TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 23 aprile 2014, n. 1071

Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione giudicatrice- Criteri di valutazione

Data Documento: 2014-04-23
Area: Giurisprudenza
Massima

Laddove la commissione si autovincoli prevedendo un ulteriore elemento di valutazione (nella specie, una fase di preventiva lettura di un testo in lingua straniera, oltre a quello della traduzione) che concorre allo svolgimento della selezione concorsuale, il mancato espletamento del medesimo comporta l’illegittimità dell’intera procedura.

Contenuto sentenza

N. 01071/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02654/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2654 del 2011, proposto da: 
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Giovanni [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni [#OMISSIS#] sito in Palermo, via Liberta’, 171; 
contro
Università degli Studi di Palermo, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge con uffici siti in via A. De Gasperi 81; 
nei confronti di
Serena Marcenò’, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Rotigliano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Rotigliano sito in Palermo, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] N. 20; 
per l’annullamento
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, n. 3120 del 3.10.11, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, e dichiarata vincitrice la controinteressata;
– di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice ed in particolare del verbale n. 2 del 5.5.11, nonché della rettifica del 10.5.11, dei verbali nn- 3 e 4 del 19.9.11 e nn. 5, 6, 7 e 8 del 20.9.11;
– della relazione finale della Commissione Giudicatrice del 20.9.11, nonché di tutti gli allegati alla medesima relazione;
– nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate;
Visto l’atto di costituzione di Serena Marceno’;
Vista l’ordinanza collegiale n. n. 3 del 10/01/2012 di accoglimento della domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati;
Vista l’ordinanza n. 186 del 30/03/2012 emessa in seconde cure dal C.G.A., su appello cautelare proposto dalla controinteressata, di riforma ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica di trattazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2014 il dott. [#OMISSIS#] Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Dr. DI [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha partecipato alla procedura concorsuale indetta dall’Università degli Studi di Palermo per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario (cofinanziato ai sensi del D.M. n. 620 del 30/11/2007) presso la Facoltà di Scienza della formazione, settore scientifico-disciplinare SPS/01 – Filosofia Politica, indetto con decreto del Rettore n. 901 del 27/02/2008.
Alla stessa procedura concorsuale, di valutazione comparativa, partecipava alche la Dr.ssa MARCENO’ Serena. Con il ricorso in esame, notificato il 05/12/2011 e depositato il 13/12 successivo, dopo aver ripercorso le fasi della procedura già oggetto di separato gravame deciso con sentenza di questo T.A.R. di accoglimento n.7452/2010, ha impugnato i nuovi provvedimenti emessi dall’Amministrazione, in epigrafe indicati, in relazione all’esito della predetta procedura concorsuale. Espone che a seguito dell’annullamento degli atti disposto con la citata sentenza, l’Amministrazione ha provveduto alla ripetizione della procedura comparativa, previa nomina di una nuova Commissione, che ha concluso i propri lavori dichiarando vincitrice la controinteressata Dr.ssa Mercenò.
Avverso il nuovo risultato è quindi ancor insorto il ricorrente, lamentando l’illegittimità dei provvedimenti gravati, articolando cinque profili di doglianza riconducibili alla violazione del bando e dei criteri stabiliti dalla Commissione, nonché alla violazione dell’art.3 L.241/90 e all’eccesso di potere (prima censura); alla violazione dell’art.97 Cost. e degli artt. 51 e 52 c.p.c. quanto alla sussistenza di cause di incompatibilità di uno dei componenti della (nuova) commissione (seconda censura); alla violazione del’art.7 del bando, dell’art.4 d.P.R.117/2000 e degli artt. 3, 51 e 97 Cost. (terza censura); alla violazione, sotto altri aspetti, dei criteri stabiliti con il verbale n.2 del 05/05/2011 e del verbale n.1 del 2/2/2009 della precedente Commissione, in parte qua confermato dalla nuova (quarta censura); alla violazione e falsa applicazione di altre disposizioni del bando di selezione (quinta censura).
L’avvocatura distrettuale dello Stato si è costituita per l’Amministrazione depositando documenti.
La controinteressata, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 3 del 10/01/2012 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, essendosi ravvisati sufficienti profili di fumus [#OMISSIS#] iuris in ordine ad alcune delle censure articolate con il ricorso e sussistendo altresì il dedotto danno grave e irreparabile.
