Decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 - Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1

Data Documento: 2008-01-14
Area: Normativa
Contenuto/Sommario/Commento

DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 2008, n. 21
Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonchè per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1.

(Pubbl. in Gazz. Uff., 7 febbraio 2008, n. 32). 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e l’universita’, e in particolare l’articolo 2, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettere a), b) e c);
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale, tra l’altro, sono stati istituiti il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero dell’universita’ e della ricerca;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, di riforma degli ordinamenti universitari;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, ed in particolare gli articoli 1 e 4;
Visto il decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, concernente regolamento recante norme in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attivita’ di orientamento;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme sull’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2007, n. 1;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dell’universita’ e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
 
ARTICOLO N.1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’articolo 2, commi 1, lettere a), b) e c) e 2, lettere a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, la realizzazione dei percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, la valorizzazione dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonche’ il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra le istituzioni scolastiche, le universita’ e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. Con separato decreto emanato, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, saranno dettate specifiche disposizioni relative ai percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei percorsi della formazione tecnica superiore, con particolare riferimento agli istituti tecnici superiori e dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro, ai sensi del medesimo articolo 2 commi 1, lettera a) e 2, lettera a), della legge n. 1 del 2007.
 
ARTICOLO N.2
Raccordi tra le istituzioni
1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore statali e paritari, nell’ambito della propria autonomia amministrativa, didattica, organizzativa e di ricerca, anche tenendo conto dei piani di orientamento predisposti dalle province, assicurano il raccordo con le universita’, anche consorziate tra loro e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, realizzando appositi percorsi di orientamento e di autovalutazione delle competenze. Tali percorsi, nonche’ le connesse attivita’ di formazione e di sviluppo sono oggetto di apposite previsioni nel Piano dell’offerta formativa e nel Piano annuale delle attivita’ di formazione in servizio.
1-bis. Le attivita’ inerenti ai percorsi di orientamento, che eccedano l’orario d’obbligo, possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione integrativa (1).
2. Le universita’ e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell’ambito delle rispettive autonomie, assicurano il raccordo con gli istituti di istruzione secondaria superiore statali e paritari, potenziano quanto gia’ realizzato attraverso le pre-iscrizioni o nell’ambito dei progetti o convenzioni in essere ed individuano nei propri regolamenti specifiche iniziative, delineandone l’attuazione attraverso piani pluriennali di intervento.
3. Per la progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative previste dai commi 1 e 2 le istituzioni di cui ai commi medesimi stipulano specifiche convenzioni, aperte alla partecipazione di altre istituzioni, enti, associazioni, imprese, rappresentanze del mondo del lavoro e delle professioni, tra cui le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agenzie per il lavoro che intendano fornire il loro apporto ai fini predetti nell’ambito degli stanziamenti di bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei principi di pluralismo, concorrenza e trasparenza, ovvero con proprie risorse tecniche, umane, finanziarie, attrezzature e laboratori (2).
4. E’ istituita, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una Commissione nazionale, con rappresentanza paritetica del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca, nonche’ di una rappresentanza territoriale dei comuni, delle province e delle regioni nel rispetto del principio della pari opportunita’ tra uomo e donna. La Commissione ha il compito di monitorare, in raccordo con l’Istituto nazionale di valutazione del sistema dell’istruzione (INVALSI) e con l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), le attivita’ svolte in attuazione del presente decreto ed i risultati ottenuti. La Commissione presenta ogni anno al Ministro dell’universita’ e della ricerca e al Ministro della pubblica istruzione una relazione sulla realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative previste dal presente decreto, formulando proposte per il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra scuole, universita’ e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, ne’ rimborsi per le spese sostenute.
5. Il Ministero dell’universita’ e della ricerca e il Ministero della pubblica istruzione, avvalendosi della Commissione di cui al comma 4, tenuto conto della programmazione territoriale, formulano annualmente un piano nazionale per l’orientamento e la valorizzazione della qualita’ dei risultati scolastici, con l’indicazione delle priorita’, dei progetti e delle iniziative da realizzare e delle risorse a tal fine disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
(1) Comma inserito dall’ articolo 8, comma 1, lettera a), del D.L. 12 settembre 2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 .
(2) Comma modificato dall’ articolo 8, comma 1, lettera b) del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128.
 
