Con sentenza del 18 giugno 2020, n. 11811, la Cassazione Civile ha ribadito l’inammissibilità della configurazione “postuma” dell’autorizzazione ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, con cui può essere assentito ai professori universitari l’espletamento di incarichi extra-istituzionali retribuiti, confermando un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa, valorizzando la valenza “astratta” del controllo sottostante, in ragione dei principi costituzionali dallo stesso presidiati (artt. 97 e 98 Cost.).
Leggi il testo completo: Cass. Civ., sez. II, 18 giugno 2020, n. 11811
Leggi la nota redazionale: Nota a Cass. Civ. sez. II, 18 giugno 2020, n. 11811 (di Marco Lavatelli)