Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 2005, n. 43 - Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti

Data Documento: 2005-01-31
Area: Normativa
Contenuto/Sommario/Commento

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7 
Decreto convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 2005, n. 43 – Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche’ altre misure urgenti (1).

(Pubbl. in Gazz. Uff., 31 gennaio 2005, n. 24)

(1) Titolo modificato dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in sede di conversione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la necessità ed urgenza di attuare la programmazione del fabbisogno di personale per le Università e di assicurare il dovuto sostegno alla ricerca ed alla tutela e promozione di beni e attività culturali;
Considerata altresì la necessità e l’urgenza di garantire la tempestiva esecuzione di opere strategiche affidate ad appositi commissari straordinari, di conseguire una più ampia mobilità per i pubblici dipendenti, nonché di semplificare gli adempimenti relativi al versamento delle imposte di bollo e delle tasse di concessione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministro per i beni e le attività culturali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto-legge:
 
ARTICOLO N.1
Disposizioni per l’università
1. Per l’anno 2005, i programmi di cui all’articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle universita’ ed inviati per la valutazione di compatibilita’ finanziaria al Ministero per l’istruzione, l’universita’ e la ricerca entro il 31 marzo 2005 (1).
2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari e’ pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianita’ (1).
2-bis. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei professori universitari, per le procedure di valutazione comparativa relative alla copertura di posti di professore ordinario e associato, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla data del 15 maggio 2005, la proposta della commissione giudicatrice e’ limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato piu’ meritevole (2).
(1) Comma sostituito in sede di conversione dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
(2) Comma aggiunto in sede di conversione dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
 
ARTICOLO N.1 bis
Contributi per le universita’ e gli istituti superiori non statali (1)
1. L’autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in favore delle universita’ e degli istituti superiori non statali di cui all’articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ incrementata di euro 8.709.610 per l’anno 2005, di euro 8.646.470 per l’anno 2006 e di euro 8.675.520 per l’anno 2007.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della citata legge n. 311 del 2004.
(1) Articolo inserito in sede di conversione dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
 
ARTICOLO N.1 ter
Programmazione e valutazione delle Universita’ (1)
1. A decorrere dall’anno 2006 le universita’, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualita’ dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita’ italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresi’ conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle universita’ individuano in particolare:
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonche’ quelli da sopprimere;
b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;
d) i programmi di internazionalizzazione;
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilita’.
2. I programmi delle universita’ di cui al comma 1, fatta salva l’autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle universita’ italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle universita’ si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle universita’.
3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell’articolo 2, commi 5, lettere a), b), c), e d), 6 e 7, nonche’ dell’articolo 3 e dell’articolo 4.
(1) Articolo inserito in sede di conversione dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
 
ARTICOLO N.1 quater
Contributi in favore delle accademie di belle arti non statali (1)
1. Al fine di favorire l’adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualita’ dei corsi e l’apprendimento degli studenti, il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per l’anno 2007. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo della proiezione per l’anno 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Articolo inserito in sede di conversione dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
 
ARTICOLO N.1 quinquies
Istituto musicale di Ceglie Messapico (1)
1. A decorrere dall’anno accademico 2005-2006 l’Istituto musicale di Ceglie Messapico viene accorpato al Conservatorio statale di musica di Lecce in qualita’ di sezione staccata. Con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell’istruzione, l’universita’ e la ricerca ed il comune di Ceglie Messapico saranno stabilite modalita’ e termini del passaggio anche con riferimento allo stabile e all’attuale personale.
2. Per l’attuazione del comma 1 e’ autorizzata la spesa di 141.000 euro annui a decorrere dall’anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Articolo inserito in sede di conversione dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
 
ARTICOLO N.1 sexies
Incarichi di presidenza (1)
1. A decorrere dall’anno scolastico 2006-2007 non sono piu’ conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi gia’ conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all’inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche’ i vincoli di assunzione del personale delle Pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l’anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza (A).
(1) Articolo inserito in sede di conversione dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 17 marzo 2009, n. 3510; Nota Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 24 maggio 2013, n. 5127.
 
