Cons. Stato, Sez. VII, 11 aprile 2024, n. 3327

L'attività del candidato deve essere congruente con i contenuti del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura

Data Documento: 2024-04-11
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

La congruenza dell’attività del candidato con i contenuti del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura costituisce uno dei parametri specificatamente indicati dalla normativa per misurare il profilo scientifico dei partecipanti ad un concorso universitario a posti di docente o ricercatore, con la conseguenza che tale aspetto può e deve essere adeguatamente tenuto in considerazione preliminarmente e, se del caso, anche autonomamente in sede di valutazione comparativa.

Contenuto sentenza

03327/2024 REG.PROV.COLL.

07097/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7097 del 2023, proposto dal Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e dall’Università degli Studi di -OMISSIS-, in persona del Rettore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato OMISSIS e dall’Avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato [#OMISSIS#] Damonte, dell’Avvocato OMISSIS e dall’Avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS-, resa tra le parti, che ha accolto il ricorso proposto in prime cure dall’odierno appellante incidentale, -OMISSIS-, per l’annullamento degli atti gli atti della procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di -OMISSIS-, odierna appellante principale, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della l. n. 240 del 2010, presso il Dipartimento di Scienze politiche e internazionali (DISPI), per il settore scientifico disciplinare SPS/02 – Storia delle Dottrine Politiche, settore concorsuale 14/B1 – Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche, e, segnatamente, il decreto rettorale n. -OMISSIS- del –OMISSIS-, recante la nomina del dott. -OMISSIS-, odierno appellante incidentale, quale vincitore.

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio dell’appellante incidentale -OMISSIS- e dell’appellante incidentale -OMISSIS-;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2024 il Consigliere OMISSIS e uditi per l’appellante incidentale, -OMISSIS- -OMISSIS-, l’Avvocato OMISSIS e per l’altro appellante incidentale, -OMISSIS-, l’Avvocato OMISSIS e l’Avvocato OMISSIS;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso notificato il 29 novembre 2022 e depositato il 7 dicembre 2022, l’odierno appellante incidentale, il dott. -OMISSIS-, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS- – di qui in avanti il Tribunale – gli atti della procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di -OMISSIS- – di qui in avanti, per brevità, l’Università – per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della l. n. 240 del 2010, presso il Dipartimento di Scienze politiche e internazionali (DISPI), per il settore scientifico disciplinare SPS/02 – Storia delle Dottrine Politiche, settore concorsuale 14/B1 – Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche, e, segnatamente, il decreto rettorale n. -OMISSIS- del –OMISSIS-, recante la nomina del dott. -OMISSIS- quale vincitore.

1.1. Il ricorrente ha, altresì, chiesto il risarcimento dei danni derivanti dagli atti gravati, domanda alla quale ha rinunciato in corso di causa, riservandosi tuttavia di riproporla in futuro.

1.2. Si sono costituiti in giudizio l’Università e il Ministero dell’Università e della Ricerca (di qui in avanti, sempre per brevità, il Ministero), nonché il controinteressato dott. -OMISSIS-, difendendo la piena legittimità degli atti oppugnati e instando per la reiezione del gravame.

1.3. Il Tribunale, con sentenza n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, ha accolto in parte, per le ragioni che ora si vedranno, il ricorso con il conseguente annullamento degli atti impugnati e, per l’effetto, ha condannato la Commissione a rinnovare parzialmente la valutazione del ricorrente e del controinteressato, secondo le coordinate indicate in sentenza.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello principale il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di -OMISSIS- e ne hanno chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, nella parte in cui avrebbe erroneamente accolto talune delle censure proposte in primo grado.

2.1. Si è costituito anche il controinteressato, il dott. -OMISSIS-, che ha anch’egli proposto appello incidentale e ha chiesto la riforma, previa sospensione, della sentenza impugnata, con la conseguente reiezione del ricorso proposto in primo grado da -OMISSIS-.

2.2. Si è costituito anche il dott. -OMISSIS-, che ha anche egli proposto appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui ha respinto i motivi del ricorso proposto in primo grado.

2.3. Con l’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2023 il Collegio ha accolto l’istanza di sospensione proposta dagli appellanti principali e dall’appellante incidentale, -OMISSIS-, e ha rinviato la causa per la trattazione del merito all’udienza pubblica del 13 febbraio 2024.

2.4. Le parti hanno depositato le rispettive memorie nei termini di cui all’art. 73 c.p.a.

2.5. In tale udienza il Collegio, sentiti i difensori delle parti e sulle conclusioni come dalle stesse rassegnate, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello principale delle amministrazioni e l’appello incidentale del dott. -OMISSIS- sono fondati.

