Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 14 giugno 2014, n. 332

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Rapporto di collaborazione intellettuale commissario-Candidato-Pubblicazioni collettanee

Data Documento: 2014-06-14
Area: Giurisprudenza
Massima

Non costituisce ragione di incompatibilità né di doverosa astensione la circostanza che il commissario di concorsi universitari ed uno dei candidati abbiano rapporti di collaborazione intellettuale e abbiano anche pubblicato insieme una o più opere (trattandosi di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica, che trova giustificazione in esigenze incompatibili della ricerca, che deve potersi sviluppare in totale libertà avvalendosi di ogni collaborazione ritenuta utile dai ricercatori medesimi, in ragione per altro anche delle peculiari e normalmente infungibili competenze specifiche degli stessi). Quel che non può ricorrere è solo una eventuale intensa comunanza di interessi economici, tale da poter ingenerare il dubbio di una non obbiettiva valutazione del candidato

Contenuto sentenza

N. 00332/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00913/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 913 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Marchese, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Allotta in Palermo, via Trentacoste N. 89;
contro
Commissione Giudicatrice Procedura Concorsuale di Valutazione Comparativa; Universita’ degli Studi di Messina, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale Pa, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, N. 81;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Cravana, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Amministrativa Consiglio Di Giustizia in Palermo, via F. Cordova 76;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA – SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE III n. 00572/2013, resa tra le parti, concernente verbale commissione giudicatrice domande procedura valutazione comparativa per titoli ed esami a un posto di ricercatore universitario – modalità e criteri di valutazione titoli
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Messina e di [#OMISSIS#] Cravana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 il Cons. [#OMISSIS#] Corbino e uditi per le parti gli avvocati G. Marchese, avv. di Stato La Rocca e A. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appello è proposto contro la decisione n. 572/2013 del TAR per la Sicilia-sezione staccata di Catania- con la quale è stato respinto il ricorso dell’appellante rivolto all’annullamento, quanto al ricorso introduttivo: a) del verbale n. 1 del 26.10.2011, con cui la Commissione Giudicatrice della Valutazione Comparativa per titoli ed esami di n. 1 posto di ricercatore universitario settore scientifico – disciplinare VET/02, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Messina, ha predeterminato le modalità e i criteri di massima di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati; b) di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;
quanto al ricorso per motivi aggiunti: a) del Decreto Rettorale n. 3395 del 30.12.2011 di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice relativi alla procedura di valutazione comparativa per titoli ed esami a n. 1 posto di ricercatore universitario SSD VET/02 – Fisiologia veterinaria, Facoltà di Medicina Veterinaria; b) del verbale n. 2 dell’1.12.2011 e del relativo allegato “A” (“Titoli e Pubblicazioni Scientifiche considerate per la valutazione”) e dichiarazione del vincitore nella persona della dott.ssa Cravana [#OMISSIS#]; c) del verbale n. 3 del 2.12.2011 e del relativo allegato “A” (“Giudizi individuali e collegiali sui titoli e sulle pubblicazioni scientifiche”); d) del verbale n. 4 del 2.12.2011 e della relativa “Relazione conclusiva” e correlato allegato “B” (“Giudizi complessivi della Commissione”); e) del D.R. n. 222 del 24.1.2012 di nomina del vincitore, nella persona della dott.ssa Cravana [#OMISSIS#]; nonché, ove del caso, del Decreto Rettorale n. 2476 del 14.9.2011 con cui, tra le altre, è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione, e, quindi, delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la determinazione dei membri della commissione giudicatrice.
Più in particolare, con il ricorso introduttivo, la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato il verbale n. 1 della Commissione giudicatrice (recante le modalità e i criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati) della procedura di valutazione comparativa per titoli ed esami alla quale ha partecipato, indetta dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Messina per un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare VET/02-Fisiologia Veterinaria, nella parte in cui ricomprende, tra le pubblicazioni scientifiche suscettibili di valutazione, anche “le tesi di dottorato” e nella parte in cui non ritiene obbligatorio l’utilizzo dei c.d. criteri di valutazione internazionali, articolando molteplici censure.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha poi impugnato tutti i verbali adottati dalla commissione giudicatrice nelle operazioni di valutazione comparativa e i provvedimenti con i quali l’Università degli Studi di Messina ha approvato gli atti del concorso, dichiarando vincitrice dott.ssa [#OMISSIS#] Cravana, articolando ulteriori e dettagliate censure.