ARTICOLO N.3
Percorsi di orientamento.
1. I percorsi di orientamento mirano prioritariamente a dare allo studente opportunita’ di:
a) conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di individuare interessi e predisposizioni specifiche e favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio progetto personale;
b) conoscere i settori del lavoro e il collegamento fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;
c) conoscere anche aree disciplinari, ambiti professionali, settori emergenti che non rientrano direttamente nei curricoli scolastici o che non sono adeguatamente conosciuti;
d) disporre di adeguata documentazione sui percorsi e le sedi di studio, nonche’ sui servizi agli studenti nella formazione post-secondaria;
e) autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di studio ai quali e’ interessato, a partire almeno dal penultimo anno di scuola secondaria;
f) partecipare a laboratori finalizzati a valorizzare, anche con esperienze sul campo, le discipline tecnico-scientifiche;
g) fare esperienza di momenti significativi di vita universitaria e di misurarsi, con un diverso contesto di studio e di lavoro, anche attraverso iniziative speciali presso universita’ in Italia e in Europa.
2. I percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente negli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado e nell’ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado , anche utilizzando gli strumenti di flessibilita’ didattica e organizzativa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (1).
2-bis. In presenza di alunni con disabilita’ certificata sono previsti interventi specifici finalizzati all’orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nell’ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e negli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado (2).
3. Le istituzioni, scolastiche, le universita’, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti tecnici superiori, mediante apposite convenzioni, collaborano, anche in forma consortile, per la realizzazione di attivita’ intese a migliorare la preparazione di studenti universitari che non abbiano superato le verifiche previste dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3-bis. Nel Piano dell’offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di orientamento poste in essere (3).
4. I docenti della scuola secondaria superiore possono essere coinvolti nella predisposizione delle prove di selezione per l’accesso all’universita’, che devono comunque tener conto degli effettivi programmi svolti nei percorsi di studio dell’istruzione secondaria superiore.
5. Presso le scuole secondarie superiori possono essere previsti interventi orientativi di professori universitari, ricercatori e dottori di ricerca, nonche’ di docenti delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
6. Il Ministero dell’universita’ e della ricerca, in collaborazione con l’ANVUR, e utilizzando anche i dati dell’anagrafe degli studenti universitari, cura la realizzazione di un osservatorio nazionale sugli iscritti ai corsi di laurea, assicura agli istituti scolastici e alle amministrazioni scolastiche, nonche’ alle regioni e agli enti locali interessati, l’accesso ai dati aggregati sulle scelte dei propri studenti e sui loro risultati nelle verifiche di ingresso e nel percorso di studio, e presenta una relazione annuale sui flussi degli studenti. Ai componenti dell’osservatorio non spettano compensi ne’ rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti (4).
(1) Comma modificato dall’ articolo 8, comma 1, lettera c), del D.L. 12 settembre 2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128.
(2) Comma inserito dall’ articolo 8, comma 1, lettera c-bis), del D.L. 12 settembre 2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128.
(3) Comma inserito dall’ articolo 8, comma 1, lettera d), del D.L. 12 settembre 2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128.
(4) A norma dell’ articolo 8, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 per le finalità di cui al presente articolo, e’ autorizzata la spesa di euro 1,6 milioni per l’anno 2013 e di euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2014.
 
