TAR Lazio, sez. III bis, 26 marzo 2024, n. 5938

Se non emergono le ragioni a supporto della negativa valutazione delle pubblicazioni ai fini dell’abilitazione, la motivazione resa dalla Commissione non è adeguata

Data Documento: 2024-03-26
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Non è adeguata la valutazione che si focalizza esclusivamente sul ritenuto non sufficientemente enucleabile apporto individuale nei lavori eseguiti in collaborazione e sulla ritenuta non sufficiente riconoscibilità della posizione della ricorrente nel panorama anche internazionale della ricerca nel settore concorsuale, specialmente quando né nel giudizio collegiale, né nei giudizi individuali, le singole pubblicazioni risultano essere state analizzate specificamente e non risultano indicate le ragioni poste alla base delle ritenute criticità, che vengono pertanto solo apoditticamente affermate.

Contenuto sentenza

05938/2024 REG.PROV.COLL.

05716/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5716 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

OMISSIS, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensiva

– Del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non idoneità all’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di prima fascia, nel settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia – espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti della Ricorrente e comunicato in data 2.3.2023;

– del verbale n. 1 del 6 settembre 2021;

– del verbale n. 1 del 23 novembre 2022;

– del verbale n. 4 del 31 gennaio 2023;

– Per quanto occorrer possa del Decreto Direttoriale n. 553 del 26 febbraio 2021, come rettificato dal Decreto Direttoriale n. 589 del 5 marzo 2021 – bando di concorso;

– in generale di tutti gli atti in cui si valuta la Ricorrente, anche se non conosciuti;

– di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2024 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.La ricorrente espone di aver presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di prima fascia per il Settore concorsuale 05/D1 “Fisiologia”, nell’ambito della procedura di abilitazione indetta con Decreto Direttoriale n. 553/2021.

1.1 All’esito della procedura la Commissione giudicatrice ha ritenuto la non idoneità della ricorrente, la quale, ritenendone l’illegittimità, ha impugnato il giudizio collegiale, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, affidando il ricorso ai seguenti motivi:

“1) Illegittimità del Giudizio Collegiale della Commissione e dei singoli giudizi individuali per violazione degli articoli 3, 4 e 6 del D.M. 120/2016 – violazione dell’art. 3 L.241/1990 – Eccesso di potere per errata predeterminazione dei criteri oggettivi di valutazione da parte della Commissione e per difetto di motivazione. Falso presupposto di fatto e ingiustizia manifesta del provvedimento. Provvedimento illogico, sproporzionato, contraddittorio e manifestamente irragionevole; violazione del principio di oggettività, trasparenza e correttezza;

2) Illegittimità del giudizio collegiale e dei giudizi individuali dei Commissari per violazione dell’art 4 lettera c) del D.M. 120/2016 e dell’art. 3 L.241/90. Eccesso di potere per errata istruttoria. Provvedimento contraddittorio, ingiusto, illogico e sproporzionato. Violazione della par condicio”.

1.2 In data 18.5.2023 si è costituito in giudizio con atto di stile il Ministero resistente.

1.3 In data 19.5.2023 e 29.1.2024, la ricorrente ha depositato scritti difensivi.

1.4 All’udienza pubblica del 5 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei sensi che seguono.

2.1 La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).

In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.

2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.

I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).

In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:

a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;

b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.

La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:

a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;

b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;

c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;

d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;

e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;

f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”

2.2 Nel caso di specie, la Commissione ha riconosciuto alla candidata il raggiungimento dei valori soglia e il possesso di otto titoli tra quelli selezionati, ma ha espresso valutazione conclusivamente negativa relativamente alle pubblicazioni sulla base delle seguenti considerazioni:

– “Nei lavori eseguiti in collaborazione si evidenzia che l’apporto individuale della candidata non risulta sufficientemente enucleabile”,

– “tra le pubblicazioni sottoposte a giudizio, sono presenti un Editorial e numerose review che per loro natura non permettono una adeguata valutazione dell’innovatività e dell’originalità”,

– “La posizione della candidata nel panorama anche internazionale della ricerca nel settore concorsuale 05/D1 non è sufficientemente riconoscibile”.

3. Con i due motivi di ricorso, che possono essere scrutinati congiuntamente attesa la loro stretta connessione e omogeneità, la ricorrente censura i giudizi (collegiale e individuali) per difetto di motivazione e per violazione dei parametri normativi di riferimento.

La Commissione non avrebbe indicato le ragioni della ritenuta non enucleabilità dell’apporto della candidata nei lavori in collaborazione e ciò sarebbe sintomatico di una mancata istruttoria, in quanto, se fosse stata svolta una valutazione sostanziale dei prodotti scientifici, sarebbe sicuramente emerso che il ruolo della ricorrente è quasi sempre di primo o ultimo autore (nei lavori scientifici il primo autore è colui che ha eseguito gli esperimenti e scritto la prima bozza della pubblicazione).