La ricorrente ha domandato l’annullamento di tutti gli atti della procedura di valutazione ed il risarcimento del danno conseguente all’illegittima nomina della controinteressata in luogo della ricorrente.
Si sono costituite per resistere sia l’Università che la controinteressata dott.ssa Cravana, la quale ha anche proposto ricorso incidentale, inteso a far valere il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, avendo questa, asseritamente, prodotto in violazione delle norme del bando l’elenco delle pubblicazioni in semplice copia non accompagnata da alcuna dichiarazione sostitutiva.
Il TAR ha respinto il ricorso.
Avverso tale decisione propone appello la ricorrente originaria, che ne chiede la riforma, rinnovando le censure già avanzate in primo grado.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene di potere prescindere dall’esame sia dell’appello incidentale non esaminato in primo grado ed ora riproposto, sia delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controinteressata e dalla Difesa erariale (che invoca al riguardo la violazione del disposto dell’art. 3 cpa sulla sinteticità e chiarezza degli atti), dal momento che l’appello principale non merita accoglimento.
Nessuna delle censure proposte (molte delle quali compresenti sia nel ricorso introduttivo che in quello per motivi aggiunti e che, per chiarezza espositiva, saranno qui perciò – in quanto anche riproposte in appello – unitariamente esaminate e secondo un ordine logico non sempre corrispondente a quello seguito dalla ricorrente ora appellante) può invero, come il TAR ha già per altro esaurientemente argomentato, essere condivisa.
2. Un primo gruppo di censure è rivolto a contestare la legittimità della procedura in relazione ad asseriti vizi della stessa.
2.a. Lamenta, sotto questo profilo, l’appellante vizi nella composizione della commissione, i cui membri o sarebbero stati incompatibili o avrebbero dovuto astenersi o sarebbero stati comunque illegittimamente nominati. Censura più precisamente l’appellante: a) la posizione del presidente della commissione, prof.ssa [#OMISSIS#] Ferlazzo, che sarebbe stata incompatibile con la predetta funzione, per la documentata collaborazione a quasi tutte le pubblicazioni scientifiche prodotte dalla dott.ssa Cravana (sulle quali ha poi espresso il proprio giudizio, mentre avrebbe dovuto astenersi, in ragione della predetta condizione d’incompatibilità); b) il fatto che tutti i membri della Commissione ([#OMISSIS#] Ferlazzo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Sighieri) nominati con DR n. 2476 del 14.9.2011, erano stati già nominati, con precedente provvedimento del rettore di quell’università, componenti di una commissione di concorso per la valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Pisa, circostanza che, benché non integrante – come riconosce la stessa appellante – il divieto di cui all’art. 3 comma 7 DPR n. 117/2000, avrebbe dovuto tuttavia indurre i commissari all’astensione per ragione di opportunità; c) il fatto che non si sia tenuto conto del disposto dell’art. 3 del DPR n. 117/2000, nella parte in cui esso stabilisce l’esclusione dall’elettorato passivo dei professori e ricercatori in servizio presso l’ateneo che indice la procedura comparativa (dal momento che la norma non ha trovato applicazione con riferimento al componente designato dalla Facoltà) e prospettando anche la possibile partecipazione dei professori in servizio presso l’Università che ha richiesto il bando alle operazioni di sorteggio dei due componenti elettivi.
Le censure sono – come già rilevato dal TAR – infondate.
