TAR Toscana, Sez. I, 4 marzo 2024, n. 256

Professori e ricercatori universitari possono far parte delle Commissioni operanti nei concorsi per il reclutamento di personale docente nella scuola secondaria superiore

Data Documento: 2024-03-04
Autorità Emanante: TAR Toscana
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 15 del d.m. n. 201 del 2020, il quale prevede che i componenti delle Commissioni giudicatrici debbano essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, si riferisce esclusivamente all’ipotesi in cui i commissari siano individuati tra i docenti degli istituti di istruzione e formazione. Tale requisito non può essere applicato al caso in cui, in assenza di docenti di scuola secondaria, si attinga al personale docenti degli atenei regionali. Quella del docente di scuola secondaria e del ricercatore universitario sono figure del tutto diverse, ed il requisito della docenza in ruolo per almeno cinque anni di servizio non sarebbe, neppure astrattamente, applicabile alla figura del ricercatore, stante la differenza tra le due figure professionali.

Contenuto sentenza

00256/2024 REG.PROV.COLL.

00944/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 944 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;

nei confronti

OMISSIS, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

– del decreto di approvazione della graduatoria del concorso indetto con D.D. 21.4.2020, n.499, come modificato dal D.D.5.1.2022, per la classe di concorso AN24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (portoghese) per la Regione Toscana nella parte in cui non comprende l”odierna ricorrente tra gli idonei;

– del verbale n.4 del 12.5.2023 di non superamento della prova orale sostenuta nella medesima data e della relativa graduatoria nella parte in cui non comprende l”odierna ricorrente tra gli idonei nonché della griglia di valutazione della medesima ricorrente;

– per quanto occorrer possa del decreto di nomina della Commissione Giudicatrice dell”8.3.2023;

– di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente o comunque connesso ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente, insegnante di lingue straniere, ha partecipato al concorso indetto con d.d. 21.4.2020, n.499, come modificato dal d.d. 5.1.2022, per la classe di concorso AN24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (portoghese) per la Regione Toscana.

Con il ricorso indicato in epigrafe la ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto di approvazione della graduatoria del concorso indetto con d.d. 21.4.2020, n.499, come modificato dal d.d. 5.1.2022, per la classe di concorso AN24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (portoghese) per la Regione Toscana nella parte in cui non comprende l’odierna ricorrente tra gli idonei, il verbale n.4 del 12.5.2023 di non superamento della prova orale sostenuta nella medesima data e la relativa graduatoria nella parte in cui non comprende l’odierna ricorrente tra gli idonei, nonché la griglia di valutazione della medesima ricorrente. Per quanto occorrer possa, la ricorrente impugna altresì il decreto di nomina della Commissione giudicatrice dell’8.3.2023.

Avverso gli atti impugnati la ricorrente deduce l’illegittimità per: I) Violazione e falsa applicazione degli art.13 e 15 del d.m. 20.4.2020, n.201, difetto di composizione della Commissione giudicatrice del concorso; II) Violazione e falsa applicazione dell’art.3 della l. n. 241 del 1990, eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di motivazione, della contraddittorietà, dell’illogicità e dell’irragionevolezza.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana.

Con ordinanza n. 902 del 6 ottobre 2023, questo Tribunale, tenuto conto che dagli atti emergeva che: in data 11.7.2023 era stato notificato tempestivamente il ricorso; il ricorso era stato proposto e inviato per la notifica anche ad almeno uno dei controinteressati così come previsto dall’art.41, comma 2 c.p.a.; il ricorso era stato inviato all’indirizzo indicato dal certificato di residenza; le Poste Italiane non avevano notificato il ricorso in quanto “insufficiente”, presumibilmente perché mancante del numero civico, mancante però anche nel certificato di residenza depositato in giudizio, aveva ritenuto che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, c.p.a., sussistessero gli estremi dell’errore scusabile in quanto nello stesso certificato di residenza non risultava essere riportato il numero civico e pertanto aveva disposto di accogliere la richiesta di rimessione in termini formulata dalla ricorrente e aveva ordinato alla ricorrente di procedere alla notifica del ricorso ad altro controinteressato, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza medesima, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 16 gennaio 2024.

In data 28 novembre 2023 la ricorrente ha depositato in giudizio copia della ricevuta di avvenuta notifica ad altro controinteressato, datata 27 ottobre 2023 (notifica avvenuta in data 9 novembre 2023).

All’udienza pubblica del 16 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – Con il primo motivo di gravame la ricorrente, in sintesi, sostiene che la commissione per il concorso indetto con d.d. 21.4.2020, n. 499, come modificato dal d.d.5.1.2022, per la classe di concorso AN24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (portoghese) per la Regione Toscana non risulterebbe essere composta secondo i criteri stabiliti dal d.m. 20.4.2020, n.201 poiché i due commissari sarebbero docenti non del sistema di istruzione e formazione bensì del sistema universitario.

