TAR Lazio, sez. III bis, 10 aprile 2024, n. 6889

Non incorre in travisamento dei fatti la Commissione che non riconosce la connotazione anche internazionale dei lavori

Data Documento: 2024-04-10
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Il riferimento alla circostanza che nella precedente tornata sarebbe stata riconosciuta la connotazione anche internazionale dei lavori non ha portata rilevante in quanto l’Organo di valutazione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, non può essere ritenuto vincolato dalle valutazioni espresse da altre Commissioni in diversi contesti abilitativi.

Contenuto sentenza

06889/2024 REG.PROV.COLL.

10462/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10462 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, Lungotevere delle Navi 30;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell’Università e della Ricerca – Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale “10/L1 Lingue, Letterature e Culture inglese e anglo-americana”, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione cautelare,

– del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale “10/L1 Lingue, Letterature e culture inglese e anglo-americana” espresso dalla Commissione giudicatrice in relazione alla domanda n. 83732 della Prof.ssa OMISSIS, pubblicato sul sito dedicato all’ASN e comunicato alla ricorrente in data 23 maggio 2023;

– di tutti gli atti della procedura e, in particolare, di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, ove occorrer possa, del verbale n. 1 del 31 agosto 2021, di insediamento della Commissione, nonché dei verbali relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali e il giudizio collettivo della ricorrente;

– di tutti gli atti presupposti, preordinati, conseguenziali e connessi, anche non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.La ricorrente espone di aver presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia per il Settore concorsuale 10/L1 “Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana”, nell’ambito della procedura di abilitazione indetta con Decreto Direttoriale n. 553/2021.

1.1 All’esito della procedura la Commissione giudicatrice ha ritenuto la non idoneità della ricorrente, la quale, ritenendone l’illegittimità, ha impugnato il giudizio collegiale, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, affidando il ricorso ai seguenti motivi:

“I – Sull’asserita assenza di impatto internazionale delle pubblicazioni presentate dalla ricorrente. Eccesso di potere per travisamento di fatto e contraddittorietà estrinseca ed intrinseca.

II –Con riferimento alla qualità delle pubblicazioni: illegittimità per difetto di motivazione, travisamento di fatto, contraddittorietà e manifesta inattendibilità. Violazione dei criteri di valutazione datisi, in autovincolo, dalla Commissione stessa nella riunione”.

1.2 In data 1.9.2023 si è costituito il Ministero resistente con atto di stile, chiedendo il rigetto del ricorso e successivamente depositando relazione e documenti.

1.3 In data 16.2.2024, parte ricorrente ha depositato scritto difensivo insistendo per l’accoglimento delle proprie domande.

1.4 All’udienza pubblica del 19 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per i motivi che seguono.

2.1 La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).

In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.

I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).

In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:

a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;

b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.

La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:

a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;

b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;

c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;

d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;

e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;

f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”

2.2 Nel caso di specie, la Commissione ha riconosciuto alla candidata il possesso di quattro titoli tra quelli selezionati, ma ha valutato negativamente la sua produzione scientifica.

3. Con i due motivi di diritto formulati nel ricorso, che possono essere congiuntamente scrutinati attesa la loro stretta connessione, la ricorrente sostiene che la Commissione, ritenendo la collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate “pressoché esclusivamente nazionale”, sarebbe incorsa in un grave travisamento di fatto, in quanto:

– la connotazione internazionale è stata riconosciuta nella tornata di cui al bando D.D. n. 1532/2016;

– la valutazione collegiale si porrebbe in contraddizione con quella di uno dei Commissari, che ha ritenuto la “collocazione editoriale nazionale e internazionale sempre molto buona”;

– risulterebbe comprovato che almeno dieci delle quindici pubblicazioni presentate dalla ricorrente siano di rilievo e di circolazione internazionale;

– il titolo relativo alla “formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca/fellowship presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali” (lettera “g”), il cui possesso è stato riconosciuto alla ricorrente, attiene a incarichi attribuiti solo a studiosi il cui lavoro sia conosciuto all’estero.

Oltre a quanto sopra, la conclusione della Commissione secondo cui la candidata non avrebbe presentato “pubblicazioni autenticamente innovative” si sarebbe basata su un esame incompleto e inattendibile.

La Commissione avrebbe inoltre violato i criteri di valutazione determinati nella prima riunione (“la Commissione … attribuirà particolare valore alla rilevanza o prestigio della collocazione editoriale, nonché alla continuità della produzione scientifica”), in quanto la continuità della produzione scientifica della ricorrente sarebbe stata riconosciuta solo per inciso e sarebbe stata ignorata la collocazione editoriale.

Il giudizio collegiale, peraltro, costituirebbe la pedissequa riproduzione dei giudizi individuali negativi.

3.1 Il Ministero replica che la Commissione, a maggioranza di 4/5 dei suoi componenti, ha negato il conseguimento del titolo abilitativo all’esito di una attenta ed analitica disamina delle pubblicazioni e che le ragioni del mancato conseguimento sono state indicate nello scarso impatto internazionale, risultante in particolare dalla sede editoriale di natura esclusivamente nazionale (fatta eccezione per un solo contributo) e dalla prevalente redazione dei lavori in lingua italiana (solo 3 pubblicazioni sulle 15 presentate sono in lingua inglese nonostante il settore concorsuale si rivolga ad una platea di studiosi internazionale anglofona) e, comunque, dalla mancanza nei prodotti esaminati di innovatività, originalità e rigore metodologico.

