TAR Lazio, sez. III bis, 27 marzo 2024, n. 6039

Sul parametro di riferimento del numero delle pubblicazioni presentabili dai candidati nell’ambito delle procedure di ASN

Data Documento: 2024-03-27
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Il numero e il tipo delle pubblicazioni si riferisce alle pubblicazioni presentate dai candidati in base all’art. 7 del D.M. 120/2016 nell’ambito delle procedure di ASN e non al numero totale delle loro pubblicazioni.

Contenuto sentenza

06039/2024 REG.PROV.COLL.

06377/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6377 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Giudicatrice, non costituito in giudizio;

nei confronti

OMISSIS, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– del giudizio di non idoneità afferente la domanda n. progr. 66831 recante la non attribuzione alla ricorrente Dott.ssa OMISSIS dell’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di II fascia reso dalla Commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia del Settore Concorsuale 05/I2-Microbiologia – indetta con bando di cui al D.D. 553/2021come rettificato da D.D. 589/2021 dal Ministero dell’Università e della Ricerca;

– dei giudizi individuali e collegiale di “non abilitazione” alle funzioni di professore universitario di seconda fascia espressi per la Dott.ssa OMISSIS dalla Commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia del Settore Concorsuale 05/I2-Microbiologia, pubblicati in data 01/02/2023;

– dell’eventuale conseguente provvedimento, di contenuto ignoto, di diniego alla abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel Settore Concorsuale 05/I2-Microbiologia;

– dei verbali n. 1 del 06.09.2021, n. 1 del 22.12.2022, n. 2 del 14.11.2022, n. 3 del 19.01.2023, n. 4 del 19.01.2023, n. 5 del 25.01.2023, n. 6 del 25.01.2023, n. 7 del 25.01.2023 con riferimento alla posizione dell’odierna ricorrente;

– degli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi o conseguenti ivi compreso ogni altro verbale, valutazione o attività riconducibile alla predetta Commissione con riferimento alla posizione dell’odierna ricorrente;

– con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell’articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.

per la condanna

– del Ministero dell’Università e della Ricerca a provvedere alla nomina di una diversa Commissione che proceda quanto prima alla rivalutazione della candidatura della Dott.ssa OMISSIS consentendo alla medesima di conseguire l’ASN a professore di seconda fascia nel predetto settore.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente chiede l’annullamento degli atti enucleati in epigrafe con i quali è stata respinta la domanda di riconoscimento della abilitazione scientifica nazionale avanzata dalla stessa.

2. Viene proposto un unico articolato motivo di doglianza, afferente a: “Violazione di legge (art. 97 Cost.; artt. 1 e 3, L. 7 agosto 1990 n. 241). Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 comma 3 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, degli artt. 3, comma 2, lett. a), 4, 5 e 6 del D.M. n. 120/2016, dell’Allegato B al citato D.M. n. 120/2016. Violazione dei criteri stabiliti nel verbale di insediamento. Eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria; illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza del giudizio; travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Sviamento di potere e violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.”.

La Commissione avrebbe negato alla ricorrente l’abilitazione scientifica nazionale, avendo giudicato: (i) il “numero complessivo delle sue pubblicazioni” “relativamente ridotto”; (ii) la “collocazione nella lista degli autori non sempre in una posizione preminente”.

Secondo la tesi ricorsuale, nessuno di tali aspetti può giustificare un giudizio di non idoneità.

3. Il Ministero si è costituito in giudizio ed ha successivamente depositato documenti, una relazione di controdeduzioni e in vista dell’udienza di merito una memoria.

4. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e termini di cui in motivazione.

6. La ricorrente è stata ritenuta non idonea alla abilitazione scientifica nazionale richiesta a causa dell’esame negativo delle pubblicazioni di cui all’art. 7 d.M. n. 120/2016 dalla stessa presentate.

La motivazione a supporto di tale giudizio da parte della Commissione risulta però del tutto generica e stocastica, riducendosi in sostanza all’evocazione di un numero complessivo di pubblicazioni relativamente ridotto ed alla collocazione nella lista degli autori non sempre in una posizione preminente.

