TAR Emilia Romagna, Sez. I, 22 aprile 2024, n. 277

Ai concorsi per professori e ricercatori universitari si applica il principio dell’obbligo di scorrimento delle graduatorie

Data Documento: 2024-04-22
Autorità Emanante: TAR Emilia Romagna
Area: Giurisprudenza
Massima

L’obbligo di scorrimento delle graduatorie, stante la portata generale dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165 del 2001, sussiste anche per i concorsi per i ricercatori e i professori universitari. Pertanto, se la concreta tematica di ricerca non può assumere alcun rilievo ai fini della scelta dei candidati, ne consegue (sul piano logico prima ancora che giuridico) che integra una elusione delle disposizioni normative sopra richiamate la circostanza che la suddetta tematica di ricerca possa essere utilizzata quale ragione posta a fondamento della decisione di non fare ricorso allo scorrimento di una vigente graduatoria di ricercatori in relazione ad un concorso bandito per il medesimo settore scientifico disciplinare, optando invece per l’indizione di una nuova procedura.

Contenuto sentenza

00277/2024 REG.PROV.COLL.

00858/2021 REG.RIC.

00635/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 858 del 2021, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Bologna, via Santo [#OMISSIS#], n. 43;

OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

OMISSIS, non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 635 del 2023, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidente della Repubblica, Ministero dell’Università e della Ricerca, non costituiti in giudizio;
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Bologna, Strada Maggiore 47;

OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

OMISSIS, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 858 del 2021:

del Provvedimento Dirigenziale n. 4521/2021, Prot. n. 0164969 del 08.07.2021 dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, relativo alla approvazione atti della procedura di valutazione comparativa avviata con Bando di Selezione Pubblica D.D. 6947 del 13.11.2020 per il reclutamento di 1 Posto da Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi dell’art. 24 Comma 3 Lettera B) (Senior) per il Settore Concorsuale 09/A3 Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia, per il Settore Scientifico Disciplinare Ing-Ind/14 Progettazione Meccanica e Costruzioni di Macchine, nonché di tutti gli atti preparatori, presupposti, conseguenti e comunque connessi relativi alla medesima procedura concorsuale.

quanto al ricorso n. 635 del 2023:

del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 2023, conosciuto dal ricorrente a seguito della nota dell”Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Area del Personale, Prot. N. 0155378 del 8.6.2023 pervenuta al ricorrente tramite raccomandata a/r in data 16.6.2023, recante in allegato la decisione del ricorso straordinario proposto dal dott. OMISSIS (Numero Affare 1428/2021) “per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento Dirigenziale 6947/2020 datato il 13/11/2020 con il quale l’Università̀ di Bologna ha approvato l’attivazione di una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) (tipo “Senior”) della L. 240/2010 per il Settore Concorsuale 09/A3 Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia, per il Settore Scientifico Disciplinare (SSD) ING-IND/14 Progettazione Meccanica e Costruzioni di Macchine, rif. 6947”;

del parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 01617/2022 del 3 ottobre 2022, recante la valutazione di fondatezza del ricorso proposto dal dott. OMISSIS;

del provvedimento del Magnifico Rettore dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna prot. N. 0157152 del 11 giugno 2023, recante la trasmissione del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 2023 (N. Affare 01428/2021), nonché la decisione di privare di effetti il contratto individuale di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato rep. 13632 del 6 ottobre 2021 sottoscritto dal dott. OMISSIS con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna;

nonché, per quanto occorrer possa, in via incidentale rispetto all’impugnazione proposta con ricorso straordinario al Capo dello Stato dal dott. OMISSIS, per l’annullamento della comunicazione dell’Ufficio Ricercatori a tempo determinato di APOS del 14/10/2020, recante la segnalazione al Consiglio di Dipartimento della possibilità di scorrimento della graduatoria del concorso Rep 2112 prot. 61069 del 21 marzo 2019, citata nella delibera 37/2020 del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale;

in parte qua della delibera n. 37/2020 del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale laddove viene qualificato il dott. OMISSIS quale idoneo utilmente collocato in graduatoria in corso di validità;

nonché per quanto occorrer possa e in via subordinata, per l’annullamento e/o la disapplicazione dell’art. 17 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei concorsi per ricercatore, nel testo risultante dalle modifiche approvate con D.R. 646/2020 del 4 giugno 2020 prot. 109579, nella parte in cui prevede l’applicazione in via retroattiva dell’art. 6 co. 9 del Regolamento, recante la validità triennale delle graduatorie.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Alma Mater Studiorum Università di Bologna e di OMISSIS e di OMISSIS e di Alma Mater Studiorum Università di Bologna e di OMISSIS e di OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 il dott. OMISSIIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 6.11.2021, rubricato sub R.G. n. 858/2021, OMISSIS impugnava il provvedimento dirigenziale prot. n. 0164969 del 08.07.2021 dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa avviata con Bando di Selezione Pubblica D.D. 6947 del 13.11.2020 per il reclutamento di 1 Posto da Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi dell’art. 24 Comma 3 Lettera B) (Senior) per il Settore Concorsuale 09/A3 Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia, per il Settore Scientifico Disciplinare Ing-Ind/14 Progettazione Meccanica e Costruzioni di Macchine, unitamente a tutti gli atti preparatori, presupposti, conseguenti e comunque connessi alla medesima procedura concorsuale.

Il ricorrente, premesso di essersi classificatosi al terzo posto della graduatoria del concorso (che vedeva collocato al primo posto il dott. OMISSIS e al secondo il dott. OMISSIS) esponeva, in punto di fatto, quanto segue:

– la procedura di reclutamento oggetto di ricorso si riferisce ad un profilo rispetto al quale era già esistente in Ateneo una graduatoria di merito, approvata con D.D. 5382 del 3.7.2019 e valida fino al 2.7.2022 e rispetto alla quale il ricorrente risultava unico idoneo;

– le due posizioni apparivano essere coincidenti, come segnalato al Dipartimento di Ingegneria Industriale dall’Ufficio Ricercatori, il quale evidenziava che “è attualmente in vigore una graduatoria dalla quale è possibile attingere senza dover richiedere l’emanazione di una nuova procedura selettiva”;

-il Consiglio di Dipartimento approvava, in data 15.10.2020, una risoluzione in cui si dichiarava che dal curriculum del candidato in graduatoria non emergeva in modo chiaro la sua esperienza nella materia oggetto del nuovo bando e, di conseguenza, proponeva di procedere all’attivazione della nuova procedura selettiva;

-il ricorrente proponeva, pertanto, ricorso straordinario al Capo dello Stato per annullamento della procedura concorsuale e applicazione dello scorrimento obbligatorio di legge;

-entrambi i controinteressati collocati al primo e al secondo posto in graduatoria, in quanto membri del Consiglio di Dipartimento, avevano avuto un ruolo attivo nelle varie fasi della procedura, intervenendo in ordine a svariate scelte;

-in ogni caso, l’esito della nuova procedura di reclutamento, non pienamente positivo per il ricorrente, lo legittimava a promuovere il ricorso, rivolto all’annullamento degli atti inerenti alla indicata nuova procedura concorsuale.