La circostanza che nell’ambito della tornata 2016/2018 una diversa Commissione abbia ritenuto la collocazione editoriale anche internazionale della produzione scientifica della candidata non varrebbe ad inficiare la legittimità del giudizio de quo, non potendo la Commissione avere cognizione dei prodotti presentati dalla ricorrente nelle precedenti tornate abilitative.

Il riconoscimento del titolo g) “Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca/fellowship presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali” non costituirebbe prova del grado di internalizzazione della produzione scientifica dell’istante.

4. I motivi sono infondati.

4.1 Il Collegio preliminarmente rileva che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare al concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal Giudice della legittimità.

Il Giudice amministrativo ha il potere di sindacare le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici solo laddove le stesse risultino ictu oculi affette da eccesso di potere per illogicità o irrazionalità, ovvero per travisamento dei fatti, “posto che l’esame rimesso al Giudice attiene alla coerenza logica del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice, sotto il profilo della relativa logicità/ragionevolezza, non potendo il medesimo Giudice sostituire alla valutazione già espressa una propria, differente valutazione (evidentemente frutto di diversi parametri di giudizio, che si tradurrebbero in una non consentita espressione di sindacato nel merito dell’attività amministrativa: in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2012, n. 5581)” (TAR Lazio, sez. III, n. 2712/2018).

4.2 Ciò premesso, il giudizio negativo espresso dalla Commissione nel caso di specie non risulta affetto dai vizi prospettati dalla ricorrente poiché sorretto da adeguata e articolata motivazione, frutto, peraltro, di un esame particolarmente analitico delle singole pubblicazioni.

Difatti, “sebbene sia stata oramai definitivamente accantonata l’opinione tradizionale che escludeva si potesse riconnettere alla sentenza del giudice amministrativo l’effetto di imporre una disciplina del rapporto tra amministrazione e cittadino “sostitutiva” della disciplina dettata dall’atto annullato, resta il fatto che non sempre il contenuto ordinatorio della sentenza di accoglimento consente una definizione della fattispecie sostanziale;

– ciò accade nell’ipotesi in discussione, in cui il fatto presupposto del potere di accertamento della Commissione ‒ la sussistenza della piena maturità scientifica degli aspiranti professori‒ viene preso in considerazione dalla norma attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di “fatto storico” (accertabile in via diretta dal giudice), bensì di fatto “mediato” e “valutato” dalla pubblica amministrazione.

– in questi casi, tenuto peraltro conto dello specifico contesto dell’autonomia universitaria, il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Amministrazione, dovendo invece verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto;

– l’intangibilità del nucleo “intimo” della decisione discrezionale consegue alla stessa mancanza di un parametro giuridico di valutazione, essendosi al cospetto di attività, sì giuridicamente rilevante, ma non disciplinata da norme di diritto oggettivo (in tal senso, va letto l’art. 31, comma 3, c.p.a.);

– è ben possibile per l’interessato ‒ oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali “strumentali” e gli indici di eccesso di potere ‒ contestare il contenuto della decisione pubblica, ma in tal caso deve accollarsi l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’Amministrazione sia scientificamente del tutto inaccettabile;

– fino a quando invece si fronteggiano soltanto “opinioni” divergenti, il giudice, per le ragioni anzidette, deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo statale appositamente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla posizione “individuale” dell’interessato…” (Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021 n. 195).

4.3 Il riferimento alla circostanza che nella precedente tornata sarebbe stata riconosciuta la connotazione anche internazionale dei lavori non rileva ai fini della decisione della presente controversia in quanto l’Organo di valutazione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, non può essere ritenuto vincolato dalle valutazioni espresse da altre Commissioni in diversi contesti abilitativi.

4.4 La valutazione delle pubblicazioni è poi autonoma e distinta rispetto alla valutazione dei titoli, cosicché infondata risulta anche la doglianza relativa al fatto che l’avvenuto riconoscimento del possesso del titolo di cui alla lettera g) avrebbe automaticamente attestato la rilevanza internazionale dei lavori della candidata.

4.5 Il Collegio, infine, non ravvisa la contraddittorietà lamentata dalla ricorrente tra il giudizio collegiale e uno dei giudizi individuali con riferimento alla collocazione internazionale delle pubblicazioni, né la sovrapposizione tra il giudizio collegiale e i giudizi individuali censurata dalla ricorrente relativamente agli ulteriori profili della valutazione negativa.

Il giudizio collegiale ha rappresentato la corretta sintesi dei giudizi individuali espressi dai vari componenti della Commissione, pur rimanendo rispetto a questi autonomo e distinguibile.

4.6 Si precisa che la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).

Il giudizio in questione giustifica le ragioni che hanno spinto a una data conclusione e viene indicato l’iter logico secondo il quale le pubblicazioni sono state ritenute di qualità non idonea al riconoscimento dell’abilitazione.

Gli atti impugnati devono, pertanto, considerarsi adottati in piena conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016 e se ne deve escludere la mancanza di adeguata motivazione.

5. Conclusivamente, il ricorso non risulta meritevole di accoglimento e deve pertanto essere respinto.

6. La peculiarità delle questioni oggetto di lite e la natura delle situazioni giuridiche coinvolte giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente FF

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Referendario, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 10 aprile 2024