TAR Lazio, sez. III bis, 24 aprile 2024, n. 8182

Valutazione a maggioranza e motivazione della Commissione

Data Documento: 2024-04-24
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

In caso di valutazione a maggioranza, la motivazione collegiale deve tener conto in modo adeguato delle posizioni espresse dalla posizione minoritaria e delle ragioni che ne hanno determinato il superamento, se non emergenti già in modo chiaro nel giudizio collegiale. Allo stesso modo i giudizi individuali devono descrivere in modo adeguato – ognuno di essi – le puntuali e analitiche ragioni che hanno spinto a una determinata conclusione provvedimentale.

Contenuto sentenza

08182/2024 REG.PROV.COLL.

10255/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10255 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;

Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare

– dei giudizi, collegiale e individuali, pubblicati sul sito internet istituzionale del MUR – ASN in data 23 maggio 2023, espressi con riferimento alla domanda n. 81872 presentata dal Prof. OMISSIS, con cui la Commissione ha deliberato di non attribuire allo stesso l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il Settore Concorsuale 12/G2 – Diritto processuale penale;

– nei limiti dell’interesse del Ricorrente, del verbale n. 1 del 15 maggio 2023 e del verbale n. 2 del 16 maggio 2023, relativi alle riunioni del V quadrimestre della Commissione designata per il SC 12/G2 nel corso delle quali sono stati valutati i candidati alla prima fascia di docenza ;

– di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento dei giudizi, collegiale e individuali, pubblicati sul sito internet istituzionale del MUR – ASN in data 23 maggio 2023, espressi con riferimento alla domanda n. 81872 presentata dal Prof. OMISSIS, con cui la Commissione ha deliberato di non attribuire allo stesso l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il Settore Concorsuale 12/G2 – Diritto processuale penale.

2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.

Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della L. 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222), intervenuto a regolare nel dettaglio la materia, definisce i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.

In particolare, l’art. 3 del menzionato D.M. n. 76 del 2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva all’interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e agli allegati A e E.

In sostanza, l’abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione coerente con i criteri previsti nel decreto come valutati e determinati dalla commissione stessa.

È da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità.

Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).

Nel caso di specie il giudizio della commissione è stato espresso a maggioranza di 3 a 2. In caso di valutazione a maggioranza, sembra al collegio necessario che la motivazione collegiale tenga conto in modo adeguato delle posizioni espresse dalla posizione minoritaria e delle ragioni che ne hanno determinato il superamento, se non emergenti già in modo chiaro nel giudizio collegiale. Allo stesso modo i giudizi individuali devono descrivere in modo adeguato – ognuno di essi – le puntuali e analitiche ragioni che hanno spinto a una determinata conclusione provvedimentale. Nel caso di specie, uno dei giudizi individuali (in particolare OMISSIS) non appare descrivere in modo analitico e circostanziato le ragioni che hanno spinto a ritenere non adeguatamente matura la produzione scientifica del ricorrente, limitandosi a un approfondimento descrittivo del contenuto delle opere dello stesso e a una conclusione non adeguatamente argomentata.

Emerge, pertanto, una non corretta ponderazione del contenuto delle pubblicazioni – parametro principale da considerare al fine di individuare la pertinenza a un dato settore e la qualità, piuttosto che la loro collocazione – e una non adeguata sintesi, realizzata con il giudizio collegiale, delle singole posizioni espresse, incidendo il difetto motivazione del singolo giudizio individuale (in una valutazione conclusa 3 a 2) sul percorso motivazionale collegiale.

Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).

Tuttavia, la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).

Nel caso di specie, come anticipato, i giudizi individuali e collegiali sono inidonei a descrivere in senso compiuto l’iter argomentativo seguito e le ragioni che hanno spinto la commissione a qualificare come non adeguate le pubblicazioni.

Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Visto l’art. 34, comma 1, lett. c), il Collegio dispone che l’Amministrazione dovrà procedere ad un nuovo esame del candidato, avvalendosi di una Commissione in differente composizione, entro il termine di 90 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

In considerazione delle peculiarità della questione di lite e della natura degli interessi ad essa sottesi devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente FF

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Referendario

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 24 aprile 2024