Tanto premesso il ricorrente denunciava i seguenti vizi: “1) violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. – eccesso di potere per manifesta illogicità e per motivazione carente, falsa, perplessa e contraddittoria – eccesso di potere per falso supposto di fatto e travisamento dei fatti. violazione dei criteri autodeterminati dalla commissione stessa. violazione del regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato (dr n. 344 /2011 e ss.mm.ii.); 2) violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 51, cpc. 1-2, e 52 c.p.c. – violazione e falsa applicazione del bando di concorso – violazione e falsa applicazione della l. n. 1/2009 – violazione della l. n. 241/90 per difetto di motivazione – eccesso di potere per carenza di istruttoria”.

In data 7.12.2021 si costituiva in giudizio l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna (di seguito solo “Università” o “Ateneo”), la quale chiedeva il rigetto del ricorso.

In data 9.12.2021, si costituiva in giudizio il controinteressato OMISSIS chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato

In data 12.1.2022 anche il controinteressato OMISSIS si costituiva in giudizio, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, irricevibile e, comunque, infondato nel merito.

Con memoria difensiva depositata in data 16.11.2022, l’Università, nel premettere di non accettare il contraddittorio sui rilievi concernenti la scelta dell’Ateneo di bandire il posto in questione anziché di scorrere una previgente graduatoria, in quanto circostanza già oggetto del contenzioso promosso dal ricorrente avanti al Capo dello Stato, rilevava, tra l’altro, l’innegabile pregiudizialità tra le due cause “atteso che la decisione della lite precedentemente instaurata potrebbe avere riflessi sulla odierna lite, nel momento in cui il decreto presidenziale dovesse accogliere il ricorso straordinario con cui il Dott. OMISSIS ha chiesto l’annullamento del bando della qui gravata procedura nonché, altresì, dell’intero concorso”.

In data 16.6.2023, il ricorrente depositava il d.P.R. 16 maggio 2023 di accoglimento del ricorso straordinario dal medesimo proposto per l’annullamento del provvedimento n. 6947 del 13.11.2020 di approvazione dell’attivazione di una procedura di valutazione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato “per il settore concorsuale 09/A3 Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia” e “per il settore scientifico disciplinare (SSD) ING-IND/14 Progettazione Meccanica e Costruzioni di Macchine, rif. 6947”.

In data 13.12.2023, l’Università depositava il parere del Consiglio di Stato del 3.10.2022, il d.P.R. del 16 maggio 2023 di accoglimento del ricorso straordinario, la comunicazione del Dirigente del Personale a tutti i candidati della procedura con cui, alla luce dell’intervenuto accoglimento del ricorso straordinario, si comunicava che gli atti della procedura selettiva in questione, ivi compresi il bando, i verbali della Commissione Giudicatrice e il provvedimento di approvazione degli atti concorsuali D.D. n. 4521 dell’8.7.2021, erano oggetto dell’annullamento operato dal suddetto Decreto, nonché note di data 11.6.2023 inviate ai controinteressati OMISSIS e OMISSIS con le quali, in ragione dell’annullamento suddetto, l’Ateneo comunicava il venir meno dei presupposti su cui si fondavano i contratti dai medesimi medio tempore sottoscritti, ritenuti privi di effetti fin dal momento dell’avvio.

Con memoria depositata in data 15.12.2023, l’Università ribadiva che, alla luce dell’intervenuto Decreto di accoglimento del ricorso straordinario proposto dal ricorrente, tutti gli atti impugnati in questa sede erano venuti meno con conseguente sopravvenuto difetto di interesse al ricorso.

Parte ricorrente, con memoria depositata il 20.12.2023, chiedeva l’integrale accoglimento del ricorso, evidenziando il proprio interesse a una positiva e conclusiva definizione del giudizio.

Con le memorie di replica le parti ribadivano le rispettive posizioni e argomentazioni.

Con ricorso rubricato sub R.G. n. 635/2023, depositato in data 25.9.2023, OMISSIS ha impugnato il d.P.R. del 16 maggio 2023 di annullamento del provvedimento Dirigenziale 6947/2020 di attivazione della procedura comparativa di cui sopra, il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 01617/2022 del 3.10.2022, recante la valutazione di fondatezza del ricorso proposto dal dott. OMISSIS, il provvedimento dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna di data 11.6.2023 recante la trasmissione del suddetto Decreto, nonché la decisione di privare di effetti il contratto individuale di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato del 6.10.2021 medio tempore sottoscritto; il ricorrente ha, altresì, chiesto l’annullamento, “per quanto occorrer possa”, in via incidentale rispetto all’impugnazione proposta con ricorso straordinario al Capo dello Stato, della comunicazione dell’Ufficio Ricercatori a tempo determinato di APOS del 14.10.2020, recante la segnalazione al Consiglio di Dipartimento della possibilità di scorrimento della graduatoria del concorso del 21.3.2019, in parte qua della delibera n. 37/2020 del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale laddove viene qualificato il dott. OMISSIS quale idoneo utilmente collocato in graduatoria in corso di validità, nonché, in via subordinata, dell’art. 17 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei concorsi per ricercatore, nel testo risultante dalle modifiche approvate con D.R. 646/2020 del 4.6.2020, nella parte in cui prevede l’applicazione in via retroattiva dell’art. 6, comma 9, del Regolamento, recante la validità triennale delle graduatorie.

