l’articolo 2 (ora comma 3 dell’articolo 1), l’articolo 3 (ora 2), comma 2 (avendo differenziato le date degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 ), l’articolo 4 (ora 3), commi 1 e 2 (con la precisazione relativa alla possibilità di modificare la propria opzione rispetto alla scelta effettuata), l’articolo 4 (ora 3), comma 3 (avendo specificato che si tratta di normali test autovalutativi), l’articolo 5 (ora 4), comma 7 (avendo espunto il termine “locali”, che poteva ingenerare equivoci);
CONSIDERATO che in ordine alle ulteriori osservazioni del Consiglio di Stato non appare necessario disporre ulteriori modificazioni al testo in quanto: a) sulle forme diversificate di iscrizione e di frequenza, a tempo pieno e a tempo parziale, occorre rimettersi alle sperimentazioni e alle analisi di organismi tecnici per avviare forme più flessibili e personalizzate di rapporto tra lo studente e le istituzioni universitarie; b) la data per la preiscrizione appare congrua, con riferimento alle attività di orientamento nell’ ultimo anno della scuola secondaria superiore e alle possibilità di programmare adeguatamente l’offerta formativa universitaria; c) un’ulteriore estensione dei poteri del Ministro di limitare gli accessi contraddirebbe l’intesa convenuta con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, con le associazioni studentesche, e con le parti sociali, determinando difficoltà di attuazione per il presente regolamento; d) un’eventuale specificazione del contenuto delle prove selettive alla conclusione delle attività di orientamento e insegnamento e di quelle relative alla ammissione ai corsi di diploma si porrebbero in contrasto con l’autonomia universitaria, dovendosi sviluppare su di esse una necessaria collaborazione e dialogo tra Ministero e atenei;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri , a norma dell’articolo 17, comma 3 della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2178/III.6 del 17 luglio 1997), così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19 luglio 1997, prot. n. DAGL 1.1.4/31890/4.23.21;

ADOTTA il seguente regolamento:
 
ARTICOLO N.1
Finalità.
1. Il presente regolamento definisce i criteri generali e le modalità per disciplinare e razionalizzare l’accesso ai corsi universitari al fine di accrescere le opportunità per gli studenti di determinare in modo consapevole il proprio percorso formativo, anche in vista dei futuri sbocchi professionali, nonché di svolgerlo in un ambiente idoneo all’apprendimento, con riferimento alla disponibilità di strutture, attrezzature e servizi, nonché al numero dei docenti, alla qualità e alla personalizzazione dell’offerta didattica.
2. Nel quadro della programmazione dell’offerta formativa e delle attività di orientamento di cui al presente regolamento l’accesso ai corsi universitari è libero, fatte salve le limitazioni di cui agli articoli 4 e 5.
3. Il Dipartimento di cui al comma 4, lettera c) , svolge funzioni di supporto in ordine alla programmazione degli accessi, all’informazione agli studenti, alle attività di orientamento, svolte dalle università, nonché alle preiscrizioni di cui all’articolo 3.
4. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per Ministero, il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) per Dipartimento, il Dipartimento per l’autonomia universitaria e gli studenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522, articolo 3, comma 1, lettera a) e comma 2;
d) [per Osservatorio, l’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 23] (1);
e) per studenti, gli iscritti ai corsi universitari di cui alla lettera g) ;
f) per università o ateneo, le università e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario statali;
g) per corsi universitari, i corsi attivati per il rilascio dei titoli di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 1, lettere a) , b) e c) , e articolo 7.
(1) Soppresso dall’art. 2, d.lg. 19 ottobre 1999, n. 370, a decorrere dalla data di insediamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (art. 2, d.lg. 370/1999, cit.).
 