4. La sentenza qui impugnata ha accolto in parte il ricorso, proposto in primo grado dal dott. -OMISSIS-, perché in sintesi ha ritenuto che:

a) l’organo esaminatore, disattendendo l’autovincolo predefinito nella griglia valutativa e relativo all’ “attività didattica a livello universitario”, nella quale sono annoverati gli “incarichi ufficiali di insegnamento (per ogni insegnamento congruente con settore)”, con l’attribuzione fino a due punti per ciascun incarico e per un massimo di sei punti (v. pag. 4 verbale della seduta del 25 luglio 2022), avrebbe completamente pretermesso il corso di dodici ore su “-OMISSIS-” tenuto dal dott. -OMISSIS-, nell’ottobre 2016, in qualità di Guest Professorpresso l’Università di -OMISSIS-, puntualmente dichiarato nel curriculum vitae allegato alla domanda (doc. 10 fasc. ricorrente in prime cure docc. 29-30-31-32-33 fasc. ricorrente) e in proposito, nella relazione esplicativa predisposta dalla Commissione e versata in atti, non viene contestata la coerenza dei temi trattati nel corso con il settore scientifico-disciplinare SPS/02 – Storia delle Dottrine Politiche, ma si rileva solamente che l’incarico non è stato affidato in base ad un bando selettivo (pag. 5 della relazione in data 6 dicembre 2022, depositata in primo grado sub doc. 10 resistente), ma tale rilievo è apparso erroneo al primo giudice in quanto una simile limitazione non risulta contemplata, neppure in modo indiretto, nel verbale di fissazione dei criteri valutativi (e nemmeno nel regolamento di Ateneo), sicché il parametro illegittimamente introdotto non sarebbe potuto essere utilizzato nello svolgimento della funzione selettiva (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 14 dicembre 2021, n. 8336; Cons. St., sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 1255) e, a ben vedere, anzi la Commissione avrebbe espressamente stabilito di considerare l’attività di docenza universitaria “in Italia o all’estero” (v. pag. 2 verbale della seduta del 25.7.2022), con la conseguenza che, poiché in diversi ordinamenti accademici stranieri gli incarichi di insegnamento sono conferiti sulla base di una valutazione del curriculum che, però, non passa attraverso una procedura di selezione stricto sensu intesa, sarebbe evidente l’inapplicabilità della restrizione invocata, che impedirebbe illogicamente di apprezzare numerosi titoli esteri;

b) ancora la Commissione avrebbe omesso di valutare, per la «documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani e stranieri», l’attività di Visiting Researcher and Granteesvolta dal dott. -OMISSIS- dal 15 settembre 2013 al 14 ottobre 2013 presso l-OMISSIS- denominato “-OMISSIS-” dell’Università di -OMISSIS-, regolarmente inserita dal candidato nel curriculum (v. anche doc. 27 ricorrente in prime cure), dato che nella relazione la Commissione obietta che “tale attività non solo è stata presa in considerazione (quindi non omessa), ma le sono anche stati attribuiti 3 punti, giudicandola parzialmente congruente con il Settore scientifico disciplinare di Storia delle dottrine politiche, perché giudicata riconducibile al settore scientifico disciplinare di «Filosofia politica» (SPS/01). Il ricorrente vi ha infatti svolto una ricerca intitolata «-OMISSIS-»” (pagg. 6-7 della relazione in data 6 dicembre 2022), ma la trascritta replica rivelerebbe inequivocabilmente, sempre ad avviso del primo giudice, il travisamento in cui è incorso l’organo esaminatore, perché il periodo di ricerca valorizzato con tre punti è, in realtà, quello trascorso dal ricorrente quale Research Associate presso l’istituto “-OMISSIS-” nel differente periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2014 (doc. 28 ricorrente in prime cure), separatamente indicato nella domanda.

c) il dott. -OMISSIS-, con riferimento ai due lavori “-OMISSIS-? -OMISSIS-” e “-OMISSIS-” che sono stati indiscutibilmente apprezzati come ottimi, venendo ciascun saggio definito «congruente con il settore scientifico disciplinare, innovativo, metodologicamente rigoroso, scientificamente rilevante, anche sotto il profilo della collocazione editoriale», ha conseguito solamente un punto per ciascuna pubblicazione, nonostante il trascritto giudizio sia letteralmente identico a quello formulato per i due contributi in volumi presentati dal dott. -OMISSIS- che, però, ha ottenuto due punti per ogni lavoro (v. verbale seduta del 20 settembre 2022, sub doc. 6 fasc. ricorrente in prime cure), dato che nella relazione esplicativa la Commissione ha riferito che i saggi del dott. -OMISSIS- non hanno raggiunto il punteggio massimo perché ha pesato in senso negativo il riscontro di ampi periodi di inattività nella sua attività scientifico – editoriale, ma ciò, ad avviso del primo giudice, sarebbe erroneo ed illegittimo perché l’attività scientifica complessiva del candidato è certamente suscettibile di penalizzazione per l’eventuale discontinuità o scarsa produttività, ma l’apprezzamento di tale aspetto è concettualmente ben distinto dal giudizio sulle opere prescelte dall’aspirante ricercatore per sottoporle alla valutazione “singola”;