Anche volendo aderire alla tesi che si considerano i docenti universitari equipollenti ai docenti del sistema di istruzione secondaria superiore, la Commissione, a parere della ricorrente, risulterebbe comunque essere illegittimamente composta poiché, in violazione dell’art. 15 del d.m. 20.4.2020, n. 201 – che prevede quale requisito per i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi quello di essere “docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio” – la dott.ssa OMISSIS risulterebbe essere ricercatrice a tempo determinato (RTDa) in Letteratura portoghese e brasiliana a far data dall’anno accademico 2022/2023 e, comunque, successivamente al 2018, anno nel quale aveva conseguito il dottorato e perciò attività incompatibile con la carica di docente di ruolo.

Secondo la ricorrente, pertanto, la dott.ssa OMISSIS non può essere considerata una docente di ruolo dal momento che quello di ricercatore universitario a tempo determinato è un incarico temporaneo della durata di massimo sei anni non rinnovabili per svolgere attività di ricerca e di didattica.

A parere della ricorrente, inoltre, la dott.ssa OMISSIS non avrebbe comunque i richiesti cinque anni di servizio previsti dall’art.15 del d.m. 20.4.2020, n. 201.

I provvedimenti impugnati sarebbero pertanto illegittimi per difetto di composizione della commissione giudicatrice e violazione degli artt.13 e 15 del d.m. 20.4.2020, n.201.

In via preliminare e in punto di diritto, il Collegio osserva che l’art. 13 del d.m. 20.4.2020, n. 104, rubricato “Commissioni giudicatrici” recita: “1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti. 2. Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 14 e 15 e sono individuati ai sensi dell’art. 18”. Il successivo art. 15 prevede quanto segue: “1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio…2. I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto, devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni”. Infine, per quanto interessa in questa sede l’art. 18 “Formazione delle commissioni giudicatrici”, al comma 2 precisa che: “Nell’istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per i componenti aggregati. L’istanza è presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza” e al comma 13 che: “Qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente preposto all’USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale nei settori scientifico disciplinari o accademico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso o, per le relative procedure, nei corsi di specializzazione al sostegno”.

Le disposizioni sopra richiamate prevedono una serie di requisiti per la nomina a commissario.

In particolare, è previsto il requisito dell’essere docente della materia con anzianità di servizio di almeno cinque anni (art. 15, comma 1 d.m. n. 201 del 2020); inoltre, viene richiesto, a pena di esclusione, che l’istanza di inserimento negli appositi elenchi sia presentata dall’aspirante commissario unicamente “per la regione sede di servizio” (articoli 18, comma 2 d.m. n. 201 del 2020 e art.17, comma 2 d.m. n. 326 del 2021).

L’Avvocatura dello Stato, sul punto, precisa che tale ultimo requisito è funzionale a garantire il buon andamento dell’azione amministrativa, principio costituzionalmente tutelato, che verrebbe leso se i commissari, che durante le operazioni concorsuali dovrebbero comunque continuare a svolgere le proprie ordinarie attività scolastiche, provenissero da zone diverse, potenzialmente anche molto lontane, da quella nella quale si svolgono le operazioni concorsuali, che, nel caso di specie, non vi erano docenti di scuola secondaria in possesso, contemporaneamente, tanto del requisito curriculare quanto di quello territoriale e che tale situazione aveva necessariamente imposto, in ossequio a quanto previsto dalla stessa normativa, di effettuare un’indagine presso gli atenei regionali, la quale aveva avuto esito positivo e aveva portato alla nomina di “professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o di tipo B di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240…”, come specificamente previsto dagli articoli 18, comma 13, del d.m. n. 201 del 2020 e 17, comma 13, del d.m. n. 326 del 2021. In data 12 settembre 2023, il Ministero ha depositato documentazione a sostegno di quanto evidenziato in fatto dall’Avvocatura dello Stato.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, risulta che la commissione sia stata composta nel rispetto dei criteri stabiliti dal d.m. 20.4.2020, n. 201, anche per ciò che concerne la nomina dei commissari Prof.ssa OMISSIS dell’Università degli Studi di Firenze e Dott.ssa OMISSIS, ricercatrice a tempo determinato tipologia A) presso il medesimo ateneo, nomina che ha infatti permesso di rispettare tanto il requisito curriculare quanto quello territoriale.

La ricorrente deduce il difetto di composizione della Commissione giudicatrice anche in relazione al fatto che la Dott.ssa OMISSIS risulta essere ricercatrice a tempo determinato “a far data dall’anno accademico 2022-2023 e, comunque, successivamente al 2018, anno nel quale ha conseguito il dottorato…”.

Secondo la ricorrente, la circostanza che la Dott.ssa OMISSIS sia un ricercatore universitario a tempo determinato violerebbe quanto imposto dall’art. 15 del d.m. n. 201 del 2020, il quale prevede che i componenti delle Commissioni giudicatrici debbano essere “docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio”.

Anche tale censura non coglie nel segno.

Infatti, il requisito per cui il commissario debba ricoprire l’incarico di docente in ruolo con almeno cinque anni di servizio si riferisce esclusivamente all’ipotesi in cui i commissari siano individuati tra i docenti degli istituti di istruzione e formazione. Tale requisito pertanto non può essere applicato al caso in cui, come quello in esame, in assenza di docenti di scuola secondaria, si attinga al personale docenti degli atenei regionali.

