Nel procedimento amministrativo concernente un pubblico concorso il candidato leso da un provvedimento della commissione lo può ben impugnare unitamente all’atto di nomina dei componenti di quest’ultima, in quanto detta nomina ha natura endoprocedimentale ed è adottata in esito ad uno specifico sub-procedimento, volto a consentire che i candidati siano valutati, nell’ulteriore corso, proprio da coloro che le norme reputano più idonei e siano in possesso dei prescritti requisiti, per cui l’interesse dei candidati stessi alla rimozione dei componenti illegittimamente nominati si attualizza solo dopo l’adozione dell’atto che ha preso in esame la loro posizione e approvato la relativa graduatoria (Cons. Stato, sez. V, 24 febbraio 1996, n. 232; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 19 novembre 2012, n. 692).
Poichè l’atto di nomina della commissione di concorso (nel caso in esame) nonché la precedente proposta di nomina sono atti endoprocedimentali, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 24 ottobre 2018, n. 990
Procedura concorsuale posto Professore I fascia - improcedibilità - nomina commissione - atti endoprocedimentali
Data Documento: 2018-10-24
Area:
Giurisprudenza
Massima