TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 14 marzo 2014, n. 838

Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Valutazione

Data Documento: 2014-03-14
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori universitari, i giudizi dei singoli membri della commissione esaminatrice non hanno una loro autonoma e definitiva rilevanza, ma costituiscono soltanto una fase propedeutica alla formulazione del giudizio conclusivo devoluto all’organo collegiale nella sua intera composizione, destinato ad assorbirli non attraverso una loro meccanica sommatoria, bensì mediante un’opera di composizione dei medesimi e di superiore mediazione nel corso della quale il singolo commissario ben può adattare o correggere la valutazione già espressa nel confronto con quella degli altri commissari (Cons. Stato, Sez. VI, 11 marzo 2008, n. 1023; TAR Campania, Sez. II, 28 maggio 2012, n. 2502).
 

Contenuto sentenza

N. 00838/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01872/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1872 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Giunta, con domicilio eletto presso la stessa in Catania, p.zza S. [#OMISSIS#] di Gesu’, 14; 
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Stuccia; Giovanni Bacaro, rappresentato e difeso dall’avv. Grazia [#OMISSIS#] Pirrello, con domicilio eletto presso la stessa in Catania, piazza [#OMISSIS#] N.1; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti Felice Giuffre’ e [#OMISSIS#] Meloni, con domicilio eletto presso la seconda in Catania, via F. Crispi, 225; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, via Bologna,7; 
per l’annullamento,
con il ricorso principale
– del decreto n. 1534 del 27.4.2012 avente ad oggetto l’approvazione degli atti di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di agraria con i quali è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
– di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali .
Con il ricorso per motivi aggiunti
– del decreto rettorale 85159 del 1.10.2012 di nomina della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] sul posto oggetto del presente ricorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Catania e di Giovanni Bacaro e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2014 il dott. Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Università degli Studi di Catania, con bando di concorso n. 7588 del 02/12/2010, pubblicato in G.U.R.I. n. 97 del 07/12/2010, avviava una procedura di valutazione comparativa per la assegnazione di un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Agraria nell’ambito del settore scientifico-disciplinare BIO/03 (botanica ambientale applicata).
A tale procedura partecipavano, fra gli altri, la Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e la Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
La nominata commissione d’esame, sulla scorta dei criteri di valutazione previsti nel bando di concorso, e degli ulteriori parametri che essa stessa si era dati in base alla deliberazione di cui al verbale n. 1 del 25/10/2011, compiva tutte le operazioni necessarie per giungere alla individuazione del vincitore; e quindi, nella quarta riunione, formulava giudizi globali comparativi, dai quali risultava essere la Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il candidato più idoneo.
La Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non ritenendo corretta la scelta effettuata, impugnava il decreto n. 1534 del 27/04/2012 di approvazione della valutazione comparativa in oggetto con il ricorso in epigrafe, notificato il 19/07/2012, e depositato in Segreteria il 26/07/2012; 
Si costituiva l’intimata Università degli Studi di Catania, con memoria che la Difesa Erariale depositava in segreteria il 15/09/2012.
A tutela delle proprie ragioni nell’ambito del presente procedimento contenzioso proponeva peraltro ricorso incidentale – con atto notificato il 30/07/2012, e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 02/08/2012 – il Dott. [#OMISSIS#] Bananno, già fattosi attore a propria volta con la proposizione di un distinto ricorso principale che aveva vita al procedimento contenzioso rubricato a n. 1370/2012 di R.G.
La domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso principale veniva accolta, in esito alla Camera di consiglio del 19/09/2012, a norma dell’art. 55, decimo comma, c.p.a., ai fini della fissazione dell’udienza di merito, con ordinanza n. 881/2012.
Frattanto l’intimato Ateneo provvedeva con decreto rettorale n. 3532 del 01/10/2012 ad assegnare alla Dott.ssa [#OMISSIS#] il posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Agraria nell’ambito del settore scientifico-disciplinare BIO/03 (botanica ambientale applicata) messo a concorso.
Di conseguenza la Dott.ssa [#OMISSIS#] impugnava tale atto con ricorso per motivi aggiunti notificato il 16/12/2012, e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 08/01/2013. 
Previa ulteriore scambio di ampi scritti defensionali fra le parti, all’udienza pubblica del 15/01/2014 entrambi i ricorsi venivano posti in decisione.
