Con la sentenza del 11 maggio 2017, n. 104, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi gli articoli 8 e 10 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, concernente “la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei”, annullando, di fatto, la disciplina del costo standard per studente e il suo utilizzo per il riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO).
Leggi il testo completo: Corte Costituzionale, 11 maggio 2017, n. 104
Leggi anche: TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 11 dicembre 2015, n. 13885 (Ordinanza)