Con riferimento alla posizione della presidente prof.ssa Ferlazzo, va osservato che, per consolidato e del tutto condivisibile indirizzo giurisprudenziale, non costituisce ragione di incompatibilità né di doverosa astensione la circostanza che il commissario di concorsi universitari ed uno dei candidati abbiano rapporti di collaborazione intellettuale e abbiano anche pubblicato insieme una o più opere (trattandosi di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica, che trova giustificazione in esigenze incomprimibili della ricerca, che deve potersi sviluppare in totale libertà avvalendosi di ogni collaborazione ritenuta utile dai ricercatori medesimi, in ragione per altro anche delle peculiari e normalmente infungibili competenze specifiche degli stessi). Quel che non può ricorrere è solo una eventuale intensa comunanza di interessi economici, tale da potere ingenerare il dubbio di una non obbiettiva valutazione del candidato. Il che sicuramente nella specie non è stato nemmeno adombrato.
2.b. Per quanto attiene alle modalità di composizione della commissione e alle connesse ragioni di opportunità che avrebbero dovuto suggerire a professori che erano stati membri di altra commissione in altra università di analogo concorso di astenersi, la censura non ha alcun fondamento.
Tra la precedente nomina e la nuova era decorso il termine annuale di cui all’art. 3 comma 7 DPR n. 117/2000 (decreto del rettore di Pisa: 31.5.2010; decreto del rettore di Messina: 14.09.2011) e nessuna ragione di opportunità appare perciò invocabile, dal momento che è la stessa legge ad avere voluto disciplinare l’evenienza, statuendo appunto una piena rinnovata legittimazione dei precedenti commissari a tornare a rivestire la funzione, decorso un anno dalla precedente nomina.
2.c. Quanto poi alla invocata mancata applicazione della limitazione di cui all’art. 3 comma 6 DPR 117/2000, essa è testualmente riferita ai componenti “elettivi” e non può dunque estendersi (trattandosi di norma restrittiva e dunque inapplicabile ai casi non previsti) al componente designato dal Consiglio della facoltà che ha richiesto il bando, come del resto è stato già rilevato dal TAR, sulla scorta oltretutto di un’autorevole giurisprudenza, che ha avuto modo di precisare anche la ratio della distinta disciplina: la necessità di operare un accorto bilanciamento tra l’esigenza che nella commissione giudicatrice siano rappresentate le opinioni scientifiche della comunità di ricerca dell’università che bandisce il concorso e quella di assicurare tuttavia una contestuale valutazione dei candidati anche da parte di esponenti della comunità scientifica nella sua più ampia e generale composizione.
2.d. Priva di qualunque consistenza infine la asserita possibilità di partecipazione dei professori che appartengono all’università che ha richiesto il bando alle operazioni di sorteggio dei due componenti elettivi. Come correttamente affermato dal TAR “si tratta di censura generica, formulata in termini estremamente probabilistici e priva di alcun principio di prova”.
3. Un secondo di gruppo di censure è rivolto a contestare l’operato della commissione, sia quanto ai criteri astrattamente seguiti per la valutazione dei candidati, sia in ordine alle modalità con la quale essa ha poi concretamente operato le sue valutazioni.
Esaminiamo le censure relative ai criteri in astratto adottati.
3.a. Lamenta innanzitutto l’appellante che la commissione sarebbe incorsa in errore, violando le prescrizioni del bando, sia per avere valutato le tesi di dottorato, sia per avere adottato come indicatori da considerare solo “ove possibile” e non quali criteri vincolanti di giudizio, i parametri internazionali di cui al DM 89/2009, incorrendo sul punto anche in contraddizione con l’operato che essa stessa (rectius: i componenti della stessa) – in una diversa procedura di comparazione presso l’università di Pisa (nella quale appunto si erano ritrovati come commissari i medesimi della procedura ora in discussione) – aveva invece seguito utilizzando, senza alcuna riserva, i “parametri riconosciuti a livello internazionale”.
La doglianza non ha fondamento.
