L’art. 5, comma 5-bis, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. con modif. in legge 28 giugno 2019, n. 58, estende anche ai ricercatori di tipo B la possibilità di prevedere il regime di tempo definito.
La normativa in vigore non prevede tuttavia una disciplina transitoria che regoli le modalità di applicazione per i contratti già in corso. Deve essere nuovamente consentito a tali ricercatori di esercitare l’opzione per il regime di impegno? Se si, in che modo sarebbe possibile garantire che non si realizzi un nocumento all’attività di ricerca programmata a suo tempo?
Si veda, in merito, la risposta al quesito da parte dell’Ufficio Studi del Codau disponibile al link: