TAR Toscana, sez. IV, 10 aprile 2024, n. 406

Sull'impugnabilità dei provvedimenti riguardanti la programmazione del personale docente e ricercatore

Data Documento: 2024-04-10
Autorità Emanante: TAR Toscana
Area: Giurisprudenza
Massima

I provvedimenti riguardanti la programmazione del personale docente e ricercatore sono impugnabili solo ove contengano disposizioni in grado di ledere in via diretta ed immediata le posizioni giuridiche soggettive

Contenuto sentenza

00406/2024 REG.PROV.COLL.

01212/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1212 del 2018, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato OMISSIS in Firenze, via F. Puccinotti 30;

contro

Università degli Studi di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avvocato OMISSIS in Firenze, Rettorato – piazza San [#OMISSIS#] n. 4;

nei confronti

OMISSIS, non costituito in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione, dei seguenti atti:

a) verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze del 23.2.2018;

b) verbale del Consiglio di Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, dell’Università degli Studi di Firenze del 14 febbraio 2018;

c) verbale del Consiglio di Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, dell’Università degli Studi di Firenze del 7 febbraio 2018;

d) verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione (d’ora in poi CIA), Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, dell’Università degli Studi di Firenze del 7.2.2018;

e) se e per quanto occorra, verbale della CIA, Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, dell’Università degli Studi di Firenze del 16.1.2018;

f) tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché ignoti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 marzo 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Prof. OMISSIS ha impugnato, mediante la presentazione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze del 23 febbraio 2018, unitamente ai verbali del Consiglio di Dipartimento di Chirurgia e Medicina della stessa Università (così come in epigrafe citati), nella parte in cui hanno previsto la programmazione del personale docente e ricercatore relativa al triennio 2018-2020, senza comprendere un posto da professore ordinario per il settore al quale apparteneva lo stesso ricorrente (SC 06/F3 – SSD MED/31).

In particolare si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione dell’art. 1-ter del D.L. n. 7/2005, degli artt. 5 e 18 della Legge n. 240/2010, oltre all’emergere di vari profili di eccesso di potere per contraddittorietà tra atti, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, in quanto la programmazione relativa al personale docente e ricercatore sarebbe illegittima nella parte in cui non comprende il posto di professore ordinario per il SSD Med 31;

2. la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell’art. 1-ter del D.L. n. 7/2005, dell’art. 18 della L. n. 240/2010, in quanto la nuova programmazione, in relazione alle posizioni di professore ordinario, violerebbe i criteri stabiliti con le circolari di cui decreto rettorale n. 31 del 30 novembre 2017;

3. la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell’art. 1-ter del D.L. n. 7/2005, dell’art. 18 della L. n. 240/2010, in quanto la programmazione dei posti disponibili (così come prevista dagli atti impugnati) avrebbe l’effetto di pregiudicare il settore scientifico disciplinare al quale appartiene il ricorrente;

4. la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, del piano nazionale anticorruzione del 2017 e l’eccesso di potere per violazione del giusto procedimento;

5. la violazione degli artt. 1, 2, 3, l. 241/1990, l’eccesso di potere per contraddittorietà tra atti, il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria e l’illogicità manifesta e irragionevolezza.

6. la violazione della circolare del rettore n. 31/2017.

Si è costituita l’Università di Firenze che ha eccepito il difetto di interesse del ricorrente, in quanto si sarebbero impugnati atti che riguardano la programmazione del personale e, quindi, provvedimenti a contenuto generale, connotati da un elevato grado di discrezionalità.

Si è evidenziata, altresì, l’improcedibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere e/o sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett.b) e c), in quanto l’Università avrebbe modificato la programmazione triennale ora impugnata e emanato il bando per il settore SC 06/F3 – SSD MED/31, all’esito del quale è risultato vincitore il Prof. OMISSIS che ha preso servizio a decorrere dal 1° settembre 2021.

Da ultimo l’Università ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in conseguenza della mancata notifica ad almeno uno degli effettivi controinteressati ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. e, ancora, la tardività della notifica del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, almeno con riferimento ad alcuni degli atti impugnati.

Nel merito si sono contestate le argomentazioni proposte e chiesto il rigetto del ricorso.

A seguito dell’opposizione da parte dell’Università di Firenze il ricorso è stato riassunto presso questo Tribunale.

All’udienza del 28 marzo 2024, uditi i difensori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, essendosi impugnati atti a contenuto generale, connotati da un elevato grado di discrezionalità in quanto riferiti alle scelte organizzative proprie dell’Università, in relazione ai quali non si è dimostrato il venire in essere di un qualunque effetto lesivo nei confronti del ricorrente.

1.1 I provvedimenti impugnati riguardano la programmazione del personale docente e ricercatore, inerente al triennio 2018-2020, approvata dagli organi di governo dell’Università nelle adunanze del mese di febbraio 2018, provvedimenti che, in quanto tali, sono impugnabili solo ove contengano disposizioni in grado di ledere in via diretta ed immediata le posizioni giuridiche soggettive (Consiglio di Stato, Sez. IV, 13.02.2020, n. 1159).

1.2 Questo Tribunale e con riferimento al contenzioso RG 747/2019, nell’ambito del quale lo stesso ricorrente aveva impugnato gli atti relativi alla programmazione del personale inerente al successivo triennio 2019 – 2021, ha già avuto modo di evidenziare l’assenza di uno specifico interesse dell’attuale ricorrente e con riferimento ad una fattispecie del tutto analoga a quella attuale (in questo senso si veda TAR Toscana sentenza n.91/2024).

1.3 Anche a seguito del proponimento del presente ricorso non è stata dimostrata, infatti, la concreta lesività di provvedimenti a contenuto generale e discrezionale che si limitano a prevedere una programmazione triennale dei posti disponibili.

1.4 Si consideri, inoltre, che l’assunzione di una specifica programmazione è comunque subordinata ad una successiva delibera dei singoli Dipartimenti sui posti da attivare, valutazione quest’ultima che viene assunta in base alle risorse finanziare disponibili ed ai punti organico assegnati a ciascuna struttura.

1.5 Inoltre, il reclutamento dei professori ordinari e associati è effettuato mediante l’avvio di procedure selettive pubbliche ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge n. 240/2010 alle quali possono accedere tutti coloro che risultano in possesso dei relativi requisiti.

1.6 Va evidenziato che il Prof. OMISSIS non ha impugnato le successive delibere con le quali è stata richiesta l’attivazione di un posto da professore ordinario per il SC – SSD MED/30 e, neppure, i successivi bandi di cui al D.R. n. 1152/2018, al D.R. n. 147/2020 ed al D.R. n. 599/2020 e gli atti successivi che hanno visto la nomina e la chiamata del Prof. OMISSIS, quale professore ordinario presso l’Università di Firenze.

Più in generale non è stato chiesto l’annullamento di alcun atto relativo all’attivazione delle procedure selettive relative ai settori nei quali era prevista la posizione di Professore ordinario e al fine di coprire i posti disponibili.

1.7 Dette circostanze consentono di applicare i principi fatti propri da precedenti pronunce che hanno rilevato che, la legittimazione ad impugnare determinati provvedimenti amministrativi, deve essere direttamente correlata alla titolarità di una situazione giuridica sostanziale che si assume lesa dal provvedimento e postula l’esistenza di un interesse attuale e concreto all’annullamento dell’atto, discendente dalla speciale posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal quisque de populo rispetto all’esercizio del potere amministrativo; ove si argomentasse diversamente, infatti, l’impugnativa assumerebbe la natura di azione a tutela dell’oggettiva legittimità dell’azione amministrativa, con conseguente ampliamento della legittimazione attiva, non consentita dall’ordinamento (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 28/06/2019, n. 1608).

1.8 Ulteriori pronunce hanno sancito che “le condizioni dell’azione costituite dal cosiddetto titolo e dall’interesse ad agire assolvono una funzione di filtro in chiave deflattiva delle domande proposte al giudice, fino ad assumere l’aspetto di un controllo di meritevolezza dell’interesse sostanziale in gioco, alla luce dei valori costituzionali ed internazionali rilevanti, veicolati dalle clausole generali fondamentali sancite dagli artt. 24 e 111 Cost. Tale scrutinio di meritevolezza, costituisce, in quest’ottica, espressione del più ampio divieto di abuso del processo, inteso come esercizio dell’azione in forme eccedenti o devianti, rispetto alla tutela attribuita dall’ordinamento, lesivo del principio del giusto processo apprezzato come risposta alla domanda della parte secondo una logica che avversi ogni inutile e perdurante appesantimento del giudizio al fine di approdare attraverso la riduzione dei tempi della giustizia ad un processo che risulti anche giusto” (Consiglio di Stato Sez. VI, Sentenza n. 8222 del 10/12/2021 e Consiglio di Stato Sez. VI, Sentenza n. 5990 del 09/10/2020).

1.9 In assenza dei presupposti per individuare un effettivo interesse in relazione ai provvedimenti impugnati il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei termini di cui alla parte motiva.

Condanna il ricorrente al pagamento di euro 2.000,00 (duemila//00), oltre oneri di legge e nei confronti dell’Università di Firenze.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

Omissis, Presidente

Omissis, Consigliere, Estensore

Omissis, Consigliere

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 10 aprile 2024