Su appello cautelare proposto dalla controinteressata, il C.G.A. disponeva la riforma ai soli fini della sollecita fissazione nel merito.
In prossimità della pubblica udienza di trattazione le parti hanno prodotto memorie conclusive e di replica.
Quindi alla presente udienza pubblica di trattazione, su richiesta delle parti presenti, il ricorso è stato assunto per la decisione.
Ciò posto, risulta fondata ed assorbente la prima doglianza articolata dal ricorrente nel mezzo qui in esame.
Con detta censura il Dr. DI [#OMISSIS#] lamenta che in sede di procedura concorsuale la Commissione abbia disatteso i criteri e le stesse modalità di svolgimento delle prove.
Segnatamente la (nuova) Commissione, con verbale n.2 del 05/05/2011, ha preso atto che con sentenza di questo T.A.R. n.7452/20101 sono stati annullati gli atti posti in essere dalla precedente commissione “ad esclusione del Verbale n.1 del 02/02/2009 (relativo ai criteri e modalità di svolgimento della prove). La nuova Commissione ha quindi proceduto alla lettura del citato verbale, confermandone integralmente il contenuto che è stato per l’effetto riportato anche nel verbale n.2 cit..
In particolare, la Commissione ha quindi confermato che, per la seconda prova scritta, si è deciso di sostituire la stessa “con una prova pratica, consistente nella lettura e traduzione in lingua inglese di un testo, i testi tradotti saranno tradotti per iscritto” .
Tuttavia, nel caso in esame, la Commissione ha omesso di far svolgere una fase saliente della predetta prova pratica in relazione alla lettura del testo in inglese.
Il mancato svolgimento della prova di “lettura” è fatto incontestabile, disquisendo semmai le parti resistenti sulla non necessità di tale modalità di svolgimento della seconda prova.
Su tale ultimo profilo ritiene il Collegio che le argomentazioni svolte rispettivamente dall’Avvocatura e dalla controinteressata non siano convincenti.
In primo luogo è del pari incontestato come nelle precedenti tornate concorsuali, ivi compresa quella poi annullata con la sentenza di questo T.A.R. cit., a parità di criteri adottati dalle precedenti Commissioni (reiterati e confermati anche per la procedura concorsuale qui in esame) la prova pratica (scelta in sostituzione della seconda prova scritta) si sia svolta con le modalità richiamate dal ricorrente: ossia tramite la previa lettura (a voce) innanzi la Commissione di un testo in lingua straniera e con la successiva traduzione. In modo tale che in quelle procedure selettive le Commissioni giudicatrici hanno posto a base del loro criterio di giudizio (in relazione alla prova pratica) sia la corretta traduzione del testo sottoposto al candidato, sia la padronanza del linguaggio e della cadenza linguistica.
A parità di criteri di svolgimento delle prove, il mancato svolgimento della fase di “lettura” del testo costituisce indice sintomatico di illegittimità degli atti impugnati per violazione dei criteri a cui la stessa Commissione si era autovincolata (riconfermando quelli già adottati dalla precedente commissione cit.).
Non può condividersi l’assunto dell’Amministrazione resistente secondo cui la “lettura” del testo costituiva una fase meramente interna (e mentale) da parte di ogni candidato. La tesi dell’Avvocatura sarebbe risultata pertinente rispetto ad una prova scritta da svolgere con modalità di mera “traduzione” di un testo. Diversamente, nel caso in esame, la Commissione ha chiaramente sostituito la seconda prova scritta con una prova pratica nella quale la fase di preventiva “lettura” di un testo in lingua straniera (oltre a quella della traduzione) costituisce chiaro ed ulteriore elemento di valutazione cui la Commissione si è autovincolata, che concorre allo svolgimento della selezione concorsuale. Ed il cui mancato espletamento comporta l’illegittimità dell’intera procedura.
Né a differenti conclusioni può giungersi sulla base delle difese della controinteressata.
Invero, al di là della formulazione linguistica usata per la l’individuazione dei criteri come cristallizzati dai verbali cit., è inconfutabile come la prova sia consistita (omessa illegittimamente la fase della lettura a voce alta innanzi alla Commissione) nella traduzione di un testo dall’Inglese all’Italiano e non viceversa.
Alla stregua di quanto precede, assorbiti gli ulteriori profili di doglianza, il ricorso è da accogliere con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione e della controinteressata, nella misura di cui al seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente e la controinteressata al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in complessivi €.2000,00 (Euro duemila/00), nella misura di metà per ciascuna parte, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giamportone, Presidente
[#OMISSIS#] Valenti, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)