Nelle premesse il ricorrente ha esposto quanto segue:

-che il presente ricorso trae origine dall’impugnazione proposta avanti al Capo dello Stato dal dott. OMISSIS avverso il provvedimento dirigenziale n. 6947/2020, con cui l’Università di Bologna ha indetto la procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato;

-di aver partecipato alla gravata procedura selettiva, di essere stato poi destinatario, quale secondo in graduatoria, di un provvedimento di chiamata da parte del Dipartimento di Ingegneria Industriale, ma di essere rimasto del tutto estraneo al giudizio proposto con ricorso straordinario, non essendogli mai stata notificata l’impugnazione proposta dal dott. OMISSIS;

– che il ricorso straordinario veniva notificato solo ad una candidata alla procedura indetta con il bando oggetto di impugnazione, in particolare, alla dott.ssa OMISSIS;

– che a seguito dell’ordine di integrazione del contraddittorio disposto con il parere del Consiglio di Stato sez. I, n. 303 del 10.2.2022, il ricorso straordinario veniva notificato al dott. OMISSIS il quale, nel frattempo, era risultato vincitore della procedura di valutazione comparativa;

-che nelle more del procedimento avanti al Capo dello Stato e del successivo giudizio proposto dal OMISSIS avanti al TAR, il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale, con delibera del 20.9.2022, richiedeva lo scorrimento della graduatoria e disponeva la chiamata dell’odierno ricorrente, quale secondo classificato, delibera approvata dal CdA dell’Ateneo con la delibera del 27.9.2022;

-di aver sottoscritto il contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato in data 6.10.2022

-che con nota dell’8.6.2023 il Dirigente dell’Area del Personale dell’Ateneo comunicava l’adozione del d.P.R. del 16.5.2023, con cui veniva disposto l’annullamento del bando di cui al provvedimento dirigenziale n. 6947/2020 e che con comunicazione dell’11.6.2023 il Rettore informava che l’annullamento del bando e la conseguente caducazione di tutti gli atti della procedura selettiva, dei verbali della Commissione e del provvedimento di approvazione degli atti, faceva venir meno i presupposti del contratto di lavoro sottoscritto in data 6.10.2022 che, pertanto, doveva ritenersi privo di effetti fin dal momento del suo avvio.

Tanto premesso, il ricorrente ha formulato, in sintesi, le seguenti censure: “1. In via preliminare: sull’ammissibilità dell’impugnazione del d.P.R. di decisione del ricorso straordinario: la legittimazione e l’interesse del dott. OMISSIS quale controinteressato pretermesso nel ricorso promosso in sede straordinaria”; al ricorrente, per quanto fosse controinteressato, essendosi collocato utilmente in graduatoria e risultando, poi, destinatario della proposta di chiamata a fronte di un ulteriore posto di ricercatore Senior richiesto dal Dipartimento di Ingegneria Industriale, non era stato notificato il ricorso straordinario (notificato solo al dott. OMISSIS e alla dott.ssa OMISSIS), con la conseguente ammissibilità dell’odierno ricorso e con possibilità di dedurre tutti i vizi del d.P.R. di decisione del ricorso straordinario e, segnatamente, quelli riferiti al parere reso dal Consiglio di Stato; infatti, secondo la giurisprudenza, ammettere, per il controinteressato pretermesso, la facoltà di impugnare il decreto decisorio mediante ricorso al competente Tar sarebbe conforme ai principi costituzionali in tema di uguaglianza, giusto processo ed effettività della tutela giurisdizionale; il ricorrente, pertanto, intende contestare la decisione assunta sul ricorso straordinario e, in particolare, il parere del Consiglio di Stato che presenterebbe evidenti lacune nella motivazione dovute al travisamento dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell’impugnazione e dalla mancata valutazione di profili di inammissibilità e infondatezza del ricorso; “2. Sull’inammissibilità e infondatezza delle censure proposte con il ricorso straordinario”;

