TAR Lazio, Sez. III bis, 5 aprile 2024, n. 6589

Le valutazioni dei titoli sono autonome e separate da quelle delle pubblicazioni

Data Documento: 2024-04-05
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Le valutazioni dei titoli sono autonome e separate da quelle delle pubblicazioni e ai fini del conseguimento dell’abilitazione è necessario che la parte abbia conseguito entrambe le valutazioni positive sia per titoli che per pubblicazioni.

Contenuto sentenza

06589/2024 REG.PROV.COLL.

08020/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8020 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell’Istruzione e del Merito, Commissione Giudicatrice Abilitazione Nazionale – Settore 12/B1 (Diritto Commerciale, non costituiti in giudizio;

nei confronti

OMISSIS, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 giugno 2016, n. 120, “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche”(Allegato 4 – documento allegato n.8 al Bando);

– del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 agosto 2018, n. 589, recante “Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120”;

– del Decreto direttoriale n 553/2021 rettificato con Decreto direttoriale 589/2021 e dei relativi n.8 allegati (Allegato 4 – Bando corredato di n. documenti 8 allegati) recante procedura per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di Prima Fascia, nel settore concorsuale 12/B1 DIRITTO COMMERCIALE;

– Giudizio negativo di valutazione Collegiale notificato in data 2.3.2023;

– Verbali N. 1 dell’11.10.2022, N. 2 del 7.11.2022 (Allegato 13), N. 3 del 14.11.2022 (Allegato 14), N. 4 del 28.11.2022 (Allegato 15) N. 14 del 30.1.2023 (cfr. Allegato 15);

– Elenco degli idonei (e non idonei) per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di Prima Fascia, nel settore concorsuale 12/B1 DIRITTO COMMERCIALE;

– di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, ancorché non conosciuto,

nonché per l’accertamento e la condanna delle amministrazioni resistenti al rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale al ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca e di Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Il ricorrente ha presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/B1 Diritto commerciale, nell’ambito della procedura di abilitazione indetta con D.D. n. 553 del 26 febbraio 2021.

1.2. – All’esito della procedura la Commissione giudicatrice ha ritenuto la non idoneità del ricorrente, con giudizio in questa sede contestato, in quanto il ricorrente non raggiungeva il requisito dei tre titoli valutabili e le pubblicazioni presentate risultavano qualitativamente inadeguate. Avverso tale giudizio, propone i seguenti motivi di ricorso:

I) ECCESSO DI POTERE PER OMESSO RICONOSCIMENTO DI TITOLI ED ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI INDICATI, POSSEDUTI DAL RICORRENTE, EX ART 5, COMMA 1, LETT b) DM 120/2016 E ART. 1 ALL. A) D.M. 51/2018 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 5 DEL DECRETO DIRETTORIALE 553/2021 COME RETTIFICATO DAL DECRETO DIRETTORIALE 589/2021 (BANDO), DEGLI ART 3, 4, 5 E 6 DEL DM 120/2016 E 4 DEL DPR 95/2016”, in quanto la Commissione avrebbe commesso errori in relazione al mancato riconoscimento dei titoli di cui il ricorrente era in possesso;

II) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN CONSEGUENZA DI DIFETTO ISTRUTTORIO E DI CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI AMMINISTRATIVI – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART.4, CO.1, D.M. 120/2016; ILLOGICITA’ E GENERICITA’ DEI CRITERI INDIVIDUATI NEL BANDO E NEI VERBALI DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPORTI INDIVIDUALI DEI COAUTORI”, in relazione all’erroneità del giudizio espresso sulle pubblicazioni, con riferimento alla valutazione di diversi profili, quali in particolare, l’apporto individuale e la rilevanza qualitativa delle opere.

1.3. – In data 16.6.2023 si è costituito in giudizio il Ministero resistente, depositando documentazione e concludendo per il rigetto del ricorso.

1.4. – All’udienza del 19.3.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. – Nel merito il ricorso è infondato.

2.1. – La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il relativo accertamento è svolto sulla base di parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).

In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.

2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza.

