Ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delle istanza di trasferimento studenti non comporta l’annullamento del provvedimento finale di diniego di nulla osta, trattandosi di attività amministrativa vincolata (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2013, n. 5561).
Dall’esame degli artt. 1, lett. a), e 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264, non emerge in alcun modo che l’obbligo di sostenere il test d’ingresso alle facoltà a numero chiuso operi limitatamente al primo anno di corso, dovendosi, invece, ritenere-stante l’inequivoco disposto normativo- che detto obbligo sussista anche nel caso di domanda di accesso dall’esterno ad anni di corso successivi al primo.
TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 16 giugno 2014, n. 440
Diniego nulla osta trasferimento da università straniera-Legittimità test preselettivo
Data Documento: 2014-06-16
Area:
Giurisprudenza
Massima