Decreto ANVUR del 3 gennaio 2020, n. 1, Bando sulla Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019)

Data Documento: 2020-01-03
Area: Normativa
Contenuto/Sommario/Commento

Decreto ANVUR del 3 gennaio 2020, n. 1
BANDO
Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019)

IL [#OMISSIS#]
VISTO l’articolo 2, commi 138 e 139, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 con il quale è stata costituita l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
VISTO il decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica del 1 febbraio 2010, n. 76 “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
VISTO, in particolare l’articolo 3, comma 1, lettera i-bis) del DPR 76/2010 come modificato dall’articolo 1, comma 339 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di [#OMISSIS#] 2017), in cui si prevede che l’ANVUR “svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell’anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto a individuare le linee-[#OMISSIS#] concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’emanazione del decreto di cui al precedente periodo”;
VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 39, del 14 [#OMISSIS#] 2018 avente ad oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione – sezione Università, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni;
VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Regolamento Europeo 2016/679 e il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernenti la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla [#OMISSIS#] circolazione di tali dati;
VISTO il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, modificato dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo” e, in particolare l’articolo 4 “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura”.
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 738 dell’8 agosto 2019 relativo ai “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2019” e in particolare l’articolo 8 nel quale si prevede un cofinanziamento a favore dell’ANVUR di € 1.000.000, quale quota parte delle risorse necessarie per l’esercizio di valutazione della qualità della ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019);
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1110 del 29 novembre 2019 con il quale sono state definite le linee [#OMISSIS#] per la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca relativamente al periodo 2015-2019 e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, nel quale si prevede che “Il processo di valutazione di cui al presente decreto è avviato con l’emissione di apposito bando del [#OMISSIS#] dell’ANVUR entro 45 giorni dall’adozione del presente decreto e si conclude, con la pubblicazione dei risultati, entro il [#OMISSIS#] del 31 luglio 2021. Il bando stabilisce, tra l’altro, il cronoprogramma per lo svolgimento del processo di valutazione”;
VISTO il [#OMISSIS#] di previsione dell’ANVUR relativo al triennio 2020–2022 approvato dal Consiglio direttivo [#OMISSIS#] seduta del 17 dicembre 2019;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR del 3 gennaio 2020 avente ad oggetto “Bando VQR 2015–2019”.

DECRETA
Articolo 1
Disposizioni preliminari
1. [#OMISSIS#] effetti del presente bando si intendono:
a)  per MIUR, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
b)  per ANVUR, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
c)  per Università, tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale;
d)  per EPR, tutti gli Enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, vigilati dal MIUR;
e)  per Istituzioni diverse, altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca;
f)  per Istituzioni, l’insieme di Università, EPR e Istituzioni di ricerca diverse;
g)  per Linee [#OMISSIS#] MIUR, il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1110 del 29 novembre 2019;
h)  per VQR, l’esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca in Italia per il periodo 2015-2019;
i)  per GEV, i Gruppi di Esperti della Valutazione;
j)  per Aree scientifiche, le 17 Aree di cui all’articolo 3, comma 1 del presente bando;
k)  per Area interdisciplinare, l’Area relativa alla valutazione delle attività di Terza missione di cui all’articolo 9.

Articolo 2
Oggetto
1. Il presente bando disciplina le modalità di svolgimento della VQR.
2. La VQR è finalizzata alla valutazione dei risultati della ricerca scientifica delle Istituzioni e delle relative articolazioni interne (Dipartimenti e strutture assimilabili) anche a livello di area scientifica. Le Istituzioni valutate sono:
a) Università;
b) EPR;
c) Istituzioni diverse su loro esplicita richiesta e previa intesa con l’ANVUR che preveda la copertura delle spese relative alla valutazione.
3. L’esercizio è altresì rivolto alla valutazione delle attività di Terza missione svolte dalle Istituzioni e dalle relative articolazioni interne, il cui impatto si sia verificato [#OMISSIS#] il periodo 2015-2019.

Articolo 3
Struttura della VQR e dei GEV
1. La VQR si articola in 17 Aree scientifiche e in 1 Area interdisciplinare di Terza missione come elencate [#OMISSIS#] successiva Tabella 1.