il OMISSIS, nel ricorso straordinario, aveva contestato l’indizione della procedura selettiva sul presupposto dell’asserita violazione, da parte dell’Amministrazione, dell’obbligo, sancito dall’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 4 comma 3, del D.L. n. 101/2013, di “scorrere” la graduatoria ancora valida della precedente procedura selettiva, indetta con il bando n. 2112/2019, nella quale il medesimo era collocato in posizione utile ai fini della chiamata; tali censure, però, sarebbero del tutto infondate, innestandosi su provvedimenti contraddittori e illegittimi dell’Ateneo; “2.1. L’illegittima disapplicazione del bando della procedura selettiva n. 2112/2019”; la graduatoria della procedura selettiva del 2019 non si sarebbe potuta scorrere, in quanto l’art. 8 del relativo bando prevedeva che “la graduatoria è utilizzata esclusivamente per la copertura del posto messo a concorso. Nel solo caso di rinuncia all’assunzione, l’incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l’ordine di graduatoria”; l’Ateneo, quindi (e, in particolare, in un primo tempo, l’Ufficio Ricercatori APOS e, in un secondo momento, il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale), avrebbe adottato provvedimenti illegittimi in quanto, al momento dell’indizione della procedura selettiva n. 6947/2020, non vi era alcuna graduatoria valida, tenuto conto che quella scaturita dalla procedura n. 2112/2019 aveva perso ogni validità ed efficacia per effetto dell’assunzione del primo classificato; per tale ragione, il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale, nella delibera n. 37/2020, avrebbe esposto motivazioni ultronee a sostegno della necessità di indire una nuova procedura selettiva; l’illegittima disapplicazione del bando da parte dell’Ateneo avrebbe anche sortito effetti pregiudizievoli nei confronti degli aspiranti ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Industriale, in particolare il ricorrente e il dott. OMISSIS i quali, ove fossero stati resi edotti della possibilità di scorrimento della graduatoria, avrebbero senz’altro presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva n. 2112/2019; “2.2. L’inammissibilità del ricorso straordinario derivante dalla mancata impugnazione dell’art. 8 del bando n. 2112/2019 preclusivo allo scorrimento della graduatoria”; da quanto sopra deriverebbe, altresì, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal dott. OMISSIS, il quale avrebbe proposto ricorso straordinario contro la procedura selettiva n. 6947/2020 senza avanzare alcuna censura avverso la clausola di cui all’art. 8 del bando; il bando n. 2112/2019, peraltro, sarebbe stato adottato in conformità alla disciplina di Ateneo vigente in quel momento (e solo successivamente modificata), che non contemplava la possibilità di scorrimento delle graduatorie, ma prevedeva che “La Commissione redige una graduatoria di idonei valida tre anni. Nel solo caso di rinuncia all’assunzione, l’incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l’ordine di graduatoria”; né avrebbe potuto trovare applicazione l’art. 17 del Regolamento -che prevedeva l’applicazione dell’art. 6 comma 9 (che aveva eliminato il limite all’utilizzabilità delle graduatorie costituito dalla rinuncia all’assunzione del vincitore) anche alle graduatorie approvate antecedentemente alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento- atteso che non conteneva alcun specifico riferimento ai bandi recanti specifiche disposizioni impeditive all’utilizzabilità delle graduatorie; “2.3. L’illegittimità della disposizione regolamentare retroattiva”; nel caso in cui si dovesse ritenere che l’art. 17 del Regolamento fosse applicabile alla generalità delle graduatorie, comprese quelle la cui perdurante validità e utilizzabilità era espressamente esclusa dal bando, tale disposizione regolamentare sarebbe illegittima per contrasto con la regola di irretroattività delle norme giuridiche, col principio tempus regit actum, nonché coi principi di tutela dell’affidamento e di parità di trattamento; “3. Errori in iudicando e in procedendo del parere del Consiglio di Stato: 3.1. Violazione e falsa applicazione del divieto di disapplicazione dei bandi di concorso; violazione del principio tempus regit actum; violazione dell’art. 6 comma 9 del Regolamento di Ateneo ratione temporis vigente”; il Consiglio di Stato, nell’esprimere il proprio parere, avrebbe omesso di esaminare i profili di inammissibilità del ricorso straordinario consistenti nella mancata impugnazione della delibera n. 37/2020 del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale, costituente l’atto presupposto del provvedimento di indizione della procedura selettiva e nella mancata contestazione dell’art. 8 del bando 2112/2019; nemmeno sarebbe stato rilevato che l’art. 6, comma 9, del Regolamento di Ateneo, applicabile ratione temporis, non consentiva lo scorrimento delle graduatorie (ad eccezione del caso, non sussistente, di rinuncia del primo in graduatoria); “3.2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della legge n. 240/2010, dell’art. 35 comma 5 ter del D.Lgs. n. 165/2001; violazione dei principi della Carta Europea dei Ricercatori”; l’art. 24, comma 2, della legge n. 240/2010 nel disciplinare il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato non contemplerebbe l’obbligo di scorrimento della graduatoria di un precedente concorso né la validità e l’efficacia della stessa, ma si limiterebbe a demandare all’autonomia regolamentare delle singole università la disciplina di dettaglio; l’art. all’art. 6 comma 9, del Regolamento, richiamata dal dott. OMISSIS, non solo non troverebbe applicazione nella procedura di cui al bando n. 2112/2019, ma non contemplerebbe nemmeno l’obbligo di scorrimento delle graduatorie esistenti; il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale nella delibera n. 37/2020 aveva esplicitato le esigenze di carattere pubblico sottese all’indizione di una nuova procedura selettiva, evidenziando che l’oggetto del nuovo bando verteva su una tematica di ricerca differente rispetto alla procedura bandita nel 2019; sarebbe, dunque, indiscutibile che le due procedure concorsuali avessero ad oggetto differenti campi di ricerca, per cui erroneamente il Consiglio di Stato avrebbe ritenuto che l’ambito del concreto progetto di ricerca non possa influire sulla scelta dei candidati, pena l’elusione delle norme che impongono che la selezione dei ricercatori avvenga in base a titoli, curricula e produzione scientifica e non sulla loro conoscenza della specifica attività oggetto del progetto di ricerca; “4. Illegittimità dei provvedimenti con cui l’Ateneo di Bologna ha comunicato la cessazione degli effetti del contratto di lavoro subordinato di ricercatore a tempo determinato del dott. OMISSIS. Illegittimità derivata. Violazione di legge: violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Omessa comunicazione di avvio del procedimento. Difetto di Istruttoria. Travisamento”; la nota dell’Ateneo dell’8.6.2023 di comunicazione dell’avvenuto accoglimento del ricorso straordinario e conseguente annullamento di tutti gli atti della procedura e quella del Rettore dell’11.6.2023 con cui è stato comunicato che il contratto sottoscritto era venuto meno in conseguenza dell’annullamento della procedura sarebbero illegittime in via derivata essendo fondate esclusivamente sul Decreto di accoglimento del ricorso straordinario; inoltre, la comunicazione di cessazione degli effetti del contratto sarebbe illegittima per mancata comunicazione di avvio del procedimento, anche tenendo conto che al ricorrente non era stato notificato il ricorso straordinario.

Si è costituita in giudizio l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, la quale ha chiesto, in relazione all’impugnazione del d.P.R. 16 maggio 2023 e del parere del Consiglio di Stato n. 1617/2022, di pronunciarsi secondo giustizia e, in relazione all’impugnazione degli atti dell’Università, di rigettare il ricorso perché infondato.

Anche il controinteressato OMISSIS si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione del parere reso dal Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 10, comma 3, del d.P.R. n. 1119/1971, l’inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza alla via amministrativa individuata dal ricorrente, nonché l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione a ricorrere; nel merito ha contestato le censure avversarie chiedendone il rigetto.

Si è costituita in giudizio anche OMISSIS, eccependo l’inammissibilità, improcedibilità e comunque infondatezza del ricorso e chiedendo l’estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva.

Alla Pubblica Udienza del 24 gennaio 2024, entrambi i suddetti ricorsi sono stati trattenuti in decisione, come da rispettivo verbale di causa.

Preliminarmente, è necessario prendere atto del regime di connessione (parzialmente) oggettiva e soggettiva che avvince i ricorsi in epigrafe indicati, connessione che giustifica la loro trattazione congiunta mediante riunione processuale.

Il Collegio ritiene di trattare, preliminarmente, il ricorso rubricato sub R.G. n. 635/2023, giusta la sua natura pregiudiziale, nei termini che di seguito si preciseranno, rispetto al ricorso rubricato sub R.G. n. 858/2021.

In via pregiudiziale devono essere scrutinate le plurime (ma connesse) eccezioni di inammissibilità dell’impugnazione del parere del Consiglio di Stato e del ricorso per intervenuta acquiescenza e per carenza di legittimazione a ricorrere sollevate dal controinteressato OMISSIS.

Secondo il Controinteressato nessuna norma consentirebbe di impugnare avanti al TAR la decisione del Consiglio di Stato in sede consultiva, dal momento che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sarebbe un ricorso amministrativo alternativo al ricorso giurisdizionale e come tale non suscettibile di alcun gravame in sede giudiziale, salva la possibilità di esperire azione revocativa ex art. 15 del d.P.R. n. 1199/1971; inoltre, a seguito della notificazione del ricorso straordinario, nessuna controparte aveva chiesto la trasposizione ex art. 10 d.P.R. n. 1199/71 dello stesso in sede giurisdizionale, con conseguente inammissibilità dell’odierno ricorso; unica eccezione sarebbe rappresentata dalla possibilità di denunciare vizi di forma o del procedimento intervenuti successivamente al parere del Consiglio di Stato, vizi che, però, non sarebbero stati denunciati in questa sede; infine, il ricorso sarebbe inammissibile anche perché il ricorrente non avrebbe avuto alcuna posizione di controinteressato al momento della proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Le eccezioni di inammissibilità sollevate dal OMISSIS non sono condivisibili.

