TAR Lazio, Sez. III bis, 15 aprile 2024, n. 7412

Il giudizio della Commissione deve contenere le ragioni a supporto della negativa valutazione delle pubblicazioni ai fini dell’abilitazione

Data Documento: 2024-04-15
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

È necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo.

Contenuto sentenza

07412/2024 REG.PROV.COLL.

10908/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10908 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, viale 21 Aprile 11;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale 06/B1 nominata con D.D. n. 1620, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

– del diniego all’abilitazione nazionale della dott.ssa OMISSIS alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 06/B1 “Medicina Interna”, indetta con Decreto Direttoriale n. 553 del 26.02.2021;

– ove occorra e nei limiti del proprio interesse, dei risultati dei lavori della Commissione Nazionale per il settore concorsuale citato, pubblicati il giorno 13.02.2023 sul sito ministeriale dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (https://asn21.cineca.it);

– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca e di Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente espone di aver presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il Settore concorsuale 06/B1 “Medicina interna”, nell’ambito della procedura di abilitazione indetta con Decreto Direttoriale n. 553/2021.

1.1 All’esito della procedura la Commissione giudicatrice ha ritenuto la non idoneità della ricorrente, la quale, ritenendone l’illegittimità, ha impugnato il giudizio collegiale, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, affidando il ricorso ai seguenti motivi:

“1) Violazione art. 16, l.n. 240/2010. Violazione dm 7 giugno 2016, n. 120. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per manifesta illogicità;

2) Violazione art. 16, l.n. 240/2010. Violazione dm 07 giugno 2016, n. 120. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta. Eccesso di potere per motivazione apparente ed incongrua”.

1.2 In data 28.8.2023 si è costituito il Ministero resistente con atto di stile, chiedendo il rigetto del ricorso e successivamente depositando relazione e documenti.

1.3 In data 19.3.2024, parte ricorrente ha depositato scritto difensivo insistendo per l’accoglimento delle proprie domande.

1.4 All’udienza pubblica del 9 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti.

2. Preliminarmente il Collegio ritiene necessario inquadrare normativamente la fattispecie.

2.1 La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).

In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.

2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.

I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).

In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:

a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;

b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.

La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:

a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;

b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;

c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;

d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;

e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;

f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”

2.2 Nel caso di specie, la Commissione ha riconosciuto alla candidata il possesso di tre titoli (numero sufficiente all’ottenimento dell’abilitazione) e il raggiungimento dei valori soglia, ma ha valutato negativamente la sua produzione scientifica.

3. Il Collegio ritiene di esaminare per primo il secondo motivo di ricorso, afferente alla valutazione negativa delle pubblicazioni e, quindi, al vizio più radicale.

4. Parte ricorrente censura il giudizio reso dalla Commissione in ordine alla produzione scientifica, ritenendone l’arbitrarietà, l’illogicità, la contraddittorietà e il difetto di adeguata motivazione.

Le dodici pubblicazioni presentate sono state ritenute “adeguate sia per l’impact factor totale e medio che per il ruolo prioritario della candidata (8/12 prodotti)”.

Ciò nonostante la Commissione ha espresso un giudizio negativo:

– valutando i contributi di “limitata originalità in quanto 5/12 sono revisioni della letteratura, privi di dati originali”;

– ritenendo “una scarsa continuità temporale con la mancanza di pubblicazioni tra il 2003 e il 2011”;

 Valutando i contributi “scarsamente congruenti con le tematiche caratterizzanti il SC 06/B1, in ragione del fatto che, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 4, del DM 120/2016, sono prevalentemente inerenti la reumatologia con particolare interesse alla S. Raynaud, sclerosi sistemica, LES e artrite reumatoide, con aspetti sistemici e multidisciplinari non evidenti”.

Tale motivazione sarebbe illegittima, incongrua e contraddittoria.

La valutazione di non originalità sarebbe frutto di un’istruttoria approssimativa.

Il giudizio di scarsa congruenza con le tematiche caratterizzanti il SC 06/B1 sarebbe illogico e contraddittorio e non troverebbe supporto nella declaratoria del settore di Medicina interna: “Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico formativa nonché dell’attività assistenziale a essa congrua nel campo della fisiopatologia medica, e della semeiotica medica funzionale e strumentale, della metodologia clinica, della medicina basata sulle evidenze, della clinica medica generale e della terapia medica. Il settore ha inoltre specifica competenza nella gerontologia e geriatria, nell’allergologia e di immunologia clinica, nella medicina dell’esercizio fisico e dello sport, nella medicina termale, nelle medicine d’urgenza e di pronoto soccorso, compresa la medicina del rischio NRCB, nella medicina vascolare, nella medicina di comunità, comprese le cure primarie, e delle cure palliative. Sono inoltre campi di studio la nutrizione clinica e la medicina del benessere”.

