TAR Lombardia, Sez. V, 4 marzo 2024, n. 600

La semplice attività di collaborazione intellettuale tra un commissario e una candidata ad una procedura selettiva non costituisce né una causa di astensione né una causa di incompatibilità

Data Documento: 2024-03-04
Autorità Emanante: TAR Lombardia
Area: Giurisprudenza
Massima

La semplice attività di collaborazione intellettuale non costituisce una causa di astensione, né causa di incompatibilità, anche perché la commissione opera collegialmente e i commissari, con equipollenti esperienze e competenze, svolgono un controllo intrinseco idoneo a prevenire la pur possibile inclinazione di qualche componente ad apprezzare maggiormente l’operato di chi sia stato proprio allievo alla scelta dei più meritevoli.

Contenuto sentenza

00600/2024REG.PROV.COLL.

01577/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1577 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Milano Bicocca, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura dello Stato, Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio presso i suoi uffici, in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti

OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

con il ricorso introduttivo:

– del Decreto Direttoriale n. 1659/2023 – UOR 000276 prot. n. 0194258 del 19.05.2023 di approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia, presso il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia, bandita con D.D. n. 5996/2022 prot. 0149452 del 11.11.2022 Cod. 2022-PO18-069 pubblicato sulla G.U. – IV serie speciale – Concorsi ed Esami n. 89 del 11.11.2022;

– dell’atto di nomina della Commissione giudicatrice D.R. n. 104/2023 prot. 0016802 del 18.01.2023;

– degli atti della Commissione giudicatrice, ivi compresi il Verbale n. 1 prot. n. 0077578 del 10.02.2023 e la Relazione riassuntiva prot. n. 0191838 del 15.05.2023 e relativi allegati;

nonché di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale;

con motivi aggiunti del 9.10.2023:

– del provvedimento Prot. n. 0217949 del 07/07/2023 – Verbale n. 961/2023 del Consiglio di Dipartimento di proposta di chiamata del Prof. OMISSIS;

– della deliberazione 423/2023/ del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2023, avente ad oggetto “Chiamata di Professore di Prima Fascia ai sensi dell’Art. 18, comma 1 della Legge 240/2010 – Prof. OMISSIS. Dipartimento di Scienze EconomicoAziendali e Diritto per l’Economia”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano Bicocca e del Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2024 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’Università degli studi di Milano Bicocca (da ora anche solo Università o Bicocca), con bando approvato con decreto Direttorio n. 5996 dell’11.11.2022 (pubblicato sulla G.U. – IV serie speciale – Concorsi ed Esami n. 89 del 11.11.2022) ha indetto una procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 comma 1, L. 240/2010 (c.d. Legge [#OMISSIS#]), per un posto di professore di prima fascia per chiamata per il Settore concorsuale 13/B3 – Organizzazione Aziendale (ssd SECS-P/10 – Organizzazione Aziendale) presso il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia.

La Commissione, nominata con D.R. n. 104/2023 del 18.01.2023, era composta dai Professori OMISSIS, ordinario di Economia Aziendale presso l’Università Bicocca, [#OMISSIS#] OMISSIS, ordinario di Organizzazione Aziendale presso l’Università degli Studi “Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” di Napoli e OMISSIS, ordinaria di Organizzazione Aziendale presso l’Università degli studi di Napoli “Parthenope”.

Nella prima seduta del 09.02.2023, la Commissione, dopo aver dato atto “che la stessa è pienamente legittimata ad operare in quanto nessuna istanza di ricusazione dei commissari è pervenuta all’Ateneo”, approvava i criteri di valutazione, richiamando il D.M. n. 344 del 4.8.2011, distinti in tre parametri:

– produzione scientifica;

– attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;

– attività istituzionale e di gestione della didattica e della ricerca scientifica desumibili dal curriculum.

Veniva poi prevista la c.d. “pesatura” di ciascuna valutazione: la valutazione della produzione scientifica avrebbe pesato per il 40% della valutazione complessiva, la valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il 40% e la valutazione dell’attività istituzionale e di gestione della didattica e della ricerca scientifica per il 20% della valutazione complessiva.

Nella seconda seduta del 10.2.2023 i commissari sottoscrivevano la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della Commissione.