DIRITTO
I) Stante il carattere non escludente del ricorso incidentale proposto nell’ambito del presente giudizio dal controinteressato dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], il Collegio procederà prioritariamente all’esame del ricorso principale proposto dalla Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], passando poi a quello del ricorso motivi aggiunti che la stessa ha proposto – postulando esclusivamente il ricorrere di un vizio di invalidità derivata – avverso il sopravvenuto decreto rettorale n. 3532 del 01/10/2012, con il quale veniva conferito alla Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] l’incarico oggetto della procedura di valutazione comparativa in considerazione.
II) Con il ricorso principale la Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha contestato i vizi di difetto di motivazione, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà fra i giudizi individuali e collegiali ed il giudizio finale globale e travisamento dei fatti, violazione e/o falsa applicazione del bando e dei criteri autodeterminati dalla commissione di concorso in relazione alla: 
II.1) Attività scientifica.
La ricorrente censura l’errore di valutazione in cui sarebbe incorsa la commissione nel preferire ad essa la Dott.ssa [#OMISSIS#], malgrado l’attività scientifica della stessa fosse stata valutata come “buona” – anzicchè “molto buona”, così come invece per la ricorrente -, in base al criterio della congruenza soltanto parziale con l’area scientifico-disciplinare BIO/03. Nel fondare il proprio motivo di censura la ricorrente fa leva sul giudizio individuale espresso dal commissario [#OMISSIS#], secondo cui una congruenza soltanto parziale avrebbe caratterizzato anche l’attività scientifica della Dott.ssa [#OMISSIS#]; sicchè, a parità di condizioni (parziale congruenza dell’attività scientifica della ricorrente e della Dott.ssa [#OMISSIS#]), sarebbe stato irrazionale preferire la seconda alla prima malgrado il giudizio di “molto buono” formulato con riguardo all’attività scientifica di quest’ultima.
Il Collegio esclude la fondatezza della censura così formulata, poiché, ai fini della valutazione finale, è soltanto il giudizio complessivo espresso dall’intera commissione – ov’anche a maggioranza, come nel caso di specie – che può fungere da parametro per valutare la ragionevolezza delle determinazioni dalla stessa assunte, giacchè “i giudizi dei singoli membri della commissione esaminatrice non hanno una loro autonoma e definitiva rilevanza, ma costituiscono soltanto una fase propedeutica alla formulazione del giudizio conclusivo devoluto all’organo collegiale nella sua intera composizione, destinato ad assorbirli non attraverso una loro meccanica sommatoria, bensì mediante un’opera di composizione dei medesimi e di superiore mediazione nel corso della quale il singolo commissario ben può adattare o correggere la valutazione già espressa nel confronto con quella degli altri commissari”( Consiglio di Stato, sez. VI, 11 marzo 2008, n. 1023; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 28 maggio 2012, n. 2502; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 09 settembre 2011, n. 4374; T.A.R. Piemonte, sez. I, 15 giugno 2012, n. 720). Di conseguenza, dovendo trovare applicazione nel caso concreto il criterio secondo cui “”i giudizi individuali rifluiscono nel giudizio collegiale perdendo in esso la loro rilevanza, cosicché ogni censura deve essere diretta verso il giudizio espresso in sede collegiale, non inficiabile per la contraddittorietà con i medesimi giudizi individuali, proprio perché, come nel caso di specie, essi costituiscono dei presupposti di partenza destinati ad evolvere nella discussione collegiale e ad essere superati dalla riflessione e dall’espressione di giudizio imputata in via definitiva soltanto all’organo nel suo insieme” (T.A.R. Campania – Napoli, sez. II, sent. 27 febbraio 2013, n. 1156; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 01 marzo 2012, n. 2136; cfr., altresì, T.A.R. Veneto, sez. I, 01 marzo 2012), la congruenza soltanto parziale rispetto al settore scientifico disciplinare BIO/03 dell’attività scientifica della Dott.ssa [#OMISSIS#] giustifica il giudizio di preferenza espresso in favore della dott.ssa [#OMISSIS#], tenuto conto della superiore valutazione formulata nei confronti dell’attività didattica svolta da quest’ultima, e della pari valutazione quanto a curriculum complessivo di entrambe. Quanto poi al contrasto fra i giudizi espressi dai singoli