Tar Lazio, Roma, Sez. VI, 21 maggio 2022, n. 6591

Abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda fascia - Motivazione - Carenza di originalità e innovatività della produzione scientifica - Collocazione editoriale delle pubblicazioni

Data Documento: 2022-05-22
Autorità Emanante: Tar Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

In sede di abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda fascia, il Collegio ha riscontrato il difetto di motivazione della Commissione, basata sulla carenza di originalità e innovatività della produzione scientifica (art. 4, lett. c) del d.m. 7 giugno 2016, n. 120), ritenendo che tale criterio va considerato valutando il “contenuto delle pubblicazioni” (in questo senso, anche Cons. St., sez. VII, 23 marzo 2022, n. 2121), mentre i Commissari, “nel rendere giudizi riferiti indistintamente alle pubblicazioni prodotte nel loro complesso, non hanno compiuto alcuno specifico richiamo alle tematiche che evidenzierebbero un insufficiente grado di originalità e non hanno offerto alcuna indicazione a supporto della ritenuta natura divulgativa delle pubblicazioni”. Da qui, “ne discende l’impossibilità di comprendere quale sia stato il reale iter argomentativo che ha condotto i Commissari a ritenere non innovativa la produzione scientifica del ricorrente e a negare, su tale rilievo, il rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale”

Allo stesso modo, a fronte del giudizio della Commissione che aveva valutato negativamente la collocazione editoriale delle pubblicazioni (art. 4, lett. d) del D.M citato)  prodotte dal ricorrente “principalmente in ragione dell’assenza di collocazioni internazionali di prestigio”, il Collegio ha osservato che lo stesso risulta illegittimo in quanto “attribuisce valore dirimente al non elevato livello di internazionalizzazione delle pubblicazioni scientifiche al fine di negare il rilascio per l’abilitazione scientifica di seconda fascia, ponendosi in contrasto con l’art. 3 del D.M. medesimo, che opera una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, riferibili alla prima ed alla seconda fascia di docenza. La disposizione, in particolare, prevede che mentre la “piena maturità scientifica” – per la prima fascia – deve risultare dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, invece, la “maturità scientifica” – per la seconda fascia – discende dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”. Alla luce di tale disciplina, al “livello di internazionalizzazione della produzione scientifica” non può essere attribuito – come ha fatto la Commissione nel caso in esame – rilievo decisivo per giungere a una valutazione negativa della collocazione editoriale delle pubblicazioni scientifiche presentate ai fini dell’abilitazione scientifica di seconda fascia”..

 

Contenuto sentenza
  1. 06591/2022 REG.PROV.COLL.
  2. 07566/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7566 del 2021, proposto da [#OMISSIS#] Aprile, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Alcamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

– Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

– del Giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Seconda Fascia per il Settore concorsuale 13/B1 – Economia Aziendale – Sessione “Sesto Quadrimestre di valutazione ASN 2018” – emesso dalla Commissione giudicatrice nei confronti del ricorrente Aprile [#OMISSIS#] – pubblicato sul [#OMISSIS#] web istituzionale del Ministero il 12.5.2021, in merito alla procedura di cui al Decreto Direttoriale N. 2175 del 9.8.2018 MIUR;

– dei Giudizi individuali e del Giudizio collegiale espressi dalla Commissione giudicatrice nei confronti del ricorrente Aprile [#OMISSIS#] nell’anzidetta procedura – pubblicati sul [#OMISSIS#] web istituzionale del Ministero in data 12.5.2021;

– del provvedimento di approvazione – di data e tenore sconosciuti – degli atti della Commissione giudicatrice dell’anzidetta procedura, [#OMISSIS#] parte in cui il ricorrente è stato dichiarato non abilitato;

– del Verbale n. 1, Sesto Quadrimestre in data 27.2.2021 per via telematica dalle ore 8.30 alle ore 13.00 della Commissione giudicatrice; e dei relativi allegati, compresi quelli denominati “Dichiarazione di concordanza” – pubblicati sul [#OMISSIS#] web istituzionale del Ministero;