A conclusione delle operazioni di valutazione, con decreto Direttoriale del 15.5.2023 veniva approvata la graduatoria, in cui si collocava al primo posto il prof. OMISSIS con 81 punti, seguivano i proff. OMISSIS (80 punti), OMISSIS (74 punti), OMISSIS (73 punti) e OMISSIS (72 punti) e OMISSIS (66 punti).

Il ricorrente ha impugnato gli atti di gara e la graduatoria, con ricorso tempestivamente e ritualmente notificato e depositato, articolando le seguenti censure:

1) Illegittimità della composizione della Commissione, per la nomina quale componente del Prof. OMISSIS, che ha svolto attività di collaborazione scientifica e accademica con la candidata OMISSIS;

2) Illegittimità del verbale n.1 prot. del 10.02.2023 di approvazione dei criteri, per violazione e falsa applicazione del D.M. 344/2011 con riferimento ai sotto parametri “partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali” e “conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”; Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del bando: secondo la tesi del ricorrente la commissione ha approvato una differente suddivisione dei criteri, rispetto al D.M. 344/2011, con un effetto distorsivo delle valutazioni.

Nei criteri relativi alla valutazione della produzione scientifica sarebbero stati inseriti due elementi di valutazione che attengono al profilo dell’attività istituzionale e di gestione della didattica e della ricerca scientifica desumibili dal curriculum.

Ciò avrebbe comportato una distorsione nell’attribuzione dei punteggi per le attività didattiche, che non verrebbero apprezzate in termini di punteggio, in quanto “assorbite” dalla valutazione della produzione scientifica.

L’effetto distorsivo sarebbe causato anche dalla pesatura, che, per prassi, assegna alla produzione scientifica un peso pari al 60 %, non del 40% come nel caso in esame.

Parte ricorrente rileva anche un profilo di illegittimità nella valutazione della produzione scientifica: la Commissione avrebbe omesso di applicare gli indicatori di cui all’art. 4 comma 3 del D.M. 344/2011, quali l’indice Hirsch o simili;

3) Difetto/contraddittorietá/assenza di motivazione e omessa/difforme valutazione analitica dei titoli dei candidati; eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, incoerenza, disparità di trattamento, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria. violazione dei principi di imparzialità e trasparenza: espone parte ricorrente che la Commissione non avrebbe formulato giudizi analitici sui candidati, limitandosi ad un elenco di titoli e ad un giudizio definitivo, rendendo così non comprensibile l’iter logico seguito dai Commissari nell’attribuzione dei singoli punteggi.

Il ricorrente esamina poi singolarmente i punteggi assegnati ai candidati, contestando l’attribuzione per difetto di motivazione e travisamento dei fatti.

Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi, sollevando eccezioni preliminari di mancato superamento della prova di resistenza e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.

Con motivi aggiunti depositati in data 9.10.2023, il ricorrente ha impugnato gli atti di con cui è stata approvata la chiamata del Prof. OMISSIS.

Alla camera di consiglio del 7.9.2023 il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.

Le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza di merito.

All’udienza del 25 gennaio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1) Il presente giudizio verte sulla procedura selettiva ex art. 18 comma 1, L. 240/2010 (c.d. Legge [#OMISSIS#]), per un posto di professore di prima fascia per chiamata per il Settore concorsuale 13/B3 – Organizzazione Aziendale presso il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia dell’Università Bicocca di Milano.

Il ricorrente, classificatosi al quinto posto, ha proposto tre motivi, con alcuni dei quali rileva vizi del procedimento che invaliderebbero l’intera procedura, mentre con l’ultima censura contesta le singole valutazioni.

L’Università ha eccepito la carenza di interesse in quanto non sarebbe stata data la prova di resistenza. Poiché la prova di resistenza, quale corollario dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., assume rilevanza unicamente rispetto alle censure sorrette dal cd. interesse finale a vincere la competizione, non in relazione a vizi radicali della procedura selettiva, l’eccezione sarà scrutinata in relazione all’ultima censura, in cui vengono contestate le singole valutazioni, per cui rileva la verifica a priori se parte ricorrente può ottenere il bene-interesse per cui agisce, in caso di accoglimento del ricorso. (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4963; T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 6 giugno 2013, n. 2956; T.A.R. Roma, Sez. III, 10 ottobre 2022, n. 12785).