commissari, quale indice di una non corretta valutazione finale operata dalla commissione quale organo amministrativo collegiale, occorre rammentare che la differenza fra le posizioni assunte al suo interno dai diversi componenti rientra nella fisiologia, piuttosto che nella patologia, del suo funzionamento. Ed anzi difficilmente potrebbe essere più pertinente che non nel caso di specie – dove la valutazione comparativa della commissione d’esame è il risultato di un complessivo giudizio di valore, piuttosto che della somma di punteggi specificamente attribuiti da ciascun suo componente – il richiamo ad un autorevole precedente giurisprudenziale, secondo cui “al fine di stabilire quale sia il metodo più adeguato a rappresentare la volontà degli organi a composizione collegiale, occorre distinguere l’ipotesi in cui la commissione sia chiamata ad esprimere le proprie valutazioni mediante giudizi di valore sorretti da una motivazione enunciata in termini discorsivi, da quella in cui il giudizio debba invece tradursi in espressioni numeriche e sia affidata ai singoli commissari una quota del punteggio, che concorra, per somma o per media, alla formazione del voto finale. Nel primo caso, la divergenza di opinioni tra i membri del collegio si compone nella volontà della maggioranza regolarmente formatasi, le cui deliberazioni sono imputabili all’organo unitariamente considerato; nell’altro la valutazione complessiva scaturisce dalla media aritmetica dei singoli punteggi espressi da tutti i commissari”(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 5 ottobre 2005, n. 5314).
II.2) Attività didattica.
Il motivo di ricorso, che riguarda la valutazione dell’attività didattica svolta dalla ricorrente come “apprezzabile” – piuttosto che “”molto apprezzabile” e “pienamente congruente”, come invece per la Dott.ssa [#OMISSIS#] -, essendo stato formulato senza proporre alcun argomento specifico da cui poter indurre l’erroneità del giudizio espresso su quest’ultima, viene rigettato in ragione della sua genericità. 
II.3) Curriculum complessivo.
Il fatto che la prevalenza della Dott.ssa [#OMISSIS#] sia stata determinata soltanto dalla [#OMISSIS#] valutazione dell’attività didattica da essa svolta, stante l’ingiustificato appiattimento della valutazione relativa al curriculum complessivo di ciascun candidato (ritenuto “valido” per ciascuno di essi), è asserzione indimostrata, che non trova alcun riscontro testuale all’interno del provvedimento contenente – in modo specifico ed articolato per ciascun candidato – la valutazione globale della commissione (verbale della sua quarta riunione, pp. da 38 a 40), e che è invece la conseguenza di una opinione personale della ricorrente circa la irrilevanza del profilo della congruenza soltanto parziale dell’attività scientifica svolta da essa stessa svolta., in contrasto con quanto il Collegio ha (già) ritenuto argomentando al punto II.1).
Il Collegio, completato dunque l’esame di tutte le censure proposte con il ricorso principale, statuisce su di esso rigettandolo.
III) Con il ricorso per motivi aggiunti la Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] fa valere unicamente un vizio di invalidità derivata del sopravvenuto decreto rettorale n. 3532 del 01/10/2012, l’esistenza del quale non può che discendere dall’accertata fondatezza delle censure proposte con il ricorso principale avverso le valutazioni operate dalla commissione giudicatrice. Ma poiché quest’ultimo è stato rigettato, da essi discende ineludibilmente anche il rigetto del proposto ricorso per motivi aggiunti
IV) La reiezione del ricorso principale fa venire meno l’interesse del Dott. [#OMISSIS#] all’esame delle censure proposte con il ricorso incidentale; tenuto altresì conto che statuizioni (di rigetto) in relazione a prospettazioni sostanzialmente analoghe sono (già) state adottate nell’ambito del procedimento contenzioso rubricato a n. 1370/2012 di R.G., cui il Dott. [#OMISSIS#] ha dato avvio in qualità di ricorrente principale.
V) Tenuto conto del fatto che la decisione finale assunta dal Collegio si discosta da precedenti statuizioni assunte nella fase cautelare del giudizio, il Collegio ritiene sussistere giustificati motivi per disporre la compensazione totale delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) rigetta il ricorso il ricorso principale, il ricorso per motivi aggiunti ed il ricorso incidentale,
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone, Consigliere
Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)