d) con riferimento all’“attività didattica a livello universitario”, l’organo esaminatore ha attribuito zero punti all’incarico di Lecturere, cioè, di membro del corpo docente che insegna e valuta in autonomia gli studenti, ricoperto dal dott. -OMISSIS- presso il -OMISSIS- dal 21 luglio 2015 al 20 luglio 2018, tenendo per tre anni un corso su “-OMISSIS-”, in quanto la Commissione ha ravvisato la completa estraneità dei contenuti dell’insegnamento alla Storia delle Dottrine Politiche, asserendo che le tematiche trattate dal ricorrente perterrebbero esclusivamente alla Filosofia Morale (v. pag. 4 della relazione in data 6 dicembre 2022), ma ad avviso del primo giudice, il suddetto apprezzamento di assoluta incongruenza con il s.s.d. SPS/02 appare tecnicamente inattendibile in primis perché, a giustificazione di tale valutazione, la relazione rinvia ad un articolo pubblicato sul sito internet dell’istituzione americana, nel quale, però, non sono riportati gli argomenti del corso del dott. -OMISSIS-, ma, semplicemente, lo studioso viene elogiato perché – oltre ad avere raggiunto significativi riconoscimenti a livello accademico – ha conquistato importanti vittorie sportive come -OMISSIS- e inoltre, come si evince dal titolo ufficiale dell’insegnamento (ed è comprovato dalle competenti autorità universitarie statunitensi: docc. 13-14 ricorrente), il corso ha affrontato gli aspetti sociali, etici e filosofici, oltre che scientifici, del pensiero di -OMISSIS-, uomo politico, diplomatico, giornalista, scienziato e inventore, considerato uno dei più illustri padri fondatori degli Stati Uniti d’[#OMISSIS#]. In particolare, pur essendo verosimile che varie lezioni siano state dedicate alle riflessioni scientifiche di -OMISSIS-(trattandosi di una docenza del Dipartimento di -OMISSIS- del -OMISSIS-), sarebbe innegabile che l’insegnamento abbia avuto ad oggetto il multiforme e poliedrico pensiero del Founding Father, che diede un apporto essenziale nel definire i valori fondanti della nuova nazione americana;

e) con riguardo all’ “Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi”, il vincitore, dott. -OMISSIS-, ha ottenuto il punteggio massimo di cinque per l’appartenenza al team del progetto internazionale “-OMISSIS-”, ma, come ha dedotto il ricorrente in prime cure, la ricerca in questione è stata avviata nell’anno 2022 e, pertanto, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (27 febbraio 2022), si trovava ancora alle battute iniziali e sul punto non ha persuaso il primo giudice la replica della Commissione, secondo cui lo stato di avanzamento del progetto non rientra fra i canoni prestabili per la valutazione (v. pag. 4 della relazione in data 6 dicembre 2022) perché, in realtà, nel verbale di fissazione dei criteri è espressamente sancito che «la valutazione di ciascun titolo sopra riportato sarà effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato» (pag. 2 del verbale della seduta in data 25 luglio 2022) sicché, alla luce del suddetto parametro valutativo, apparirebbe incongrua l’assegnazione del massimo dei punti per la partecipazione ad un progetto di ricerca che, per quanto pregevole e rilevante, al momento di inoltro della domanda era stato intrapreso da meno di due mesi.

5. Le considerazioni del primo giudice in ordine ad ognuna delle censure qui sinteticamente ricordate, e accolte in primo grado, non sono condivisibili, meritando condivisione i motivi al riguardo proposti dalle appellanti principali e dall’appellante incidentale, dott. -OMISSIS-, le cui argomentazioni possono essere qui esaminate per la sostanziale omogeneità di contenuti argomentativi, prescindendo qui da ogni questione di inammissibilità sollevata in limine litis dagli appellanti per il principio della ragione più liquida, dato che le censure tutte proposte in primo grado dal dott. -OMISSIS- sono infondate.