ARTICOLO N.2
Programmazione e informazione.
1. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Ministro sentito l’Osservatorio, definisce e aggiorna, con proprio decreto:
a) i criteri di riferimento, utilizzabili dalle università, per l’attivazione di forme diversificate di iscrizione e di frequenza degli studenti, a tempo pieno e a tempo parziale, in relazione a tutte le tipologie dei corsi universitari;
b) le procedure e i parametri standard per la determinazione della disponibilità di posti per studenti da parte delle università ove si svolgono corsi universitari ad accesso limitato, nonché delle condizioni di offerta formativa ottimale nelle università.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno l’Osservatorio, nell’ambito delle attività di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 23, redige e aggiorna un rapporto sullo stato delle università italiane in relazione alle dotazioni di strutture, attrezzature e personale universitario, nonché alle provvidenze e ai servizi offerti agli studenti.
3. Il Dipartimento e le università, anche sulla base di intese con il Ministero della pubblica istruzione e le sue strutture periferiche, nonché con le regioni e gli enti locali, realizzano una campagna informativa presso gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore e sui mezzi di comunicazione di massa finalizzata alla diffusione della conoscenza:
a) dei decreti di cui al comma 1 e del rapporto di cui al comma 2;
b) delle modalità delle preiscrizioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2;
c) delle attività di cui all’articolo 3, comma 3;
d) dei corsi ad accesso limitato, della determinazione e ripartizione dei posti tra le università e delle modalità di ammissione di cui agli articoli 4 e 5;
e) dei contenuti generali dei corsi universitari e dei prevedibili sbocchi professionali.
4. Le università, in attesa dell’emanazione dei decreti di cui al comma 1, lettera a) , possono sperimentare dall’anno accademico 1997-1998 forme diversificate di frequenza degli studenti, a tempo pieno e a tempo parziale.
 
ARTICOLO N.3
Preiscrizioni e attività di orientamento e insegnamento.
1. Allo scopo di programmare adeguatamente l’offerta formativa nelle università, gli iscritti all’ultimo anno degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore presentano, entro il 30 novembre di ogni anno successivo al 1997, domanda di preiscrizione alle università secondo modalità definite con ordinanza ministeriale, emanata previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione e sentiti la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, comma 8, lettera b) . L’ordinanza dispone altresì l’acquisizione da parte del Dipartimento di dati di sintesi, in ordine alle campagne informative di cui all’articolo 2, comma 3 e ad attività di orientamento, anche a seguito di intese con il Ministero della pubblica istruzione e tra atenei e istituzioni scolastiche.
2. I soggetti che hanno presentato la domanda di preiscrizione si iscrivono alle università dopo aver conseguito il titolo rilasciato a conclusione dell’istruzione secondaria superiore, secondo la normativa vigente, ferma restando la possibilità di modificare la propria opzione rispetto al corso di studi prescelto.
3. Le università, di norma prima dell’inizio dei corsi ufficiali e in relazione ad uno o più corsi di laurea, organizzano attività di orientamento e insegnamento, le quali comprendono i contenuti caratterizzanti, le conoscenze generali e propedeutiche, forme di tutorato e di assistenza agli studenti, nonché test autovalutativi. Tali attività si concludono con una valutazione finale, non condizionante l’iscrizione.
 