Con riferimento alla prima fascia, la disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica”, la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”. Per le funzioni di seconda fascia, il medesimo articolo prevede l’accertamento della semplice “maturità scientifica”, la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.

I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).

In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:

a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;

b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.

La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:

a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;

b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;

c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;

d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;

e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;

f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.

2.2. – Nel caso di specie, la Commissione accerta il mancato possesso dei tre titoli richiesti, tra quelli individuati dalla Commissione ai sensi dell’art. 8 d.P.R. n. 95/2016 e art. 6, co. 1, lett. a), D.M. n. 120/2016: in particolare, la Commissione riconosce un solo titolo tra quelli dichiarati, con il seguente giudizio: “non possiede il requisito di tre titoli sui sette valutabili. Infatti, egli è in possesso di un solo dei titoli tra quelli indicati dalla Commissione (cfr. art. 5, co. 1, lett. b) D.M. n. 120/2016). Risulta, difatti, che il candidato è stato relatore a convegni, ma non possiede alcuno degli altri titoli dichiarati. In particolare non ha il titolo relativo alla direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale e non ha avuto formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali, non essendo la LUM “[#OMISSIS#] Degennaro” un istituto estero o sovranazionale”.

Inoltre, relativamente alle pubblicazioni, dopo aver descritto e esaminato le pubblicazioni presentate, la Commissione si esprime all’unanimità, nel senso della non idoneità, in quanto: “Dall’esame della produzione del candidato non è possibile attribuire un giudizio di piena maturità scientifica ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia, considerandosi inadeguati i risultati complessivamente conseguiti in termini di qualità, di rigore metodologico, innovatività ed originalità. La rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale non è adeguata.

2.3. – Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene la illegittimità del giudizio della Commissione in merito al possesso dei titoli, in quanto avrebbe omesso di valutare la documentazione prodotta che attestava come il medesimo fosse in possesso di ulteriori titoli da lui dichiarati (in particolare, si tratta dei tioli da b) a g), senza fornire una motivazione adeguata del relativo giudizio negativo.

Il motivo è parzialmente fondato per le ragioni nel seguito indicate in relazione a ciascun titolo.

2.3.1. Con riguardo al titolo “B” (“Direzione o partecipazione alle attività di gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale”), la Commissione non ne riconosce il possesso con la seguente motivazione: “non risulta possedere il titolo relativo alla direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale”.

Il ricorrente deduce che il possesso di tale titolo darebbe stato desumibile dalle dichiarazioni del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, che attestano la partecipazione ad attività di ricerca e studio gestite dalla Struttura Procedure Concorsuali e Sovraindebitamento e dalle Commissioni Crisi d’Impresa, Diritto Societario e Diritto del Mercato dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Il rilievo non è fondato.

Merita conferma il giudizio della Commissione che si fonda sulla rilevata assenza della dimensione caratteristica richiesta, che non può essere circoscritta al livello locale del gruppo di ricerca, ma che richiede una dimensione partecipativa di livello almeno nazionale. Secondo tali coordinate, come anche interpretato dalla giurisprudenza (cfr. TAR Lazio, III-bis, sentenza n. 224/2020), le attività presentate dal candidato – limitate ad una dimensione locale e svolte nell’ambito del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma – non appaiono oggettivamente sufficienti a soddisfare il requisito.

2.3.2. Con riguardo al titolo “E” (“Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”), il ricorrente rileva una contraddittorietà nel giudizio della Commissione, la quale sia nella tabella riassuntiva iniziale che precede il giudizio, sia nella motivazione, appare riconoscere la sussistenza di tale requisito.

La censura merita accoglimento, in quanto sussiste una apparente contraddittorietà del giudizio riferito a tale indicatore (cfr. i passaggi del giudizio collegiale in cui si afferma che “egli è in possesso di due dei titoli tra quelli indicati dalla Commissione (cfr. art. 5, co. 1, lett. b) D.M. n. 120/2016). Risulta che il candidato è stato relatore a convegni e che partecipa a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio, ma non possiede alcuno degli altri titoli dichiarati.”).