ARTICOLO N.1 septies
Organi di ordini professionali (1)
1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata e’ estesa a tutte le professioni regolate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l’ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall’articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei Consigli nazionali e territoriali (2) .
(1) Articolo inserito in sede di conversione dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
(2) Vedi l’ articolo 4 del D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
 
ARTICOLO N.1 octies
Concorso riservato per dirigente scolastico (1)
1. Gli aspiranti, incaricati di presidenza da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ma privi del requisito prescritto del triennio di incarico, ammessi con riserva e che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l’esame finale di cui al decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 100 del 20 dicembre 2002, sono inseriti a domanda nelle graduatorie, con il punteggio conseguito nel predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse.
2. I posti messi a concorso nelle singole regioni e non coperti per assenza di idonei nelle stesse regioni, compresi gli idonei di cui al comma 1, sono ripartiti, con decreto del competente direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, tra le regioni nel cui ambito sono risultati idonei nelle graduatorie.
(1) Articolo inserito in sede di conversione dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
 
ARTICOLO N.1 nonies
Valutazione dei titoli per graduatorie permanenti (1)
1. Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, il punto C.11) e’ sostituito dai seguenti: «C.11 Per ogni diploma di specializzazione o master universitario di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3; C.11)-bis. Per ogni corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 2; C.11-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti C.11) e C.11-bis, ai fini della valutazioni del punteggio per l’inserimento nelle graduatorie permanenti, e’ possibile valutare ogni anno uno solo dei titoli precedentemente indicati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dall’anno scolastico 2005/2006.
(1) Articolo inserito in sede di conversione dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
 
ARTICOLO N.2
Disposizioni per la ricerca
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati su una o più linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla Società Sincrotrone di Trieste S.p.a. con la Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nella apposita unità previsionale 3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005 e corrispondenti unità previsionali per gli esercizi successivi (1) .
2. Per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo pari a 14 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come rideterminato dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con erogazione diretta alla Società Sincrotrone di Trieste S.p.a. (1)
3. Il comma 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, e’ sostituito dal seguente: «4. Il Consiglio direttivo dell’Istituto e’ composto dal Presidente e da quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attivita’, di cui due scelti dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». (2)
3-bis. All’articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «(INFN)» sono inserite le seguenti: «il Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste nonche’ l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (3) .
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis trovano applicazione con riferimento all’anno 2004 (3).
(1) Comma così modificato in sede di conversione dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
(2) Comma sostituito in sede di conversione dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
(3) Comma aggiunto in sede di conversione dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
 
ARTICOLO N.2 bis
Interventi per la tutela dell’ambiente e dei beni culturali, nonche’ per lo sviluppo economico e sociale del territorio (1) (2)
1. E’ autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per l’anno 2004, di euro 10.230.000 per l’anno 2005, di euro 23.755.000 per l’anno 2006 e di euro 2.600.000 per l’anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All’erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma, si provvede ai sensi del comma 29 dell’articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004 (3) .
2. All’onere derivante dell’attuazione del comma 1, pari a euro 65.000.000 per l’anno 2004, a euro 10.230.000 per l’anno 2005, a euro 23.755.000 per l’anno 2006 e a euro 2.600.000 per l’anno 2007, si provvede: per l’anno 2004, quanto a 45 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni; per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 3.230.000 per il 2005 e a euro 2.600.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a euro 7.000.000 per il 2005 e a euro 21.155.000 per il 2006 l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita’ culturali.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Articolo inserito in sede di conversione dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
(2) Per la rideterminazione dei contributi previsti per gli anni 2006 e 2007 dal presente articolo vedi articolo 39-septiesdecies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273. Vedi anche ilD.M. 7 marzo 2006.
(3) Per l’individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali di cui al presente comma vedi il D.M. 29 novembre 2007 .
 