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa la decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato può essere contestata in sede giurisdizionale solo per vizi attinenti alla forma e al procedimento intervenuti successivamente al parere del Consiglio di Stato; tale limitazione vale per tutte le parti che abbiano scelto o accettato che la controversia fosse decisa nella sede straordinaria, ossia per il ricorrente e per le controparti che, avendo avuto la possibilità di chiedere la trasposizione alla sede giurisdizionale, non se ne siano avvalse (Consiglio di Stato, sez. V, 27 ottobre 2022, n. 9190; id., sez. II, 13 aprile 2022, n. 2813; id., sez. V, 3 agosto 2018, n. 4801; id., sez. III, 29 marzo 2014, n. 1346; id., sez. VI, 22 giugno 2006, n. 3831).

È, invece, consentito al controinteressato non ritualmente evocato, in quanto soggetto che non ha manifestato il proprio consenso al procedimento, di impugnare la decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato anche per vizi inerenti al parere del Consiglio di Stato e alle fasi procedurali anteriori (Consiglio di Stato, sez. III, 19 marzo 2014, n. 1346).

E’ stato ulteriormente osservato che nel caso di domanda di annullamento della decisione del ricorso straordinario proposta in sede giurisdizionale dal controinteressato non ritualmente evocato, il giudizio è formalmente un giudizio impugnatorio avverso il decreto presidenziale, ma è sostanzialmente un giudizio di opposizione del terzo; ne consegue che la disciplina applicabile non è quella dell’art. 105 CPA (remissione al primo giudice), ma quella degli artt. 108 e 109 CPA e 404 c.p.c. (applicabile anche al processo amministrativo per il rinvio di cui all’art. 39, comma 1, del CPA); pertanto, accolti i motivi di ricorso, non si ha rimessione al primo giudice ma, conclusa la fase rescindente, si apre la fase rescissoria con esame nel merito del ricorso (in tal senso Consiglio di Stato, n. 9190/2022 cit.).

Tanto premesso in linea generale, va rilevato che l’odierno ricorrente dott. OMISSIS riveste la qualifica di controinteressato pretermesso nel ricorso straordinario avanti al Capo dello Stato promosso dal OMISSIS.

Pare opportuno riepilogare la scansione temporale degli atti che assumono rilievo nella vicenda per cui è causa.

Con bando n. 6947 del 13.11.2020 l’Università indiceva la “procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di 1 posto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) (senior) della L. 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/A3 Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/14 Progettazione Meccanica e Costruzioni di Macchine”; avverso tale provvedimento il dott. OMISSIS, in data 8.3.2021, proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato, indicando quale controinteressata la sola OMISSIS, a cui il ricorso era notificato; con delibera dirigenziale n. 4521 dell’8.7.2021 l’Università approvava gli atti della procedura comparativa e la relativa graduatoria che vedeva collocato al primo posto OMISSIS, al secondo OMISSIS, al terzo OMISSIS e al quarto posto OMISSIS; con parere n. 303 del 10.2.2022 il Consiglio di Stato, ritenendo il ricorso “non ancora maturo per la decisione, essendo stato il gravame notificato esclusivamente alla dott.ssa OMISSIS e non anche al dott. OMISSIS, il quale – in assenza agli atti della graduatoria finale della procedura oggetto della presente controversia – viene indicato nelle controdeduzioni del ricorrente da ultimo richiamate come vincitore della procedura oggetto della controversia” e “riservato ogni ulteriore provvedimento e considerata la posizione di controinteressato del dott. OMISSIS (o comunque del vincitore della procedura)”, disponeva che il Ministero dell’università e della ricerca ordinasse “al ricorrente, entro 15 giorni dalla ricezione del presente parere l’integrazione del contraddittorio entro i successivi 10 giorni con il candidato risultato vincitore della procedura”; il ricorso era, pertanto, notificato al dott. OMISSIS (non al dott. OMISSIS, vincitore del concorso del 2019 ed erroneamente indicato), vincitore della procedura (il quale interveniva nel procedimento svolgendo difese nel merito); con deliberazione n. 94/2022, seduta del 20.9.2022, il Dipartimento di Ingegneria Industriale richiedeva lo scorrimento della graduatoria del concorso e disponeva la chiamata del dott. OMISSIS, quale secondo classificato; con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università n. 664 del 27.9.2022 era approvata la chiamata del dott. OMISSIS; con parere n. 617/2022, pubblicato in data 3.10.2022, il Consiglio di Stato riteneva il ricorso straordinario fondato; in data 6.10.2022 il dott. OMISSIS stipulava con l’Ateneo il contratto di lavoro rep. 13632 del 6.10.2022.

Dalla riportata scansione temporale emerge, dunque, che al momento dell’adozione del parere del Consiglio di Stato (n. 617 pubblicato il 3.10.2022), il dott. OMISSIS già rivestiva la qualifica di controinteressato, essendo stato chiamato dall’Ateneo (proposta del 20.9.2022 e approvazione del 27.9.2022), quale secondo in graduatoria del concorso oggetto del ricorso straordinario.

A quanto sopra consegue che, effettivamente, all’odierno ricorrente deve essere riconosciuta la qualifica di controinteressato pretermesso nel ricorso avanti al Capo dello Stato.

Alla luce di tutto quanto sopra, vanno respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dal OMISSIS, sia in riferimento all’inammissibilità dell’impugnazione del parere reso dal Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario, stante gli esposti principi elaborati dalla giurisprudenza, sia con riferimento alla asserita intervenuta acquiescenza e alla carenza di legittimazione a ricorrere, atteso che il dott. OMISSIS deve essere considerato a tutti gli effetti un controinteressato pretermesso, nei confronti del quale non può essere intervenuta alcuna acquiescenza in relazione all’esito di un procedimento a cui non ha partecipato ed è, quindi, legittimato a proporre ricorso avverso tale esito.

Il ricorso, pertanto, è ammissibile, come sostenuto dal ricorrente nel primo motivo.

E’ necessario ora scrutinare, in base ai principi sopra ricordati, le censure di merito formulate in ricorso.

Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati unitamente, essendo connessi sotto il profilo logico-giuridico.