2. Per ognuna delle 17 Aree scientifiche, l’ANVUR nomina, a seguito di apposito sorteggio, un GEV, composto da studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione scelti sulla base dell’esperienza internazionale nel campo della ricerca e della sua valutazione. A tal fine l’ANVUR pubblica entro il 31 gennaio 2020 sul proprio [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] sezione “VQR 2015–2019”, apposito Avviso pubblico contenente i requisiti per partecipare ai GEV, tenuto altresì conto di quanto previsto ai successivi commi.
3. Possono candidarsi ai GEV i ricercatori italiani e stranieri (preferibilmente in possesso della conoscenza della lingua italiana) in servizio alla data di scadenza dell’avviso di cui al comma 2 o che comunque lo erano al 30/09/2018, presso Università ed Enti di ricerca italiani (EPR) o esteri, che siano in possesso di almeno 3 pubblicazioni scientifiche dotate di ISBN/ISSN/ISMN o indicizzate su WOS o Scopus nel periodo 1° gennaio 2015–31 dicembre 2019 e che, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 3, comma 2 delle Linee [#OMISSIS#] MIUR, siano in possesso di almeno due tra i seguenti titoli, come dichiarati sotto la propria responsabilità, [#OMISSIS#] domanda di selezione:
a)  Appartenenza ai ruoli di professore di prima fascia, di dirigente di ricerca di Enti di ricerca o qualifica equivalente per studiosi od esperti stranieri in servizio presso università ed enti di ricerca di un paese aderente all’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
b)  Appartenenza al ruolo di professori di seconda fascia o ricercatori di Università o di EPR in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore di prima fascia;
c)  Vincitori di programmi di ricerca “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Montalcini” o SIR;
d)  Appartenenza alle liste per il ruolo di Commissario dell’Abilitazione Scientifica Nazionale;
e)  Per i professori di prima e seconda fascia: aver ricoperto il ruolo di Coordinatore di Collegio diDottorato di ricerca nazionale o equivalente internazionale per almeno un ciclo, a partire dal XXXI ciclo;
f)  Per i professori di seconda fascia: essere stato componente per almeno quattro cicli di Collegio di Dottorato di ricerca nazionale o equivalente internazionale, a partire dal XXXI ciclo;
g)  Per i ricercatori di Università o di EPR: essere stato componente per almeno due cicli di Collegio di Dottorato di ricerca nazionale o equivalente internazionale, a partire dal XXXI ciclo;
h)  Principal Investigator (PI) o coordinatore locale di un progetto PRIN ottenuto nel periodo 2009- 2019;
i)  Principal Investigator (PI) di un progetto ERC o [#OMISSIS#] Curie o FP7 o Horizon 2020 ottenuto nel periodo 2009-2019;
j)  Coordinatore di unità locale di un progetto ERC o FP7 o Horizon 2020 ottenuto nel periodo 2009- 2019;
k)  Componente di comitati di valutazione internazionali per progetti ERC;
l)  Componente di comitati di valutazione internazionali di esercizi con finalità analoghe alla VQR (es.REF, ERA, ANECA, HCERES).
4. Coloro che sono in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 3, verificati dal Consiglio direttivo dell’ANVUR, saranno inseriti nell’elenco dei candidati sorteggiabili a componente del GEV della relativa area scientifica. Ogni GEV, ove possibile, è formato nel rispetto di quanto di seguito indicato:
a)  almeno il 25% deve essere costituito da professori di I fascia;
b)  almeno il 20%, rispettivamente, deve essere costituito da professori di II fascia e da ricercatori delle Università italiane;
c)  fino ad un [#OMISSIS#] del 30% può essere costituito da ricercatori strutturati presso gli EPR, in relazione alla stima dei prodotti attesi per i ricercatori dell’area rispetto ai ricercatori delle
Università;
d)  almeno il 5% deve essere costituito da ricercatori strutturati presso Università o Enti di ricerca stranieri;
e)  almeno un componente:
i. per ogni Settore Concorsuale (SC);
ii. per ogni SSD con almeno 50 afferenti;
f)  fatta salva la presenza di almeno un componente per ogni SC e per ogni SSD con almeno 50 afferenti, la parte restante è composta, ove possibile, da un numero di componenti proporzionale alla dimensione dei settori concorsuali;
g)  ciascun genere deve essere rappresentato per almeno un terzo;
h)  non più del 20% dei componenti può aver fatto parte dei GEV relativi alla VQR 2011-14.
5. Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto al comma 4, [#OMISSIS#]̀ definita un’apposita procedura di sorteggio approvata dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR con modalità analoghe a quelle previste per i sorteggi delle Commissioni dell’abilitazione scientifica nazionale e resa pubblica sul [#OMISSIS#] dell’ANVUR entro il 21 febbraio 2020.
6. Nel [#OMISSIS#] in cui il sorteggio non consenta di assicurare la formazione dei GEV secondo quanto indicato al comma 4, l’ANVUR può provvedere a integrarli individuando ricercatori non candidati, comunque in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti.
7. Ai fini della valutazione delle attività di Terza missione, tenuto conto di quanto previsto dall’art.3, comma 5, delle Linee [#OMISSIS#] MIUR, si provvede altresì alla costituzione di un GEV interdisciplinare, formato:
a)  per [#OMISSIS#]̀ da esperti scelti dal Consiglio direttivo dell’ANVUR, che abbiano risposto all’Avviso pubblico di cui al comma 2 e che, oltre ai requisiti e ai titoli di cui al comma 3, siano altresì in possesso di un’esperienza di almeno 5 anni di lavoro in un ufficio di trasferimento tecnologico o di valorizzazione [#OMISSIS#] società dei risultati della ricerca e/o incarico dirigenziale di attività di Terza missione, oppure con esperienza di almeno 3 anni con deleghe specifiche in ambiti riconducibili al trasferimento tecnologico o comunque alla valorizzazione [#OMISSIS#] società dei risultati della ricerca;
b)  per [#OMISSIS#]̀ da esperti scelti dal Consiglio direttivo dell’ANVUR tra coloro che hanno risposto a specifico Avviso pubblico, da emanare entro il 31 gennaio 2020, e che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
i. Dirigenti di amministrazioni pubbliche o private, esperti negli ambiti della valorizzazione [#OMISSIS#] società dei risultati della ricerca;
ii. Esperti nazionali ed internazionali, impegnati [#OMISSIS#] diffusione dell’approccio open science rispetto ai dati ed ai risultati della ricerca;
iii. Esperti di Autorità indipendenti nazionali o di organizzazioni internazionali coinvolte in programmi di valutazione dell’impatto delle attività di valorizzazione [#OMISSIS#] società dei risultati della ricerca;
iv. Responsabili di programmi di collaborazione strutturata tra imprese e/o pubbliche amministrazioni ed Istituzioni di ricerca e/o di open innovation programmes, con almeno 3 anni di esperienza;
v. Presidenti o direttori di incubatori di impresa collegati ad Istituzioni di ricerca, con almeno 3 anni di esperienza;
vi. Presidenti/amministratori delegati/soci di società di gestione del risparmio o di società/fondi di investimento, con documentate attività di collaborazione con Istituzioni di ricerca;
vii. Presidenti o direttori di fondazioni che operano nell’ambito della valorizzazione dei risultati della ricerca, con almeno 3 anni di esperienza;
viii. Presidenti o direttori di strutture (es. parchi scientifici o tecnologici, musei, ‘science centres’…) che operano nell’ambito della valorizzazione dei risultati della ricerca, con almeno 3 anni di esperienza;
ix. Presidenti o direttori di associazioni/enti che operano nell’ambito della valorizzazione dei risultati della ricerca (es. NETVAL, PNI, UIBM).
8. In ogni [#OMISSIS#], non più del 20% dei componenti del GEV interdisciplinare può aver già partecipato ai GEV della VQR 2011-14.
9. La partecipazione ai GEV è incompatibile con le seguenti cariche:
a)  Rettore e Direttore generale di Università;
b)  Direttore di Dipartimento o struttura equivalente;
c)  [#OMISSIS#] e Direttore degli EPR;
d)  [#OMISSIS#] e Direttore di Istituzioni diverse;
e)  Componente del Consiglio Direttivo dell’ANVUR successivamente al 30/09/2018.
10. I componenti dei GEV si impegnano a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernenti la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla [#OMISSIS#] circolazione di tali dati e dal Codice Etico dell’ANVUR, approvato dal Consiglio Direttivo in data 15 ottobre 2014 e disponibile all’indirizzo https://www.anvur.it/wp- content/uploads/2014/10/Codice_etico_Anvur2014.pdf, garantendo assoluta riservatezza nelle varie fasi del processo di valutazione e su tutti i dati personali trattati nell’esercizio delle loro funzioni.