A tale riguardo deve rilevarsi che manca una specifica motivazione idonea a rendere noto l’iter logico seguito dall’organo valutativo, anzitutto perché le pubblicazioni della ricorrente, nei provvedimenti impugnati, non sono state esaminate in maniera analitica ma “alla rinfusa”.

In secondo luogo, come giustamente nota la ricorrente, una puntuale spiegazione del giudizio non può ridursi all’evocazione di parametri generici, quali “il numero complessivo”, non previsti dalle norme vigenti.

Infatti “il numero e il tipo delle pubblicazioni” non può che riferirsi alle pubblicazioni presentate dai candidati in base all’art. 7 del D.M. 120/2016 (in tale senso la sentenza di questa Sezione, 6 maggio 2021, n. 5299, non appellata), e la ricorrente ne ha presentato il numero massimo.

Ma anche qualora detto criterio fosse da riferire al numero totale delle pubblicazioni, osserva correttamente la ricorrente, la motivazione sarebbe comunque generica ed in contrasto con quella favorevole di altro candidato della medesima sessione che aveva presentato un numero di pubblicazioni minore.

D’altro canto la non preminenza della posizione nella lista degli autori viene dettagliatamente contestata nel ricorso, osservandosi che tale posizione sussiste senza dubbio in 6 su 12 delle pubblicazioni dalla stessa presentate, e che in molti altri casi i candidati sono stati oggetto di riconoscimento di ASN con riscontri di gran lunga inferiori.

Le controdeduzioni dell’amministrazione sui due punti che precedono appaiono, oltre che postume, anche irragionevoli e selettive, evidenziando un cherry picking (e.g. pubblicazioni degli ultimi cinque anni) non previsto dalle norme vigenti, la cui portata non può essere integrata dalla Commissione (se non laddove espressamente previsto).

7. Occorre allora notare che era indispensabile un vaglio specifico e puntuale delle pubblicazioni della ricorrente, in difetto la Commissione appare avere disatteso il principio dell’obbligo di sufficiente valutazione analitica di titoli e pubblicazioni (per tutte, sentenza Consiglio di Stato 4362/2015, cui si rinvia anche ex art. 74 c.p.a.) in caso di superamento delle c.d. mediane.

Per giurisprudenza [#OMISSIS#] (e.g. TAR Lazio, sez. III bis, nn. 3629/2024 e 337/2024), infatti, nell’ambito delle procedure di ASN, il vaglio delle pubblicazioni deve essere sufficientemente analitico, seppure non necessariamente minuzioso né per forza schematico, potendo anche essere discorsivo, dovendo però in linea di principio dimostrare lo scrutinio, da parte della Commissione, di ciascuna delle opere presentate dal candidato, anche quanto alla collocazione editoriale, in particolare qualora lo stesso superi positivamente l’esame delle mediane e dei titoli.

Nel presente caso tale sufficientemente analitica valutazione è assente.

Si riscontra invece la notevole valorizzazione di due criteri, da un lato, intesi in maniera altamente opinabile, e, dall’altro lato, considerati in maniera sproporzionata quanto alla loro incidenza nell’ambito della complessiva valutazione, in assenza di specifica motivazione, da cui non può che derivare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Rimane ad ogni modo ferma la ampia discrezionalità della Commissione nel valutare le pubblicazioni della ricorrente, su cui nella presente sede non possono svolgersi apprezzamenti di merito.

Tuttavia, vista la valutazione già operata sulla produzione scientifica della candidata nel procedimento per cui è causa (produzione ritenuta di ottimo livello per rigore metodologico ed innovatività), la nuova valutazione potrà diversamente orientarsi solo previa specifica, analitica e rafforzata motivazione.

8. Per le ragioni che precedono, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e obbligo dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a., di rivalutare la candidata, relativamente alle pubblicazioni e fermi gli altri giudizi sui titoli e l’indice di impatto, a cura di una Commissione in diversa composizione.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:

1) annulla i provvedimenti impugnati;

2) ordina all’amministrazione di rivalutare le pubblicazioni dell’interessata, nei termini e nei limiti sopra enucleati, a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione, che dovrà essere nominata entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza, mentre il giudizio finale dovrà essere adottato dalla nuova Commissione entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla nomina della stessa.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese relative all’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente FF

OMISSIS, Referendario, Estensore

OMISSIS, Referendario

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 27 marzo 2024