In buona sostanza, il ricorrente sostiene, per le ragioni in precedenza esposte, che il parere del Consiglio di Stato sia errato nel merito e non abbia considerato plurimi profili di inammissibilità del ricorso straordinario, con evidenti ripercussioni sul successivo d.P.R. di accoglimento.

Le plurime doglianze non sono condivisibili.

Giova ricordare che nel ricorso straordinario il dott. OMISSIS, in estrema sintesi, aveva denunciato (i) la violazione dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, che avrebbero previsto la validità triennale delle graduatorie e da cui la giurisprudenza avrebbe ritratto il principio dell’obbligo di loro utilizzo, salva adeguata motivazione sulle ragioni di interesse pubblico tali da imporre, per contro, l’attivazione di una nuova procedura concorsuale; (ii) la mancanza, nel caso di specie, di tali ragioni di interesse pubblico e la contestuale violazione dell’art. 24, comma 2, della legge n. 240 del 2010.

Il Consiglio di Stato, nell’impugnato parere, dopo aver premesso che l’art. 4, comma 3, lettera b), del D.L. n. 101 del 2013 era già stato abrogato dall’art. 1, comma 363, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha evidenziato che “Il parimenti invocato art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, tuttavia, nella versione vigente ratione temporis, continuava a prevedere la durata triennale delle graduatorie (in seguito ridotta a due anni, con esclusione di quelle approvate nel 2018 e nel 2019, per le quali è stata mantenuta la vigenza triennale, ad opera dell’art. 1, commi 147 e 149, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»). Parimenti, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Università di Bologna, la graduatoria degli idonei ha validità triennale. È quindi indubbio che la graduatoria degli idonei del precedente concorso per ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare INGIND/14 fosse in vigore al momento dell’impugnata indizione del bando nel medesimo settore”.

Sotto tali profili il parere impugnato risulta immune dai vizi denunciati in ricorso.

Quanto alla disciplina nazionale, la durata triennale delle graduatorie era, infatti, stabilita dall’art. 35, comma 5 ter, del D.Lgs n. 165/2001, applicabile ratione temporis al bando di concorso 2112/2019 (ove il OMISSIS si classificava in seconda posizione); per cui, correttamente è stata sancita la possibilità di scorrere la graduatoria.

Con riferimento alla disciplina regolamentare, la stessa Università ha precisato che il Regolamento di Ateneo ratione temporis applicabile al bando n 2112/2019 prevedeva, all’art. 6, comma 9, che “La Commissione redige una graduatoria di idonei valida tre anni”. Pertanto, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, era ben possibile procedere con lo scorrimento della graduatoria, come correttamente comunicato al Dipartimento dall’Ufficio Ricercatori a tempo determinato dell’Università: infatti, la modifica al suddetto comma 9 (con l’aggiunta del secondo periodo “Nel solo caso di rinuncia all’assunzione, l’incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l’ordine di graduatoria”) era stata introdotta, a seguito delle deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del febbraio 2019, solo con Decreto Rettorale n. 362 dell’1.3.2019, novella entrata in vigore il 5.3.2019; il bando n. 2112/2019 era stato attivato nell’ottobre del 2018, quindi in epoca antecedente alla modifica regolamentare.

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale, pur potendo scorrere la graduatoria, ha ritenuto, diversamente, di non ricorrere alla suddetta graduatoria e indire un nuovo concorso, motivando la scelta con le ragioni ivi indicate.

Come ulteriormente precisato dalla difesa dell’Ateneo, il bando n. 2112/2019 era pubblicato il 21.3.2019, pochi giorni dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare, recependone la previsione che, in realtà, si sarebbe dovuta applicare soltanto alle nuove attivazioni con decorrenza marzo 2019 (come stabilito dall’art. 17 del “nuovo” Regolamento).

Dunque, da un lato, la previsione dell’art. 8 del bando non era coerente con il quadro normativo di riferimento, sia a livello di disciplina generale nazionale, che di normativa regolamentare dell’Ateneo; dall’altro, non può assumere alcun rilievo, in questa sede, l’affermazione del ricorrente secondo cui la mancata partecipazione al concorso (sia sua, che del dott. OMISSIS) sarebbe dipesa proprio dalla previsione di cui all’art. 8, atteso che l’unico dato rilevante consiste proprio nella decisione (le cui motivazioni non sono mai state rese esplicite) di non partecipare a quel concorso.

Pertanto, non sono condivisibili le doglianze di parte ricorrente (articolate sub nn. 2.1 e 2.2. e, in parte sub n. 3.1.) in relazione, da un lato, alla illegittimità degli atti assunti dall’Ateneo (alcuni dei quali, peraltro, nemmeno presentavano carattere provvedimentale) sul presupposto (come visto errato) della inesistenza di una valida graduatoria e, dall’altro, alla asserita inammissibilità dell’impugnazione proposta dal OMISSIS.

Quanto alle doglianze relative all’art. 17 del Regolamento (formulate sub n. 2.3.), l’[#OMISSIS#] ha ben chiarito che la sua formulazione ha recepito la previsione di cui all’art. 147, comma 1, lett. c) della legge n. 160/2019 (legge finanziaria 2020), secondo il quale “le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione”.

Anche sotto tale profilo, pertanto, le censure di parte ricorrente vanno disattese.

Tanto chiarito in ordine alla disciplina applicabile, nel parere del Consiglio di Stato è affrontato il merito della questione, che imponeva la verifica “1) dell’applicabilità anche ai concorsi per professori e ricercatori universitari del principio, da lungo tempo affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dell’obbligo di scorrimento delle graduatorie vigenti, una volta – s’intende – che l’Amministrazione abbia discrezionalmente deciso di procedere a nuove assunzioni e fatta salva, in ogni caso, la possibilità di indizione di una nuova procedura in presenza di specifiche e motivate ragioni di interesse pubblico (si veda, per tutte, Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 28 luglio 2011, n. 14); 2) e, in caso di applicabilità di tale principio, della sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico nella scelta dell’Università di Bologna di indire una nuova procedura concorsuale

Il Consiglio di Stato ha, quindi, ritenuto che “l’obbligo in parola sussista anche per i concorsi in esame, stanti la portata generale dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165 del 2001, che riguarda tutti gli impieghi alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (portata generale già posta in evidenza dalla citata sentenza dell’Adunanza plenaria n. 14 del 2011), e le concorrenti rationes legis di contenimento della spesa pubblica e di tutela delle aspettative dei soggetti risultati idonei nei concorsi espletati nell’arco temporale discrezionalmente e non irragionevolmente individuato dal legislatore, rationes, queste, che, data la loro trasversalità assiologica, ricorrono anche per i ricercatori e i professori universitari. Non giustifica una conclusione diversa il richiamo, su cui fanno leva la difesa del controinteressato e dell’Università di Bologna, al principio costituzionale dell’autonomia delle università (art. 33, sesto comma, Cost.), per come concretamente declinato nella legge n. 240 del 2010 e, in particolare, negli artt. 18 e 24, che regolano le procedure di assunzione, rispettivamente, dei professori e dei ricercatori universitari. E ciò sia perché tali disposizioni non prevedono espressamente una deroga al principio generale del favor per lo scorrimento della graduatoria, sia perché esse stesse recano altre norme puntuali volte al contenimento della spesa pubblica, a dimostrazione che l’autonomia istituzionale e organizzativa non può tradursi nella insensibilità alle ragioni e ai principi di coordinamento della finanza pubblica e al principio della parità di trattamento”.