2) Il primo motivo di ricorso verte sull’illegittima composizione della Commissione, in quanto il Presidente, Prof. OMISSIS, ha svolto attività di collaborazione scientifica e accademica con la candidata Dott. OMISSIS, per cui vi sarebbe stata un’incompatibilità tra un commissario e una candidata.

Sostiene il ricorrente che tra il prof. OMISSIS e la Dott. OMISSIS si riscontra una attività di collaborazione scientifica e accademica, così intensa da costituire un vero e proprio “sodalizio professionale”: a riprova riporta un elenco di pubblicazioni estratto dal sito Bicocca Open Archive, in cui sono ricompresi 17 lavori di ricerca, a firma congiunta.

Elemento sintomatico della mancanza di imparzialità, sempre secondo parte ricorrente, sarebbe la richiesta del Prof. OMISSIS, in sede di giudizio complessivo dei singoli candidati, di riportare la sua valutazione distinta rispetto a quella della commissione.

Con questa censura il ricorrente fa valere un interesse strumentale alla ripetizione della selezione, in quanto l’accoglimento della censura comporterebbe l’annullamento dell’intera procedura.

2.1 Il motivo non è fondato.

I componenti della Commissione hanno reso la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità ex art. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della Commissione, nella seduta del 10.2.2023.

Detta dichiarazione, ad avviso del Collegio, è stata correttamente resa anche dal prof. OMISSIS, non ravvisandosi alcuna incompatibilità riconducibile all’art. 51 c.p.c., che prevede ipotesi che rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa. Pertanto l’obbligo di astensione si configura solo se sussiste una delle condizioni tassativamente indicate dall’art. 51 c.p.c. (ex multis T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 14/06/2022, n.868).

In base all’interpretazione consolidata della giurisprudenza data all’art. 51 c.p.c., le ragioni di astensione, da ricondurre a ragioni di parentela, amicizia o inimicizia personale, interessi patrimoniali o, ancora, a peculiari rapporti con una delle parti, ovvero a ragioni di convenienza, debbono essere adattate alla realtà del mondo accademico, in cui rapporti continuativi di collaborazione scientifica rappresentano fonte di sostanziale utilità sia per il professore, che di tale collaborazione si avvale per le proprie attività di ricerca e di didattica, sia per il collaboratore, sia esso dottorando, ricercatore o associato, che acquisisce nozioni e possibilità di introduzione nel mondo scientifico.

Proprio perché il carattere interdisciplinare del mondo accademico richiede sempre più spesso, ai fini di una approfondita analisi delle materie, l’esigenza di collaborazione tra professori e ricercatori, ovvero studiosi di pari o più alto livello, l’incompatibilità tra esaminatore e concorrente non viene configurata nell’attività di collaborazione nella pubblicazione o nell’attività scientifica tra un candidato e il professore titolare della cattedra, ma si richiede un quid pluris, cioè la prova di un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale situazione (v., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 6341 del 17 settembre 2021 e Cons. St., sez. VI, 20 agosto 2018, n. 4963).

La semplice attività di collaborazione intellettuale non costituisce una causa di astensione, né causa di incompatibilità, anche perché la commissione opera collegialmente e i commissari, con equipollenti esperienze e competenze, svolgono un controllo intrinseco idoneo a prevenire la pur possibile inclinazione di qualche componente ad apprezzare maggiormente l’operato di chi sia stato proprio allievo alla scelta dei più meritevoli.

Facendo applicazione dei principi sopra riportati al caso in esame, il Collegio esclude che possa ravvisarsi una incompatibilità riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 51 c.p.c. tra il prof. OMISSIS e la Dott. OMISSIS, dal momento che sono stati provati solo rapporti di mera collaborazione scientifica e di pubblicazioni comuni, logica conseguenza del fatto che entrambi fanno parte del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali, il Prof. OMISSIS come ordinario di Economia Aziendale e la Dott. OMISSIS ha conseguito il titolo di Dottorato di ricerca in Economia Aziendale.

Si deve quindi escludere l’incompatibilità, a fronte di una collaborazione che ben può essere ricondotta alle ordinarie relazioni accademiche.

Il motivo va quindi respinto.

3) Il secondo motivo verte sui criteri di valutazione approvati dalla Commissione nella seduta del 9.2.2023.