6. Quanto alla censura di cui al punto a)sopra ricordato al § 4, infatti, merita anzitutto condivisione l’assunto degli appellanti principali e dell’appellante incidentale, dott. -OMISSIS-, secondo cui il primo giudice ha senz’altro errato nel ritenere che il corso di dodici ore su “-OMISSIS-” tenuto dal dott. -OMISSIS- nell’ottobre 2016, in qualità di Guest Professorpresso l’Università di -OMISSIS-, non sarebbe stato valutato solo perché non attribuito a seguito di bando selettivo.

6.1. In realtà, la relazione della Commissione prova molto di più in quanto motiva la mancata attribuzione di punteggio alla suddetta attività, innanzitutto, perché costituita da sole “12 ore di attività seminariale” e in quanto tali non assimilabili ad un incarico di insegnamento, né ufficialmente né informalmente conferito.

6.2. A pagina 5 della relazione della Commissione depositata in primo grado, si legge, infatti che «al punto 2.3. p. 10, il ricorrente afferma che, poiché nel ruolo “Guest Professor” all’Università di -OMISSIS-, ha svolto 12 ore di attività seminariale, ciò comporterebbe l’assimilazione di tale esperienza ad un vero e proprio incarico didattico, parificabile a quelli attribuiti con regolare contratto che, a seguito di bando selettivo, vengono messi a concorso dalle Università» e che «la commissione ha infatti preso in esame esclusivamente le attività didattiche svolte in seguito all’attribuzione di un insegnamento regolamentato da un contratto, attribuito in base ad un bando selettivo».

6.3. Dunque, la Commissione, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, si è attenuta precisamente a quanto dalla stessa stabilito preventivamente nella griglia relativa a titoli e curriculum degli aspiranti ricercatori, ove la stessa si è autovincolata a valutare, tra l’altro, l’“attività didattica a livello universitario”, nella quale sono annoverati gli “incarichi ufficiali di insegnamento (per ogni insegnamento congruente con settore)”.

6.4. Ebbene, risulta pacifico e chiaramente esplicitato nel verbale di predeterminazione dei criteri che sarebbero stati oggetto di valutazione soltanto gli incarichi ufficiali di insegnamento.

6.5. La nozione di incarichi ufficiali di insegnamento si rinviene all’art 23 della l. n. 240 del 2010, rubricato proprio “Contratti per attività di insegnamento”, ove il legislatore ha stabilito, al comma 2, che «le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni», sicché, in primo luogo, gli “incarichi ufficiali di insegnamento”, che sono gli unici che potevano essere valutati dalla Commissione sulla base dell’autovincolo che la stessa si era imposta in sede di redazione dei criteri, sono solamente quelli di durata almeno annuale.

6.6. Risulta, pertanto, corretto l’operato della Commissione costituito dalla omessa attribuzione di punteggio alle “12 ore di attività seminariale” del corso su “-OMISSIS-” svolte dal dott. -OMISSIS- in 4 giorni quale “Guest Professor” alla Facoltà di Legge di -OMISSIS-, perché non assimilabili ad un incarico didattico.

6.7. Ne consegue, altresì, l’erroneità, in relazione alla fattispecie in questione, dell’ulteriore assunto secondo cui «in diversi ordinamenti accademici stranieri gli incarichi di insegnamento sono conferiti sulla base di una valutazione del curriculum che, però, non passa attraverso una procedura di selezione stricto sensu intesa» perché è evidente che la Commissione giudicatrice, utilizzando la locuzione “ufficiale” (nel verbale della prima seduta) per qualificare gli incarichi da valutare, ha chiaramente voluto considerare solo gli incarichi attribuiti secondo le modalità previste dalle richiamate disposizioni normative, qualora svolti in Italia, o comunque a questi equiparabili in termini di caratteristiche e, si ribadisce, di durata, se svolti all’estero.

6.8. L’attività svolta dal dott. -OMISSIS-, per caratteristiche e durata, non è assimilabile ad un corso di insegnamento ufficiale e la sentenza impugnata, dunque, sul punto è meritevole di riforma.

7. Quanto alla censura di cui al punto b)sopra ricordato, poi, si deve rilevare che la Commissione ha deciso di non attribuire alcun punteggio a tale attività in quanto, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha ritenuto la stessa inquadrabile nel SSD IUS/20 (Filosofia del diritto) e nel settore concorsuale 12/H3, mentre la diversa attività svolta in qualità di “Research Associate” presso il medesimo Istituto è stata giudicata meritevole di 3 punti (su 5) per avere il dott. -OMISSIS- svolto, a differenza che nel caso dell’attività giudicata incongruente, un progetto di ricerca dal titolo “-OMISSIS-”, ed evidentemente è stata proprio questa specifica attività di ricerca ad essere stata giudicata come attinente (seppure in modo parziale) con il SSD SPS/02, non essendo dunque la Commissione incorsa in nessuna svista sul punto, a differenza di quanto ha ritenuto il primo giudice.