Tale incoerenza non appare nemmeno chiarita nelle deduzioni depositate in giudizio dall’amministrazione, nelle quali si riporta nuovamente una tabella riepilogativa dei titoli in cui il titolo sub “E” appare sussistere, come da selezione “Si”, in corrispondenza della colonna “Possesso titolo (Si/No)” (cfr. all.to 3 alla memoria del 17.6.2023, p. 4).

In ogni caso, anche volendo ammettere il presunto “errore materiale” delle affermazioni sopra evidenziate, come vorrebbe la difesa erariale, la non sussistenza del requisito non appare fornita di adeguata motivazione in alcun passaggio del giudizio impugnato, risultando pertanto fondata la censura di difetto di motivazione e istruttoria limitatamente al requisito in esame.

2.3.3. Con riguardo al titolo “G” (“Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”), la Commissione ritiene non sussistente il requisito in ragione della carenza della necessaria qualificazione dell’istituto presso cui il ricorrente ha svolto l’attività di insegnamento.

Il ricorrente sostiene di aver documentato tre contratti di conferimento di incarichi di docenza presso l’Università LUM [#OMISSIS#] Degennaro, nella materia “Diritto delle Procedure Concorsuali” nel corso di laurea magistrale nel Dipartimento di Management Finanza e Tecnologia dal 07-10-2019 a oggi e ritiene che tale esperienza soddisfi il requisito in esame essendo l’università un qualificato ateneo nazionale.

La censura non può essere accolta.

La documentazione prodotta dal ricorrente non evidenzia l’erroneità del giudizio della Commissione, che ha correttamente rilevato – nel giudizio impugnato – l’assenza del requisito “non essendo la LUM “[#OMISSIS#] Degennaro” un istituto estero o sovranazionale”.

Invero, l’ateneo in questione ha rilevanza nazionale e il termine indicato nel criterio in esame è interpretato nel senso di “individuare istituti di ricerca diversi dalle università nazionali indicate nella domanda” (cfr. TAR Lazio, III-bis, sent. n. 2219/2024).

2.3.4. Conclusivamente, pur rilevando la fondatezza dei rilievi relativi al titolo “E”, il giudizio formulato in merito al possesso dei restanti titoli contestati dal ricorrente non risulta affetto dalle censure prospettate, poiché sorretto da adeguata motivazione e conforme ai criteri stabiliti dalle fonti normative sopra descritte.

La parziale fondatezza non è tuttavia idonea a determinare l’accoglimento del motivo in questione, posto che dall’eventuale riconoscimento del titolo “E” non deriverebbe in ogni caso il superamento della soglia definita ex art. 5, co. 1, lett. b) D.M. n. 120/2016 nel numero di tre titoli.

2.4. – L’infondatezza del primo motivo di ricorso, come sopra evidenziata, priva di interesse per il ricorrente l’esame del secondo motivo di ricorso, relativo alla valutazione delle pubblicazioni, atteso che un eventuale suo accoglimento non determinerebbe un esito diverso del giudizio di inidoneità.

Infatti, le valutazioni dei titoli sono autonome e separate da quelle delle pubblicazioni e ai fini del conseguimento dell’abilitazione è necessario che la parte abbia conseguito entrambe le valutazioni positive sia per titoli che per pubblicazioni (art. 6 del D.M. n. 120/2016; cfr. anche TAR Lazio, sez. III-bis, sentenza n. 17231/2023).

2.5. – In conclusione, la motivazione del giudizio appare idonea a descrivere le ragioni che hanno spinto la Commissione a non riconoscere l’idoneità del candidato in ragione del mancato possesso dei titoli necessari e, pertanto, il provvedimento impugnato deve considerarsi adottato in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 5 del D.M. n. 120/2016. Anche i giudizi individuali dei Commissari, prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, sono tutti dotati di una propria idonea motivazione che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale. In ognuno di essi è stato sottolineato il mancato possesso dei titoli individuati e definiti nel verbale di insediamento della Commissione, ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016.

Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento.

3. – In considerazione delle peculiarità del giudizio e della natura delle situazioni giuridiche interessate devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente, FF

OMISSIS, Referendario

OMISSIS, Referendario, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 5 aprile 2024