Posto che la disciplina concernente l’iscrizione degli studenti provenienti da università straniere costituisce materia che rientra nell’autonomia regolamentare di ciascun ateneo (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 20 aprile 2011, n. 1553), deve considerarsi illegittimo il rigetto della domanda di trasferimento di studenti universitari da un ateneo straniero ad uno nazionale, in assenza di specifiche contrarie disposizioni di legge (atteso che l’art. 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nulla stabilisce in ordine all’ipotesi del trasferimento di studenti universitari da un ateneo straniero ad uno nazionale) ed in mancanza di esercizio da parte dell’ateneo nazionale di detta autonomia regolamentare; di converso, deve ritenersi legittimo il suddetto diniego ove, in concreto, la materia relativa all’iscrizione degli studenti provenienti dalle università straniere sia stata espressamente regolamentata, eventualmente condizionando l’iscrizione-trasferimento degli studenti in parola al superamento di una qualche prova selettiva.
Dall’esame degli artt. 1, lett. a), e 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264, non emerge in alcun modo che l’obbligo di sostenere il test d’ingresso alle facoltà a numero chiuso operi limitatamente al primo anno di corso, dovendosi, invece, ritenere-stante l’inequivoco disposto normativo- che detto obbligo sussista anche (in assenza di condizioni esimenti) nel caso di domanda di accesso dall’esterno ad anni di corso successivi al primo.