Come rilevato dal Giudice di primo grado da un lato, le tesi di dottorato rientrano indubbiamente, giusto il disposto dell’art. 1 comma 7 del DL 180/2008 (norma che, in quanto vigente, rientra perciò nel richiamo appunto alle “norme vigenti” contenuto nell’art. 12 del bando di concorso), tra i titoli e le pubblicazioni valutabili e, dall’altro, l’utilizzazione degli indicatori internazionali ai quali si richiama l’appellante costituisce solo – ad espresso tenore dell’art. 2 del DM 28 luglio 2009 n. 89 (“parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per i posti di ricercatore universitario”) e come sottolineato per altro da un consolidato orientamento giurisprudenziale – un criterio integrativo (né esclusivo né rigidamente vincolante): «nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l’uso a livello internazionale e le Commissioni nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici: numero totale delle citazioni; numero medio di citazioni per pubblicazione; “impact factor” totale; “impact factor” medio per pubblicazione; combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)». Sicché la determinazione della commissione di avvalersi di tali criteri ed indici solo “ove possibile e tenuto conto della loro variabilità nelle differenti banche dati utilizzabili e dei limiti dipendenti da numerose variabili significative ai fini di una valutazione critica comparativa complessiva” appare pienamente coerente con le disposizioni normative ed esente perciò da qualunque possibile censura di legittimità, mancando anche, nella circostanza, l’asserita contraddittorietà di atteggiamento che gli stessi commissari avrebbero manifestato rispetto al comportamento da essi adottato in una diversa occasione.
Come il Giudice di primo grado ha infatti rilevato, l’assunto è smentito dallo stesso verbale di quella procedura allegato dalla parte ricorrente, nel quale si legge appunto che “La commissione (…) prende atto che il bando prevede che la valutazione comparativa venga effettuata sulla base dei titoli (…) e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato di ricerca, utilizzando parametri riconosciuti anche in ambito internazionale.(…). La Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvarrà, ove possibile, di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale (…), ma non in termini meramente aritmetici. In riferimento a quanto sopra la commissione dichiara che tali parametri sono da considerare degli indici bibliografici calcolati sulla base di diversi elementi e spesso variabili in funzione delle banche dati utilizzate. Pertanto tali indici devono essere adeguatamente soppesati mediante opportuna valutazione critica che consenta di interpretare tali indicatori orientativi in maniera equilibrata (…)” (allegato n. 5 della produzione documentale depositata dalla ricorrente in data 12/01/2012).
3.b. Passiamo ora alle censure rivolte all’operato della commissione in occasione della concreta valutazione dei candidati.
Lamenta l’appellante che la commissione – oltre ad avere illegittimamente valutato le tesi di dottorato (assunto tuttavia che, come si è detto, è del tutto in contrasto con ciò che il bando e la legge invece prescrivevano) – avrebbe anche preso in considerazione pubblicazioni (le n. 38 e n. 39) della candidata Cravana che non avrebbero potuto esserlo (perché accettate per la pubblicazione in data successiva a quella utile per la presentazione delle domande di partecipazione).
La doglianza non assume rilievo, giacché – a prescindere da ogni considerazione in fatto circa l’effettiva data di accettazione per la pubblicazione dei due lavori – non vi è alcuna prova circa una decisiva incidenza delle stesse sul giudizio complessivo espresso dalla commissione sulla produzione della candidata.
3.c. L’appellante lamenta ancora che la commissione non avrebbe rispettato il criterio che essa si era data per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche in collaborazione (rilievo dell’ordine di precedenza dei nomi degli autori) e che essa avrebbe operato in contraddizione con i criteri oggettivi discendenti dall’uso degli indici bibliometrici, in particolare “sottovalutando” le pubblicazioni della ricorrente dott.ssa [#OMISSIS#] (rispetto al corretto uso dell’ordine dei nomi e degli indici bibliometrici) e adottando inoltre criteri del tutto arbitrari in luogo di quelli oggettivi costituiti dalla produzione scientifica dei candidati secondo gli indici bibliometrici cui avrebbe dovuto fare riferimento.
Per quanto riguarda, la asserita intervenuta distorsione dei criteri di valutazione delle pubblicazioni in collaborazione, va osservato che, come rilevabile dagli atti di causa, essa non vi è stata.