11. I componenti dei GEV, anche tenuto conto dell’atto di indirizzo del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 39, del 14/05/2018 avente ad oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale anticorruzione – sezione Università, non devono trovarsi inoltre, rispetto [#OMISSIS#] autori dei prodotti da loro valutati e al personale accademico di riferimento dei casi studio, in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, riconducibile alle seguenti situazioni:
a)  parentela entro il quarto grado;
b)  affinità;
c)  coniugio, unione civile, o convivenza more uxorio;
d)  appartenenza alla stessa Istituzione;
e)  partecipazione [#OMISSIS#] stessi progetti di ricerca nel periodo di valutazione 2015–2019;
f)  colleganza professionale extra curricolare;
g)  tutte le ulteriori ipotesi di cui all’articolo 51 del c.p.c.
12. [#OMISSIS#] restando quanto stabilito al comma precedente, i componenti del GEV interdisciplinare non devono trovarsi, rispetto alle Istituzioni che presentano i casi di studio da loro valutati, in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, riconducibile alle seguenti situazioni:
a)  aver partecipato all’intervento su cui si basa il [#OMISSIS#] di studio oggetto di valutazione;
b)  avere partecipato ad altre attività valutative del [#OMISSIS#] di studio presentato anche ai fini di un eventuale finanziamento.
13. Nei casi previsti dai commi 11 e 12, il componente GEV si astiene dalla valutazione del prodotto o del [#OMISSIS#] di studio per il quale riscontra un conflitto di interesse.
14. All’atto della nomina dei GEV, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR individua, scegliendoli tra i componenti, i 18 Coordinatori.
15. Ai componenti dei GEV, per la partecipazione ai lavori e per la valutazione dei prodotti, è riconosciuto il seguente trattamento economico omnicomprensivo ([#OMISSIS#] rimborso spese):
a)  Coordinatore GEV = € 15.000 lordi;
b)  Componente GEV = € 5.000 lordi.
16. Per le Aree caratterizzate da particolare eterogeneità disciplinare ed elevata numerosità dei prodotti da valutare, possono essere individuati dei sub-GEV, a seguito di motivata proposta del Coordinatore del GEV al Consiglio direttivo dell’ANVUR e della conseguente approvazione da parte dello stesso. Ai Coordinatori dei sub-GEV può essere attribuito un compenso lordo aggiuntivo determinato dal Consiglio Direttivo in misura massima pari a € 5.000, e comunque entro un budget di spesa aggiuntivo [#OMISSIS#] pari a € 10.000 per ogni GEV.
17. Ogni GEV [#OMISSIS#]̀ altresì supportato, [#OMISSIS#] propria attività, da un numero [#OMISSIS#] di 2 assistenti valutatori con funzioni gestionali e tecniche per l’intera durata dell’esercizio di valutazione. La selezione delle suddette figure è demandata all’ANVUR sulla base di uno specifico Avviso pubblico da emanare entro il 31 gennaio 2020.
18. La numerosità di ogni GEV, tenuto conto del numero atteso di prodotti e dell’eterogeneità disciplinare delle aree, è indicata [#OMISSIS#] successiva Tabella 2.
19. Il Consiglio direttivo dell’ANVUR si riserva la facoltà di:
a) sostituire i componenti dei GEV in relazione a:
i. cessazione per dimissioni in [#OMISSIS#] di giustificati motivi o sopravvenuta incompatibilità;
ii. verifica in itinere sull’andamento del processo di valutazione, sentito il coordinatore del GEV.
b) integrare la numerosità dei GEV indicata [#OMISSIS#] Tabella 2, attingendo alla lista dei componenti sorteggiabili, in relazione ad eventuali esigenze relative al numero di prodotti o casi studio delle Istituzioni.

Articolo 4
I ricercatori
1. Per la valutazione sono considerati i prodotti dei ricercatori appartenenti alle seguenti categorie:
a) Professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 240/2010, ricercatori a tempo indeterminato, titolari di contratto stipulato ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e assistenti del ruolo ad esaurimento delle Università;
b)  Dirigenti di ricerca, primi ricercatori, ricercatori a tempo indeterminato e determinato degli EPR;
c)  Dirigenti tecnologi, primi tecnologi e tecnologi a tempo indeterminato e determinato impegnati in attività di ricerca degli EPR;
d)  Professori e ricercatori universitari a tempo determinato e indeterminato di cui alla lettera a) affiliati [#OMISSIS#] EPR;
e)  Ricercatori equivalenti alle figure di cui alle lettere da a) a d) delle Istituzioni diverse.