8. Quanto alla censura di cui al punto c), il primo giudice ha ritenuto che la Commissione avrebbe illegittimamente sovrapposto e confuso i parametri prestabiliti per l’esame della produzione complessiva con quelli relativi alla valutazione specifica delle singole pubblicazioni, ma non ha considerato che deve essere tenuta in considerazione, come stabilito nel verbale della prima seduta, «la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, esclusi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio» e, proprio in forza di questo criterio, la Commissione era vincolata a considerare anche la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, dell’intensità e della continuità temporale della stessa (che altrimenti non sarebbe nemmeno stata riportata nel verbale), la quale, come già ampiamente illustrato nella Relazione depositata in primo grado e alla quale si rimanda integralmente, nel caso del dott. -OMISSIS- appare di minor valore rispetto a quella del dott. -OMISSIS- e dunque dirimente per l’attribuzione del punteggio.

8.1. Non si rinviene alcuna disposizione regolamentare, né alcuna decisione in sede di predeterminazione dei criteri, in ordine all’applicabilità del criterio in questione alla sola complessiva produzione scientifica dei candidati, come ha sostenuto il primo giudice, e del resto – a conferma di tale osservazione – va osservato che nella stessa tabella in cui vengono analiticamente riportati i punteggi attribuiti per la produzione scientifica (parte integrante del verbale della prima seduta) è espressamente previsto che la Commissione, nel determinare i predetti punteggi, debba avvalersi dei criteri precedentemente definiti (tra cui, quindi, evidentemente anche il criterio in argomento).

8.2. La valutazione svolta sul punto dalla Commissione, dunque, non è macroscopicamente illegittima.

9. Quanto alla censura di cui al punto d), ancora, la Commissione ha correttamente ritenuto di non attribuire alcun punteggio all’attività in argomento e ciò ha fatto in quanto, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha giudicato la stessa come riconducibile al SSD MFIL/03 (Filosofia morale), a sua volta incluso nel SC 11/C3, e sul punto non si può non osserva che, se viene rapportato a quanto dopo osservato dallo stesso primo giudice in merito agli aspetti affrontati dal corso (ovvero, come visto, gli aspetti sociali, etici, e filosofici, oltre che scientifici, del pensiero di -OMISSIS-), l’inquadramento dell’attività in discussione in questo settore non pare essere errata perché nel settore vengono in rilievo le competenze relative allo studio dell’uomo nella sua dimensione morale, etico-sociale, politica, dell’etica della comunicazione e della filosofia politica.

9.1. La valutazione sul punto svolta dalla Commissione, a differenza di quanto ha statuito il primo giudice, non è né palesemente erronea né affetta da alcun vizio di illogicità.

10. Quanto alla censura di cui al punto e), infine, si deve rilevare che il Tribunale, nell’accogliere la doglianza avanzata sul punto dal dott. -OMISSIS- ritiene illogico l’operato della Commissione per aver attribuito al dott. -OMISSIS- il punteggio massimo previsto con riguardo alla sua partecipazione al progetto “-OMISSIS-”, e ciò in quanto al momento della scadenza della presentazione delle domande di partecipazione alla selezione il progetto si trovava alle battute iniziali.

10.1. Il Tribunale, al punto 2.2.2, afferma che sul punto non persuade la replica della Commissione, secondo cui lo stato di avanzamento del progetto non rientra fra i canoni prestabili per la valutazione (v. pag. 4 della relazione in data 6 dicembre 2022), dato che nel verbale di fissazione dei criteri è espressamente sancito che «la valutazione di ciascun titolo sopra riportato sarà effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato» (pag. 2 del verbale della seduta in data 25 luglio 2022), sicché, alla luce del suddetto parametro valutativo, apparirebbe incongrua l’assegnazione del massimo dei punti per la partecipazione ad un progetto di ricerca che, per quanto pregevole e rilevante, al momento di inoltro della domanda era stato intrapreso da meno di due mesi.

10.2. In realtà, nel verbale di fissazione dei criteri il valore quantitativo viene indicato assieme al valore qualitativo, senza alcuna indicazione del peso specifico che deve essere attribuito al singolo fattore così lasciando tale ripartizione alla discrezionalità tecnica della commissione.