ARTICOLO N.4
Valorizzazione della qualita’ dei risultati scolastici ai fini dell’accesso ai corsi di laurea universitari di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 (1)
[ 1. Il punteggio massimo degli, esami di ammissione ai corsi universitari, di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e’ di 100 punti (2).
2. Nell’ambito di tale punteggio 90 punti sono assegnati sulla base del risultato del test di ingresso e 10 punti sono assegnati agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, appositamente certificati ai sensi dell’articolo 5, nell’ultimo triennio continuativo e nell’esame di Stato (3).
3. I 10 punti assegnati ai risultati conseguiti nel percorso scolastico sono determinati sulla base dei seguenti, elementi (4):
a) la media complessiva, non inferiore a sette decimi, dei voti ottenuti negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni di frequenza della scuola secondaria superiore, ivi compreso lo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso per l’ammissione all’esame di Stato; nel caso di studenti che abbiano ottenuto l’accesso all’esame di stato al termine del quarto anno – per merito o per frequenza di percorsi scolastici quadriennali – si prende in considerazione l’ultimo biennio;
b) la valutazione finale conseguita nell’esame di Stato, al termine dell’istruzione secondaria superiore, dal 20 per cento degli studenti con la votazione piu’ alta attribuita dalle singole commissioni, e comunque non inferiore a 80 su 100. Il punteggio di cui alla presente lettera puo’ essere assegnato anche per scaglioni, in relazione alla valutazione finale conseguita dallo studente;
[c) la lode ottenuta nella valutazione finale dell’esame di Stato;] (5)
d) le votazioni, uguali o superiori agli otto decimi, conseguite negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni in discipline, predefinite nel bando di accesso a corsi universitari, che abbiano diretta attinenza o siano comunque significative per il corso di laurea prescelto.
4. I punteggi da attribuire sulla base degli elementi di cui al comma 3 sono individuati, per i corsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della stessa legge, e, per i corsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), della medesima legge, da parte dei singoli atenei nei relativi bandi. Con lo stesso decreto possono essere stabilite anche ulteriori modalita’ per definire l’attribuzione dei punteggi nei casi in cui non possono essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di cui al comma 3. Il Ministro ed i singoli atenei, per quanto di competenza, provvedono alla adeguata valorizzazione della lode ottenuta dagli studenti nella valutazione finale dell’esame di Stato (6).
5. Il Ministero della pubblica istruzione, entro la fine dell’anno scolastico, rende pubblici per ciascuna commissione di esame finale di Stato che abbia operato nella scuola statale o paritaria, sia la distribuzione, per fasce di punteggi, delle valutazioni conseguite dagli studenti nel predetto esame, sia il numero di studenti che rientrano nella condizione indicata nel comma 3, lettera b). ] (7)
(1) Per l’ applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, a decorrere dall’anno accademico 2011-2012 vedi l’articolo 4, comma 9 del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, coma modificato dall’articolo 37, comma 2-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
(2) Comma modificato dall’articolo 37, comma 2-ter, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
(3) Comma modificato dall’articolo 37, comma 2-ter, lettera b), del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
(4) Alinea modificato dall’articolo 37, comma 2-ter, lettera c), del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
(5) Lettera abrogata dall’articolo 37, comma 2-ter, lettera c), del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
(6) Comma modificato dall’articolo 37, comma 2-ter, lettera d), del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
(7) Articolo abrogato dall’articolo 20, comma 1, del D.L. 12 settembre 2013 n.104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128; vedi anche quanto disposto nel medesimo comma 1.
 
ARTICOLO N.5
Certificazioni (1)
1. Le certificazioni relative alle valutazioni di qualita’ ottenute dagli studenti, in sede di scrutinio finale degli ultimi tre anni del corso di istruzione frequentato e in sede di esame di Stato, di cui all’articolo 4, sono rilasciate dal dirigente scolastico dell’istituzione [scolastica statale o paritaria] frequentata dallo studente (2).
2. Per i candidati esterni che hanno superato l’esame di Stato a livelli valutativi di qualita’ cosi’ come previsto dall’articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la certificazione e’ relativa soltanto a detto esame e viene rilasciata dal dirigente scolastico dell’istituto sede di esame.
3. Le certificazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate a richiesta dell’interessato.
(1) Per l’ applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, a decorrere dall’anno accademico 2011-2012 vedi l’articolo 4, comma 9 del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, coma modificato dall’articolo 37, comma 2-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
(2) Comma modificato dall’articolo 37, comma 2-ter, lettera e), del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
 
ARTICOLO N.6
Norme finali
1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dall’anno accademico 2008-2009.
2. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.