2. Fatto [#OMISSIS#] quanto previsto al comma 6, i ricercatori appartengono all’Istituzione presso la quale risultano in servizio alla data del 1° novembre 2019, e i prodotti di ricerca ad essi associati sono attribuiti a tale Istituzione indipendentemente dall’affiliazione [#OMISSIS#] quale si trovavano al momento della pubblicazione.
3. Sono affiliati all’EPR i ricercatori che abbiano ricevuto un incarico formale di ricerca ancora attivo alla data del 1° novembre 2019 per almeno tre anni nel quinquennio 2015-2019 (anche non continuativi) e che abbiano ricevuto dall’ente un finanziamento di ricerca, o abbiano preso parte a ricerche finanziate dall’ente, o abbiano usufruito delle strutture di ricerca dell’Ente.
4. I ricercatori delle Università potranno essere accreditati, oltre che dal proprio ateneo, da un EPR e da un ulteriore ente appartenente alla categoria delle Istituzioni diverse. I ricercatori degli Enti di ricerca potranno essere accreditati, oltre che dal proprio ente, da un secondo ente tra Università o altri EPR o Istituzioni diverse.
5. Per quanto attiene [#OMISSIS#] EPR e alle Istituzioni diverse, ai fini del calcolo dei prodotti da conferire non sono presi in considerazione i tecnologi, i primi tecnologi e i dirigenti tecnologi, che svolgono prevalentemente attività di natura amministrativa e/o di servizio. A tal fine [#OMISSIS#]̀ cura del singolo Ente di ricerca, all’atto della verifica dei ricercatori afferenti allo stesso, individuare i tecnologi che svolgono attività di ricerca.
6. I prodotti della ricerca associati ai ricercatori che hanno prestato servizio nel periodo 2015-2019 presso una Istituzione diversa da quella di appartenenza al 1° novembre 2019, ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 240/2010 o dell’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 5/2012, sono attribuiti esclusivamente all’Istituzione in cui hanno svolto la maggior parte del servizio; tale Istituzione [#OMISSIS#]̀ altresì tenuta a verificare i nominativi dei suddetti ricercatori.

Articolo 5
I prodotti della ricerca
1. Ai fini della VQR sono presi in considerazione i prodotti della ricerca (d’ora in poi prodotti), esclusivamente se pubblicati per la prima volta nel periodo 2015-2019. Nel [#OMISSIS#] di doppia pubblicazione, in formato elettronico prima e cartaceo poi, vale la data di prima pubblicazione. Fanno eccezione gli articoli pubblicati in formato elettronico antecedentemente al 2015 e contenuti in un fascicolo di rivista pubblicato nel quinquennio 2015-2019, che potranno essere sottoposti alla valutazione [#OMISSIS#] VQR 2015-2019, purché non già conferiti a valutazione [#OMISSIS#] VQR 2011-2014.
2. Le tipologie di pubblicazione descritte di seguito rappresentano l’insieme complessivo delle categorie ammissibili. Ogni GEV potrà, sulla base delle caratteristiche dei settori di ricerca a esso afferenti, specificare meglio o limitare le tipologie ammesse a valutazione, motivandolo adeguatamente [#OMISSIS#] fissazione dei criteri specifici di valutazione.
a) Monografia scientifica e prodotti assimilati:
1. Monografia scientifica (include anche manuali di contenuto non meramente didattico, grammatiche descrittive, storiche e dizionari scientifici);
2. Concordanza;
3. Commento scientifico;
4. Edizione critica di testi (comprende anche edizione critica di manoscritti);
5. Edizione critica di scavo;
6. Pubblicazione di fonti inedite (solo se con introduzione e commento);
7. Traduzione di libro (su decisione del GEV e solo se si connota come opera ermeneutica, caratterizzata da approccio critico da parte del traduttore).
b)  Contributo in rivista, limitatamente alle seguenti tipologie:
1. Articolo in rivista, che include:
i. Articolo scientifico (Article);
ii. Rassegna critica della letteratura scientifica (Review);
iii. Lettera (Letter);
iv. Breve rassegna bibliografica o short survey, per i soli settori in cui è scientificamente rilevante (su decisione del GEV);
v. Contributo a Forum su invito della redazione della Rivista;
vi. Edizione critica di testo breve.