– del Verbale n. 2, Sesto Quadrimestre in data 23.4.2021 per via telematica dalle ore 8.30 alle ore 13.00 della Commissione giudicatrice; e dei relativi allegati, compresi quelli denominati “Dichiarazione di concordanza” – pubblicati sul [#OMISSIS#] web istituzionale del Ministero;

– nonché, ove occorra, di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, anteriore o successivo, preparatorio, presupposto, consequenziale e conseguente, anche non noto o non comunicato – di data e tenore sconosciuti – che possa ledere i diritti e gli interessi legittimi del ricorrente;

conseguentemente per disporre direttamente

l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Seconda Fascia per il Settore concorsuale 13/B1 – Economia Aziendale – del ricorrente Aprile [#OMISSIS#];

ovvero in subordine per ordinare

all’Amministrazione MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca in persona del legale rappresentante Ministro pro tempore, di provvedere, entro il più breve [#OMISSIS#] di legge, a una nuova valutazione del ricorrente Aprile [#OMISSIS#] ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Seconda Fascia per il Settore concorsuale 13/B1 – Economia Aziendale, in conformità alla legge e al bando, mediante la nomina di una nuova Commissione giudicatrice in diversa composizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2022 il dott. [#OMISSIS#] Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone il ricorrente di aver partecipato alla procedura di abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 13/B1 – Economia Aziendale, indetta con D.D. del MIUR 9 agosto 2018, n. 2175.

Il giudizio conclusivo in contestazione, rassegnato dalla Commissione all’unanimità, è stato negativamente espresso sulla base di una valutazione negativa circa le pubblicazioni presentate ai sensi dell’art. 7 del d.m. 7 giugno 2016, n. 120.

Avverso tale giudizio, la parte ricorrente ha articolato i seguenti argomenti di doglianza:

I) Falsa, scorretta e non imparziale rappresentazione degli elementi da giudicare – violazione e falsa applicazione di legge – eccesso di potere per arbitrarietà, contradittorietà, disparità di trattamento e travisamento di dati certi pubblici ed ostensibili – difetto di istruttoria;

  1. II) Falsa e scorretta applicazione della normativa relativa all’ASN per il Giudizio – violazione e falsa applicazione di legge – eccesso di potere per arbitrarietà, contradittorietà e travisamento di dati certi pubblici ed ostensibili – erroneità e carenza di motivazione – difetto di istruttoria;

III) Vizi procedurali relativi alle sedute del 27.2.2021 e del 23.4.2021 e mancanza di collegialità – violazione e/o falsa applicazione di legge – eccesso di potere per arbitrarietà e contraddittorietà”.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con mera memoria di stile.

All’udienza pubblica del 20 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso merita accoglimento nei limiti di cui di seguito.

Le doglianze con le quali il ricorrente censura la carenza motivazionale del provvedimento gravato in relazione all’applicazione dei criteri di cui alle lettere c) e d) dell’art. 4 del d.m. 7 giugno 2016, n. 120 -contrassegnate nel ricorso con i numeri I-c), I-d), I-f), II-b), II-c), II-d) e II-e), la cui affinità tematica ne giustifica la trattazione congiunta – risultano fondate e consentono di accogliere il ricorso in omaggio al “principio della ragione più liquida”, tecnica di giudizio che consente selezionare i motivi da scrutinare in ragione di esigenze di economia processuale (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 27 agosto 2019, n. 5891; Consiglio di Stato, sez. VI, 20 dicembre 2021 n. 8449).

Un primo profilo di fondatezza del ricorso attiene al difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla ritenuta mancanza di originalità e di innovatività della produzione scientifica presentata dal ricorrente (art. 4, lett. c, del d.m. citato).

Nel caso di specie, tale valutazione si è concretata in un giudizio collegiale del seguente tenore: “i prodotti sub 1), 2), 4) e 7) hanno natura divulgativa; sufficienti ma non eccellenti per qualità, originalità, carattere innovativo gli altri prodotti sottoposti alla valutazione. Complessivamente, le pubblicazioni presentate NON dimostrano pertanto un grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei [#OMISSIS#] di ricerca affrontati”.