Le suddette argomentazioni, relative all’applicabilità anche ai concorsi per professori e ricercatori universitari del principio dell’obbligo di scorrimento delle graduatorie vigenti, appaiono del tutto condivisibili e non necessitano di ulteriori riflessioni. Sotto tale profilo, dunque, non sono condivisibili le censure articolate (sub n. 3.2.) dal ricorrente.

A questo punto, nel parere è scrutinato il vero nucleo centrale della controversia, relativo alla idoneità o meno della motivazione adottata dall’Università a giustificazione del mancato scorrimento della graduatoria e dell’indizione della nuova procedura.

A tale proposito è, in particolare, precisato che la suddetta verifica va effettuata “tenendo presente le indicazioni già fornite dalla più volte citata sentenza dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio n. 14 del 2011, secondo cui possono certamente rilevare: 1) le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico; 2) «alcune ipotesi di fatto, in cui si manifesta l’opportunità, se non la necessità, di procedere all’indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci, con la conseguente attenuazione dell’obbligo di motivazione», come nel caso dell’esigenza di stabilizzazione di personale precario, o come nel caso di una «intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione», o, ancora, come nell’ipotesi in cui si debba dare «risalto determinante anche all’esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e alle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria». È quest’ultima, in sostanza, la motivazione addotta dall’Università di Bologna, la quale, sulla scorta del parere reso dal professore C., ordinario del SS INGIND/14, ha ritenuto determinante la diversità del progetto di ricerca tra il precedente bando e quello oggetto della procedura indetta con il provvedimento impugnato («rispetto al primo bando che aveva come tematica la ricerca su componenti e sistemi di giunzione innovativi per telai motociclistici, l’attuale esigenza di ricerca, ed oggetto della richiesta per il nuovo bando, è focalizzata sui materiali compositi nanostrutturati per applicazioni nella meccanica avanzata dotati di capacità self-sensing»). Ritiene la Sezione che nel caso dei ricercatori universitari tale motivazione sia in contrasto sia con l’art. 24, comma 2, lettera c), della legge n. 241 del 2010, ai sensi del quale la loro valutazione, come pure riconosciuto dall’Università di Bologna nelle sue deduzioni, non deve essere operata sulla base del progetto che sono chiamati a svolgere, ma «sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica» (Tar Lazio, Roma, sezione terza, sentenza 7 marzo 2022, n. 2663; Tar Emilia-Romagna, Bologna, sezione prima, sentenza 7 febbraio 2020, n. 119; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 24 agosto 2018, n. 5050; Tar Lombardia, Milano, sezione terza, sentenza 28 aprile 2016, n. 830), sia con il regolamento universitario, che, conformemente alla citata norma di rango primario, prevede, all’art. 6, comma 7, che la valutazione dei candidati sia operata su titoli, curricula e produzione scientifica e non sulla loro conoscenza della specifica attività oggetto del progetto di ricerca (nello stesso senso è l’art. 7 del bando impugnato), e ciò all’evidente fine di evitare che si possano verificare casi di cucitura» del concorso su specifici candidati. Se, infatti, l’ambito del concreto progetto di ricerca non può influire sulla scelta dei candidati, appare irragionevole ed elusivo delle norme appena richiamate che esso possa essere posto a fondamento della decisione di non fare ricorso allo scorrimento di una vigente graduatoria di ricercatori già giudicati idonei in relazione ad un concorso bandito per il medesimo settore scientifico disciplinare e non per, ma in occasione, di un diverso progetto di ricerca”.

Ritiene il Collegio che le suddette, articolate, argomentazioni siano pienamente condivisibili.

Giova ricordare che l’Università, sulla base dei rilievi formulati da un Professore ordinario del SSD ING-IND/14, ha giustificato la scelta di non scorrere la graduatoria e di bandire una nuova procedura perché “l’oggetto del bando di cui si richiede la pubblicazione è diverso dal bando rif. 2112, del quale è attualmente in vigore una graduatoria, in quanto l’esigenza di maggiore interesse di ricerca per il Dipartimento e per il SSD ING-IND/14, in questo momento, è sostanzialmente differente rispetto a quella che fu espressa nel precedente bando per la copertura del ruolo di RTD-B. (…) rispetto al primo bando che aveva come tematica la ricerca su componenti e sistemi di giunzione innovativi per telai motociclistici, l’attuale esigenza di ricerca, ed oggetto della richiesta per il nuovo bando, è focalizzata sui materiali compositi nanostrutturati per applicazioni nella meccanica avanzata dotati di capacità self-sensing. Il prof. C. ritiene che dal curriculum del candidato in graduatoria non emerga in modo chiaro la sua esperienza nella materia oggetto del nuovo bando. Per tale motivo, il Prof. C. propone al Consiglio di procedere all’attivazione di una nuova procedura selettiva”.

Ebbene, l’art. 24 della legge n. 240 del 2010 – rubricato “ricercatori a tempo determinato” – nel prevedere che le Università possano stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, individua i criteri per la scelta, nell’ambito di apposite procedure pubbliche di selezione, dei destinatari del contratto di lavoro a tale titolo stipulato, tra i quali figura testualmente la prevista “specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari” (art. 24, comma 2, lettera “a”).