10.3. Nell’esercizio di tale discrezionalità, la Commissione, nel terzo verbale, ha messo in evidenza la natura internazionale e l’alto valore del progetto stesso, che pertanto è oggettivamente considerato dagli addetti ai lavori come di notevole prestigio a prescindere dallo stato di avanzamento dei lavori del medesimo, e dunque il fatto stesso di partecipare ad un progetto simile è di per sé indice di pregevole e significativa attività di ricerca, soprattutto dal punto di vista qualitativo, che i partecipanti sono chiamati a svolgere.

10.4. Inoltre, come evidenziato dalla stessa Commissione, i referenti del progetto risultano di fama internazionale.

10.5. Tali elementi sono stati tutti evidentemente presi in considerazione e si sono tradotti nel punteggio massimo attribuito, che va esente da censura.

10.6. Anche su questo ultimo punto, erroneamente accolto dal primo giudice, le censure degli appellanti meritano condivisione.

11. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha accolto le censure di primo grado sin qui esaminate, deve dunque essere riformata per le assorbenti ragioni sin qui esposte, in accoglimento dell’appello principale e di quello incidentale proposto dal dott. -OMISSIS-, con la conseguente reiezione di dette censure.

12. Deve ora essere esaminato l’appello incidentale, proposto il 6 novembre 2023 dal dott. -OMISSIS-, contro la sentenza qui impugnata nella parte in cui ha, invece, respinto le altre censure proposte in primo grado dal medesimo dott. -OMISSIS-.

13. L’appello incidentale essere respinto in tutti e quattro i suoi motivi.

14. Con il primo motivo (pp. 2-6 del ricorso), anzitutto, l’appellante incidentale deduce che il criterio della congruenza con il Settore di riferimento avrebbe, al più, potuto assurgere a filtro di una preliminare valutazione sul titolo, ma non certamente a criterio unico per l’attribuzione del punteggio in relazione a quel titolo, dovendo la Commissione darsi carico di esaminare anche gli ulteriori profili connessi al dottorato di ricerca, espressamente indicati dall’articolo 17 del Regolamento di Ateneo e dei quali, invece, non vi è traccia nei verbali relativi alla valutazione.

14.1. Il giudice di prime cure ha respinto la censura sollevata con il primo motivo di ricorso, affermando che correttamente la Commissione giudicatrice avrebbe tenuto in considerazione il profilo di congruenza o meno dei titoli con il Settore di riferimento.

14.2. Tuttavia, come l’appellante incidentale auspica di avere chiarito, la doglianza proposta non mirava affatto a sostenere che la Commissione avrebbe dovuto del tutto ignorare la congruenza del titolo con il Settore (dato, invero, chiaro e mai messo in discussione), essendo invece diretta a sostenere la diversa tesi secondo cui la valutazione del dottorato conseguito dai candidati non avrebbe potuto e non avrebbe dovuto essere operata facendo esclusivo riferimento alla congruenza del titolo con il Settore (come, invece, pacificamente è accaduto).

14.3. Sotto tale profilo, pertanto, la sentenza impugnata pare non avere colto appieno la doglianza, che è stata quindi respinta con una motivazione non pertinente, sicché la decisione appare per tale ragione meritevole di riforma, in accoglimento della censura nei termini dedotti dal ricorrente con il primo motivo di ricorso.

14.4. Il motivo deve essere respinto.

14.5. È scevra da qualsivoglia rimprovero la scelta della Commissione di non assegnare il massimo dei punti ad un titolo solo parzialmente congruente con il settore scientifico-disciplinare per il quale è indetto il concorso, scelta rispetto alla quale, del resto, l’appellante non ha fornito elementi tali da giustificarne l’annullamento, dato che essa risulta tecnicamente ineccepibile.

14.6. Come ha ben rilevato il primo giudice, del resto, gli artt. 2 e 3 del D.M. n. 243 del 25 maggio 2011, recante criteri e parametri per la valutazione preliminare degli aspiranti a contratti di ricercatore, prevedono che le commissioni giudicatrici comparano il curriculum ed i titoli dei candidati «facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, debitamente documentati», nonché le pubblicazioni «tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate».

14.7. Pertanto, la congruenza dell’attività del candidato con i contenuti del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura costituisce uno dei parametri specificatamente indicati dalla normativa per misurare il profilo scientifico dei partecipanti ad un concorso universitario a posti di docente o ricercatore, con la conseguenza che tale aspetto può e deve essere adeguatamente tenuto in considerazione preliminarmente e, se del caso, anche autonomamente in sede di valutazione comparativa, come ha bene rilevato la sentenza impugnata senza travisare il contenuto della censura proposta in primo grado.