I giudizi individuali dei Commissari [#OMISSIS#] Nobolo e [#OMISSIS#] Pavan sono caratterizzati dall’utilizzo della medesima formulazione testuale del giudizio collegiale.

Nei restanti giudizi individuali, viene espressa la seguente valutazione:

– “risulta essere alquanto contenuto anche il livello della qualità e dell’originalità dei risultati scientifici: ad eccezione dei prodotti nn. 2 e 3, i restanti presentano un taglio meramente divulgativo/professionale” (prof. Massimo Pollifroni);

– “il livello di qualità dell’impostazione metodologica non sempre è adeguato, ricorrendo in diversi lavori un taglio divulgativo e/o prevalentemente applicativo con limitato ricorso ai frameworks teorici di riferimento della disciplina. È il caso dei lavori monografici nn. 2 e 8. I [#OMISSIS#] trattati nei lavori nn. 7 e 9 hanno carattere professionale. Quelli pubblicati [#OMISSIS#] rivista controllo di gestione non pervengono a risultati significativi. Si riscontrano livelli adeguati di qualità e originalità solo nei lavori nn. 3, 5 e 6” (prof. [#OMISSIS#] Sannino);

– “si riscontra originalità e carattere innovativo solo in alcuni dei prodotti di ricerca, quali in particolare la monografia n. 2 e l’articolo n. 3. Gli altri lavori hanno un carattere descrittivo e presentano un contributo scientifico di minore rilevanza” (prof. [#OMISSIS#] Tiscini).

E’ agevole rilevare il difetto di motivazione del provvedimento impugnato circa la carenza di originalità/innovatività delle pubblicazioni presentate – che va “motivata valutando il contenuto delle pubblicazioni” (Cons. St., sez. VII, 23 marzo 2022, n. 2121) – reso evidente dal fatto che i Commissari, nel rendere giudizi riferiti indistintamente alle pubblicazioni prodotte nel loro complesso, non hanno compiuto alcuno specifico richiamo alle tematiche che evidenzierebbero un insufficiente grado di originalità e non hanno offerto alcuna indicazione a supporto della ritenuta natura divulgativa delle pubblicazioni.

Ne discende l’impossibilità di comprendere quale sia stato il reale iter argomentativo che ha condotto i Commissari a ritenere non innovativa la produzione scientifica del ricorrente e a negare, su tale rilievo, il rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale.

Il vizio motivazionale del provvedimento impugnato emerge ulteriormente, sotto un secondo profilo, [#OMISSIS#] parte in cui la Commissione, applicando il criterio di cui all’art. 4, lett. d), del d.m. citato, ha valutato negativamente la collocazione editoriale delle pubblicazioni prodotte dal ricorrente “principalmente in ragione dell’assenza di collocazioni internazionali di prestigio”.

Tale giudizio risulta illegittimo in quanto attribuisce valore dirimente al non elevato livello di internazionalizzazione delle pubblicazioni scientifiche al fine di negare il rilascio per l’abilitazione scientifica di seconda fascia, ponendosi in contrasto con l’art. 3 del d.m. medesimo, che opera una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, riferibili alla prima ed alla seconda fascia di docenza.

La disposizione, in particolare, prevede che mentre la “piena maturità scientifica” – per la prima fascia – deve risultare dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, invece, la “maturità scientifica” – per la seconda fascia – discende dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

Alla luce di tale disciplina, al “livello di internazionalizzazione della produzione scientifica” non può essere attribuito – come ha fatto la Commissione nel caso in esame – rilievo decisivo per giungere a una valutazione negativa della collocazione editoriale delle pubblicazioni scientifiche presentate ai fini dell’abilitazione scientifica di seconda fascia.