3.1 Come si evince dalla esposizione in fatto, nel motivo il ricorrente ha prospettato tre profili di illegittimità:

– la commissione avrebbe violato il D.M. 344/2011, approvando criteri differenti, con un effetto distorsivo delle valutazioni;

– l’effetto distorsivo sarebbe causato anche dalla pesatura, che, per prassi, assegna alla produzione scientifica un peso pari al 60 %, non del 40% come nel caso in esame;

– nella valutazione della produzione scientifica la Commissione avrebbe omesso di applicare gli indicatori di cui all’art. 4 comma 3 del D.M. 344/2011, quali l’indice Hirsch o simili.

3.2 Il primo profilo di illegittimità è infondato.

In applicazione all’art. 9 del bando, “Svolgimento della procedura”, la Commissione nella prima riunione ha predeterminato i criteri per la valutazione dell’attività didattica, del curriculum vitae e delle pubblicazioni scientifiche presentate nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, seguendo i criteri stabiliti con D.M. 4 agosto 2011, n. 344, seppur con una ripartizione parzialmente differente.

Parte ricorrente ritiene illegittima la scelta della commissione di una diversa suddivisione dei criteri, rispetto al D.M. 344/2011.

In particolare per la valutazione dell’attività istituzionale e di gestione della didattica la Commissione non avrebbe richiamato i quattro criteri previsti nell’art. 3 del D.M. 344/2011, omettendo le voci di cui alle lett. c) e d) (partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca), che sono invece state inserite nella valutazione della produzione scientifica, provocando un effetto distorsivo, perché, secondo la prospettazione del ricorrente, nell’ambito della valutazione della produzione scientifica non verrebbero valutate le esperienze professionali.

La censura non è fondata.

In primo luogo va fatta una precisazione rispetto alla prospettazione del ricorrente.

La Commissione ha previsto tre ambiti di valutazione:

– produzione scientifica;

– attività didattica, attività didattica integrativa e di servizio agli studenti;

– attività istituzionale di gestione della didattica e della ricerca desumibili dal curriculum.

Per la produzione scientifica ha riportato tutti i criteri previsti dal D.M., seppur in ordine differente rispetto al Decreto: infatti ha dapprima ha indicato i criteri del comma 3 e poi quelli del comma 1 lett. c) e d).

Nel terzo ambito di valutazione “attività istituzionale di gestione della didattica e della ricerca desumibili dal curriculum” ha inserito il criterio di cui alla lett. a) dell’art. 4 comma 1 “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi”, e la voce “incarichi istituzionali e/o di coordinamento all’interno degli Atenei in cui il candidato ha prestato servizio”.

Esaminando globalmente i criteri adottati nella seduta 9.2.2023, si deve osservare che, seppure non sia stata seguita pedissequamente la ripartizione del D.M., tuttavia la Commissione ha recepito tutti i criteri di valutazione previsti dal D.M., declinandoli secondo un differente ordine.

Ciò risponde a quella facoltà che è riconosciuta ad ogni Commissione, di determinare i criteri di valutazione non in maniera meccanica e formalistica, ma adeguandola alla tipologia di selezione, con la sola condizione di non discostarsi da criteri e standard riconosciuti, quali quelli dettati dalla normativa vigente (cfr. Cons. Stato sez. VI, n. 3856 del 2022) e di rispettare i principi di logicità, trasparenze e coerenza.

I criteri non devono essere né vaghi né generici ma idonei ad oggettivizzare per quanto possibile l’ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentirne di identificare il candidato migliore, nel senso di quello che presenta una maggior preparazione per quanto dovrà svolgere.

Nel caso in esame la Commissione ha applicato criteri di valutazione noti e predeterminati dal D.M., sovrapponibili a quelli previsti dal predetto decreto, semplicemente suddividendo produzione scientifica, attività didattica e a servizio degli studenti e attività istituzionale.

Tale “scostamento” rispetto alla ripartizione del D.M., riconducibile alla discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione, non risulta né illogica, né irrazionale, dal momento che è finalizzata a valorizzare non solo l’attività come docente o come ricercatore, ma anche le capacità organizzative, di direzione e di coordinamento nell’ambito dell’attività di ricerca di gruppo.

Parte ricorrente non ha comunque dimostrato come, questa diversa ripartizione, avrebbe alterato la competizione fra i candidati.