Come evidenziato dall’Avvocatura dello Stato, si tratta di due figure, quella del docente di scuola secondaria e del ricercatore universitario, del tutto diverse, ed il requisito della docenza in ruolo per almeno cinque anni di servizio non sarebbe, neppure astrattamente, applicabile alla figura del ricercatore, stante la differenza tra le due figure professionali.

La prima censura pertanto complessivamente è priva di pregio.

2. – Con il secondo motivo di gravame la ricorrente sostiene che il suo giudizio di non idoneità sarebbe illegittimo, in primo luogo, in quanto carente se non del tutto assente di motivazione.

Secondo la ricorrente, nel caso di specie, il provvedimento abbisognava di una puntuale e specifica motivazione in ragione della forte discrepanza con i giudizi maturati nelle prove scritte e nei titoli (prova scritta 82/100, valutazione dei titoli 28,75/50, prova orale 39/100).

In primis, il Collegio osserva che “il giudizio sui titoli” cui si riferisce la ricorrente è irrilevante poiché il bando del concorso (art. 6 “Valutazione dei titoli”) prevedeva che la Commissione procedesse alla valutazione dei titoli dei soli candidati che avessero superato le prove del concorso, tanto quella scritta quanto quella orale, mentre la ricorrente non aveva superato la prova orale.

Ciò posto, in punto di motivazione, il Collegio non può non evidenziare che, dalla piana lettura della griglia di valutazione della prova orale per la classe di concorso AN24, nella quale per ogni ambito, in relazione ad ogni fascia di punteggio, corrisponde uno specifico “Descrittore di livello”, in combinazione con i punteggi assegnati alla ricorrente per ciascun ambito, emerge come il giudizio di non idoneità sia sufficientemente motivato.

Invero, la ricorrente ha conseguito per l’ambito 1“Progettazione didattica efficace anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti”, il voto di 14/40, punteggio che in base alla griglia di valutazione corrisponde a: “Manifesta una capacità di progettazione disorganica e confusa, basandosi su conoscenze e competenze didattico-metodologiche generiche e/o imprecise (anche con riferimento alle TIC). Le parti della programmazione sono incoerenti fra loro e/o non giustificate rispetto agli obiettivi didattici”.

Per l’ambito 2 “Padronanza dei contenuti disciplinari in relazione alle competenze metodologiche”, la ricorrente ha conseguito il voto di 7/20, punteggio che in base alla griglia di valutazione corrisponde a: “Tratta l’argomento assegnato in modo disorganico e confuso, basandosi su conoscenze e competenze disciplinari generiche e/o imprecise”.

Per quanto attiene all’ambito 3 “Interazione orale: comprensione e produzione in lingua portoghese su argomenti di ordine professionale. Qualità dell’esposizione e correttezza linguistica e terminologica nell’interlocuzione con la commissione, con riferimento almeno al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento”) la Commissione ha attribuito il voto di 11/30 pari al seguente giudizio “Comprende, espone e interagisce in modo schematico con inesattezze lessicali, e alcuni errori sintattici e/o lessicali dei livelli inferiori al C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento”.

Infine, rispetto all’ambito 4 “Interazione orale: comprensione e produzione in lingua inglese su argomenti di ordine generale, accademico e professionale con riferimento almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento”, la Commissione ha attribuito il voto di 7/10, punteggio che in base alla griglia di valutazione corrisponde a: “Comprende in modo globale ed espone in modo semplice, ma chiaro; mostra capacità di argomentazione, anche se limitata con pochi errori grammaticali e di pronuncia, che non compromettono la comunicazione, con lessico quasi sempre appropriato, pur se non ampio, e fluenza lievemente rallentata”.

È evidente, pertanto, che non solo è stato attribuito un voto numerico, ma quest’ultimo corrispondeva ad uno specifico giudizio ricavabile dalla griglia di valutazione.

Peraltro, questo Tribunale ha già avuto modo di confermare che le griglie predisposte per la procedura concorsuale erano in grado di consentire al candidato di comprendere il giudizio finale “stante la corrispondenza biunivoca fra i predetti descrittori e i punteggi affermati” (T.A.R. Toscana, sez. I, 13 luglio 2023, n. 279).

Tutto ciò a prescindere dal fatto che, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, in generale, la valutazione in forma numerica è di per sé idonea a sorreggere l’obbligo motivazionale in sede di procedure selettive quando, come nel caso in esame, esistano e siano predeterminati specifici criteri di valutazione.

Per giurisprudenza [#OMISSIS#], infatti, quando la valutazione numerica si basa su “criteri di massima e parametri di riferimento adeguati ai quali raccordare il punteggio affermato”, questa si rivela legittima ed idonea a far comprendere l’iter valutativo seguito dalla Commissione in sede di giudizio (Cons. Stato, sez. VI, 8 gennaio 2019, n. 178; Cons. Stato, Ad. plen., 20 settembre 2017, n. 7).

La censura pertanto è priva di pregio.

3. – In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.

4. – Considerata la natura della controversia sussistono giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:

Omissis, Presidente

Omissis, Consigliere

Omissis, Consigliere, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 4 marzo 2024