2. Nota a sentenza.
c)  Contributo in volume:
1. Contributo in volume (comprese Edizioni critiche di testo breve);
2. Prefazione/Postfazione;
3. Voce in dizionario o enciclopedia;
4. Traduzione in volume (per i soli SSD in cui è scientificamente rilevante, su decisione del GEV);
5. Schede di catalogo, repertorio o corpora.
d)  Contributo in atto di convegno:
1. Contributi di atti di convegno in rivista (Conference papers);
2. Contributi di atti di convegno in volume.
e)  Altri tipi di prodotti scientifici (solo se corredati da elementi ufficiali atti a consentire l’identificazione dell’autore e della data di produzione). Non sono conferibili i prodotti eventualmente presentati nell’ambito della valutazione della Terza Missione.
1. Composizioni;
2. Disegni;
3. Progetti architettonici;
4. Opere di design;
5. Performance (artistica, teatrale, musicale);
6. Esposizioni;
7. Mostre;
8. Schede epigrafiche e archeologiche;
9. Prototipi d’arte e relativi progetti (include anche Prototipi di strumentazioni o dispositivi di interesse tecnologico e relativi progetti);
10. Banche dati e software;
11. Carte tematiche;
12. Test psicologici;
13. Materiali audiovisivi.
f)  Brevetti concessi nel quinquennio della VQR (dal 1/1/2015 al 31/12/2019). Non sono conferibili i prodotti eventualmente presentati nell’ambito della valutazione della Terza missione.
3. I GEV stabiliscono i criteri per verificare se, tra le seguenti pubblicazioni, sono presenti elementi di rilevante novità tali da renderli prodotti di ricerca valutabili: 
a)  Nuova edizione e/o traduzioni di lavori già pubblicati prima del 2015;
b)  Introduzioni e/o postfazioni a nuove edizioni di lavori già pubblicati prima del 2015.
4. Non sono comunque considerate pubblicazioni valutabili ai fini della VQR:
a)  Manuali e testi meramente didattici;
b)  Recensioni o schede bibliografiche di un singolo lavoro, prive di analisi critica della letteratura sull’argomento;
c)  Brevi voci enciclopediche o di dizionario senza carattere di originalità;
d)  Brevi note a sentenza di tipo redazionale senza carattere di originalità o meramente ricognitive;
e)  Brevi schede di catalogo prive di contributi scientifici autonomi.
5. I prodotti sono conferiti a valutazione da parte dell’Istituzione. Il numero [#OMISSIS#] di prodotti che ciascuna Istituzione è chiamata a conferire per la VQR corrisponde:
a)  per le Università, al triplo del numero dei ricercatori in servizio al 1° novembre 2019;
b)  per gli EPR e per le Istituzioni diverse, al triplo del numero dei ricercatori in servizio al 1° novembre 2019 cui si aggiunge un numero di prodotti pari al numero di ricercatori affiliati alla stessa data.
6. Nel rispetto della numerosità massima di cui al comma 5, ogni Istituzione può, facoltativamente, conferire a valutazione un numero inferiore di prodotti tenendo conto delle numerosità di cui alla Tabella 3.
7. Il calcolo dei prodotti attesi per ciascuna Istituzione [#OMISSIS#]̀ effettuato dopo che [#OMISSIS#]̀ resa esplicita la scelta in relazione alla facoltà di fruire delle esenzioni o riduzioni di cui al comma 6.
8. Nel rispetto della numerosità massima e minima per Istituzione di cui ai commi 5 e 6, il numero [#OMISSIS#] di prodotti associabili a ogni ricercatore strutturato è pari a 4 e quello per ogni ricercatore affiliato a un Ente di Ricerca (EPR o Istituzioni diverse) è pari a 2; si precisa che, nel [#OMISSIS#] di coautoraggi, il nominativo del ricercatore può comunque comparire anche in prodotti associati ad altri ricercatori. Le monografie scientifiche e i prodotti a esse assimilati possono contare come 2 prodotti se così richiesto dall’Istituzione.
9. Per le Istituzioni diverse che si sottopongono volontariamente alla VQR, i ricercatori accreditabili e il numero di prodotti da presentare [#OMISSIS#]̀ definito dall’ANVUR sulla base delle attività svolte dall’Istituzione tenuto conto di quanto previsto dai rispettivi Statuti e/o Regolamenti.

Articolo 6
Conferimento dei prodotti di ricerca
1. L’Istituzione conferisce i prodotti tenendo conto delle scelte proposte dal Dipartimento o struttura assimilata. Il Dipartimento o struttura assimilata seleziona i prodotti, anche tenendo conto di quanto proposto dai ricercatori.