ARTICOLO N.3
Interventi per i beni e le attività culturali
1. Per l’utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e per l’anno 2006, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128 (1).
2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attivita’ culturali e dello spettacolo (2).
2-bis. All’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o» e «appositamente delegato» sono soppresse;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni e’ stabilito annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, a valere sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (3).
3. All’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni .»;
b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al comma 2» sono inserite le seguenti: «, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato»;
c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all’organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 .»(4).
3-bis. Alle attivita’ dello spettacolo e’ esteso, in via di opzione, il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema possa raggiungere la completa funzionalita’ sotto l’aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dell’economia e delle finanze vigilera’ sull’attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la SIAE e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (3).
3-ter. All’articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:
«a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;» (3).
3-quater. All’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma, e’ aggiunto il seguente:
«Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), e’ ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla meta’ del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato» (3).
3-quinquies. All’articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: “per trarne profitto” sono sostituite dalle seguenti: “a fini di lucro”» (3).
3-sexies. All’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma 1 e’ abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d’autore, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita’ culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalita’ tecniche per l’informazione degli utenti circa il regime di fruibilita’ delle opere stesse. Nell’ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita’ culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformita’ alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro applicazione. I Codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attivita’ culturali, nonche’ su quelli dei soggetti sottoscrittori. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica (3).
3-septies. All’articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, al comma 1, le lettere d) e h-bis) sono abrogate (3).
(1) Comma modificato dall’articolo 14 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273. Le disposizioni del presente comma, già prorogate dall’articolo 1, comma 1135, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ulteriormente prorogate per l’anno 2007 e fino al 30 giugno 2008 dall’articolo 2, comma 102, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dall’articolo 2, comma 407, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(2) Comma modificato dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in sede di conversione. Le disposizioni del presente comma, già prorogate dall’articolo 1, comma 1135, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ulteriormente prorogate per l’anno 2007 dall’articolo 2, comma 102, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dall’articolo 2, comma 407, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(3) Comma aggiunto dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in sede di conversione.
(4) Comma modificato dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in sede di conversione.
 
ARTICOLO N.3 bis
Ulteriori interventi per i beni e le attivita’ culturali (1)
1. All’articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalita’ giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell’organizzazione di attivita’ analoghe».
2. All’articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, la parola: «sette» e’ sostituita dalla seguente: «dieci», e dopo le parole: «presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita’ culturali» sono inserite le seguenti: «e le direzioni generali competenti».
3. Al comma 61 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «Capo del Dipartimento dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «direttore generale competente»;
b) il quinto periodo e’ sostituito dal seguente: «Il direttore generale competente puo’ delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere le singole sedute delle commissioni».
4. Al comma 68 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Del comitato fanno parte il Capo del dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori generali competenti».
5. All’articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, le parole: «il Ministro per i beni e le attivita’ culturali» sono sostituite dalla seguente: «si».
6. L’intervento previsto al n. 50 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, e’ cosi’ finalizzato:
a) quanto a euro 500.000, corrispondenti all’annualita’ 2003, al restauro della Rocca di Montevarmine;
b) quanto a euro 500.000, corrispondenti all’annualita’ 2004, al restauro del borgo medioevale del comune di Carassai.
7. L’intervento previsto al n. 94 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, e’ cosi’ ripartito:
a) quanto a 250.000 euro, corrispondenti all’annualita’ 2003, i fondi sono assegnati al Ministero per i beni e le attivita’ culturali per l’intervento di realizzazione della Cappella delle Ginestre nel comune di Piana degli Albanesi;
b) quanto a 500.000 euro, corrispondenti alla somma delle annualita’ 2004 e 2005, i fondi sono assegnati al comune di Piana degli Albanesi per l’esecuzione di interventi di restauro del complesso Manzone e Vicari.
8. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 3, terzo periodo, le parole: «, possono essere individuati ed organizzati quelli di cui all’articolo 8» sono soppresse;
b) all’articolo 8, comma 1, le parole: «Con i provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,».
9. Al fine di consentire la piena attivazione delle competenze del Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti del Ministero per i beni e le attivita’ culturali di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
10. All’articolo 2, comma 1, della legge 11 novembre 2003, n. 310 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
a) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al successivo comma 5-bis del contributo per le spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonche’ le modalita’ applicative del beneficio, salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173»;
b) alla lettera b) del comma 5-bis, le parole da: «il predetto importo» sino alla fine del comma sono soppresse.
(1) Articolo inserito in sede di conversione dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
 
ARTICOLO N.3 ter
Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche (1)
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri di gestione di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, coordinano periodicamente le proprie attivita’ allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse e di raggiungere piu’ larghe fasce di pubblico (2).
2. Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, con proprio decreto non avente natura regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina il pieno ed efficace coordinamento delle attivita’ delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il contenimento o la riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici, corpi artistici e spettacoli e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi titolo (2).
3. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche assicura l’ottimale utilizzazione del personale dipendente in ragione delle professionalita’ e delle esigenze produttive delle fondazioni, con particolare riferimento al personale dipendente che svolge le attivita’ di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni o che svolge attivita’ di lavoro autonomo o professionale.
4. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono sottoscritti esclusivamente nelle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non possono disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto collettivo e non possono derogare a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo naz