14.8. Il motivo, dunque, va respinto.

15. Con il secondo motivo (pp. 6-8 del ricorso), ancora, l’appellante incidentale deduce che il Tribunale ha ritenuto infondata la censura avanzata nell’interesse del dott. -OMISSIS- in relazione alla valutazione operata dalla Commissione con riferimento all’attività svolta come adjunct professor dipolitical theoryal -OMISSIS- -OMISSIS-, in quanto – a suo dire – non sarebbe certa la congruenza della materia di Political Theory con il Settore scientifico disciplinare SPS/02.

15.1. Anche in questo caso, d’altra parte, un’attenta analisi della censura dimostrerebbe che la stessa non è stata colta appieno dal giudice di prime cure, che pare, implicitamente, aderire alla soluzione adottata impropriamente dalla Commissione giudicatrice, che ha ritenuto di poter esaurire la valutazione dei candidati con l’accertamento della congruenza o meno di ciascun titolo con il Settore di riferimento.

15.2. Come si evince dall’esame del verbale della terza seduta della procedura (verbale del 20 settembre 2022), all’attività svolta dal dott. -OMISSIS- quale professore a contratto in “Political Theory” presso il -OMISSIS- -OMISSIS- (quarto titolo della lettera B) è stato attribuito dalla Commissione un solo punto, laddove per ciascun incarico congruente con il Settore era stato previsto il riconoscimento di un massimo di due punti (nella scheda del dott. -OMISSIS- si legge testualmente «il candidato è stato professore a contratto presso il -OMISSIS- -OMISSIS- con un insegnamento parzialmente congruente con il settore scientifico disciplinare»), mentre, con riferimento all’attività di didattica integrativa svolta dal dott. -OMISSIS- in “-OMISSIS-” presso l’Università di -OMISSIS- (secondo titolo della lettera B), la Commissione ha ritenuto di attribuire ben due punti, sul presupposto che si trattasse di materia congruente con il settore di riferimento (nella scheda del dott. -OMISSIS- si legge testualmente che «il candidato ha svolto per due anni attività didattica integrativa con un contratto presso l’Università di -OMISSIS-, congruente con il settore scientifico disciplinare»).

15.3. A fronte di tale contraddittoria valutazione, il dott. -OMISSIS- ha quindi censurato sia la illegittimità di una valutazione, che – ancora una volta – in violazione delle disposizioni regolamentari e degli autolimiti predefiniti dalla Commissione, apparirebbe basata in via esclusiva sulla aderenza del titolo con il Settore di riferimento, sia la contraddittorietà della valutazione che per il dott. -OMISSIS- ha ritenuto solo parzialmente congruente con il Settore SPS/02 la materia di “Political Theory”, che è stata invece considerata del tutto congruente nella valutazione dell’attività didattica del dott. -OMISSIS-.

15.4. E infatti, pur volendo prescindere dal fatto che la valutazione della Commissione risulta impropria ex se per il modo in cui è stata approntata (si rinvia sul punto a quanto già argomentato con il primo motivo di appello), non vi è dubbio che nell’ottica di una valutazione basata, appunto, solo sulla congruenza o meno del titolo con il Settore SPS/02, la materia di Teorie Politiche o è congruente con tale Settore oppure non lo è, risultando del tutto contraddittorio – e come tale illegittimo – che nell’ambito della medesima procedura e con riferimento al medesimo segmento di valutazione per il dott. -OMISSIS- detta materia sia stata considerata parzialmente congruente e per il dott. -OMISSIS- pienamente congruente.

15.5. Va da sé, ad avviso dell’appellante incidentale, che il passaggio della sentenza che ha respinto la doglianza in questione, sostenendo la non censurabilità di questo segmento di valutazione della Commissione sul presupposto che il giudizio di non completa congruenza non risulterebbe del tutto inattendibile, è erroneo per non avere considerato la contraddittorietà censurata.

15.6. Anche questo motivo di appello incidentale deve essere respinto.

15.7. Come ha infatti bene rilevato il primo giudice, se è vero che, nel mondo accademico angloamericano, la Political Theory comprende la storia del pensiero politico, è parimenti vero che essa si occupa anche dei problemi che rivestono una dimensione filosofica nella vita politica contemporanea, sicché la docenza in parola non è pienamente aderente al S.S.D. SPS/02 e, conseguentemente, il giudizio della Commissione non risulta tecnicamente inattendibile, mentre la censura del dott. -OMISSIS-, che pretende il massimo dei punti, sconfina palesemente nel merito.

15.8. Non si ravvisa alcuna contraddittorietà tra le due valutazioni perché l’appellante incidentale non ha invero dimostrato che, a dispetto della medesima denominazione, la materia di Teorie Politiche insegnata dal dott. -OMISSIS- sia eguale nei contenuti alla suddetta Political Theory da lui insegnata a -OMISSIS- e che quindi il contenuto dell’insegnamento statunitense sia eguale a quello valutato in modo più favorevole a quello italiano, che la Commissione ha ritenuto più aderente, evidentemente, al settore scientifico di riferimento.

