In materia di concorso pubblico, sussiste carenza di interesse all’esame del ricorso laddove la rivalutazione delle pubblicazioni e dei titoli non portasse ad uno scostamento del punteggio.
TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 10 luglio 2017, n. 1807
Procedura concorsuale professore Seconda fascia-Bando di concorso-Criteri di valutazione-Carenza di interesse
N. 01807/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02057/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2057 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] Cuccio, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Traina, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Margot Bellomo in Palermo, via [#OMISSIS#] La Lumia, n. 7;
contro
Università degli studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via [#OMISSIS#] De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;
nei confronti di
Salvatore Di Piazza, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], presso il cui studio in Palermo, via Rodi, n. 1, è elettivamente domiciliato;
per l’annullamento
– del verbale n. 2 del 20 giugno 2016 relativo ai lavori svolti dalla Commissione giudicatrice nominata per “la procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione presso il Dipartimento di scienze umanistiche di n. 1 ricercatore a tempo determinato, della tipologia contrattuale B – con il regime di impegno a tempo pieno, con contratto di diritto privato, di durata triennale non rinnovabile – S. C. 11/C4 – “Estetica e filosofia dei linguaggi” – S.S.D. M-FIL/05 “Filosofia e Teoria dei Linguaggi” – D.R. n. 4491 del 10 dicembre 2015 – GURI n. 98 del 22 dicembre 2015”, nonché dei relativi allegati, per quanto di interesse;
– del verbale n. 3 del 21 giugno 2016 relativo ai lavori svolti dalla Commissione giudicatrice nominata per “la procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione presso il Dipartimento di scienze umanistiche di n. 1 ricercatore a tempo determinato, della tipologia contrattuale B – con il regime di impegno a tempo pieno, con contratto di diritto privato, di durata triennale non rinnovabile – S. C. 11/C4 – “Estetica e filosofia dei linguaggi” – S.S.D. M-FIL/05 “Filosofia e Teoria dei Linguaggi” – D.R. n. 4491 del 10.12.2015 – GURI N. 98 DEL 22.12.2015″, nonché dei relativi allegati, per quanto di interesse nella parte in cui al Dott. Salvatore Di Piazza viene attribuito il punteggio di 1734 ed alla Dott.ssa Cuccio il punteggio di 1681 ed il Dott. Di Piazza viene dichiarato vincitore della detta procedura;
– della Relazione Finale del 21.06.2016 sui lavori svolti della Commissione Giudicatrice nominate per “la procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche di n. 1 ricercatore a tempo determinato, della tipologia contrattuale B – con il regime di impegno a tempo pieno, con contratto di diritto privato, di durata triennale non rinnovabile – S.C. 11/C4 – “Estetica e filosofia del linguaggi” – S.S..0. M-FIL/05 “Filosofia e Teoria del Linguaggi” – D.R. n. 4491 del 10.12,2015 – GURI N. 98 DEL 22.12.2015″, nonchè del relativi allegati, per quanto di interesse nella parte in cui tutti i titoli del Dott. Di Piazza (salvo il n. 1) vengono dichiarati valutabili e quest’ultimo viene dichiarato vincitore della detta procedure;
– del Decreto n. 2739 del 27 giugno 2016 con cui il Rettore ai sensi dell’articolo 10 del Bando ha accertato la regolarità degli atti, approvandoli, ed ha dichiarato il Dott. Salvatore Di Piazza vincitore della selezione;
– della proposta di chiamata del Dott. Salvatore Di Piazza quale vincitore della selezione formulata ai sensi dell’articolo 11 del bando dal Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli studi di Palermo ove adottata ed alto stato non meglio conosciuta;
– della Deliberazione del CdA ove adottata ed allo stato non meglio conosciuta di approvazione della proposta di chiamata formulate dal Dipartimento di Scienze Umanistiche di cui al punto che precede;
– dell’atto di assunzione ove adottato ed alto stato non meglio conosciuto del Dott. Salvatore Di Piazza come ricercatore a tempo determinato, della tipologia contrattuale B – con il regime di impegno a tempo pieno, con contratto di diritto privato, di durata triennale non rinnovabile presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrative e di servizio agli studenti;
– di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi tutti gli atti e verbali della Commissione, nei limiti d’interesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Università degli studi di Palermo;
Visti l’atto di costituzione in giudizio, la memoria e il ricorso incidentale del signor Salvatore Di Piazza;
Vista l’ordinanza cautelare/istruttoria n. 1107 del 28 ottobre 2016, eseguita il 3 maggio 2017;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 22 giugno 2017 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO
Con ricorso, notificato il 16 agosto 2016 e depositato il giorno 30 successivo, la signora [#OMISSIS#] Cuccio esponeva di avere partecipato alla selezione indetta dall’Università di Palermo per l’assunzione di 16 ricercatori a tempo determinato relativamente al settore concorsuale SC 11/C4 “estetica e filosofia dei linguaggi”.
A seguito dell’espletamento della procedura concorsuale, si era collocata al secondo posto della graduatoria con 1681 posti dopo il dr. Piazza che aveva conseguito 1734 punti e, pertanto, 53 punti in più, risultando vincitore.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, dei verbali di attribuzione dei punteggi e di proclamazione del controinteressato quale vincitore della selezione per i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 del bando e dei criteri fissati nel verbale n. 1.
