Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 agosto 2012, n. 4504

Dottorato di ricerca-Ammissione dottorato

Data Documento: 2012-08-06
Area: Giurisprudenza
Massima

L‘art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, dopo aver dettato criteri generali relativi al funzionamento dei corsi didottorato di ricerca, rimette all’autonomia regolamentare dei singoli atenei l’istituzione dei corsi, le modalità di accesso, di conseguimento dei titoli e degli obiettivi formativi e l’art. 5 del d.m. 30 aprile 1999, n. 224, dispone che possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età o cittadinanza, i laureati che abbiano superato prove di ammissione indette da bandi di concorso emanati dal Rettore dell’Università, nei quali siano individuati altresì il numero dei laureati da ammettere e le borse di studio da assegnare.

Contenuto sentenza

N. 04504/2012 REG.PROV.COLL.
N. 05585/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5585 del 2008, proposto dall’Università degli Studi di Bari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
contro
Il signor Tedesco [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato Natalizia Airò, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Masiani in Roma, piazza [#OMISSIS#], 5; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI: SEZIONE I n.524/2008, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2012 il Cons. [#OMISSIS#] Boccia e udito per l’appellante Università agli studi di Bari l’avvocato dello Stato Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il dott. [#OMISSIS#] Tedesco conseguiva, dopo essersi laureato in fisica, nel 1996, il titolo di dottore di ricerca nell’ambito disciplinare “Fisica teorica”, presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Bari.
Nel 2006 egli risultava vincitore della selezione per l’ammissione alla scuola di dottorato in fisica (XXII ciclo), bandito dall’Università sopracitata, classificandosi al terzo posto della relativa graduatoria di merito, approvata con Decreto Rettorale n.314 del 2007.
A seguito di un’istruttoria effettuata dall’Università di Bari per stabilire se il dottor Tedesco poteva frequentare il suddetto corso, avendo già conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 1996, il Rettore della Università emanava il decreto n.2449 del 2007 con il quale il medesimo dottor Tedesco veniva escluso dalla Scuola di dottorato in fisica (XXII ciclo).
Avverso tale esclusione, l’interessato proponeva il ricorso n.527 del 2007, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, che lo accoglieva con la sentenza n. 524 del 2008.
2.In particolare il Tribunale adito ha ritenuto sussistenti la ‘violazione delle elementari regole procedimentali e sul contraddittorio’, avendo l’interessato lamentato la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.
Sotto il profilo sostanziale, il TAR rilevava che né la legge né i regolamenti che disciplinano la materia de quavietano il conseguimento di più di un dottorato di ricerca; che la disciplina regolante l’accesso a tale istituto non può, in via analogica, essere assoggettata al dettato dell’art. 11 del R.D. n. 1269 del 1938, avendo il legislatore introdotto una disciplina specifica per il medesimo istituto (art. 4 della legge n. 210 del 1998); che il titolo di dottore di ricerca a differenza della laurea o del diploma non ha valore legale e neppure costituisce titolo preferenziale per l’accesso al ruolo accademico; che, infine, l’art. 5 del decreto ministeriale n. 224 del 1999 dispone che possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età o cittadinanza, i laureati che abbiano superato le prove di ammissione indette dai bandi di concorso che individuano il numero dei laureati da ammettere e delle borse di studio da assegnare.
3. Con il ricorso in appello n. 1615 del 2008, l’Università degli Studi di Bari, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha impugnato la citata sentenza, osservando che le disposizioni di legge indicate dal giudice di primo grado, come fonti normative che regolano il funzionamento dei dottorati di ricerca, devono necessariamente essere integrate con la norma di carattere generale di cui all’art. 11 del R.D. n. 1269 del 1938, in base alla quale “chi sia già fornito di una laurea o di un diploma può iscriversi al corso per il conseguimento di altra laurea o diploma” e che da tale previsione normativa deriva che l’iscrizione ad un nuovo corso di laurea, diploma di laurea e, per analogia, anche di dottorato, è da ritenersi possibile solo se l’iscrizione si riferisce ad un differente corso di studi e non consiste nella duplicazione di quello già frequentato.
