TAR Lazio, Sez. III bis, 23 aprile 2024, n. 8127

Sulla mancanza di una posizione riconosciuta nel panorama nazionale

Data Documento: 2024-04-23
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Per affermare la mancanza di una posizione riconosciuta nel panorama nazionale, occorre procedere a un esame analitico delle pubblicazioni del candidato per verificare l’idoneità della ricerca. Se emerge una non corretta ponderazione del contenuto delle pubblicazioni – parametro principale da considerare al fine di individuare la pertinenza a un dato settore e la qualità, piuttosto che la loro collocazione -, il giudizio della Commissione è affetto da difetto di adeguata motivazione.

Contenuto sentenza

08127/2024 REG.PROV.COLL.

15742/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15742 del 2022, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Nazionale per Abilitazione Scientifica, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

avverso e per l’annullamento

-del giudizio collegiale con il quale la Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di prima e seconda fascia del settore concorsuale 01/A5 – Analisi Numerica, nominata con D.D. n. prot. 1547 del 08.07.2021, ha negato l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia del settore concorsuale 01/A5 – Analisi Numerica al ricorrente dott. OMISSIS, giudizio inserito nella piattaforma cineca in data 20.09.2022;

-dei giudizi individuali stilati dai singoli componenti della Commissione sopra indicata con riferimento al candidato dott. OMISSIS, inseriti nella piattaforma cineca in data 20.09.2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento del giudizio collegiale con il quale la Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di prima e seconda fascia del settore concorsuale 01/A5 – Analisi Numerica, nominata con D.D. n. prot. 1547 del 08.07.2021, ha negato l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia del settore concorsuale 01/A5 – Analisi Numerica al ricorrente dott. OMISSIS, giudizio inserito nella piattaforma cineca in data 20.09.2022.

2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.

Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della L. 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222), intervenuto a regolare nel dettaglio la materia, definisce i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.

In particolare, l’art. 3 del menzionato D.M. n. 76 del 2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva all’interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e agli allegati A e E.

In sostanza, l’abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione coerente con i criteri previsti nel decreto come valutati e determinati dalla commissione stessa.

È da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità.

Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).

Nel caso di specie il giudizio della commissione è stato espresso all’unanimità ma è caratterizzato da una motivazione poco chiara sulla mancanza di una posizione riconosciuta nel panorama nazionale, circostanza indicata ma non argomentata in modo adeguato nel percorso motivazione sia collegiale che individuale. Occorre d’altro canto come da [#OMISSIS#] orientamento del collegio procedere a un esame analitico delle pubblicazioni del candidato per verificare l’idoneità della ricerca; la descrizione di un tale iter da svolgersi in modo analitico quantomeno sulle principali pubblicazioni del ricorrente manca nel caso di specie. Emerge, pertanto, una non corretta ponderazione del contenuto delle pubblicazioni – parametro principale da considerare al fine di individuare la pertinenza a un dato settore e la qualità, piuttosto che la loro collocazione -.

In particolare, la commissione, nel succinto giudizio collegiale, non esprime una ragionata e completa descrizione delle ragioni che l’hanno spinta a non ritenere adeguatamente matura la candidatura del ricorrente, con la conseguenza che non si può ricavare se il giudizio collegiale costituisca o meno la sintesi delle posizioni individuali espresse dai commissari. Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).

Tuttavia, la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).

Nel caso di specie, come anticipato, i giudizi individuali e collegiali sono inidonei a descrivere in senso compiuto l’iter argomentativo seguito e le ragioni che hanno spinto la commissione a qualificare come non adeguate le pubblicazioni. Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Visto l’art. 34, comma 1, lett. c), il Collegio dispone che l’Amministrazione dovrà procedere ad un nuovo esame del candidato, avvalendosi di una Commissione in differente composizione, entro il termine di 90 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

In considerazione delle peculiarità della questione di lite e della natura degli interessi ad essa sottesi devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente FF

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Referendario

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 23 aprile 2024