Sarebbero stati commessi errori di calcolo la cui correzione comporterebbe l’attribuzione alla ricorrente di 1689 punti e al controinteressato di 1728 punti.
2) Violazione: degli artt. 1 e 3 della l. n. 241 del 1990; degli artt. 4, 7, 8, 9 e 10 del bando e dei criteri fissati nel verbale n. 1.
Alcuni titoli sarebbero stati illegittimamente valutati titoli e altri avrebbero illegittimamente avuto un doppio punteggio.
Per l’Università degli studi di Palermo si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato vari documenti.
Si è costituito in giudizio anche il signor Salvatore di Piazza che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
Ha anche proposto ricorso incidentale, notificato e depositato il 14 settembre 2016, finalizzato al ridimensionamento del punteggio della ricorrente, che è stato affidato ai seguenti motivi:
1) Violazione dei criteri di massima stabiliti dalla Commissione per la valutazione delle pubblicazioni.
2) Violazione dell’art. 4 del bando.
Con ordinanza n. 1107 del 28 ottobre 2016 è stata fissata l’udienza di merito e sono stati disposti incombenti istruttori che l’Università ha eseguito il 3 maggio 2017.
L’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
Il controinteressato ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle proprie domande.
La ricorrente ha depositato memoria di replica.
Alla pubblica udienza del 22 giugno 2017, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
La controversia ha ad oggetto la selezione indetta dall’Università di Palermo per l’assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato per il settore “estetica e filosofia dei linguaggi” nella quale la ricorrente si è collocata al secondo posto della graduatoria con 1681 punti dopo il dr. Piazza che ha conseguito 1734 punti e, pertanto, 53 punti in più, risultando vincitore.
Per quanto riguarda il primo motivo, con cui si deduce che sono stati commessi errori di calcolo, va rilevato che il suo accoglimento potrebbe comportare al massimo l’attribuzione alla ricorrente di 1689 punti e al controinteressato di 1728 punti.
Sussiste, pertanto, carenza d’interesse al suo esame in quanto (per le ragioni che si illustreranno) il secondo motivo, con cui si cerca di variare ulteriormente il punteggio delle parti, è infondato.
Invero, la ricorrente deduce che sono stati commessi gli errori di seguito indicati nella valutazione dei titoli presentati dal controinteressato.
Si fa, in primo luogo, riferimento ai punteggi attribuiti a titolo di “relatore a congressi e convegni”, per i quali il bando prevedeva un massimo di 240 punti di cui 10 per ogni convegno internazionale e 5 per quelli nazionali.
In particolare, sarebbero stati erroneamente valutati i titoli di cui al punto 28 dell’elenco allegato sub A1 alla domanda di ammissione di seguito specificati:
– i primi 4 titoli, che erano riferiti a relazioni le quali sarebbero state fatte a convegni futuri rispetto alla scadenza del termine di presentazione della domanda (i.e. 21 gennaio 2016) in quanto programmati per febbraio e giugno 2016;
– il titolo relativo alla data del 9/12 giugno 2015 e quello del 12 novembre 2012, in quanto non erano stati indicati il luogo di svolgimento e l’istituzione che avrebbe ospitato l’evento.
Le censure, prima che infondate sono inammissibili per carenza d’interesse, in quanto, come è risultato dall’istruttoria, il controinteressato ha indicato 22 convegni o seminari internazionali e 12 nazionali la cui valutazione avrebbe portato a un punteggio di 280 superiore a quello massimo di 240, cosicchè, quand’anche si escludessero dalla valutazione i titoli contestati, il punteggio rimarrebbe invariato.
Per completezza, deve, comunque, rilevarsi che le doglianze sono anche infondate.
In merito alla partecipazione a convegni futuri, come correttamente controdedotto dal controinteressato, le relazioni erano, comunque, state accettate superando il vaglio di ammissibilità con conseguente valutabilità.
Identico trattamento è stato, peraltro, riservato alla ricorrente, che ha beneficiato della valutazione delle 3 pubblicazioni riportate sotto i numeri 10, 11 e 12 del curriculum che erano state solo accettate per la pubblicazione alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
Con riferimento ai convegni del 2012 e del 2015 va rilevato che, come risultato dall’istruttoria, si trattava di eventi di notevole rilievo accademico ampiamente pubblicizzati anche su internet, che, pertanto, erano noti alla Commissione che li ha, pertanto, valutati anche considerato che uno dei due era stato organizzato proprio dall’Università di Palermo.
La ricorrente contesta poi che: vi sarebbe stata una duplicazione della valutazione, in quanto l’attività seminariale sarebbe stata valutata come “attività didattica” e come “relazioni”; non le sarebbero stati valutati due international workshps.
La prima censura è infondata in quanto, come risultato dall’istruttoria, la commissione ha tenuto conto del fatto che i seminari svolti nell’ambito di corsi universitari (indicati sub 22 del curriculum) erano da considerare attività didattica, mentre quelli di ricerca erano vere e proprie relazioni.
Per quanto riguarda la seconda censura, deve rilevarsi che un titolo (workshop Cagliari) è stato valutato, mentre l’altro (4/6 giugno Catania) no in quanto non era stata dimostrata della partecipazione come relatore.
L’infondatezza del ricorso principale consente di prescindere dall’esame di quello incidentale al cui esame il controinteressato non ha interesse.
Si ritiene di compensare le spese tenuto conto della complessità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 10/07/2017