L’Amministrazione appellante ha rilevato, inoltre, che appare erronea anche l’affermazione del giudice di prime cure, contenuta nella parte motiva della sentenza, laddove afferma che il titolo di dottore di ricerca, a differenza della laurea o del diploma di laurea, non ha valore legale di titolo di studio e neppure di “titolo preferenziale di accesso al ruolo accademico”.
4. All’udienza del 12 giugno la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare il Collegio rileva che l’appello risulta inammissibile.
Come si è osservato al precedente § 2, la sentenza ha appellata ha accolto sia le censure di primo grado concernenti la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, sia quelle riguardanti la violazione della normativa che riguarda la partecipazione al dottorato di ricerca.
La sentenza si è dunque fondata su due distinte rationes decidendi, di cui solo la seconda è stata censurata, il che – per la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio – comporta l’inammissibilità dell’appello.
6. Peraltro, le censure formulate con l’atto d’appello risultano infondate e vanno respinte.
In proposito il Collegio osserva che non sia suscettibile di applicazione analogica l’art.11 del regio decreto n. 1269 del 1938, posto alla base del decreto rettorale n. 2449 del 2007 per disporre l’esclusione del dottor Tedesco dalla Scuola di dottorato di ricerca in fisica
Per l’accesso al dottorato di ricerca, infatti, tale articolo 11 non si applica, poiché gli scopi e le finalità cui deve tendere il dottorato sono profondamente diversi da quelli dei citati corsi di laurea, consistendo in un percorso formativo di approfondimento dell’area scientifica scelta proprio con il corso di laurea, di talchè l’ammissione ad un secondo corso di dottorato di ricerca va inquadrata nell’ottica dell’ulteriore approfondimento e cioè come un contributo all’attuazione delle stesse finalità perseguite dall’istituto del dottorato, che anche per dettato normativo sono rivolte ad acquisire le professionalità necessarie per esercitare l’attività di ricerca ad alta qualificazione (D.M. 30 aprile 1999, n. 224, art.4).
5.1.Quanto alle disposizioni sul funzionamento dei dottorati di ricerca, il Collegio osserva che dal quadro normativo che ne deriva non emerge alcun divieto al conseguimento di più dottorati di ricerca nell’ambito di uno stesso indirizzo formativo (ed è significativo che nell’atto d’appello manchi l’indicazione di una specifica norma al riguardo).
L‘art. 4 della legge n. 210 del 1998, infatti, dopo aver dettato criteri generali relativi al funzionamento dei corsi didottorato di ricerca, rimette all’autonomia regolamentare dei singoli atenei l’istituzione dei corsi, le modalità di accesso, di conseguimento dei titoli e degli obiettivi formativi e l’art. 5 del D.M. n.224 del 1999 dispone che possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età o cittadinanza, i laureati che abbiano superato prove di ammissione indette da bandi di concorso emanati dal Rettore dell’Università, nei quali siano individuati altresì il numero dei laureati da ammettere e le borse di studio da assegnare.
5.2. Da quanto precede consegue anche che il provvedimento impugnato in primo grado si è posto in contrasto con l’art.5, comma 3, del “Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca” (da interpretare in armonia con le disposizioni statali), approvato dal Rettore dell’Università degli Studi di Bari con decreto n. 7707 del 20 giugno 2006, che stabilisce che il soggetto in possesso del titolo di dottore di ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un secondo corso di dottorato non coperto da borsa di studio e che nel caso di parità di merito, prevale il candidato che concorre per la prima volta.
Analoghe considerazioni debbono essere fatte relativamente all’articolo 7 del bando di concorso, approvato con decreto rettorale n. 12332 del 15 novembre 2006, atteso che tale previsione ha riprodotto puntualmente l’art.5, comma 3, del citato Regolamento d’Ateneo.
In conclusione, in base alla normativa vigente, l’appellato aveva titolo ad accedere, per la seconda volta, alla Scuola di dottorato in fisica dell’Università di Bari (XXII ciclo) senza borsa di studio, sicché l’appello va respinto.
6. La condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio deve seguire il principio della soccombenza. Esse sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso n.5585 del 2008), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di lite che quantifica in euro 2500,00, oltre gli accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Scola, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Boccia, Consigliere, Estensore
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)