3.3 Anche la previsione della c.d. incidenza ponderale è legittima.

Le Commissioni sono chiamate non solo a fissare criteri, parametri e indicatori, ma possono anche individuare la possibile incidenza ponderale dei criteri.

Nel caso in esame alla produzione scientifica e all’attività didattica è stato assegnato un peso del 40%, mentre il 20% alla valutazione dell’attività istituzionale e di gestione della didattica.

Si tratta di una ripartizione non illogica, dal momento che un professore deve svolgere attività didattica e di ricerca, per cui risulta corretta la scelta di valorizzare le esperienze nella medesima percentuale.

3.4 Parte ricorrente rileva anche un profilo di illegittimità nella valutazione della produzione scientifica: la Commissione avrebbe omesso di applicare gli indicatori di cui all’art. 4 comma 3 del D.M. 344/2011, quali l’indice Hirsch o simili, applicando invece il criterio fondato sulla classe delle riviste – c.d. criterio elaborato dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

Anche questa censura non è condivisibile.

Nella seduta del 9.2.2023 la Commissione per la valutazione scientifica ha approvato i seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di prima fascia da ricoprire in base al bando oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Sostanzialmente viene ripetuto il comma 3 dell’art. 4 del D.M. 344/2011, senza richiamare la lett. e), che elenca gli indici di valutazione, precisando tuttavia che si tratta di strumenti aggiuntivi come si desume dall’utilizzo della congiunzione “anche” (in tal senso Consiglio di Stato n. 2364/2004).

La Commissione ha quindi seguito i criteri predeterminati, utilizzando i parametri di valutazione in ordine logico, ma richiamando preliminarmente la classificazione ANVUR, che è il principale indicatore per la valutazione della qualità scientifica.

E’ sufficiente leggere la motivazione della valutazione della produzione scientifica del ricorrente, per confermare la corretta applicazione dei criteri.

Il ricorrente ha 9 articoli, “dei quali 6 in fascia A ANVUR), 6 monografie in lingua inglese con editore Cambridge University Press e Springer (singolo autore)”.

All’interno della produzione scientifica la Commissione ha distinto tra lavori in collaborazione e monografie, “per cui l’apporto individuale è valutato complessivamente paritario ed equilibrato”.

È stata valutata la congruenza, (“Le pubblicazioni presentate sono fortemente specializzate su tematiche relative ai sistemi informativi, in particolare le tematiche indagate sono la Blockchain technology, le innovazioni digitali e la creazione del valore, l’impatto della tecnologia sui processi decisionali, Big Data, innovazioni tecnologiche per le policy pubbliche”), la coerenza con il settore concorsuale.

Quindi la Commissione ha esaminato la rilevanza scientifica e la determinazione analitica: “il candidato presenta sei monografie pubblicate con editore internazionale (prevalentemente Springer), i cui temi si presentano di discreto sviluppo comprendendo anche alcune implicazioni di carattere pratico; tali monografie, seppure riconosciute quale prodotto scientifico di un certo rilievo, sembrano ripercorrere gli stessi ragionamenti e talvolta, soprattutto la monografia del 2021, le tematiche investigate sono affrontate seguendo i raggruppamenti scientifico-disciplinari affini e in misura più ridotta il raggruppamento scientifico-disciplinare SECS-P/10”.

Le pubblicazioni sono state valutate anche in base alla “collocazione editoriale” e alla “buona diffusione all’interno della comunità scientifica, nonché una buona presenza sulle basi citazionali”.

Si tratta quindi di una applicazione di tutti i criteri che la Commissione aveva prestabilito, attraverso i quali è pervenuta alla valutazione della “consistenza complessiva della produzione scientifica”.

3.5 Da quanto sopra discende l’infondatezza del secondo motivo.

4) L’ultima censura del ricorso introduttivo verte sulla valutazione dei candidati: da un lato il ricorrente lamenta l’assenza di giudizi analitici, in quanto la Commissione si sarebbe limitata ad un elenco di titoli e ad un giudizio definitivo, rendendo così non comprensibile l’iter logico seguito dai singoli Commissari nell’attribuzione dei singoli punteggi; dall’altro contesta l’attribuzione del punteggio ai candidati per la valutazione della produzione scientifica, dell’attività didattica, dell’attività istituzionale.