Né può pervenirsi a una diversa conclusione in forza della previsione, recata dal medesimo d.m. con riferimento ad entrambe le fasce di docenza, secondo cui “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale” (art. 6, comma 1, lett. b, che richiama la definizione di qualità elevata di cui all’allegato B): la disposizione, infatti, ai fini del riconoscimento della qualità elevata di una pubblicazione, non richiede necessariamente che essa abbia già prodotto un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica a livello anche internazionale, ma considera sufficiente la mera previsione (“è presumibile”), da parte dell’organo valutatore, che essa in futuro conseguirà tale impatto.

Ne deriva che il ricorso deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione relativamente all’applicazione dei criteri di cui alle lettere c) e d) dell’art. 4 del menzionato d.m., con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

La fondatezza della doglianza assorbe la censura con la quale il ricorrente si duole delle “omissioni relative ai titoli” – tenuto conto che la Commissione ha comunque riconosciuto al ricorrente il possesso di tre titoli tra quelli prescelti – e le ulteriori doglianze di carattere procedimentale dedotte con il terzo ordine di motivi.

Le restanti censure dedotte dal ricorrente, vertenti su elementi marginali del gravato giudizio, sono prive di fondamento.

In particolare:

– con riferimento alla omessa indicazione da parte della Commissione delle “seguenti tematiche trattate dal ricorrente: storia della ragioneria (pubblicazione n. 6); accounting education (pubblicazione n. 5); risorse immateriali (pubblicazione n. 4)”, va osservato che nessuna [#OMISSIS#] impone all’Amministrazione di passare in rassegna l’intera gamma delle tematiche affrontate dal candidato nell’ambito delle pubblicazioni sottoposte a valutazione; peraltro, nel caso di specie, la Commissione, tanto nel giudizio collegiale quanto in quelli individuali, si è comunque soffermata ad esaminare le pubblicazioni in questione (nn. 4, 5 e 6 tra quelle inserite nell’elenco presentato dal ricorrente);

– anche le censure concernenti la valutazione della monografia n. 2 – con cui il ricorrente lamenta la “scorretta classificazione dell’Editore CLUEB come ‘editore locale’” e la “falsa rappresentazione” del fatto che essa “non risulta soggetta a referaggio” – non colgono nel segno in quanto la Commissione, adoperando le locuzioni “locale” e “non soggetta a referaggio”, ha inteso evidenziare che, tra le due monografie sottoposte a valutazione, solo una (la n. 8) risulta edita su una collana accreditata dall’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), mentre la n. 2 è pubblicata con un editore che non si avvale di procedure di accreditamento e, come tale, non presenta le stesse garanzie quanto ai processi di referaggio dei prodotti da pubblicare, come si evince chiaramente dal tenore del provvedimento impugnato: “la monografia sub 2) è pubblicata con editore locale; al contrario, la monografia sub 8) è pubblicata in collana accreditata AIDEA … Le monografie sono pubblicate con editore italiano e solo una risulta soggetta a referaggio”.

In conclusione, il gravame proposto deve trovare accoglimento nei limiti sopra esposti, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

All’accoglimento del ricorso accede, nel quadro dei vincoli conformativi parimenti promananti dal dictum giudiziale, l’obbligo, in capo alla soccombente Amministrazione, di rinnovare il già espresso giudizio abilitativo nei confronti dell’odierno ricorrente, ovviamente a mezzo di organo avente composizione diversa, rispetto a quella che ha rassegnato la pregressa valutazione, oggetto di censura.

L’accoglimento della domanda di annullamento non può, invece, comportare la condanna dell’Amministrazione al rilascio dell’abilitazione scientifica – in quanto, non trattandosi di attività amministrativa vincolata, non ricorrono i presupposti di cui agli artt. 34, comma 1, lett. c), e 31, comma 3, c.p.a. – né, come richiesto dal ricorrente, il rilascio del provvedimento richiesto da parte del giudice, non venendo in rilievo alcuno dei tassativi casi di giurisdizione estesa al merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.500,00, oltre accessori, in favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] Politi, Presidente

[#OMISSIS#] Fanizza, Consigliere

[#OMISSIS#] Bianchi, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] Bianchi [#OMISSIS#] Politi

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 21/05/2022