Invero, la commissione aveva testualmente stabilito (verbale n. 1) che “per quanto riguarda l’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione, esso sarà desunto dall’analisi globale della personalità scientifica espressa progressivamente dal candidato nel curriculum e nei lavori presentati, in rapporto alla sua formazione ed al suo percorso. Criteri che possono essere seguiti sono ad esempio: l’ordine dei nomi: guida, estensore, coordinatore; la coerenza con il resto dell’attività scientifica; la notorietà di cui gode il candidato nel mondo accademico nella materia specifica, anche desumibile attraverso la partecipazione a Congressi scientifici specifici e di settore, con relativa presentazione dei risultati delle proprie ricerche. Nei lavori in collaborazione con uno o più Commissari verranno determinate, sulla base degli elementi predetti, la quota pertinente al candidato e quella pertinente al Commissario in ciascuna delle pubblicazioni in comune. Analogo criterio verrà adottato per i lavori in compartecipazione fra candidati”.
La commissione si era dunque data criteri molteplici (ciascuno dei quali indicato in un ordine non vincolante di preferenza: “ad esempio” si legge nel verbale); sicché nessuna censura può muoversi al fatto che la commissione sia pervenuta a determinare l’apporto delle candidate, indipendentemente dalla collocazione del loro nome tra quelli degli autori (primo, ultimo ecc.).
Per quanto invece riguarda l’asserita incoerenza del giudizio dei commissari con i risultati determinati dalla applicazione alle loro pubblicazioni dei cd. indici bibliometrici e la conseguente arbitrarietà dei giudizi espressi, deve rilevarsi che la pretesa dell’appellante di una assoluta significatività (ed esclusiva conseguente rilevanza ai fini del giudizio) di tali indici è (come già osservato con riferimento alle censure avanzate contro i criteri determinati in astratto dalla commissione) priva di fondamento normativo.
La valutazione discrezionale che la commissione ha la facoltà di esprimere è infatti piena e del tutto priva di vincoli legati agli indici in discussione, anche perché tali indici non possono in alcun modo sostituire il giudizio – decisivo – che la commissione deve esprimere in ordine alla originalità, innovatività e rigore scientifico delle pubblicazioni, elementi tutti che non possono essere in alcun modo rivelati da rilevazioni quantitative dell’attività di produzione scientifica, come dimostra oltretutto, all’evidenza, la circostanza che le valutazioni comparative sono affidate appunto a “commissioni” (dunque ad organismi deputati ad esprimere apprezzamenti “personali”) e non al mero computo automatico di indicazioni forniti da fattori meccanici.
È per altro pacifico ed incontestato che ciò che caratterizza le valutazioni comparative delle quali discutiamo è la esistenza nelle commissioni che vi provvedono di una discrezionalità tecnica ad esse riservata e sulla quale manca perciò ogni possibilità di sindacato nel merito del giudice, che può rilevarne solo eventuali profili di contraddittorietà o difetto assoluto di motivazione. Il che non può dirsi nella circostanza, avendo i commissari analiticamente motivato le proprie convinzioni e le proprie conseguenti conclusioni.
L’appellante lamenta ancora il fatto che la commissione non avrebbe proceduto alla fase finale di comparazione dei candidati e che, in particolare, essa non avrebbe esternato le ragioni che facevano preferire sugli altri la candidata dichiarata vincitrice.
3.d. Emerge,tuttavia, dagli atti di causa che la commissione, dopo aver predisposto i criteri di valutazione conformemente al DM n. 89/2009, ha poi proceduto alla formulazione dei giudizi individuali, collegiali e complessivi esternando, in ciascuna fase, le motivazioni del relativo giudizio (verbale n. 3; allegato A al verbale n. 3; verbale n. 4 e relazione conclusiva).
La d.ssa Cravana (che aveva conseguito i giudizi individuali di “pienamente positivo”- “assolutamente positivo”- “più che positivo” e il giudizio collegiale di “pienamente positivo”) ha ottenuto un giudizio complessivo di “pienamente positivo” motivato sull’esperienza didattica, sull’attività di ricerca, sulla discussione pubblica e sulla produzione scientifica “tutta a carattere sperimentale (…) pienamente congruente con le discipline del S.S.D. VET/02”.