Le pubblicazioni prodotte dalla ricorrente riguarderebbero argomenti costituenti capisaldi del settore: le malattie infettive, la sindrome di Raynaud, la patogenesi e diagnosi delle connettiviti, la terapia del lupus eritematoso sistemico, le vasculiti sistemiche primarie e secondarie e gli aspetti immunologici del mieloma multiplo.

Infine, la Commissione avrebbe errato anche nel ritenere la mancanza di pubblicazioni tra il 2003 e il 2011.

4.1 L’Amministrazione replica sostenendo l’esaustività e la non contraddittorietà delle motivazioni espresse dai Commissari.

Cinque delle pubblicazioni prodotte dalla candidata sarebbero articoli di revisione e, dunque, di carattere ricostruttivo e non innovativo.

Il riconoscimento del valore di impatto delle pubblicazioni non vincolerebbe la Commissione ad una valutazione positiva della produzione anche con riguardo agli altri criteri definiti dall’art. 4, D.M. 120/2010.

Nel caso di specie la produzione scientifica sarebbe risultata carente per qualità, scarsamente congruente con il settore e poco continua.

La mancata coerenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale avrebbe reso superflua la valutazione degli ulteriori criteri.

4.2 Il motivo di ricorso è fondato.

Osserva il Collegio che nessuno dei lavori della candidata risulta essere stato specificamente analizzato.

I contributi non sono neppure richiamati con l’indicazione dei titoli, essendosi la Commissione e i singoli Commissari limitati a formulare una lapidaria e apodittica valutazione sulle pubblicazioni nel loro complesso.

Tuttavia, per giurisprudenza consolidata, “è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, … in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, …, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo” (TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 10.2.2020, n.1758).

Alla luce di quanto sopra, pur rammentando in via preliminare che il giudizio di valore, rimesso all’apprezzamento della Commissione, è intangibile da parte del Giudice se non nei ristretti confini della manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1662/2017; Sez. IV, n. 5016/2016; Sez. VI, n. 871/2011; Id. n. 5880/2010; T.A.R. Lazio-Roma, I sez., n. 4237/2013), ritiene il Collegio che il giudizio reso dalla Commissione nel caso di specie risulti affetto dai vizi dedotti da parte ricorrente, risultando un giudizio finale da cui non emergono le ragioni a supporto della negativa valutazione delle pubblicazioni ai fini dell’abilitazione.

La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).

Nella fattispecie concreta, la motivazione dei giudizi (collegiale e individuali) non risulta idonea a descrivere le ragioni che hanno spinto la Commissione a pervenire all’esito negativo e, pertanto, gli atti impugnati devono considerarsi formulati non in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016, dovendosene ritenere l’irragionevolezza, la contraddittorietà e la mancanza di adeguata motivazione.

Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, che il Collegio condivide, la sinteticità del giudizio, con cui legittimamente la Commissione può esprimersi, non può in alcun modo tramutarsi nell’assoluta acriticità e apoditticità delle conclusioni, se non incorrendo nella violazione dell’obbligo di adeguata e congrua motivazione sancito dall’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e dall’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016 (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma sentt. nn. 4539/2024 e 5938/2024)

5. Con il primo motivo di diritto, la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dei titoli di cui alle lettere a), c) e g).

5.1 L’accoglimento del secondo motivo di ricorso consente l’assorbimento del primo, che, peraltro, risulta anche inammissibile per carenza di interesse, avendo la candidata ottenuto il riconoscimento dei titoli di cui alle lettere b), e), l) e, dunque, di un numero di titoli (tre) sufficiente ai fini dell’ottenimento dell’abilitazione, secondo il disposto del sopra visto art. 6 del D.M. n. 120/2016.

6. Conclusivamente, il Collegio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento nei sensi di cui in motivazione, con conseguente annullamento degli atti impugnati e obbligo dell’Amministrazione di procedere ad una nuova valutazione della candidata, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) c.p.a., a cura di una Commissione in diversa composizione.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:

– annulla gli atti impugnati,

– ordina all’Amministrazione la rivalutazione della ricorrente a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione che dovrà essere compiuta entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura della ricorrente.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre spese e accessori di legge se dovuti, in favore di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente, FF

OMISSIS, Referendario

OMISSIS, Referendario, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 15 aprile 2024