La Commissione avrebbe peraltro ignorato le dichiarazioni aventi ad oggetto l’esatta indicazione del proprio contributo, allegate dalla candidata ad ogni pubblicazione prodotta.

In particolare, risulta che la ricorrente:

– nella pubblicazione n. 27-2016 è secondo autore, avendo eseguito in prima persona e supervisionato parte rilevante degli esperimenti in vivo;

– nella pubblicazione n. 30-2020 è l’unica del gruppo di lavoro e, quindi, primo e ultimo autore;

– nella pubblicazione 35-2021, è il supervisore dell’unità di lavoro (seconda in ordine di importanza).

Alla luce di quanto sopra, il giudizio della Commissione risulterebbe palesemente contraddittorio, irragionevole, sproporzionato e destituito di qualsiasi fondamento logico, anche laddove – di nuovo senza motivazione – afferma che: “la posizione della candidata nel panorama anche internazionale della ricerca nel settore concorsuale 05/D1 non è sufficientemente riconoscibile”.

La maggiore attività di ricerca della ricorrente è stata, infatti, svolta in ambito internazionale.

4. I motivi sono fondati nei sensi che seguono.

4.1 La Commissione ha valutato positivamente le pubblicazioni della ricorrente sotto i profili:

-della loro coerenza con le tematiche del settore concorsuale,

-della buona qualità atteso il carattere innovativo e originale delle stesse,

-della buona collocazione editoriale su riviste di rilievo internazionale,

– della continuità sotto il profilo temporale.

La valutazione negativa della produzione scientifica si è, quindi, esclusivamente focalizzata sul ritenuto non sufficientemente enucleabile apporto individuale nei lavori eseguiti in collaborazione e sulla ritenuta non sufficiente riconoscibilità della posizione della ricorrente nel panorama anche internazionale della ricerca nel settore concorsuale.

Tuttavia, né nel giudizio collegiale, né nei giudizi individuali, le singole pubblicazioni risultano essere state analizzate specificamente e non risultano indicate le ragioni poste alla base delle ritenute criticità, che vengono pertanto solo apoditticamente affermate.

Con riferimento ad alcune pubblicazioni, si asserisce che si trarrebbe di Editorial e review “che per loro natura non permettono una adeguata valutazione dell’innovatività e dell’originalità”.

Né la Commissione né i singoli Commissari specificano, tuttavia, di quali lavori si tratterebbe.

La valutazione relativa alla ritenuta non facile enucleabilità dell’apporto individuale della candidata nei lavori in collaborazione e collettanei risulta irragionevole alla luce del fatto che la ricorrente ha dimostrato e attestato il proprio ruolo all’interno dei gruppi di lavoro.

Anche la ritenuta non sufficiente riconoscibilità della posizione della ricorrente nel panorama internazionale della ricerca nel settore concorsuale risulta non congruamente motivata.

4.2 In via preliminare si deve rammentare che il giudizio di valore, rimesso all’apprezzamento della Commissione, è intangibile da parte del Giudice se non nei ristretti confini della manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1662/2017; Sez. IV, n. 5016/2016; Sez. VI, n. 871/2011; Id. n. 5880/2010; T.A.R. Lazio-Roma, I sez., n. 4237/2013).

Posti questi principi, il giudizio reso dalla Commissione nel caso di specie appare affetto dai vizi dedotti da parte ricorrente, risultando un giudizio finale da cui non emergono le ragioni a supporto della negativa valutazione delle pubblicazioni ai fini dell’abilitazione.

La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).

La motivazione dei giudizi (collegiale e individuali) non risulta idonea a descrivere le ragioni che hanno spinto la Commissione a pervenire all’esito negativo e, pertanto, gli atti impugnati devono considerarsi formulati non in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016, dovendosene ritenere l’irragionevolezza e la mancanza di adeguata motivazione.

Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, che il Collegio condivide, la sinteticità del giudizio, con cui legittimamente la Commissione può esprimersi, non può in alcun modo tramutarsi nell’assoluta acriticità e apoditticità delle conclusioni, se non incorrendo nella violazione dell’obbligo di adeguata e congrua motivazione sancito dall’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e dall’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016.

5. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento nei sensi di cui in motivazione con conseguente annullamento degli atti impugnati e obbligo dell’Amministrazione di procedere ad una nuova valutazione della candidata, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) c.p.a., a cura di una Commissione in diversa composizione.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo mentre il contributo unificato deve essere rimborsato per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:

– annulla gli atti impugnati,

– ordina all’Amministrazione la rivalutazione del ricorrente a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione che dovrà essere compiuta entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura della ricorrente.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente nella misura di Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente FF

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Referendario, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 26 marzo 2024