La d.ssa [#OMISSIS#] (che aveva conseguito i giudizi individuali di “positivo” – “positivo” – “positivo”) e il giudizio collegiale di “positivo” ha ottenuto un giudizio complessivo di “positivo”, motivato sull’attività di ricerca, sulla discussione pubblica e sulla produzione scientifica che “…pur quantitativamente consistente, è in parte congruente con gli interessi del S.S.D. VET/02 e in parte riferibile a tematiche interdisciplinari ad esso correlabili, (…). La difficoltà di valutare un apporto individuale della candidata nei lavori in collaborazione deriva anche dall’evidente eterogeneità tematica delle pubblicazioni in cui la d.ssa [#OMISSIS#] figura come primo autore. Per quanto sopra, la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni rispetto al S.S.D. in oggetto è complessivamente limitata (…)”.
Come si vede, la Commissione aveva ben chiara la consistenza quantitativa della produzione della candidata (il che indica che la doglianza di non aver tenuto conto di tale elemento non è giustificata), ma sottolineava anche che, essendo tale produzione (all. A a verbale 3) “a carattere sperimentale e tutta in collaborazione”, risultava difficile (per la eterogeneità tematica) individuare il preciso apporto individuale della candidata. Dal che la valutazione – espressione di insindacabile discrezionalità tecnica – della sua più modesta rilevanza scientifica rispetto a quella dell’altra candidata.
Vi è dunque piena evidenza del fatto che i giudizi finali complessivi riportati dalle due candidate siano coerenti (nella loro gradata sfumatura più favorevole alla candidata Gravana) con i giudizi individuali espressi sulle medesime e siano anche specificamente e articolatamente motivati, in termini da giustificare la preferenza accordata alla candidata ritenuta dalla commissione più meritevole.
3.e. L’appellante lamenta infine anche l’intervenuta valutazione per la candidata dichiarata vincitrice di un periodo di attività didattica, svolto con continuità dall’anno accademico 2004-2005 sino al 2010-2011, che non avrebbe potuto essere valutato perché incompatibile con la nomina a “cultore della materia” a far tempo dal 14.12.2006. Ciò in quanto a questi ultimi è preclusa dal regolamento universitario ogni attività di docenza.
Anche tale doglianza è priva di pregio.
Vale al riguardo quanto osservato in proposito dal Giudice di primo grado che ha rilevato che “…i periodi di docenza presi in considerazione ai fini della valutazione sono tutti anteriori alla data di nomina quale cultore (14/12/2006): si tratta, infatti, dell’attività teorico-pratica e seminariale, quale esercitatore a contratto per l’anno accademico2005-2006 e nell’ambito del’insegnamento di Fisiologia veterinaria nella scuola di specializzazione nell’anno accademico 2004-2005…” e che le “…ulteriori attività sono state svolte presso istituzioni universitarie diverse dall’Università di Messina (Palermo e Cordoba) e quindi, non soggette al divieto di cui sopra…”.
4. Le doglianze dell’appellante toccano infine anche la fase formale finale della procedura, censurando l’intervenuta approvazione degli atti da parte del Rettore, senza considerazione delle asserite illegittimità commesse dalla commissione e della sussistenza di cause di incompatibilità dei commissari.
Ma si tratta di censure, com’è evidente, che non possono trovare ingresso, una volta constatata la infondatezza di tutte le censure precedentemente esaminate.
5) alla stregua delle su esposte considerazioni, l’appello deve considerarsi infondato e non può essere accolto.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di [#OMISSIS#] e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Le spese- come di regola- seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge
Condanna l’appellante alle spese del giudizio che liquida in € 3.000 (tremila) complessive, oltre accessori di legge, da corrispondersi in ragione di € 1.500 per ciascuna delle due parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Lipsis, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Corbino, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Barone, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)