A tal proposito, la giurisprudenza ha osservato che “La richiamata disposizione normativa, riprendendo in termini integralmente coincidenti il contenuto dell’articolo 18, comma 1, lettera “a” della medesima L. n. 240/2010 dedicato al reclutamento dei professori universitari, pone come parametro esclusivo ai fini della necessaria specificazione preventiva del settore concorsuale di riferimento l’eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari – il cui contenuto è rimesso non alla discrezionalità del singolo Ateneo ma ad un apposito decreto ministeriale (ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della stessa Legge n. 240/2010) – rispondendo all’esigenza di assicurare l’imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati al posto di ricercatore ovvero di professore universitario nonché la parità di trattamento dei partecipanti alla procedura valutativa di tipo comparativo. La procedura comparativa viene, infatti, ad incentrarsi sul <tipizzato> settore scientifico-disciplinare in modo da assegnare rilievo al <settore concorsuale nel suo insieme> – ai fini della valutazione dei partecipanti alla selezione – senza che sia consentito attribuire preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. VI, sent. 24 agosto 2018, n. 5050, TAR Lombardia, Milano, sent. 3 giugno 2019, n. 1269). Nella prospettiva delineata, l’individuazione dell’ambito di ricerca ad opera del decreto di indizione della procedura selettiva assume una [#OMISSIS#] circoscritta al piano meramente informativo, come altresì previsto dal medesimo articolo 24, comma 2, lettera “a” (sopra richiamato) laddove contempla l’indicazione di <informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni …> da svolgere (in tal senso, cfr. la citata sentenza n. 5050/2018). Tale elemento risulta dunque ascrivibile alla finalità di illustrare nel dettaglio le specifiche funzioni cui è eventualmente chiamato il vincitore della selezione, non potendo viceversa costituire un criterio di valutazione ai fini della selezione ad un posto di ricercatore ovvero di professore universitario” (TAR Lazio, Roma, sez. III, 7 marzo 2022, n. 2663; in senso analogo TAR Lombardia, Milano, sez. III, 30 maggio 2019, n. 1223).

La motivazione addotta dall’Ateneo a supporto della decisione di indire la nuova procedura appare in contrasto con i principi sopra enucleati e correttamente, pertanto, il parere qui gravato ne ha rilevato il contrasto sia con l’art. 24, comma 2, lett. c) della legge n. 24 del 2010, secondo cui la valutazione dei ricercatori non deve essere operata sulla base del progetto che sono chiamati a svolgere, ma “sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica”, sia con l’art. 6, comma 7, del Regolamento universitario che, analogamente, prevede che la valutazione dei candidati sia operata su titoli, curricula e produzione scientifica e non sulla loro conoscenza della specifica attività oggetto del progetto di ricerca.

Se, infatti, la concreta tematica di ricerca non può assumere alcun rilievo ai fini della scelta dei candidati (TAR Lazio, n. 2663/2022 cit.), ne consegue (sul piano logico prima ancora che giuridico) che integra una elusione delle disposizioni normative sopra richiamate la circostanza che la suddetta tematica di ricerca possa essere utilizzata quale ragione posta a fondamento della decisione di non fare ricorso allo scorrimento di una vigente graduatoria di ricercatori in relazione ad un concorso bandito per il medesimo settore scientifico disciplinare, optando invece per l’indizione di una nuova procedura.

Alla luce degli esposti argomenti, pertanto, anche le ulteriori censure formulate dal ricorrente (sub n. 3.2.) non possono essere condivise.

Quanto alla dedotta mancata impugnazione della delibera n. 37/2020 (censura formulata sub n. 3.1), pare sufficiente osserva che l’atto lesivo della sfera giuridica del dott. OMISSIS era rappresentato dal bando n. 6947/2020, atto contestato in sede di ricorso straordinario.

In definitiva, le censure di cui al secondo e al terzo motivo vanno disattese.

Anche l’ultimo motivo di ricorso, con cui si contestano gli atti con i quali l’Ateneo ha comunicato la cessazione degli effetti del contratto sottoscritto dal ricorrente, è infondato e va, pertanto, respinto.

Non sussiste la denunciata illegittimità derivata, atteso che, per quanto sopra visto, il Decreto di accoglimento del ricorso straordinario non è inficiato dai vizi di merito denunciati dal ricorrente.

Alla luce dell’intervenuto annullamento del bando, l’Università si è limitata ad assumere gli atti conseguenti; a seguito dell’annullamento degli atti della procedura, infatti, consegue automaticamente la caducazione di tutti gli atti successivi, tra cui anche il contratto di lavoro, medio tempore sottoscritto (TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 21 luglio 2022, n. 2356; per una estesa disamina della questione cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 21 aprile 2023, n. 4068).

Anche la censura relativa al mancato avviso di avvio del procedimento non è condivisibile, proprio in considerazione di quanto sopra esposto in ordine alla attività, sostanzialmente vincolata, posta in essere dall’Ateneo a seguito dell’annullamento del bando di concorso, che ha travolto l’intera procedura. In buona sostanza, come rilevato dall’Università, la privazione degli effetti del contratto è un effetto automatico conseguente al Decreto di accoglimento del ricorso straordinario e non la conclusione di un procedimento amministrativo avviato dall’Amministrazione.

In ogni caso, va osservato che, anche a seguito della partecipazione procedimentale del ricorrente, l’esito non avrebbe potuto essere diverso, stante quanto sopra già chiarito.

Anche l’ultimo motivo di ricorso è, dunque, infondato.

In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, il ricordo rubricato sub R.G. n. 635/2023 va respinto.

In conseguenza del rigetto del ricorso n. 635/2023 avverso il Decreto di accoglimento del ricorso straordinario e stante l’evidente rapporto di pregiudizialità, il ricorso proposto dal dott. OMISSIS sub R.G. n. 858/2021 va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l’intervenuto annullamento del bando di concorso ad opera del suddetto Decreto ha comportato la caducazione di tutti gli atti conseguenti (e, in particolare, del provvedimento di approvazione degli atti concorsuali, così come dei contratti di lavoro medio tempore sottoscritti dai controinteressati), oggetto di contestazione da parte del OMISSIS.

Nemmeno è configurabile -in disparte ogni altra considerazione sul punto specifico – un interesse in capo al ricorrente “per la sua futura collocazione all’interno del Dipartimento, la sua onorabilità scientifico-didattica” (in tal senso cfr. memoria difensiva depositata dal ricorrente il 20.12.2023), atteso che, come già chiarito, l’annullamento del bando di concorso (a seguito dell’accoglimento del ricorso straordinario) comporta la giuridica inesistenza di tutte le valutazioni e gli atti concorsuali di cui parte ricorrente in questa sede si duole, atti e valutazioni che non possono più produrre alcun effetto giuridico.

In definitiva, il ricorso RG 858/2021 va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In considerazione della indubbia particolarità e complessità delle questioni trattate, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di causa tra tutte le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe riuniti, respinge il ricorso R.G. n. 635/2023 e dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso R.G. 858/2021.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 22 aprile 2024