4.1 L’esame dei profili di illegittimità fatti valere in questo motivo deve essere condotto alla luce del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo cui il giudizio tecnico sull’attività scientifica, didattica e sui diversi titoli da parte della Commissione non comporta l’applicazione di scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma in tale sede la Commissione formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità. La parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differentemente i propri titoli o pubblicazioni, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione esaminatrice, organo cui la legge demanda la valutazione dell’idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica; laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A., il Giudice Amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della P.A. la propria: diversamente egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A. (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2023, n. 7262; Sez. III, 18 maggio 2023, n. 4962; C.G.A. 9 maggio 2022, n. 541; T.A.R. Sicilia – Catania, sez. I, 8 maggio 2023, n. 1492).

La giurisprudenza è [#OMISSIS#] nel ritenere che i giudizi espressi dalle Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari, essendo essenzialmente giudizi qualitativi sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati ed attenendo all’ampia sfera della discrezionalità tecnica, sono censurabili esclusivamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della Commissione (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, VII, 7 novembre 2022, n. 9768).

4.2 Facendo applicazione di questi principi, si può passare ad esaminare i due profili di illegittimità.

Con il primo parte ricorrente contesta la mancata formulazione di giudizi collegiali analitici.

La censura non è fondata, in quanto in base all’art. 2 primo comma del D.M. 243/2011 per la valutazione dei titoli e del curriculum è richiesta “una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari”.

La Commissione ha effettuato un giudizio analitico, puntuale, dettagliato e riferito ad ogni candidato, che distingue nettamente un candidato dall’altro, facendo pertanto emergere la diversa professionalità e competenza e consentendo di desumere le ragioni per le quali la Commissione comparativamente è giunta a stilare la graduatoria.

La valutazione dei titoli non è avvenuta titolo per titolo, ma complessivamente in relazione ai vari titoli ascrivibili ad una determinata categoria: per ciascun candidato la Commissione ha compilato una scheda, formulando una valutazione collegiale.

Tale modus operandi, qualificato come “metodo della analiticità tipologica e non dell’analiticità oggettuale” è ritenuto conforme al dettato normativo, pena “una sostanziale ingestibilità delle procedure valutative” (Cons. Stato sez. VII n. 8533 del 5.10.2022).

4.3 Nella seconda parte della censura il ricorrente lamenta l’omissione di una valutazione motivata e analitica della produzione scientifica, dell’attività didattica e dell’attività istituzionale, rispetto ai diversi candidati, affermando che si tratterebbe di error in procedendo, perché la motivazione dei punteggi delle voci esaminate non permetterebbe di conoscere le ragioni che hanno condotto alle determinazioni.

Il ricorrente si limita a censurare le diverse valutazioni, senza contestare specificatamente il punteggio, né quello a lui assegnato né quello assegnato ai candidati collocati che lo precedono in graduatoria, omettendo in tal modo di dare la prova di resistenza, cioè assolvere l’onere di indicare come può essere “colmata” la differenza di 9 punti tra la sua posizione in graduatoria e il primo classificato.

Anche nella memoria ex art. 73 c.p.a. la difesa del ricorrente ribadisce l’illegittimità delle singole valutazioni, in quanto “prive di argomenti correlati ai criteri di cui al D.M. 344/2011”: ciò non è sufficiente a sorreggere l’interesse alla censura in esame, perché non viene indicato quale sarebbe il punteggio da assegnare ai candidati e quindi come verrebbe riformulata la graduatoria.

Manca, in sintesi, la dimostrazione a priori che, accogliendo le censure, il ricorrente sarebbe risultato primo.

In assenza di questa prova, il motivo è inammissibile.

5) Con motivi aggiunti il ricorrente ha gravato gli atti con cui è stata disposta la chiamata del Prof. OMISSIS, come Professore di Prima Fascia ai sensi dell’Art. 18, comma 1 della Legge 240/2010. Avverso tali atti viene dedotta l’invalidità derivata, in quanto mutuanti i medesimi vizi già predicati avverso gli atti presupposti impugnati in via principale.

Anche i motivi aggiunti vanno respinti, stante l’infondatezza delle doglianze formulate con il ricorso introduttivo.

6) Il ricorso e i motivi aggiunti vanno quindi respinti.

Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Estensore

OMISSIS, Referendario

Pubblicato il 4 marzo 2024