ARTICOLO N.4
Corsi ad accesso limitato.
1. In attesa delle norme di attuazione dell’autonomia didattica degli atenei, di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 95, costituiscono criteri generali da valutarsi per le determinazioni di limitazione degli accessi all’istruzione universitaria:
a) la sussistenza di requisiti qualitativi necessari per lo svolgimento dei corsi, connessi alla disponibilità di strutture, attrezzature e docenti, con particolare riferimento alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell’Unione europea in tema di standard formativi e di accesso alle professioni, nonché alla necessità di attività teorico-pratiche;
b) il verificarsi di una documentata impossibilità di inizio o prosecuzione di corsi universitari a causa di eccezionali carenze di strutture, attrezzature e docenti;
c) l’obbligo di tirocinio previsto da specifici ordinamenti didattici;
d) il carattere specialistico e direttamente professionalizzante di determinati corsi;
e) le esigenze connesse alla fase di avvio di nuovi corsi e alla sperimentazione di corsi a carattere innovativo, finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa.
2. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, è limitato l’accesso ai seguenti corsi universitari:
a) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di medicina e chirurgia e veterinaria (1);
b) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di architettura (1);
c) corsi di laurea di nuova istituzione, in analogia con quanto previsto dall’articolo 38 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e in conformità al presente regolamento, per i sei anni successivi all’attivazione, fino alla data di entrata in vigore di ulteriori disposizioni legislative in materia di accessi ai corsi universitari (2);
d) corsi di diploma universitario il cui ordinamento didattico prevede l’obbligo di tirocinio;
e) corsi di specializzazione.
3. (Omissis) (3).
4. Per i corsi di cui al comma 2, lettere a) e b) , per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, a numero programmato ai sensi del comma 2, lettera c) , nonché per i corsi di specializzazione per l’insegnamento secondario di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il Ministro determina annualmente, con propri decreti, il numero di posti a livello nazionale, nonché dispone la ripartizione dei posti tra le università. Il decreto riguardante i corsi di cui al comma 2, lettera a) , è emanato sentito il Ministro della sanità; i decreti riguardanti il corso di laurea in scienze della formazione primaria e i corsi di specializzazione per l’insegnamento secondario di cui al citato articolo 4, comma 2, della legge 341 del 1990 sono emanati sentito il Ministro della pubblica istruzione. I decreti di cui al presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale . Per la programmazione dei posti relativi ai corsi di specializzazione in medicina e chirurgia restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, articolo 2. I posti relativi ai corsi di cui al comma 2, lettere c) e d) e ai corsi di specializzazione, con esclusione di quelli in medicina e chirurgia e di quelli per il corso di laurea in scienze della formazione primaria e per le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, sono determinati dalle università; la predetta determinazione è effettuata a partire dall’anno accademico 1998-1999, sulla base delle procedure e dei parametri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) . Dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto articolo 2, comma 1, lettera b) , sono abrogati i commi dal primo al quarto dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (4).
5. (Omissis) (3).
6. (Omissis) (3).
7. Per l’ammissione ai corsi di diploma universitario ad accesso limitato le università definiscono e organizzano apposite prove selettive, garantendo condizioni di pubblicità e di trasparenza.
(1) Lettera così modificata dall’art. 1, d.m. 8 giugno 1999, n. 235.
(2) Lettera così sostituita dall’art. 1, d.m. 8 giugno 1999, n. 235.
(3) Comma abrogato dall’art. 1, d.m. 8 giugno 1999, n. 235.
(4) Comma così sostituito dall’art. 1, d.m. 8 giugno 1999, n. 235.
 
ARTICOLO N.5
Efficacia delle disposizioni e norme transitorie.
1. In sede di prima applicazione, i decreti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) , sono emanati entro il 28 febbraio 2002. Il rapporto di cui all’articolo 2, comma 2, è redatto entro il 31 gennaio 2002 (1).
2. In applicazione dell’articolo 3, comma 1, l’obbligo della preiscrizione opera dal 30 novembre 1998. Per gli anni accademici 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 le università accolgono domande di iscrizione anche non precedute dalla preiscrizione. Qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento non risulti ancora insediato il Consiglio nazionale degli studenti universitari, si prescinde dal parere del Consiglio per la definizione dei criteri di cui all’articolo 3, comma 1, nonché per le determinazioni del Ministro di cui all’articolo 4, comma 3 (2).
3. Le università, possono avviare dall’anno accademico 1997-1998 sperimentazioni concernenti l’attuazione di specifiche disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione al Dipartimento.
4. Per gli anni accademici 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 e 2000-2001 il Ministro determina, con propri decreti, le modalità di svolgimento delle prove di ammissione per le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso limitato di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) , b) e c) , nonché ai corsi di specializzazione per l’insegnamento secondario (1).
(1) Comma così sostituito dall’art. 1, d.m. 8 giugno 1999, n. 235.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, d.m. 8 giugno 1999, n. 235.