15.9. Anche questo motivo, dunque, va respinto.

16. Con il terzo motivo (pp. 8-10 del ricorso), ancora, l’appellante incidentale deduce che il primo giudice, con riferimento all’operato della Commissione giudicatrice nella parte in cui ha ritenuto che all’attività svolta dal ricorrente quale Lecturerpresso il -OMISSIS-dovessero essere attribuiti zero punti in quanto «insegnamento non congruente con il settore scientifico disciplinare», ha accolto un profilo della doglianza de qua (vale a dire la censurata inattendibilità dell’apprezzamento di assoluta incongruenza operato dalla Commissione giudicatrice), ma ne ha anche implicitamente respinto una parte fondamentale (quella relativa alla improprietà di un giudizio incentrato esclusivamente sulla congruenza del titolo con il Settore di riferimento).

16.1. Anche questa censura, per le ragioni già ampiamente esposte alle quali qui ci si richiama, deve essere respinta perché il profilo di incongruenza del titolo con il Settore di riferimento è stato legittimamente valutato dalla Commissione, come si è già detto per le ragioni ampiamente esposte, alle quali qui ci si richiama per obbligo di sintesi prescritto dal codice di [#OMISSIS#] (art. 3, comma 2, c.p.a.).

17. Con il quarto motivo (pp. 10-12 del ricorso), infine, l’appellante incidentale deduce che il giudice di prime cure ha ancora una volta basato la propria decisione (di inaccoglibilità della doglianza), con riferimento alla sua incidenza sull’attribuzione di un punteggio solo parziale (3 punti sui 5 pervisti come punteggio massimo) all’attività svolta per più di un anno dal dott. -OMISSIS- come “Research fellow” presso il -OMISSIS- di -OMISSIS-,. confermando la correttezza del giudizio espresso dalla Commissione in punto di congruenza con il Settore ed ignorando il vero fulcro della censura, volta, in primis, a sostenere l’improprietà di una valutazione basata esclusivamente su un criterio che – seppure certamente di rilievo – non risulterebbe neppure contemplato tra quelli individuati dal Regolamento di Ateneo e dalla Commissione giudicatrice per la valutazione dell’attività di formazione e di ricerca.

17.1. Ne consegue che il passaggio della sentenza con cui il Tribunale ha respinto la predetta censura, sostenendo la correttezza (o comunque la non erroneità) di questo segmento di valutazione della Commissione, risulterebbe erronea e meritevole di essere riformata.

17.2. Anche questo ultimo motivo, per le ragioni già ampiamente esposte in ordine al criterio della congruenza, deve essere respinto.

18. Dalle considerazioni sin qui esposte discende che la sentenza impugnata deve essere confermata laddove ha respinto le censure proposte in primo grado dal dott. -OMISSIS-.

19. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l’appello principale del Ministero e dell’Università e l’appello incidentale di -OMISSIS- vanno accolti, mentre l’appello incidentale proposto da -OMISSIS- va respinto, sicché, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto integralmente il ricorso proposto in primo grado dal dott. -OMISSIS-, confermandosi qui appieno il giudizio della Commissione e l’esito delle operazioni concorsuali.

20. Le spese del doppio grado del giudizio, per la complessità tecnico-scientifica delle questioni esaminate che presentano comunque una zona grigia di opinabilità, possono essere interamente compensate tra le parti.

20.1. Rimane definitivamente a carico del dott. -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado e del suo appello incidentale, mentre egli deve essere condannato a corrispondere il contributo unificato prenotato a debito dalle amministrazioni appellanti e quello versato dall’appellante incidentale, dott. -OMISSIS-.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello principale, proposto dal Ministero dell’Università e della Ricerca, e sull’appello incidentale, proposto da -OMISSIS-, nonché sull’appello incidentale, proposto da -OMISSIS-, accoglie i primi due e respinge il secondo e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado da -OMISSIS-.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Pone definitivamente a carico di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso proposto in primo grado e dell’appello incidentale.

Condanna -OMISSIS- a corrispondere il contributo unificato rispettivamente prenotato a debito e versato per la proposizione dell’appello principale e dell’appello incidentale di -OMISSIS-.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d. lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutte le parti interessate nel presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2024, con l’intervento dei magistrati:

Omissis, Presidente

Omissis, Consigliere, Estensore

Omissis, Consigliere

Omissis, Consigliere

Omissis, Consigliere

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato in data 11 aprile 2024