Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 17 gennaio-15 maggio 2012, n. 7503

Università e Servizio Sanitario Nazionale-Rapporto di pubblico impiego-Riparto di giurisdizione

Data Documento: 2012-05-15
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel caso in cui la parte datoriale si identifichi con l’Azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo atteso che l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione |di dell’Azienda e che, pertanto, le controversie connesse rientrano nel principio generale enunziato dall’art. 63, comma 1, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (Cass., Sez. un., 15.2.07 n. 3370 e 22.12.09 n. 26960).

Contenuto sentenza

7503
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Primo Presidente f.f.
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
Dott. PICCININNI [#OMISSIS#] – Consigliere
Dott. MACIOCE [#OMISSIS#] – Consigliere
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere
Dott. D'[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5865/2011 proposto da:
A.G.M., L.C.M., M.G., T.A., L.A., L.G.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO [#OMISSIS#] 51, presso lo studio dell’avvocato CARDI [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato AGRIFOGLIO [#OMISSIS#], per delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
ASSESSORATO ALLA SANITA’ DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente con procura –
contro
A.R.N.A.S. OSPEDALE CIVICO BENEFRATELLI, G. DI [#OMISSIS#] E M. ASCOLI DI PALERMO;
– intimati –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2175/2007 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di PALERMO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2012 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE
Svolgimento del processo-Motivi della decisione
1.- A.G.M., L.G.A., L.A., L. C.M., M.G. e T.A., tutti medici dipendenti dell’Università di Palermo presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, convenzionati con l’Azienda Ospedaliera A.R.N.A.S. della stessa città, assumendo la loro equiparazione economica ai medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, chiedevano all’Assessorato regionale alla Sanità ed all’Azienda Ospedaliera il riconoscimento di spettanze economiche per indennità previste da varie fonti normative (indennità medico-specialistica e di dirigenza medica, indennità di posizione e di risultato). Rigettata l’istanza, i predetti ricorrevano al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia (sez. Palermo) per il riconoscimento di dette indennità e la condanna dell’Azienda Sanitaria e dell’Assessorato a corrispondere le relative spettanze.
2.- Gli stessi professionisti hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Le altre parti del giudizio non hanno svolto attività difensiva. L’Assessorato alla Sanità ha chiesto di essere ammesso alla discussione orale ex art. 374 c.p.c..
3.- Il Consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza della camera di consiglio.
4.- Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4, rimette alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3 dello stesso decreto, tra le quali rientrano quelle concernenti il rapporto d’impiego dei professori e dei ricercatori universitari (art. 3, comma 2). Nel caso di specie, tuttavia, non si discute del rapporto dei predetti alle dipendenze dell’Università degli studi di Palermo, ma dell’attività dagli stessi prestata nel distinto rapporto instaurato con l’Azienda ospedaliera A.R.N.A.S..
5.- Il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, distingue il rapporto di lavoro dei professori e dei ricercatori con l’università dal rapporto di lavoro instaurato con l’azienda ospedaliera e dispone che – sia per l’esercizio dell’attività assistenziale sia per il rapporto con le aziende – si applicano ai professori e ricercatori universitari le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale (comma 2). La giurisprudenza delle Sezioni unite ritiene che, nel caso in cui la parte datoriale si identifichi con l’Azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo atteso che l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione |di dell’Azienda e che, pertanto, le controversie connesse rientrano nel principio generale enunziato dall’art. 63, comma 1, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (Cass., Sez. un., 15.2.07 n. 3370 e 22.12.09 n. 26960).
6.- Nel caso di specie la controversia non ha ad oggetto la dinamica del rapporto universitario, ma l’accertamento nei confronti degli Enti gestori della sanità pubblica del (vantato) diritto a percepire spettanze economiche derivanti dall’espletamento del rapporto lavorativo nell’ambito dell’Azienda sanitaria, nonchè della (vantata) equiparazione con i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale. Sulla base dei principi sopra esposti (recentemente ripresi anche da Sez. unite 5.5.2011 n. 9847), dunque, può rispondersi alla proposta richiesta di regolamento preventivo nel senso che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
7.- Le spese, tanto per la fase del giudizio svoltasi dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, che per il giudizio di legittimità, debbono essere compensate tra le parti, atteso che il regolamento è stato richiesto dagli stessi originari ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, compensando le spese del giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo e quelle del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2012