2. Per i ricercatori afferenti alle Università e che risultino affiliati presso EPR o Istituzioni diverse di ricerca, il prodotto ad essi associato deve essere diverso rispetto a quelli conferiti dall’Università e deve contenere in maniera esplicita l’affiliazione all’ente stesso o, in assenza di questa, il ringraziamento esplicito all’ente per il finanziamento o co-finanziamento della ricerca.
3. I prodotti con più di un autore possono essere presentati solo dalle Istituzioni a cui afferisce almeno un co- autore che ha fornito un contributo significativo alla ricerca presentata nel prodotto. [#OMISSIS#] specifico l’identificazione dei coautori che hanno fornito un contributo significativo alla ricerca si basa:
a)  sulla descrizione del contributo del coautore al prodotto, così come fornita dall’Istituzione e riportata nell’apposita sezione dell’Allegato 1, per le aree 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 10, 11a, 11b, 12, 13a, 13b e 14;
b)  sulla posizione dell’autore [#OMISSIS#] lista autori come primo autore, [#OMISSIS#] autore o corresponding author, nelle aree 5, 6 e 7.
4. I prodotti con un numero di coautori pari o inferiore a 5 possono essere presentati:
a)  da un numero [#OMISSIS#] complessivo di 3 Istituzioni (Università ed Enti di Ricerca) a cui
afferiscono coautori che hanno fornito un contributo significativo alla ricerca;
b)  per le Università, una volta per Dipartimento e comunque fino ad un [#OMISSIS#] di due volte se i coautori che hanno fornito un contributo significativo alla ricerca appartengono a Dipartimenti
diversi;
c) per gli Enti di Ricerca, una volta per Dipartimento o struttura assimilata e comunque fino ad un [#OMISSIS#] di tre volte se i coautori che hanno fornito un contributo significativo alla ricerca appartengono a Dipartimenti o strutture assimilate diverse.
5. I prodotti con un numero di coautori pari o superiore a 6 possono essere presentati, in base alle caratteristiche delle aree disciplinari, secondo il numero [#OMISSIS#] di volte previsto dalla Tabella 4.
6. Nel [#OMISSIS#] in cui il prodotto conferito alla VQR sia presentato da un numero di Istituzioni superiore al [#OMISSIS#] fissato ai commi 4 e 5, il GEV è incaricato di verificare che il coautore a cui è associato il prodotto abbia effettivamente fornito un contributo significativo come indicato al comma 3.
7. Nel [#OMISSIS#] in cui il GEV riconosca, motivandolo, il contributo significativo di un numero di co-autori associati a un numero di Istituzioni superiore ai massimi di cui ai commi 4 e 5, la valutazione [#OMISSIS#]̀ comunque associata a tutte le Istituzioni che hanno presentato il prodotto. In tal [#OMISSIS#], ciascuna Istituzione [#OMISSIS#]̀ tenuta a conferire un prodotto aggiuntivo riferito al medesimo coautore attingendo da un’apposita lista di prodotti di riserva già individuati all’atto del conferimento dei prodotti.
8. Nel [#OMISSIS#] in cui il GEV non riconosca, motivandolo, il contributo significativo per uno o più coautori associati a un numero di Istituzioni superiore ai massimi di cui ai commi 4 e 5, la valutazione del prodotto associata all’Istituzione stessa [#OMISSIS#]̀ collocata [#OMISSIS#] categoria “Scarsa rilevanza” di cui all’art. 8, comma 7, lettera e), e non [#OMISSIS#]̀ possibile attingere dalla lista dei prodotti di riserva.
9. Ai fini della valutazione, ogni prodotto conferito dovrà riportare i dati di cui all’Allegato 1. Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere richieste per particolari esigenze manifestate dai GEV nei loro documenti sui criteri di valutazione.
10. Le Istituzioni conferiscono ai fini valutativi i prodotti della ricerca in formato pdf [#OMISSIS#] versione finale pubblicata (Version of Record, VoR) tramite un’apposita piattaforma informatica secondo modalità che saranno definite nel documento “Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2015-2019” e che [#OMISSIS#]̀ pubblicato sul [#OMISSIS#] dell’ANVUR entro il 15 aprile 2020.
11. Per le monografie e per tutte le altre tipologie di prodotti di cui a