L’omogeneità dei compiti di ricerca costituisce la ratio della continuità tra i servizi del funzionario tecnico e del ricercatore: è con ciò confermata la sostanziale non equiparabilità tra le figure del collaboratore, anche laureato, e del funzionario, pur accomunate dall’appartenenza al ruolo tecnico, rimanendo distinte le caratteristiche dei compiti propri di ciascuna di esse, con specifico riguardo al campo della ricerca.
Il principio di correttezza e buona fede imposto a ciascuna parte del rapporto che insorge per effetto di “contatto sociale” è espressione del dovere di solidarietà è fondato sull’art. 2 cost. ed esula dallo stretto campo dei rapporti negoziali per ingerire in qualsiasi comportamento dal quale un soggetto possa ragionevolmente trarre una aspettativa di conservare immutata una determinata situazione giuridica o fattuale. Pertanto, non appare irragionevole né difforme al principio del buon andamento della p.a. di cui all’art. 97 Cost., che l’aspettativa, allorché non sia di mero fatto, ma basata sull’affidamento della certezza e possibilità di una adeguata e razionale condizione economica del soggetto, possa ricevere adeguata tutela, sia pure nei limiti del principio di legalità al quale deve essere sempre informata l’attività dell’amministrazione.
È sicuramente risarcibile la lesione, sia pure involontaria, del bene della vita consistente non già nel diritto quesito ad un maggiore trattamento retributivo, ma dell’aspettativa di un miglior tenore di vita ad esso corrispondente, considerato il divario economico fra la retribuzione percepita con o senza il ricalcolo dei servizi prestati quale collaboratore tecnico nel precedente sviluppo di carriera (nel caso di specie, l’ammontare del risarcimento è stato quantificato in misura corrispondete alle somme fatte oggetto di recupero).